di Chiara Carnevale

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE: LA CONVENZIONE DI PALERMO

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo tra il 12 e il 15 dicembre 2000 e attualmente adottata da 188 paesi. Si tratta di un accordo multilaterale volto a prevenire, punire e reprimere alcune azioni criminose che avvengono in tutto il mondo. È composta principalmente da tre protocolli addizionali che riguardano la tratta di persone, la fabbricazione di armi, e il traffico illecito di migranti.

Il protocollo addizionale sulla tratta delle persone, prestando una particolare attenzione su donne e bambini, ha come obiettivi la prevenzione di tale reato e la tutela di chi ne è vittima. Impone ad ogni Stato Parte l’adozione di misure legislative necessarie per conferire il carattere di reato alla condotta di reclutamento, trasporto, trasferimento e accoglienza di persone tramite l’impiego della forza o anche la minaccia d’impiego di essa. Inoltre, predispone il rimpatrio delle vittime nel pieno rispetto dei diritti umani fondamentali, e assicura la prevenzione della tratta imponendo misure di sicurezza alle frontiere e controlli di legittimità e validità dei documenti.

Per quanto riguarda il protocollo addizionale sulla fabbricazione di armi, questo intende la fabbricazione illecita di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che vengono sequestrate, confiscate e distrutte ogniqualvolta entrino in possesso di persone non autorizzate. La prevenzione della suddetta fabbricazione si basa anzitutto sulla conservazione, per un periodo non inferiore a dieci anni, delle informazioni su ogni singola arma da fuoco, al fine di rintracciare e identificare chiunque ne sia in possesso. La conservazione delle informazioni dipende dalla marcatura delle armi: si esige che, al momento della fabbricazione di ogni arma, questa sia provvista di una marcatura inconfondibile, recante il nome del fabbricante, il Paese o il luogo de fabbricazione, e il numero di serie; oppure una marcatura composta da simboli geometrici e un codice numerico o alfanumerico, che consenta a tutti gli Stati di identificare facilmente il Paese di fabbricazione. Altre disposizioni in merito sono i requisiti generali per l’ottenimento delle licenze o le autorizzazioni di esportazione, importazione e transito di armi, e l’istruzione o assistenza tecnica per i singoli Stati, per poter prevenire e combattere il traffico illecito di nuove armi.

L’ultimo protocollo addizionale - sul traffico illecito di migranti – consente la cooperazione tra tutti gli Stati Parte al fine di eliminare la tratta dei migranti, e al contempo di tutelare i diritti del migrante oggetto di traffico clandestino, punendo chiunque ricavi un vantaggio materiale o finanziario attraverso l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte dell’ONU. È importante sottolineare l’articolo 5 del protocollo, che afferma la non responsabilità penale del migrante, in quanto la penalizzazione è rivolta solo a chi trae vantaggi finanziari e materiali, ed a chi crea documenti di viaggio e d’identità fraudolenti per il migrante. Per il traffico di migranti via mare, la cooperazione degli Stati ha favorito provvedimenti più autonomi. Infatti, lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente a fermare la nave, ispezionarla e, nell’eventualità di prove che attestano il traffico illecito di migranti, di prendere i relativi provvedimenti (anche questi con l’approvazione dello Stato di bandiera). Gli Stati, quando prendono misure nei confronti di chi gestisce un traffico via mare illecito, devono comunque assicurare l’incolumità e il trattamento umano di chiunque vi sia a bordo. Le misure di prevenzione del traffico illecito di migranti non si discostano da quelle indicate nei due protocolli precedenti: sostanzialmente si tratta di misure di informazione, controllo di legittimità dei documenti, sicurezza alle frontiere e formazione tecnica. Tuttavia, vengono aggiunte misure di intese e accordi fra gli Stati, al fine di rafforzare tale protocollo con l’istituzione di efficaci e adeguati provvedimenti adottati plurilateralmente.

La Convenzione di Palermo è entrata in vigore il 29 Settembre 2003, ma è stata ratificata da 188 Stati solo nell’Agosto 2017.

LETTURE ED APPROFONDIMENTI:

- Testo completo della Convenzione di Palermo: http://www.asgi.it/…/pub…/convenzione.onu.criminalita.it.pdf

- Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani: http://www.asgi.it/…/p…/protocollo.addizionale.tratta.it.pdf

- Protocollo contro il traffico di migranti via mare, terra e aria: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2000/12/6077.pdf

- Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2000/…/protokoll-i.pdf