Condizioni

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO TURISTICO

(In ottemperanza alla normativa fiscale in vigore in Italia ed ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 – in regime di cedolare secca)


Il/La Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e domiciliato in Via Calamancina 29 in San Vito Lo Capo - Trapani, di seguito denominato/a locatore;

Codice Fiscale del locatore xxxxxxxxxxxxxxxx;

CONCEDE IN LOCAZIONE

al/alla Sig. [FIRST_NAME], di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante Passaporto o documento d'identità, che accetta, l'unità immobiliare posta in via Calamancina 29 in San vito Lo Capo - TP al piano Terra, composto di n. 2 vani, oltre servizi igienici e cucina;

Estremi catastali identificativi dell’unità Immobiliare: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La locazione è regolata dalle seguenti regole:

1. Il contratto è stipulato per la durata di notti [NUMBER_OF_NIGHTS] da [CHECKIN_DATE] al [CHECKOUT_DATE]

2. L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso abitativo e per finalità turistiche;

3. Il conduttore non potrà sub-locare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

4. Il canone di locazione - avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile, e la sua ubicazione - è convenuto in [TOTAL_PRICE]

Somma che il conduttore è obbligato a corrispondere del locatore come da clausole di prenotazione.

5. Nel momento in cui il conduttore confermerà la prenotazione per il periodo stabilito o successivamente si presenterà per ritirare le chiavi dell’unità, alla somma già precisata, dovrà aver versato l’intero importo convenuto e comunque dovrà essere corrisposto all'inizio della locazione, il contratto si intende concluso all'atto della prenotazione.

6. Il conduttore dovrà avvisare il proprietario degli eventuali difetti dell’immobile e dei mobili entro dodici ore dalla consegna delle chiavi o dall'evento fortuito.

7. Il conduttore si impegna ad astenersi da rumori molesti, fumi, odori e/o schiamazzi che possano turbare la quiete del vicinato, si impegna inoltre a non organizzare feste o raduni di amici che possano disturbare il vicinato;

8. Eventuali danni sull'immobile e/o sugli arredi, danneggiati dal conduttore, dovranno essere corrisposti a parte, il conduttore si impegna a coprire l'intero danno eventualmente cagionato;

9. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile Italiano, e comunque alle norme Italiane vigenti ed agli usi locali.

10. Nel periodo stabilito, non possono essere forniti ulteriori servizi come pulizie, cambio biancheria e pasti per vincolo normativo sulla tipologia di contratto e regime fiscale ad esso applicati alle locazioni turistiche a breve termine.

11. Per il periodo di pernottamento nel territorio comunale di San Vito Lo Capo dal 01/04 – 30/11 è dovuta l’imposta di soggiorno in vigore e per persona e il soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 1 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di San Vito Lo Capo. L’ imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

12. I soggetti passivi, all’inizio di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell’unità abitativa.

13. L’uso della piscina è consentito ed è gratuito senza limiti temporali, con il vincolo di docciarsi prima di immergersi.

14. Le chiavi vanno riconsegnate prima del check-out, che è regolamentato come da prenotazione.

Letto, approvato e sottoscritto

San Vito Lo Capo, [CHECKIN_DATE]

Il locatore xxxxxxxxxxxxxx / Il conduttore [FULL_NAME]


Allegare: Fotocopia documento di identità.