PERMESSO DI SOGGIORNO D'EMERGENZA SUBITO


RISPONDERE ALLA CRISI: REDDITO DI EMERGENZA E PERMESSO DI SOGGIORNO DI EMERGENZA PERCHÉ RICONOSCERE I DIRITTI AI MIGRANTI SIGNIFICA TUTELARE I DIRITTI DEGLI ITALIANI VERSO UNA SOCIETÀ PIÙ SOLIDALE E GIUSTA

L’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19 su scala mondiale ha scosso brutalmente le fondamenta della società ed ha determinato una profonda crisi del nostro sistema sanitario, con immediate ripercussioni socio-economiche i cui effetti, sulle condizioni di vita delle popolazioni, già oggi possono essere osservati.

Nel breve periodo, se da un lato i diversi settori produttivi attraverseranno una inevitabile e radicale trasformazione per riadattarsi ai futuri equilibri di mercato, dall’altro, si renderà necessaria l’adozione di provvedimenti straordinari per far fronte alle macro-problematiche della emarginazione e della povertà, semplicemente acuite dall’emergenza in corso ma, invero, già presenti da tempo nel nostro paese.

È chiaro che tra coloro che maggiormente soffrono emarginazione e povertà vi sono i richiedenti asilo o in generale i migranti, categoria, in re ipsa, caratterizzata da intrinseca vulnerabilità.

Negli ultimi anni, tuttavia, i provvedimenti legislativi varati hanno disciplinato la materia dell’immigrazione come questione afferente l’ordine pubblico e la sicurezza, ma tale impostazione ha dimostrato tutti i suoi limiti e la sua inefficacia. La risposta dello Stato ai bisogni sociali, soprattutto relativamente alla cosiddetta emergenza immigrazione, è stata la repressione.

Gli interventi legislativi varati dagli ex ministri degli interni Minniti e Salvini, rispettivamente mediante i Decreti Legge 17 febbraio 2017 n. 13 e Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.113, hanno determinato un aumento dei soggetti irregolari a tutto vantaggio di interi settori del mercato del lavoro nero così come della criminalità organizzata, comprimendo i diritti fondamentali dell’individuo previsti oltre che dalla nostra Costituzione dalle fonti di diritto internazionale. Numerosi i motivi di indubbia illegittimità dei richiamati decreti che, per ragioni di brevità, ci si limita ad enunciare.

In primis l’assenza, al tempo della loro emanazione, degli elementi di straordinaria necessità e urgenza prescritti dall’art. 77 della Costituzione affinché possa farsi ricorso allo strumento delle decretazione di urgenza.

In secundis al profilo formale deve aggiungersi la vaghezza dei motivi, indicati nelle premesse dei decreti-legge, l’ampiezza e la profondità delle riforme ordinamentali che essi hanno apportato ed inoltre la oggettiva eterogeneità degli argomenti disciplinati (immigrazione, protezione internazionale, cittadinanza, sicurezza, contrasto della corruzione e della criminalità organizzata, organizzazione amministrativa delle autorità nazionali e locali di pubblica sicurezza).

Infine, la incostituzionalità, in special modo del “Decreto sicurezza” d.l. 4 ottobre 2018 n.113, è senza alcun dubbio da ricondursi alla disposta abrogazione della protezione per motivi umanitari disciplinata dal comma VI art. 5 del d.lgs. 286/1998 – norma attuativa del disposto di cui all’art. 10 comma terzo della nostra Carta Fondamentale – e, pertanto, considerata dalla giurisprudenza valvola di sicurezza di un sistema costituzionalmente orientato, nonché norma di chiusura per la tutela dei diritti fondamentali dei migranti ed indirettamente anche dei cittadini italiani. In virtù della predetta disposizione, infatti, veniva garantita anche la protezione dei diritti quali a titolo meramente semplificativo quello alla salute, all'unità familiare, ad una vita dignitosa e all'istruzione che ad oggi rimangono privi di tutela.

Si vuole ricordare che la concessione della protezione per motivi umanitari è già avvenuta con riferimento ad un’altra situazione emergenziale; – la cd. “Emergenza Nord-Africa” – che, nel 2011, coinvolse tutta l’area settentrionale del continente africano. In quella circostanza la predetta concessione avvenne addirittura mediante circolare dell’allora Ministro degli Interni Maroni.

Tuttavia, come detto, con l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, si è verificato un grave vulnus nel nostro Ordinamento che è stato privato di uno strumento idoneo a far fronte all'emergenza in atto.

PERCHÉ LA LEGGE SALVINI È INAPPLICABILE?

