Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici


«All peoples have the right of self-determination…they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development…freely dispose of their natural wealth»

Articolo 1


Nel 1946 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite diede vita alla Commissione per i Diritti Umani, che è rimasta attiva fino al 2006, anno in cui è stata sostituita dal Consiglio ONU per i Diritti Umani. La Commissione svolse l’importante ruolo di porre degli standard per i diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e lo fece con la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, detta anche Patto, che fu adottata dall’Assemblea Generale tramite risoluzione nel 1966. Tuttavia, per l’entrata in vigore, si dovette aspettare il 1976, quando fu deposto il 35° strumento di ratifica. Attualmente i membri della Convenzione sono 173.


Nel testo sono richiamati i principali diritti già presenti in altri documenti internazionali: ad esempio il diritto all’autodeterminazione dei popoli nella sfera politica, economica e sociale (art. 1), la parità di diritti fra uomo e donna (art. 3); l’art. 2, invece, chiarisce gli obblighi per le Parti contraenti: «to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.»


La Parte III del testo elenca altri diritti più specifici, come il principio dell’habeas corpus, del diritto al giiusto ed equo processo, la tutela della persona fisica, e così via. Negli articoli contenuti nella Parte III vengono anche elencate le misure che gli Stati dovrebbero implementare per difendere questi diritti e non incorrere in una violazione della Convenzione.


Fu previsto anche un meccanismo di risoluzione delle controversie. In base agli articoli 41 e 42, le dispute sorte fra i Membri possono essere portate davanti al Comitato per i Diritti Umani, il quale grazie al Primo Protocollo Opzionale ha permesso agli individui che lamentano una violazione dei propri diritti di adire a un foro internazionale senza dover ricorrere alla protezione diplomatica del proprio stato. Esiste anche un Secondo Protocollo che abolisce la pena di morte, ratificato da 87 paesi.


Non sono mancate obiezioni e critiche alla Convenzione, avanzate anche da paesi occidentali. Il caso più rilevante è quello degli Stati Uniti i quali hanno posto così tante riserve da svuotare di qualunque effetto l’implementazione della Convenzione. Inoltre, gli USA hanno fatto varie dichiarazioni in merito, tra cui una dove il testo fu dichiarato non self executing, inficiandone ulteriormente la portata: il testo non sarebbe entrato direttamente nell’ordinamento statunitense ma sarebbe dovuto passare tramite l’approvazione del Congresso.


di Lorenzo Bonaguro


LETTURE ED APPROFONDIMENTI:


Testo della Convenzione

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx


Lecture by Ruth Wedgwood

https://legal.un.org/avl/ls/Wedgwood_HR.html