di Chiara CarnevaleJURIS

ONU: LA CONVENZIONE PER I DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

Il 13 Dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato un’importante Convenzione - riconducibile al quadro normativo internazionale dei diritti umani - promuovendo il riconoscimento dei diritti di pari opportunità e non discriminazione delle persone con disabilità.

La particolare condizione di una persona disabile è spesso ricondotta ad un sistema fatto di barriere, che si traducono in veri e propri ostacoli per i soggetti portatori di minorazioni fisiche o psichiche. Lo scopo della Convenzione è proprio la tutela, per i diversamente abili, del diritto di partecipazione alla vita sociale in modo pieno ed effettivo, nonché dell’uguale godimento dei suoi diritti e libertà fondamentali.

Affiancata da un Protocollo opzionale composto da 18 articoli, la Convenzione è composta da un preambolo e da ben 50 articoli, la cui ratio è interamente traducibile nei diritti di uguaglianza e di inclusione sociale dei disabili come per tutti i cittadini e - come indicato nell’Art. 1 - nella promozione del rispetto per la loro intrinseca dignità .

All’articolo 8 vengono promosse la sensibilizzazione sociale sulla situazione delle persone disabili, la rimozione degli stereotipi e dei pregiudizi. Nell’art. 19, invece, si predispone la possibilità di scegliere il luogo di residenza e l’obbligo di rendere disponibili tutti i servizi e le strutture comunitarie per adattarli alle esigenze del soggetto disabile al fine di includerlo nella collettività.

Riguardo l’educazione, l’art.24 riconosce il diritto all’istruzione in un sistema inclusivo garantito dagli Stati aderenti alla Convenzione, spendibile lungo tutto l’arco della vita del disabile.

Tuttavia, istruzione ed educazione non dipendono soltanto dalle strutture scolastiche: più avanti infatti, all’articolo 30, la Convenzione dispone la partecipazione alla vita culturale e ricreativa del disabile, sulla base di misure atte a garantire l’accesso a tutte le opportunità culturali e di svago come teatri, musei, biblioteche, servizi turistici e centri sportivi. Per quanto riguarda poi il lavoro, l’articolo 27 riconosce il diritto di scegliere liberamente l’occupazione in un ambiente di mercato lavorativo aperto a tutti.

La Convenzione dispone nettamente che ogni Stato Parte debba presentare un rapporto ben illustrato non solo sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi assunti, ma anche sui progressi conseguiti.

L’Italia ha autorizzato la ratifica della Convenzione con la Legge numero 18 del 3 Marzo 2009, anche se nella Costituzione italiana tali diritti sono già brillantemente disposti sulla base di principi fondamentali. Infatti, già all’articolo 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica sociale.

Altresì, in base all’articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali. Ancora, all’articolo 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Inoltre, qualora una persona ritenga che non siano stati tutelati i propri diritti, può adire le vie legali per esigere ciò che è previsto e disposto nell’articolo 24.

Si può quindi facilmente constatare che a promuovere il principio di eguaglianza è in primis la Costituzione, che riconosce e garantisce la non discriminazione dei portatori di disabilità. A tal proposito, tra le fonti primarie, anche la Legge n. 67 del 2006 tutela le persone disabili in caso di discriminazione diretta o indiretta.

Ad ogni modo, nel 2009, in seguito alla ratifica della Convenzione ONU in materia di diritti delle persone affette da disabilità, viene istituito anche l’Osservatorio Nazionale sulla condizione di tali soggetti, presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tale istituto, si pone l’obiettivo di garantire tutti i diritti e l’integrazione dei disabili sotto ogni forma stabilita dalla Convenzione, con programmi di azione biennale approvati dal Consiglio dei ministri e adottati con decreto, al fine di rimuovere qualsivoglia forma di pregiudizio e discriminazione nei confronti di chi ne è ancora troppo spesso vittima.

LETTURE E APPROFONDIMENTI:

- Convenzione ONU sui diritti dei disabili https://www.unric.org/…/it…/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf

- O. Osio, “Il diritto ai diritti”, FrancoAngeli, 2016