LE FIGURE DELLA SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
È il soggetto responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso e prescritto nel P.E.I. In particolare, ha il compito di:
organizzare l'integrazione degli alunni con disabilità;
vigilare sull'attuazione del P.E.I.;
coordinare la stesura del POF con gli operatori scolastici e vigilare sulla sua attuazione;
assegnare gli alunni con disabilità nelle classi;
definire gli orari delle classi;
richiedere gli insegnanti per il sostegno;
richiedere all’Ente Locale competente l’assegnazione di una figura professionale che supporti l’alunno nei problemi di autonomia e/o di comunicazione;
sostenere le famiglie nel richiedere all’Ente Locale l’attivazione del trasporto scolastico; individuare tra i collaboratori scolastici l’assistente di base che fornirà assistenza all’alunno con disabilità negli spostamenti all’interno e all’esterno del plesso scolastico e che si occuperà dell’accompagnamento ai servizi igienici e della cura dell’igiene personale;
attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto;
gestire tutta la documentazione formale;
pianificare gli incontri di progettazione;
promuovere e pianificare le attività di aggiornamento e di formazione sull'integrazione scolastica;
valorizzare i progetti che attivino strategie orientate a potenziare un progetto di inclusione;
presiedere il G.L.O. di istituto;
intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche.
REFERENTE PER L’INCLUSIONE
L’insegnante referente sostegno agisce come un ponte tra gli alunni con bisogni speciali, le loro famiglie e il resto del personale scolastico. Questo professionista svolge diverse funzioni vitali, tra cui:
Collabora con il Dirigente Scolastico;
Analizza i bisogni formativi degli alunni con BES (con disabilità, con DSA, in situazione di svantaggio);
Coordina il gruppo di lavoro dei docenti di sostegno;
Rileva le situazioni di disagio;
Coordina le attività di inclusione;
Si raccorda con i Consigli di classe, di interclasse, di intersezione;
Programma il Piano per l’inclusione;
Tiene i contatti con l’ASL;
Interviene, sostiene ed integra gli alunni stranieri;
Verbalizza le riunioni del GLO d’Istituto;
Partecipa agli incontri di verifica iniziali, intermedia e finali, con gli operatori sanitari;
Fissa il calendario delle attività del gruppo di inclusione;
Coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche sperimentate;
Gestisce i fascicoli personali degli studenti con disabilità;
Gestisce il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’Istituto al fine di perseguire la continuità educativo didattica;
Promuove le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’inclusione scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento;
Promuove la formazione degli insegnanti di sostegno in servizio;
Rende disponibili al personale la normativa e i modelli PDP da compilare;
Promuove azioni di formazione circa gli alunni con bisogni educativi speciali;
Partecipa al GLI e GLO;
Cura la raccolta della documentazione.
I DOCENTI DI CLASSE
Tutti i docenti della classe sono responsabili del percorso educativo e formativo dell’alunno con disabilità, così come di ogni altro allievo.
Essi concorrono a promuovere il processo formativo dell’alunno sia in presenza che in assenza del docente di sostegno, con il quale progettano, realizzano e verificano i percorsi di inclusione.
Il contributo dei docenti curriculari all’inclusione è un “dovere deontologico” (D.M. 27 Giugno 1995 n. 226).
Accolgono l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione definendo gli interventi didattico/educativi ed individuando le strategie e le metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento;
Analizzano la situazione e la definizione dei bisogni dello studente;
Rendono efficaci i tempi dedicati all’analisi delle situazioni, della progettazione e della condivisione dei vari progetti attuati;
Curano nell’individuare e proporre risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare per favorire i processi di inclusione;
Si assumono la responsabilità del percorso educativo dello studente e della pianificazione degli interventi didattici per favorire un clima positivo di apprendimento e di collaborazione con famiglia e territorio;
Partecipano alla progettazione, alla valutazione individualizzata di progetti che riguardano gli studenti con BES;
Per la compilazione del PEI è importante che il C.d.C. stabilisca i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente, tendendo conto degli obiettivi raggiungibili in relazione al punto di partenza dello studente e quanto stabilito dai Piani di Studio.
IL DOCENTE DI SOSTEGNO
L’insegnante per le attività di sostegno è un docente specializzato, fornito di formazione specifica, che viene assegnato alla classe in cui è presente un alunno con disabilità per favorirne il processo di inclusione, condivide con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe (contitolarità), partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione per tutto il gruppo classe. Non è, pertanto, l’insegnante dell’alunno con disabilità e non deve essere considerato l’unico decente cui è affidata l’inclusione, ma è una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante risorsa vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato. Per questa ragione partecipa a tutte le riunioni del consiglio di intersezione, interclasse, classe, alle riunioni di programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni della classe di cui è titolare. L’insegnante per le attività di sostegno viene richiesto dal Dirigente Scolastico all’Ufficio Scolastico Regionale sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene fatta tenendo conto del Profilo di Funzionamento e del P.E.I. redatto dal G.L.O. A ciascun docente di sostegno non possono essere assegnati più di due alunni con disabilità.
