di Emanuele Pizzochera

LA RISPOSTA ECONOMICA DELLA UE AL COVID-19


La crisi del Covid-19 in Europa ha spinto molti Stati membri dell’Unione Europea, in particolare Italia, Francia e Spagna, a richiedere all’Eurogruppo maggiore flessibilità nell’attuazione di policies volte all’aiuto degli Stati maggiormente colpiti. Molti di essi risentono ancora degli effetti della precedente crisi finanziaria e, per questo motivo, non sarebbero nelle condizioni di poter richiedere l’attivazione del MES per poter fronteggiare la recessione. In Italia, uno stanziamento di fondi da parte del governo non è sufficiente a garantire un miglioramento apprezzabile della situazione e, in più, risulta rischioso a causa del deficit alto. D’altra parte, la richiesta di prestiti richiederebbe la successiva introduzione di tasse, compromettendo seriamente consumi e investimenti, nonché la stabilità del governo stesso.

Nonostante sia una misura permanente in seno a Bruxelles, il MES è stato sviluppato per gestire crisi finanziarie nei singoli stati membri dell’Unione Europea, con un particolare focus, quindi, sugli shock asimmetrici all’economia.

Nel caso ne faccia richiesta, il governo nazionale apre una negoziazione multilaterale con Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Le negoziazioni sono volte a concordare gli aspetti più tecnici dell’intervento, quali l’importo del prestito, l’importo delle tranches in cui sarà suddivisa la sua restituzione (normalmente l’accordo prevede cinque tranches per anno), nonché la nomina del Commissario supervisore all’implementazione delle politiche di risanamento dell’economia nel paese e delle politiche fiscali necessarie a ripagare il debito contratto dal governo.

Tuttavia, l’impianto di fondo dell’accordo e gli strumenti utilizzabili mantengono una certa rigidità.

Gli accordi del 7-9 aprile 2020, insieme ad altre decisioni, hanno sancito una modifica delle condizionalità legate all’utilizzo del MES.

Tra i punti salienti figura l’ECCL (Enhanced Conditions Credit Line), una linea di credito precauzionale a cui gli Stati possono avere accesso. L’ECCL prevede l’erogazione di una somma pari al 2% del PIL nazionale, a un tasso di interesse molto basso; le tempistiche per l’attivazione sarebbero decisamente ridotte.

Come sola condizionalità, è previsto l’utilizzo dei prestiti esclusivamente per la copertura di settori colpiti dal virus, come il miglioramento del sistema sanitario per la ricezione dell’emergenza.

L’ECCL, in realtà, era già presente nel pacchetto di soluzioni a disposizione del MES, ma non è mai stato utilizzato. Nell’opinione del direttore del progetto MES, Klaus Regling, sarebbe un’opzione ideale per fornire una risposta economica agli stati colpiti dalla crisi.

Tuttavia, si renderebbero necessarie ulteriori fonti di finanziamento da affiancare al MES, ragion per cui nel vertice all’eurogruppo del 9 aprile i leader europei hanno messo sul tavolo altre proposte.

La prima concerne la maggiore flessibilità del budget europeo, in modo da facilitare l’allocazione di fondi in progetti ritenuti strategici per combattere lo shock causato dalla pandemia. I progetti in questione sono molteplici, e ciascuno di essi mira alla tutela di un particolare segmento delle economie nazionali.

Lo strumento SURE, in osservanza dell’art. 122 del TFUE, prevede temporanea assistenza finanziaria sotto forma di prestiti fino a 100 miliardi di euro agli stati membri, in un’ottica di protezione dei lavoratori e delle loro posizioni.

Allo stesso modo, la BEI (Banca Europea per gli Investimenti) ha avanzato una proposta per la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo capace di gestire fino a 200 miliardi di euro per il finanziamento delle imprese, agendo anche di concerto con le banche nazionali. L’obiettivo è preservare la competitività dei singoli mercati degli stati membri.

L’assistenza ad aziende e istituti di credito è trattata dalla BCE con politiche monetarie volte ad aumentare la liquidità nel mercato, consentendo quindi di assorbire maggiormente lo shock. Il valore complessivo ammonta a circa 750 miliardi di euro.

Inoltre, in questo contesto l’eurogruppo ha espresso il suo impegno alla creazione di un fondo per finanziare, tramite il budget europeo, la ripresa economica a crisi finita. È un progetto ambizioso, sostenuto soprattutto dagli stati maggiormente colpiti dal Covid-19.

Tra le proposte avanzate ma, per ora, rimandate, figura inoltre l’emissione di titoli europei noti come “Eurobond” o “Coronabond”.

Una delle critiche mosse da alcuni stati alla creazione di fondi di finanziamento europei è l’asimmetria dello shock causato dal Covid-19. In altre parole, la crisi non colpirebbe ugualmente tutti gli stati europei, ragion per cui politiche di finanziamento comuni comporterebbero una non equa ridistribuzione delle quote versate da ogni paese. In un’economia interconnessa come quella europea, frutto di decenni di accordi circa l’implementazione del mercato comune e la libera circolazione di merci e persone nei territori degli stati membri dell’Unione, è anacronistico pensare che uno shock esogeno come una pandemia ormai globale possa colpire alcuni stati, sfiorarne altri, e lasciarne illesi altri ancora.

Lo shock, da simmetrico, potrà diventare asimmetrico se nei singoli Stati ci saranno differenze sostanziali nella risposta al virus. Ma ancora, la crisi profonda di uno stato è in grado di influenzarne un altro, poiché nessuna economia dell’eurozona è chiusa. Per questo motivo, è necessario fornire una risposta europea rapida, efficiente e solidale alla crisi.

Nelle nota nota del presidente del Consiglio Europeo Mário Centeno alla decisione dell’Eurogruppo del 9 aprile, si legge “We can all remember the response to the financial crisis of the last decade when Europe did too little, too late”. Questa volta, non possiamo permetterci di fare gli stessi errori.


LETTURE E APPROFONDIMENTI


  • Rapporto sugli accordi del 7-9 aprile 2020

  • Lettera del direttore del progetto MES Klaus Regling

  • Osservazioni del presidente del Consiglio Europeo Centeno circa la videoconferenza del 9 aprile 2020

  • TFEU (vedi art. 122)