Di Chiara Carnevale

la normativa nazionale e sovranazionale in materia di anti-terrorismo


Con il termine “terrore” si intende esercitare una violenza che è certamente psicologica, ma che può avere risvolti anche fisici. Una delle interpretazioni più feconde dell’impiego dello strumento “terrore” nelle relazioni sociali è quella secondo cui questo appare come una patologia della comunicazione, una forma altamente degradata di linguaggio. In genere, è stato osservato come l’atto del terrorista sia il risultato di una reazione appresa e interiorizzata in un ambiente tendenzialmente chiuso e dominato da una precisa ideologia; per esempio in alcuni tipi di terrorismo assumono un ruolo molto importante le frustrazioni subite da una “minoranza etnica” da parte della “maggioranza dominante”, che contribuiscono ad accrescere l’aggressività di determinati individui.

Il fenomeno terroristico ha cominciato a preoccupare la Comunità internazionale dopo la seconda metà del XIX secolo, ed in particolare dopo la fine della prima guerra mondiale, riflettendosi principalmente nei lavori sviluppatesi nella Società delle Nazioni e, successivamente, negli sforzi normativi che trovarono luogo nei fori diplomatici dentro e fuori il sistema della Nazioni Unite. Nella società internazionale contemporanea non è facile delineare un sistema normativo legittimo ed efficace in cui la prevenzione e la pressione di azioni terroristiche possano conciliarsi non solo con il rispetto di principi propri del diritto internazionale, quali il divieto dell’ uso della forza, il non intervento negli affari di altri Stati ed il rispetto dell’ uguale sovranità tra gli stessi, ma anche con la salvaguardia ed il rispetto dei diritti umani, incluso il diritto alla libera determinazione dei popoli.

Le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate, perciò, nei principi guida, dall’ONU nel 1999, attraverso la Convenzione di New York, con la quale per la prima volta è stata riconosciuta un’autonoma rilevanza della materia; con la stipula della Convenzione, sono state poste le basi a livello internazionale per la repressione penale del fenomeno e per l’estensione al medesimo del sistema di presidii già esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio. Nello stesso anno, con una Risoluzione il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha introdotto come ulteriore misura una procedura di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda. In seguito, la Risoluzione ONU del 2014 sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionale provocata da atti terroristici, obbliga gli Stati ad adottare una serie di misure per fronteggiare i combattenti terroristi stranieri e richiede ai firmatari di “prevenire e reprimere il reclutamento, l’organizzazione, il trasporto, e l’equipaggiamento” di combattenti stranieri.

Le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sono state recepite nel territorio della Unione Europea attraverso regolamenti e misure di congelamento per sanzionare i governi di Paesi accusati di gravi violazioni dei diritti umani, o di minacciare la pace e la sicurezza internazionale. In quest’ultima fattispecie rientrano i Paesi coinvolti in attività di proliferazione di armi di distruzione di massa, al centro di un più ampio pacchetto di misure restrittive. Il Regolamento del 2015 dell’Unione Europea riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, la cui finalità è quella di garantire l'attuazione uniforme delle norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, e la Direttiva dello stesso anno del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme comuni sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In aggiunta a questo approccio preventivo, il finanziamento del terrorismo dovrebbe essere punibile negli Stati membri. La qualificazione come reato dovrebbe comprendere non solo il finanziamento di atti terroristici, ma anche il finanziamento di un gruppo terroristico come pure altri reati connessi ad attività terroristiche, quali il reclutamento e l’addestramento, o i viaggi a fini terroristici, allo scopo di smantellare le strutture di supporto che agevolano la commissione di reati di terrorismo. Con la Direttiva del 2017 sulla prevenzione e repressione del terrorismo internazionale gli Stati membri si devono impegnare a introdurre reati specifici in lotta al terrorismo.

Gli indirizzi per il contrasto al terrorismo definiti nelle competenti sedi internazionali ed europee, sono stati tradotti nel nostro ordinamento anzitutto con le leggi n. 431 e 438 del 2001, che hanno rispettivamente introdotto la fattispecie penale di associazione con finalità di terrorismo internazionale e fornito istruzioni normative per dare esecuzione alle misure di congelamento. In tale occasione, è stato istituito nel nostro ordinamento il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con compiti di coordinamento tra le autorità e le forze di polizia competenti nell’azione di contrasto al terrorismo, e di supervisione delle attività connesse all’attuazione delle sanzioni internazionali, inclusa la gestione delle proposte di designazione agli organismi internazionali competenti. Le disposizioni nazionali in materia di finanziamento del terrorismo hanno trovato organica sistemazione nel decreto legislativo numero 109 del 2007, n. 109, recante “misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”. Il decreto prevede a carico dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio adempimenti di diversa natura, riflesso della duplicità dell’azione di contrasto incentrata sulle misure di congelamento (obblighi di comunicazione) e sulle segnalazioni delle operazioni sospette (obblighi di segnalazione). Un ruolo fondamentale nella individuazione delle operazioni sospette da segnalare rivestono gli indicatori di anomalia, emanati dalla Banca d’Italia e altre Autorità su proposta della UIF (Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia). I compiti della UIF in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo non si limitano alla ricezione delle comunicazioni dei congelamenti e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, ma è chiamata anche ad agevolare la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche; a curare il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; curare la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento; e ad agevolare la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche. Infine, con il Decreto Legge numero 7 del 2015, il Governo italiano ha difatti ampliato ed integrato la disciplina già contenuta negli articoli del codice penale compresi tra il 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) ed il 270 quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), al fine di adeguare la disciplina codicistica all’attualità del particolare momento di recrudescenza del fenomeno terroristico internazionale.


Letture e approfondimenti:


www.sicurezzanazionale.gov.it

"Riciclaggio, finanziamento al terrorismo e paradisi fiscali" https://www.antiriciclaggiocompliance.it/riciclaggio-finanziamento-al-terrorismo-e-paradisi-fiscali/

CARATTERI GENERALI DEL DIRITTO PENALE IN MATERIA DI ANTI-TERRORISMO

https://www.antiriciclaggiocompliance.it/app/uploads/2020/03/Diritto-penale-e-anti-terrorismo-_compressed.pdf