L’art. art. 2 comma 413 L. 244/2007 statuisce sul punto che: “Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate (...) in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili”.
Il Docente specializzato per le attività di sostegno ha i seguenti compiti:
prendere visione della modulistica d’istituto relativa agli alunni con disabilità; prendere visione dei documenti di ciascun alunno prodotti negli anni precedentifacendone richiesta al Dirigente Scolastico; informare gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative all’alunno con disabilità; curare gli atti per la definizione e per la stesura del P.E.I. relativo a ciascun alunno con disabilità; redazione del P.E.I. utilizzando il modello in adozione nella scuola in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di Classe;
seguire l’attività didattica degli alunni con disabilità e delle classi nelle quali sono inseriti, secondo le indicazioni presenti nei relativi P.E.I.;
partecipare a tutti i Consigli di Classe o di interclasse in quanto contitolare;
votare per qualsiasi decisione del Consiglio di Classe;
mediare, in collaborazione con il coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di classe e la famiglia dell’alunno con disabilità;
relazionare al Consiglio di Classe sull’attività didattica svolta dagli alunni con disabilità e su qualsiasi problema che emerga rispetto all’integrazione scolastica;
coordinarsi con i docenti di classe in vista delle interrogazioni e dei compiti in classe, proponendo prove equipollenti o differenziate, d’intesa con il docente curricolare, qualora l’alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni della classe;
mantenere frequenti contatti con i genitori, gli assistenti educativi e, se necessario, con gli specialisti; assicurare la continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola all’altro (in caso della scelta della scuola secondaria di II grado, può accompagnare i genitori dell’alunno insieme all’alunno stesso in visita presso il nuovo Istituto e prendere contatti con i docenti di sostegno ivi presenti);
stesura dei verbali degli incontri con gli specialisti (G.L.O.), da consegnare al Dirigente Scolastico.
Il docente di sostegno non è tenuto all’assistenza igienica dell’alunno né alla somministrazione del cibo in mensa che è di competenza degli operatori di assistenza o dei collaboratori scolastici. L’art. 2 del DPR 122/2009 “Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni” prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione di tutti gli alunni. Inoltre, quando un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. L’insegnante di sostegno, assegnato alla classe in contitolarità con i docenti curriculari, ha il compito di facilitare l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità collaborando con i colleghi curriculari. Lo stesso potrà essere utilizzato per supplire l’assenza dei colleghi curriculari solo se l’alunno con disabilità è assente.
DOCENTE CURRICOLARE
Favorisce la piena partecipazione degli alunni con BES al normale contesto di apprendimento definendo gli interventi didattico/educativi ed individuando le strategie e le metodologie più utili;
Collabora e partecipa alla formulazione del PEI, del PDF, del PDP;
Favorisce un clima positivo di collaborazione con famiglia e territorio.
DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE
Coordina con il team docenti la redazione e l’aggiornamento dei documenti;
Cura la comunicazione e il coinvolgimento della famiglia dell'alunno e i rapporti tra scuola, famiglia, operatori sanitari e socio-assistenziali che seguono l'alunno.
L’ASSISTENTE PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (ASSISTENTE AD PERSONAM - EDUCATORE)
L'inclusione scolastica si avvale anche di altre figure professionali il cui servizio è in capo agli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell’alunno). Ai seni dell’art. 13 della Legge 104/1992: “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando (…) l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica o sensoriale sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”. Gli "operatori di assistenza" e "addetti alla comunicazione" sono figure professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con disabilità, per consentirgli di poter frequentare le lezioni in modo adeguato.
Operatore di Assistenza: figura riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e con conseguenti problemi di autonomia.
Addetto alla Comunicazione: figura che si occupa degli alunni con disabilità sensoriale.
L’organizzazione di questi servizi, tuttavia, può essere anche molto diversa nelle varie Regioni d’Italia. Essi hanno principalmente il compito di consentire all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe. Il compito dell’Operatore di Assistenza è chiamato anche di “assistenza specialistica” per distinguerlo dall’assistenza di base affidata ai collaboratori scolastici. Il suo ruolo quello di coadiuvare l’attività dell’insegnante di sostegno nelle relazioni tra l’alunno e i suoi compagni di classe nella partecipazione alle attività della scuola. Tale figura non si sostituisce a quella dell’insegnante di sostegno. Entrambe, infatti, possono operare congiuntamente e in compresenza. Tale figura è richiesta dal servizio di neuropsichiatria infantile e costituisce parte integrante del progetto educativo predisposto sullo studente. La titolarità del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili è del Comune di residenza dell’alunno. Il servizio viene gestito dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune. L’abbinamento tra alunno e assistente viene effettuato dai servizi sociali e dal coordinatore del servizio tenuto conto dei seguenti criteri: 1) continuità dell’assistente educatore, salvo controindicazioni (esempio in caso di stanchezza dell’assistente o difficoltà di relazione tra assistente e alunno); 2) indicazioni della scuola rispetto alle caratteristiche dell’assistente; 3) selezione attenta del personale da parte della cooperativa; 4) caratteristiche dell’alunno. Il monte ore settimanale e l’assistente individuato vengono comunicati dal Comune alle scuole.
