di Manuela Boccaccio

Elezioni e sistema elettorale nei paesi democratici

Nei paesi democratici le elezioni rappresentano uno dei più significativi momenti del processo politico. Queste sono l’occasione principale nella quale avviene il coinvolgimento della popolazione alla vita politica e, in questo modo, il voto assume il ruolo di atto politico.

Le elezioni sono infatti il principale meccanismo per scegliere i componenti degli organi di rappresentanza o, indirettamente, di governo. Un sistema elettorale è, quindi, l’insieme delle norme che regolano la trasformazione delle preferenze in voti e dei voti in seggi, oltreché a rappresentare l’esercizio della sovranità popolare.

In primo luogo, è possibile dividere in due gruppi il corpo elettorale, che costituisce l’insieme degli individui dotati di cittadinanza e del diritto di voto. La capacità di votare si definisce elettorato attivo, di cui all’art. 48 della Costituzione italiana sono disciplinate la titolarità e le modalità di esercizio del diritto di voto. Questo tipo di elettorato ha preso le mosse da situazioni iniziali di esclusione di buona parte della popolazione. Il processo di inclusione e, quindi, l’estensione del suffragio universale ha iniziato a prendere piede nelle società democratiche a partire dalla seconda metà del XIX secolo, seppure, anche allora, fossero presenti ancora alcuni criteri di esclusione. In particolare, il problema dell’estensione del suffragio femminile ha trovato una prima soluzione nel 1893 in Nuova Zelanda. Il comma 1 del suddetto art. 48 Cost., stabilisce i requisiti dell’elettorato attivo, quali: possedere la cittadinanza italiana e avere la maggiore età (invece, per l’elezione del Senato è richiesto il limite minimo di 25 anni di età).

In secondo luogo, il processo elettorale suppone che vi siano degli individui che si presentino come candidati, che rappresentano il cosiddetto elettorato passivo. Di norma, chiunque abbia i requisiti di elettore può essere, di conseguenza, eleggibile.

Tuttavia, per quanto riguarda il diritto al voto, ci sono alcune limitazioni da tenere a mente: casi di ineleggibilità, cioè l’impossibilità di essere eletti a causa di una particolare condizione che possa incidere, anche solo psicologicamente, sulla libera scelta degli elettori, evitando che si creino pressioni indebite sul corpo elettorale; e casi di incompatibilità, quando un soggetto non può ricoprire contemporaneamente due cariche. Ad essi, si aggiungono le cause di incandidabilità, che trovano applicazione verso coloro che abbiano ricevuto una condanna giudiziaria, anche in via non definitiva, per determinate fattispecie delittuose.

Nello studio delle elezioni, generalmente, ci si concentra prevalentemente sull’espressione del voto. Questo è un campo di analisi estremamente vasto e difficile da sintetizzare in una semplice equazione, proprio perché la scelta dell’elettore dipende, da una parte, dagli interessi, le opinioni e le credenze del singolo elettore, dall’altra dall’offerta politica che viene proposta dai partiti e dalle istituzioni. Tuttavia, è di fondamentale interesse anche la partecipazione al voto, che è soggetta ad altrettante variazioni. In primis, bisogna tenere a mente la variabile culturale e le caratteristiche individualidei cittadini, quali status socioeconomico, istruzione, età, sesso e reddito dell’elettore. Questa pluralità di fattori influisce sulla scelta dell’elettore di recarsi o meno alle urne.

L’insieme delle regole con cui si passa dall’espressione del voto alla determinazione di coloro che ricopriranno determinate cariche e, in un secondo momento, si assegnano i seggi (sulla base dei voti espressi dai cittadini durante le elezioni) si chiama sistema elettorale. Questo è il vero e proprio meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi. Per determinare le caratteristiche principali dei sistemi elettorali si devono considerare alcuni aspetti principali.

In primo luogo, si deve considerare la circoscrizione territoriale nella quale avviene l’espressione del voto e l’assegnazione dei seggi e che, quindi, si può svolgere all’interno dell’ambito nazionale, oppure entro circoscrizioni territoriali delimitate.

In secondo luogo, si devono individuare le formule elettorali, cioè il meccanismo di traduzione dei voti in seggi. Queste possono essere di tipo maggioritario (majority), e si dividono in maggioranza assoluta, cioè quelle che richiedono il 50%+1 dei voti espressi, oppure relativa, per chi raggiunge il più alto numero di consensi a prescindere dal quorum. Un altro tipo di formula è quella di tipo proporzionale (plurality), quelle che mirano alla rappresentazione di tutti gli orientamenti politici in proporzione alla loro forza politica e alla distribuzione effettiva degli elettori sul territorio nazionale. In questo caso, si considerano le liste di candidati che abbiano ottenuto una quantità di voti pari ad una percentuale minima, detta quoziente elettorale. Pertanto, i seggi verranno ripartiti tra le varie liste in relazione alla consistenza numerica.

Nella legge elettorale, si possono anche stabilire delle soglie minime di rappresentanza, in modo tale che le forze politiche che superino tali soglie siano ammesse al riparto dei seggi e ad esse si applica il principio proporzionale. Infine, si deve distinguere tra il carattere categorico o ordinale del voto, nel primo caso l’elettore deve esprimere una preferenza decisa, nel secondo caso c’è la possibilità per gli elettori di esprimere un ordine di preferenza tra i candidati.

In conclusione, il processo del sistema elettorale si compone di tre momenti fondamentali: innanzitutto, la scelta dell’elettore, che, come detto, può essere categorica od ordinale. Il secondo punto focale del processo decisionale è relativo al collegio, che fa riferimento alle circoscrizioni territoriali che sono chiamate ad eleggere uno o più candidati. I collegi possono quindi essere uninominali, quando il collegio assegna un solo seggio (al candidato più votato), oppure possono essere plurinominali, per il quale ad ogni collegio vengono assegnati più seggi. Infine, si procede alla ripartizione dei seggi, ovvero la formula elettorale secondo quanto disciplinato dalla legge elettorale, che può essere maggioritaria, proporzionale o mista.