Per l'apertura di un ristorante, take away o alimentari in genere è necessario effettuare una comunicazione preventiva di inizio attività, chiamata SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), al SUAP del Comune in cui è ubicato lo studio.
Per le attività che prevedono la preparazione e/o somministrare di alimenti e/o bevande è richiesto l'invio della Notifica Igiene degli alimenti. Tale attività deve essere svolta in conformità alla normativa vigente al momento dei cui obblighi l'istante si dichiara consapevole.
Le modalità di protocollo variano da Comune a Comune, in quello di Catania la pratica può essere protocollata online da un professionista.
I documenti principali da allegare alla pratica sono:
planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto) con indicazione della destinazione d’uso dei locali e la conformità alla normativa vigente;
certificato di agibilità dell'immobile e dichiarazione di conformità degli impianti;
descrizione dei "processi produttivi" peculiari dell'attività;
notifica sanitaria, ove richiesta;
lista di autovalutazione in cui il medico assevera il rispetto dei requisiti richiesti in alcuni casi;
pratica prevenzione incendi, nel caso in cui l'attività fosse sottoposta;
autorizzazione per insegna.
Per quanto riguarda i vincoli sulla progettazione sono molti e vengono dettati dal regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene dell'ASL.
Vediamo alcune regole base:
ALTEZZA DEI LOCALI: secondo il dm 75, l'altezza minima dei locali è di 2,70 m, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. E’ consentito il mantenimento delle altezze esistenti, nel caso di immobili ante 75 o condonati.
SERVIZI IGIENICI: in genere, quando non è prevista l'attività di preparazione, è necessario un unico bagno per gli addetti interni, mentre, quando avviene la somministrazione e la preparazione è necessario anche il bagno disabili per gli avventori, o comunque più servizi in proporzione al numero dei posti a tavola.
CUCINA: in genere è prevista una superficie minima, incrementata di un tot per ogni posto a tavola oltre una determinata soglia.
IMPIANTI: devono essere obbligatoriamente conformi alle normative ad essi applicabili.
CANNA FUMARIA: tutti i punti di cottura devono essere dotati, singolarmente o cumulativamente, di idonei sistemi di aspirazione di fumi, odori e vapori canalizzati in canne fumarie aventi sbocco ad almeno 1,50 m sopra il colmo del tetto degli edifici circostanti nel raggio di 10 m.
PARETI: le pareti dei servizi igienici e dei locali destinati a lavorazione e deposito devono essere rivestite o trattate in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza non inferiore a 2 metri.
SPOGLIATOI: tutti gli insediamenti devono essere dotati di un vano spogliatoio per il personale.
Inoltre, nel caso in cui i fuochi della cucina abbiano una potenza superiore a 116 kW, secondo la normativa, l’attività necessita dell'autorizzazione ai fini della prevenzione incendi (C.P.I.: Certificato di Prevenzione Incendi). Altre prescrizioni vengono dettate dalla normativa sul superamento delle barriere architettoniche dm n.236/89 e la legge n.13 del 89.
Somministrazione: vendita di prodotti alimentari o bevande effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che ne consentano la consumazione sul posto;
Quali sono i requisiti generali per tutte le attività alimentari?
Tutti gli insediamenti di cui al presente regolamento devono essere dotati di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo del personale addetto accessibile direttamente dall'interno dell’esercizio;
Tutti gli insediamenti in cui si svolge attività di somministrazione come definita nel presente regolamento devono essere dotati di ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO AD USO ESCLUSIVO DEL PUBBLICO, preferibilmente accessibile direttamente dall'interno dell’esercizio.
Tutti gli insediamenti di cui al presente titolo devono essere dotati di un vano spogliatoio per il personale avente i requisiti prescritti dal Regolamento Edilizio (1,2 mq).
Tutti i punti di cottura devono essere dotati, singolarmente o cumulativamente, di idonei sistemi di aspirazione di fumi, odori e vapori canalizzati in canne fumarie aventi sbocco ad almeno 1,50 m sopra il colmo del tetto degli edifici circostanti nel raggio di 10 m.
1. Esercizi di vendita generi alimentari, cioè solo al dettaglio
2. Esercizi di sola somministrazione, quindi senza preparazione o produzione
Vendita e consumo all'interno dei locali di qualsiasi tipo di alimento e bevanda (prodotti preparati altrove in monoporzione, anche congelati o surgelati), compreso i generi di pasticceria e gelateria, dolciumi e prodotti di gastronomia (bar, caffè, pub, bar - gelaterie, birrerie, bar - pasticcerie ed esercizi similari) con esclusione di qualsiasi attività di preparazione o produzione alimenti. Tali prodotti possono essere riscaldati tramite forni elettrici o a microonde o con piastra. E’ consentita altresì, a richiesta del cliente ed in modo estemporaneo, la farcitura di panini con alimenti, già pronti e correttamente conservati.
3. Esercizi di somministrazione con limitata tipologia produttiva
Si tratta di esercizi che accanto alla attività di somministrazione descritta al punto precedente svolgono una limitata attività di preparazione nell'ambito di una ristorazione veloce. Ulteriori attività che possono essere svolte in quest’ambito sono le seguenti:
- Preparazione panini ripieni sia freddi che caldi con alimenti già pronti e/o stagionati o con hamburger e wurstel cotti alla piastra, ecc..
- Preparazione primi piatti;
- Preparazione cibi crudi;
- Sporzionatura e somministrazione di piatti già pronti e/o precotti e preparati altrove e di prodotti di pasticceria e di friggitoria ed affini;
4. Esercizi di somministrazione con preparazione (ristoranti, trattorie, osterie, tavole calde, pizzerie)
5. Somministrazione in ristorazioni collettive (scuole, ospedali, mense aziendali e simili)
6. Produzione alimenti da asporto
a. Produzione pizza al taglio e prodotti similari: gli esercizi di produzione e vendita a taglio per asporto di pizza e prodotti similari che non rientrano negli esercizi nei quali è consentita la somministrazione.
b. Produzione di alimenti con vendita per asporto quali gastronomie, rosticcerie, friggitorie ed attività similari. I laboratori di produzione alimenti non possono effettuare attività di somministrazione.
7. Panifici
8. Produzione, distribuzione e vendita di carni fresche e prodotti della pesca
9. Strutture ricettive e agriturismo
10. Sagre, feste popolari e manifestazioni similari.
Contattami per informazioni e preventivi gratuiti:
Mail: studioing.chiarenza@gmail.com
Telefono: +39 3407356846
Facebook: https://www.facebook.com/Progettieservizi.ing.chiarenza