Gli assistenti ad personam provvedono a:
collaborare con gli insegnanti e con il personale della scuola per l’effettiva partecipazione dell’alunno con disabilità a tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa;
accompagnare l’alunno con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell’insegnante avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell’ambito dell’autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;
partecipare, a sostegno delle necessità degli alunni con disabilità, ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite, possono offrire un contributo specifico nella individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto ed il soggiorno, contribuendo all’elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse;
collaborare, in aula o nei laboratori, con l’insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico; presenziare ai momenti di recupero funzionale collaborando con i terapisti purché gli interventi semplici siano contestuali e correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso;
affiancare l’alunno con disabilità durante il momento della mensa fornendo l’aiuto e l’assistenza necessari ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché un equilibrato rapporto con il cibo;
affiancare l’alunno con disabilità durante il trasporto salvo le diverse organizzazioni dei singoli Comuni; fatta salva la competenza della scuola in materia di assistenza di base (come previsto dall’allegato del decreto legislativo 66/2017 art. 3), affiancare l’alunno con disabilità nelle attività finalizzate all’igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell’autonomia; intervenire, nel limite delle proprie competenze, in caso di malore dell’alunno con disabilità, accompagnandolo presso le strutture sanitarie sotto la diretta responsabilità del Dirigente scolastico a cui compete avvisare il datore di lavoro dell’assistente all’autonomia;
collaborare, con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione, all’individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con disabilità; partecipare alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali;
partecipare alle sedute del collegio docenti nelle quali siano previsti all’o.d.g. temi e problematiche direttamente connessi agli alunni in difficoltà ed agli incontri del G.L.O.;
partecipare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all’individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
in base a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato, redigere annualmente una relazione sintetico sul caso affidato e fornire tutte le informazioni utili alla programmazione del servizio;
collaborare, visti i progetti particolari, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano, congiuntamente, all’integrazione dell’alunno con disabilità in altre strutture del territorio;
continuare, ove richiesto, l’intervento assistenziale specialistico durante le attività estive ove frequentate dagli alunni con disabilità;
partecipare alla stesura e alla verifica della progettazione;
svolgere attività individualizzate predisposte dall’insegnante di sostegno all’interno o all’esterno dell’aula (come da piano di lavoro inserito nel P.E.I.);
alternarsi nell’orario scolastico con i docenti di sostegno, secondo i criteri stabiliti e il piano educativo individualizzato;
presenziare agli incontri del G.L.O. con le famiglie e gli operatori sociosanitari.
Gli assistenti ad personam non hanno responsabilità sulla classe, ma solo sull’alunno concertificazione. Pertanto, non è possibile affidare loro piccoli o grandi gruppi all’esterno della classe e non è possibile che gli stessi prestino servizio su altri alunni della classe in caso di assenza dell’alunno. In questo caso la famiglia avrà cura di informare tempestivamente la scuola dell'assenza, che provvederà a sua volta a comunicarlo all'assistente comunale. Questi, in caso di assenza breve dell'alunno, potrà impiegare le proprie ore di servizio su un altro alunno della scuola che ha diritto al suo supporto (da restituire all'allievo assente in un momento successivo); in alternativa potrà utilizzare le ore di assenza per dedicarle all'assistenza dell'alunno durante attività quali viaggi d'istruzione, progetti ecc.
COLLABORATORE SCOLASTICO (ASSISTENTE DI BASE – EX BIDELLO)
Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. E’ il Dirigente Scolastico che, nell’ambito dei propri poteri di direzione e di coordinamento, deve garantire ed assicurare in ogni caso il diritto all’assistenza.
Per assistenza di base si intende:
l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse;
attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità;
partecipazione al progetto educativo e collaborazione con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’inclusione scolastica;
assistenza al momento del pasto favorendo un buon livello di autonomia personale nell'assunzione di cibi e bevande;
aiuto ed assistenza nell'organizzazione di viaggi di istruzione, ad esempio nel superamento di barriere architettoniche legate al trasporto e al soggiorno dell'alunno, nell'assistenza durante le ore notturne dormendo con il bambino e aiutandolo nelle sue attività.
Per tali mansioni è previsto uno specifico percorso formativo.
PERSONALE DI SEGRETERIA
Acquisisce la documentazione necessaria;
Verifica la completezza del fascicolo personale;
Collabora con il Dirigente e con le figure preposte per tutti gli adempimenti burocratico amministrativi.
FAMIGLIA
Provvede ad avviare una valutazione psico – pedagogica del proprio figlio/a, in presenza di difficoltà di apprendimento, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra o della scuola, secondo le modalità previste dalla normativa;
Consegna alla scuola la diagnosi, i verbali e tutti i documenti di aggiornamento;
Condivide e firma la documentazione dei PEI o PDP;
Partecipa agli incontri con gli specialisti;
Verifica che l’alunno porti a scuola i materiali richiesti;
Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati.