"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."
repubblica deriva da res pubblica che tradotto significa "cosa di tutti" ed è fondata sul lavoro perché ognuno di noi può dare il suo contributo per la nazione
"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. "
con la dittatura le persone avevano perso ogni diritto. I costituenti invece mettono la persona al primo posto liberandola dall'oppressione dell'epoca. Per la prima volta un sentimento diventa legge.
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."
L'articolo 3 riconosce un importante aspetto: l'uguaglianza. Con questo articolo si dimentica il concetto di razza superiore e riconosce la donna come essere al pari dell'uomo
"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."
L’art. 4 della Costituzione riconosce il lavoro come diritto. Il lavoro, infatti, permette alla persona l’espressione di potenzialità personali, finalizzata alla produzione di beni materiali, culturali, spirituali, o di servizi utili ai singoli e alla comunità, in cambio di un compenso. Il lavoro rafforza nella persona il senso di fiducia nelle proprie capacità e un’identità positiva; sviluppa le abilità relazionali, fa sentire utili e consapevoli di appartenere a un progetto comune, offre occasioni di confronto e connessioni. Il compenso permette l’autonomia e lo sviluppo di progetti di vita.
"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento "
In sostanza, con l'articolo 5 i costituenti hanno inteso garantire la massima libertà alle collettività territoriali nella gestione degli interessi locali, riconoscendo loro autonomia.
"La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"
Con l'art. 6 della costituzione si è voluto espressamente riconoscere tutela alle minoranze linguistiche, una tutela che ha sia un contenuto positivo che uno negativo.
Quest'ultimo consiste nel divieto di ogni forma di discriminazione ai danni degli appartenenti a tali comunità, in ciò rimandando ai più ampi e pregnanti concetti delineati dall'art. 3 della Carta.
"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale "
Se da un lato lo Stato e la Chiesa mantengono la loro indipendenza, dall'altro hanno necessità di regolare i loro rapporti, dal momento che le rispettive attività si svolgono in massima parte sul medesimo territorio, quello italiano.
"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."
L'art. 8 della Costituzione ribadisce, come già sancito nell'articolo precedente, il principio di laicità della Repubblica italiana e la sua posizione di neutralità rispetto alle varie confessioni religiose che vengono professate sul nostro territorio. La norma fondamentale posta dall'articolo in oggetto è quella che tutela la libertà di professione religiosa e l'uguaglianza tra i vari credo religiosi.
In particolare, con riferimento alla libertà è espressamente previsto il limite del rispetto dell'ordinamento giuridico per quanto riguarda l'autonomia statutaria e regolamentare delle singole confessioni religiose.
Quanto all'uguaglianza, ci si riferisce a un rapporto di parità di ogni fede non solo sul piano della libertà di professione religiosa, ma anche e soprattutto sulla possibilità per ogni confessione di regolare i propri rapporti con lo Stato italiano attraverso la stipula di apposite intese.
"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica .
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali."
L'articolo in commento delinea quella che è stata definita la "Costituzione culturale" e pone due principi fondamentali del nostro ordinamento: la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico italiano, e dal 2022 anche la tutela dell'ambiente e degli animali.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici
L'articolo 10 della Costituzione individua la posizione della nostra Repubblica rispetto al diritto internazionale e detta norme di tutela dello straniero, come era comprensibile fosse stabilito all'indomani del conflitto mondiale.
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Il tricolore , adottato per la prima volta dalla Repubblica Cispadana nel 1797, divenne bandiera del Regno italiano con l’unità d’Italia nel 1861.
Tale scelta venne confermata nel 1946, quando al suo interno fu eliminato, conseguentemente alla vittoria repubblicana, lo stemma sabaudo.
La bandiera rappresenta il simbolo dello Stato italiano.