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Raccolta minima di riferimenti normativi e indicazioni utili per gli insegnanti di Religione
SOMMARIO
nota Ministero dell'istruzione e del merito del 30/11/2022
(VEDI LINK PIU' SOTTO AL PARAGRAFO "LA SCELTA")
1️⃣Le iscrizioni, per l'a.s. 2023-24, dovranno essere presentate dal 9 al 30 gennaio 2023
2️⃣Per coloro che hanno optato di non avvalersi, la scelta delle attività alternative deve avvenire
tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023
L'insegnamento della Religione Cattolica è attuato in conformità alla Legge n. 121 del 25/03/1985 e successiva Intesa tra M.P.I. e C.E.I (D.P.R. n. 751 del 06/12/1985)
"...risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano." (DPR 20 agosto 2012, n. 176)
Chi sono gli IdR?
Ecco alcune interessanti considerazioni di don Manuel Belli, sacerdote e docente di Teologia della Diocesi di Bergamo.
La scelta viene effettuata dai genitori o dagli stessi studenti (per la scuola secondaria superiore) al momento dell'iscrizione ed ha effetto anche per gli anni successivi. "La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati"
LA SCELTA NON PUO' ESSERE MODIFICATA IN CORSO D'ANNO
🔴 COSA FARE SE, NONOSTANTE I RIFERIMENTI NORMATIVI, SI VERIFICANO DELLE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO?
DARNE COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E ALL'UFFICIO SCUOLA DELLA DIOCESI
INIZIATIVE E RISORSE DALLE DIOCESI PER
SENSIBILIZZARE ALLA SCELTA DELL’IRC
Coloro che, al momento dell'iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell'IRC devono compilare il modello C per selezionare l'opzione tra le quattro possibilità:
Attività didattiche e formative;
Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado);
Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
👉 PER L'A.S. 2023-24 IL MODULO C VA PRESENTATO TRA IL 31 MAGGIO E IL 30 GIUGNO 2023
🔴 L'IDR PUÒ TENERE IN CLASSE GLI ALUNNI NON AVVALENTISI?
“Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni."
🔴 E' CONSENTITO ESPORRE IL CROCIFISSO IN UN'AULA SCOLASTICA?
La questione spesso dibattuta torna periodicamente alla ribalta. Dopo una serie di ricorsi e pronunciamenti, l'ultima sentenza di riferimento è quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24414/2021, che ne stabilisce la possibilità previo accordo della comunità scolastica interessata:
"L’aula può accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi. Il docente dissenziente non ha un potere di veto o di interdizione assoluta rispetto all’affissione del crocifisso, ma deve essere ricercata, da parte della scuola, una soluzione che tenga conto del suo punto di vista e che rispetti la sua libertà negativa di religione".
La valutazione è espressa con un giudizio riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne trae.
"...ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121".
La partecipazione agli scrutini è obbligatoria. L’insegnante di Religione esprime la sua valutazione per gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC.
“Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale“.
QUINDI
NON PERDE LA SUA VALIDITÀ NÉ PUO’ ESSERE CONSIDERATO NULLO
🔴 COSA FARE SE, CONTRARIAMENTE ALLA NORMATIVA, VIENE CONSIDERATO NULLO?
FARE UNA DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE
Per quanto riguarda il Primo Ciclo di istruzione, l'insegnamento della Religione Cattolica si colloca nell'area linguistico-artistico-espressiva. Anche nel Secondo Ciclo, l'IRC partecipa “allo sviluppo degli assi culturali con la propria identità disciplinare”; si colloca nell'area linguistica e comunicativa (licei) e si riferisce “all'asse dei linguaggi per la specificità del linguaggio religioso nella lettura della realtà” (istituti tecnici e professionali).
Tuttavia, per quanto riguarda l’istruzione professionale due successivi Decreti Legislativi collocano l’IRC come ambito a sé stante nel primo biennio e non inserito in alcuno degli assi culturali di riferimento nel triennio.
L'IdR partecipa all'attribuzione del credito scolastico per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento.
🔴 COSA FARE SE, IN COLLEGIO DOCENTI O IN SEDE DI SCRUTINIO, NON SI TIENE CONTO DELL'IRC PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO?
DARNE COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E FARE UNA DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE
Ecco alcuni passaggi da mettere in atto in caso di difficoltà, suggeriti da Nicola Incampo.
Anche se l’IRC non è materia d’esame, il docente di Religione Cattolica deve partecipare come membro della commissione:
"Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe"
Il docente di Religione Cattolica procede regolarmente all'adozione del libro di testo, che non può risultare facoltativa. La dicitura "consigliato" è riferibile solo ai testi di approfondimento o alle monografie.
L'IdR contribuisce all'insegnamento dell'Educazione Civica.
Le Linee Guida, infatti, prevedono che le attività di Educazione Civica "...sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe" di cui l'IdR fa parte a pieno titolo.
DI CONSEGUENZA
PUÒ ANCHE ESSERE NOMINATO COORDINATORE DI CLASSE O REFERENTE DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA.
🔴 L'IDR PUÒ RIVOLGERE L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA E LA RELATIVA VALUTAZIONE ANCHE AGLI ALUNNI NON AVVALENTISI?
❌ NO
secondo le indicazioni del Portale IRC della Diocesi di Milano
✅ SÌ
secondo le F.A.Q. di CISL Scuola e la scheda operativa di UIL Scuola IRC
😕Dunque?
L'esperienza sembrerebbe suggerire la possibilità di approfondire i moduli di Educazione Civica con tutta la classe (e attribuire la valutazione anche ai non avvalentesi) previa progettazione e delibera del Consiglio di Classe e/o del Collegio dei Docenti.
Si tratta di attività collegiali e di programmazione (Consigli di Classe, Collegi Docenti ecc.) per le quali il CCNL prevede fino a 40 + 40 ore e alle quali anche l’IdR è tenuto a partecipare (anche i GLO rientrano nel computo delle ore dei Consigli di Classe). Su Orizzonte Scuola è pubblicata una utile scheda riassuntiva:
Ci sono due possibilità: partecipare a tutte le riunioni previste fino al raggiungimento delle 40 ore oppure programmare e distribuire la propria presenza durante tutto l’arco dell’anno scolastico.
Per il docente di Religione è abbastanza facile raggiungere il monte ore. E se lo supera?
Cliccare sull'immagine del calendario per aprire il pdf completo della Regione Piemonte oppure sul pulsante per visualizzare il riepilogo della delibera.
E' possibile visualizzare la tabella con le date di tutte le regioni in questo articolo di Scuola Informa.