L’Agenzia delle entrate deve essere informata che il registratore è “fuori servizio“. In tal modo, il Fisco ha contezza del fatto che eventuali dati incompleti sono dovuti alla situazione di emergenza. Attenzione, in caso di malfunzionamento non comunicato automaticamente dal Registratore Telematico, l’esercente, o un suo delegato, può comunicare tramite il portale Fatture e Corrispettivi lo stato anomalo del registratore di cassa.
Si deve usare il registro di emergenza( mancato funzionamento)in quanto permette di sanare il malfunzionamento del registratore di cassa.
Laddove nonostante sia stato predisposto il registro di emergenza e l’imposta risulta correttamente liquidata ma il registratore di cassa non sia messo nello stato “fuori servizio”” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o non veritieri, la sanzione applicabile è sempre quella dell’articolo 11, comma 2- quinquies, del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia «euro 100 per ciascuna trasmissione».
Salvo che i dati si discostano da quelli reali per semplice arrotondamento legislativamente consentito o in caso di successivo corretto invio/re-invio entro i dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. In tali ultimi due casi non si applica alcuna sanzione.