Rapporto tra il regolamento 650/2012 e i regolamenti 1103-1104/2016
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Rapporto tra il regolamento 650/2012 e i regolamenti 1103-1104/2016
for ENGLISH CLICK here >>>REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (per semplicità si farà riferimento solo al regolamento 1103, trattandosi di regolemanti sostanzialmente gemelli).
Art. 1 ambito di applicazione
Successioni a causa di morte
Art. 1 ambito di applicazione
Regimi patrimoniali
Art. 1 n. 2 lett. D)
Tra le materie escluse dal campo di applicazione ancorchè apparentemente legate alla materia successoria:
“d) le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio”
Art. 1 n. 2 lett. D)
Materie escluse
“d) la successione a causa di morte del coniuge”
Art. 3 definizioni
Art. 3 definizioni
CAPO III
LEGGE APPLICABILE
Articolo 20
Applicazione universale
CAPO III
LEGGE APPLICABILE
Articolo 20
Applicazione universale
Art. 21 Criterio generale
1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato
Articolo 21 Unità della legge applicabile
La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni
i criteri nei due regolamenti (la scelta di legge art. 22 di entrambi i regolamenti)
Articolo 23
Ambito di applicazione della legge applicabile
1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.
2. Tale legge regola in particolare:
a) le cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione;
b) l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;
[…]
CAPO VI
CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO
Articolo 62 Istituzione di un certificato successorio europeo
Articolo 63 Scopo del certificato
1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.
2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:
a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato; c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.
Articolo 65 Domanda di certificato
- Modello facoltativo
- Non vi è alcun riferimento nella norma che la disciplina al regime patrimoniale
- Nel modello approvato bisogna indicare tuttavia se il defunto aveva un coniuge o un partner ed in questo caso usare informazioni aggiuntive quali:
*se il coniuge/partner e il defunto hanno specificato quale legge debba regolare il regime patrimoniale tra coniugi o gli effetti patrimoniali dell’unione registrata (scelta di legge)?
*Se noti, i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o altro regime patrimoniale equivalente del defunto (in particolare, precisare se il regime patrimoniale è stato sciolto e i beni ripartiti)
Articolo 68
Contenuto del certificato
Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:
a) il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio;
b) il numero di riferimento del fascicolo;
c) gli elementi in base ai quali l’autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;
d) la data di rilascio;
e) le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome
da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con
il defunto;
f) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso),
indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;
g) le generalità dei beneficiari: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi e numero d’identificazione (se del caso);
h) i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest’ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente;
[…]
L’allegato III al modello obbligatorio di CSE contiene una sezione dedicata al regime patrimonilae del defunto o altro regime patrimoniale equivalente
Il regolamento rappresenta il completamento del regolamento 650 considerato che la determinazione delle quote ereditarie dipende in larga misura dal regime patrimoniale applicabile alla persona della cui eredità si tratta. Ragion per cui sono previste diverse norme di coordinamento tra i due regolamenti (i.e. artt. 4 e 13 nonché i considerando)
Rapporto di strumentalità diretta tra contenuto della domanda e contenuto del certificato: la domanda contiene elementi nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessari per attestare gli elementi di cui si chiede la certificazione.
Svolta l’indagine, quando gli elementi sono accertati il cse viene emesso e contiene le informazioni nella misura cui siano necessarie per i fini di cui all’art. 69.
Articolo 69 Effetti del certificato
1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.
3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.
4. Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un’altra persona, si considera che quest’ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.
5. Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l).
Secondo autorevole Dottrina l’indicazione della quota ereditaria può presentare delle difficoltà ove il defunto lasci un coniuge, in quanto i diritti che il coniuge può far valere possono trovare la loro fonte sia nelle regole successorie che in quelle relative al regime patrimoniale scelto dai coniugi (l’esempio più conosciuto è quello dell’aumento forfettario della quota di successione che è attribuito al coniuge superstite dal diritto tedesco). Questo comporterebbe che il certificato indichi la quota ereditaria del coniuge non tanto con riferimento alla parte spettante a ciascun erede (art. 68 lett. l) ma come indicazione relativa al regime patrimoniale (art. 68 lett. h) e tale indicazione sarebbe priva degli effetti di cui all’art. 69.
Esame sentenza Mahnkopf
Sentenza Corte di Giustizia nella causa C – 558/16
«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Successioni e certificato successorio europeo - Ambito di applicazione - Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite».
Caso Mahnkopf.
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'articolo 67, paragrafo 1, e dell'articolo 68, lettera 1), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento per il rilascio di un certificato successorio europeo avviato dalla sig.ra Doris Margret Lisette Mahnkopf a seguito del decesso del marito, e vertente sulla successione di quest'ultimo.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Regolamento n. 650/2012
Regolamento n. 1103/2016
Diritto Tedesco
BGB
Massime
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite.
L’articolo 1371, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB») dispone quanto segue: «Qualora il regime patrimoniale tra i coniugi termini a seguito del decesso di uno di essi, il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio avviene mediante l’aumento, nella misura di un quarto dell’eredità, della quota successoria legale del coniuge superstite; a tal fine è irrilevante se i coniugi abbiano o meno conseguito un incremento patrimoniale nel singolo caso».
Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 78 e 93 delle sue conclusioni, l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB verte, secondo le informazioni di cui dispone la Corte, non già sulla ripartizione di beni patrimoniali tra i coniugi, bensì sulla questione dei diritti del coniuge superstite in relazione ai beni già inclusi nell’asse ereditario. In tale contesto, la disposizione di cui sopra risulta avere come scopo principale non la ripartizione dei beni del patrimonio o lo scioglimento del regime patrimoniale, bensì la determinazione del quantum della quota di successione da attribuire al coniuge superstite rispetto agli altri eredi. Una tale disposizione concerne, pertanto, principalmente la successione del coniuge deceduto e non il regime patrimoniale tra coniugi. Di conseguenza, una norma di diritto nazionale come quella di cui al procedimento principale si ricollega alla materia successoria ai fini del regolamento n. 650/2012.
Infine, come altresì rilevato dall’avvocato generale in particolare al paragrafo 102 delle sue conclusioni, la riconduzione al diritto successorio della quota spettante al coniuge superstite in virtù di una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, consente di includere le informazioni relative a detta quota nel certificato successorio europeo, con tutti gli effetti descritti all’articolo 69 del regolamento n. 650/2012. Occorre pertanto constatare che il conseguimento degli obiettivi del certificato successorio europeo sarebbe considerevolmente ostacolato, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, nel caso in cui detto certificato non comprendesse l’informazione completa relativa ai diritti del coniuge superstite concernenti la massa ereditaria