L’abrogazione dell'umanitaria ha causato, inoltre, un aumento esponenziale di rigetti delle domande di protezione internazionale da parte delle Commissioni territoriali, e conseguentemente dei ricorsi giurisdizionali, avverso i predetti provvedimenti di diniego, attualmente pendenti presso i Tribunali e Corti di Appello nazionali con conseguente notevole aggravio del già enorme carico di processi pendenti. Il motivo è, invero, da ricercasi anche nella infelice prassi posta in essere delle succitate Commissioni le quali hanno compiuto una scellerata nonché illegittima applicazione retroattiva del Decreto Sicurezza anche con riguardo a istanze di protezione internazionale che avrebbero dovuto essere valutate alla luce delle disposizioni previgenti e dunque anche ai sensi del comma VI art. 5 del d.lgs. 286/1998.

Sul punto, è il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità, richiamando l’art. 11 delle preleggi ed i principi generali della successione delle leggi nel tempo, ha ribadito in numerose sentenze, cui per ragioni di brevità si rinvia, che deve farsi applicazione della disciplina ante-riforma tutte le volte in cui il migrante, al momento del suo ingresso sul territorio italiano, abbia richiesto l’accertamento del suo diritto sotto la vigenza dell’art. 5 comma VI d.lgs. 286/1998.

Con l’abrogazione del permesso umanitario sono state introdotte nuove tipologie di permesso le quali, tuttavia, non solo forniscono al migrante meno possibilità di integrazione e maggiore precarietà ma sono anche inidonei a far fronte alla eccezionalità della situazione emergenziale che stiamo vivendo.

Tra queste, lo strumento che in teoria si presterebbe ad essere utilmente impiegato è il “Permesso per calamità” disciplinato dall’art. 20-bis ma, invero, anch’esso appare del tutto inefficace.


“Fermo quanto previsto dall’articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.”


“Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.


Dalla lettera della norma, si apprende che il suddetto permesso ha una validità di soli 6 mesi. Si tratta di un lasso di tempo eccessivamente breve e del tutto insufficiente in rapporto alla durata della emergenza in atto la quale è sfociata in una pandemia che, di certo, è impensabile possa risolversi in 6 mesi.

Tra l’altro, se da un lato questa tipologia di permesso consente di poter svolgere attività lavorativa, dall’altro, non è possibile, per espressa previsione legislativa, la sua successiva conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro con la conseguenza che, decorso il periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovato di ulteriori 6 mesi, i lavoratori migranti diverrebbero irregolari ma, allo stesso tempo, sarebbero costretti a rimanere sul territorio nazionale stante l’impossibilità di disporne il rimpatrio in condizioni di sicurezza per la loro salute ed integrità. Per l’appunto l’art.19 Testo Unico statuisce che:


In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.


“Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.

È di tutta evidenza che non è legittimo respingere i migranti in paesi dove i sistemi sanitari sono a rischio collasso e quindi insufficienti per contrastare l'epidemia e la salute collettiva dei loro cittadini. Come se non bastasse, vi è da considerare altresì la mancanza di accordi per effettuare i rimpatri nonché il notevole costo degli stessi che va da minimo di 3000,00 euro ad un massimo di 5000,00. Non è un caso che, nel 2018 i migranti irregolari rimpatriati sono stati soltanto 6.820 e nel 2019, 6298.

SOGGIORNO E LAVORO: QUANDO LA LEGGE DIVENTA RICATTO E DISCRIMINAZIONE

Da anni non viene varato un nuovo “Decreto Flussi” che farebbe entrare in maniera regolare sul nostro territorio i migranti che si muovono per motivi di lavoro. Come ben sappiamo, le leggi Bossi/Fini e Turco/Napolitano hanno subordinato la permanenza sul territorio nazionale ed il rilascio di un permesso di soggiorno alla condizione della stipula di un contratto di lavoro. Si ricorda che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato – disciplinato dal d.lgs 286/98 artt. 5, art. 27 e dpr 394/1999 art. 14 – è rilasciato ai richiedenti che si trovano in Italia per svolgere attività lavorativa per cui se costoro entrano in Italia per lavoro subordinato – anche stagionale – l’ingresso e il consecutivo rilascio del permesso di soggiorno avvengono nell’ambito del decreto flussi annuale ed a seguito della consegna al datore di lavoro del “nulla osta al lavoro”. In presenza di ingresso per “motivi di lavoro in casi particolari” – art. 27 d.lgs. 285/98 –, invece, il rilascio del nulla osta è svincolato dai flussi annuali e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. Inoltre, se il contratto di lavoro stipulato dal lavoratore migrante è a tempo indeterminato, il permesso avrà durata di due anni; se, invece, il contratto di lavoro è a tempo determinato, il permesso di soggiorno avrà validità di un anno.

Questo impianto legislativo posto in essere ha non solo rigidi parametri per l'ingresso, ma anche norme eccessivamente stringenti e punitive che portano facilmente alla perdita del titolo. Basti pensare ad esempio che la condanna per il reato di contraffazione è ostativo al rilascio di qualsivoglia tipologia di permesso di soggiorno nonché alla possibilità di un suo rinnovo.

Tutto ciò ha creato un esercito di irregolari, non rimpatriabili presenti sul territorio nazionale, degli “invisibili” da sfruttare in lavori durissimi senza garanzie o peggio da consegnare come manodopera alla criminalità organizzata. Si apprende dal Dossier Idos 2019 che il “decreto sicurezza”, abolendo il permesso per protezione umanitaria, ha determinato un aumento significativo degli irregolari, che nel 2020 potrebbero arrivare a ben 670 mila individui.

Tristemente note sono le immagini dei braccianti agricoli sfruttati nei campi di Gioia Tauro, Rosarno o del foggiano, marginalizzati dai decreti sicurezza ma che oggi come ieri, e nonostante l’emergenza Covid-19, permettono alla filiera alimentare di non fermarsi e di far arrivare frutta e verdura sulle nostre tavole. Immessa tra gli apparati produttivi indispensabili rimasti necessariamente attivi anche in questi giorni, la filiera alimentare ha da sempre usufruito della manodopera migrante di cui, oggigiorno, ha ancora maggior bisogno alla luce del fatto che diversi braccianti comunitari hanno giocoforza lasciato il nostro paese o non possono rientrarvi. I lavoratori utilizzati in questo settore molto spesso sono sottoposti a sfruttamento lavorativo in quanto si trovano in condizione di irregolarità sul territorio e per essi l’unico modo per emergere dall’irregolarità è per l’appunto la domanda di protezione internazionale.


L’Europa è intervenuta stigmatizzando – con la “DIRETTIVA (UE) 2019/633 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare” - gli squilibri presenti in questo settore che ricadono sui soggetti più deboli (piccoli agricoltori e braccianti) e chiedendo un intervento nel mercato:


Nella filiera agricola e alimentare sono comuni e considerevoli gli squilibri nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari. È probabile che tali squilibri nel potere contrattuale comportino pratiche commerciali sleali nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cercano di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente ad un’operazione di vendita. Tali pratiche possono ad esempio: discostarsi nettamente dalle buone pratiche commerciali, essere in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed essere imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, imporre un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da un partner commerciale alla sua controparte oppure imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri a uno dei partner commerciali. Alcune pratiche potrebbero essere manifestamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano. È opportuno introdurre, nell’Unione, un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurne la frequenza, in quanto possono avere un effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola. L’approccio di armonizzazione minima della presente direttiva consente agli Stati membri di adottare o mantenere norme nazionali che vanno al di là delle pratiche commerciali sleali elencate nella presente direttiva”.


Del resto, al fine di colmare il vuoto di manodopera creatosi, lo strumento del “Decreto Flussi” appare favorire queste pratiche irregolari ed ad oggi inoltre non è logicamente praticabile poiché le contingenti esigenze di tutela della salute pubblica impongono rigidi controlli agli ingressi. In altri termini, le frontiere sono temporaneamente chiuse e sarebbe assurdo permettere l’ingresso dei migranti nel nostro territorio dopo anni in cui lo si è impedito nonostante il proliferare di conflitti e guerre in atto e pur in assenza di emergenze sanitarie.

La soluzione più ragionevole, viceversa, sarebbe permettere la regolarizzazione degli “invisibili” ovvero di tutti quei lavoratori migranti ma irregolari che vengono sfruttati nei campi e che sono già presenti sul nostro territorio. Per varie ragioni, infatti, – riconducibili al diritto internazionale ma anche all’indisponibilità dei paesi di provenienza –, il sistema dei rimpatri non si è dimostrato, negli anni passati, in alcun modo efficiente, causa i costi esorbitanti, e, a maggior ragione, non sarà praticabile nei prossimi mesi data l’emergenza sanitaria in corso che ha imposto la chiusura delle frontiere.

La Commissione nelle linee guida sull’attuazione delle disposizioni dell’UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento (2020/C 126/02) ha, a tal riguardo, specificato che:


Nonostante ogni ragionevole sforzo, vi saranno casi in cui i rimpatri non potranno essere effettuati a causa delle misure adottate per contenere la pandemia di Covid-19. In tali casi, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per concedere il permesso di soggiorno o altra autorizzazione così da riconoscere ai migranti irregolari il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE ("direttiva rimpatri").”


Lo Stato con il “Decreto Cura Italia” ha disposto – con un atto straordinario – una proroga della scadenza dei permessi di soggiorno fino al 30 agosto 2020, ben consapevole della necessità che questi soggetti restino iscritti al Servizio Sanitario Nazionale per la tutela della salute pubblica. Sulla stessa linea, la giurisprudenza la quale, con una ordinanza emessa dalla Sezione Specializzata in materia di Protezione Internazionale del Tribunale di Trieste, ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di rigetto.

Il Tribunale di Trieste ha così motivato: “per quanto dedotto nell’istanza e, in particolare, per quanto riguarda l’attuale emergenza sanitaria COVID-19, sussistono i “fondati motivi” su cui il Tribunale è chiamato a decidere in questa sede ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008”. Ha quindi sostenuto che, la mancata sospensione del provvedimento avrebbe comportato l’irregolarità del ricorrente e la possibilità che questi fosse esposto ad un provvedimento di espulsione – di fatto ineseguibile – senza mettere a rischio il bene costituzionalmente garantito della salute del singolo nonché della collettività.

LA NOSTRA PROPOSTA: PERMESSO DI SOGGIORNO D'EMERGENZA PER TUTTI

Alla luce di questo quadro normativo, la nostra proposta è quella di una regolarizzazione dei soggetti attualmente presenti sul territorio da attuarsi mediante:


  • permesso di soggiorno di emergenza della durata di un anno, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ricorrendone determinate condizioni (ovverossia la stipula di un contratto di lavoro o l’apertura di una partita IVA).

  • Il permesso di emergenza entrerebbe nel nostro ordinamento in linea con la nostra carta costituzionale e segnerebbe un nuovo percorso su temi troppo spesso trattati con atteggiamento sicuritario dimenticando di dare centralità all’uomo e alla sua dignità.

  • I diritti di cui si chiede la tutela con questo permesso sono quelli che permettono ad una società di potersi definire civile.

  • Si ritiene, inoltre, che questo permesso dovrebbe essere rilasciato anche a quei soggetti che hanno dei precedenti penali, viste le finalità che persegue che sono quelle della tutela della salute della collettività oltre che del singolo individuo e vista l’impossibilità di effettuare i rimpatri. Tutto ciò perché non ci troviamo di fronte a braccia che servono semplicemente a dare linfa ai mercati, ma perché la necessità è quella di considerare di ugual valore ogni vita che ogni Stato di diritto dovrebbe considerare bene primario.


I vantaggi per lo Stato di una regolarizzazione generalizzata si concretizzerebbero nella possibilità di effettuare un efficace controllo su coloro che sono attualmente invisibili con conseguente grande beneficio per la tutela della salute pubblica.

A ben vedere, si potrebbe pensare al rilascio del medesimo permesso anche a favore dei richiedenti protezione internazionale, anche se tale status li qualifica come regolari. Questi ultimi, infatti, otterrebbero rapidamente la definizione dei procedimenti finalizzati al rilascio dei permessi e la cui durata è da tempo divenuta incerta ed indefinita. Permettere la conversione dei permessi di soggiorno per richiesta asilo in titolo di soggiorno definitivo per i soggetti che possono stipulare un contratto di lavoro determinerebbe la loro definitiva integrazione mettendo a frutto la spesa pubblica dell’accoglienza. Poiché è assurdo che, dopo aver investito nella formazione di un soggetto con misure di accoglienza che possono durare anche fino a cinque anni, il percorso di integrazione si concluda con un diniego e con l’aumento della massa di irregolari.

Questa azione, al contrario, renderebbe possibile la definizione di molti procedimenti pendenti innanzi ai Tribunali con notevole risparmio per l’erario.

La regolarizzazione dei cittadini migranti, inoltre, permetterebbe anche di ostacolare la crescita del lavoro nero nonché dei fenomeni di criminalità.

Una volta regolarizzati, i lavoratori migranti resterebbero contribuenti attivi: secondo l’Inps, a cinque anni di distanza dalla sanatoria del 2002, l’80% dei lavoratori emersi è ancora regolarmente occupato.

Resta comunque la necessità, dopo l’emissione di questo permesso per “emergenza”, della durata di un anno, di una riforma di tutto l’impianto normativo sull'immigrazione, come resta necessario, allo stesso tempo, affrontare il tema della precarietà lavorativa e alloggiativa che vivono settori sempre più ampi della popolazione, non solo di origine straniera.

Se la legge Turco/ Napolitano ha legato il permesso di soggiorno al lavoro rendendo ricattabili i lavoratori migranti in assenza delle giuste garanzie, viceversa oggi si potrebbe partire da un permesso di emergenza per ripensare totalmente il sistema di tutele ampliando i diritti e la garanzie tra cui quelli ad un lavoro stabile che si svolga con l’applicazione di tutte le norme di sicurezza e la assegnazione ad ogni individuo di un alloggio dignitoso.