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“amministratóre s. m. (f. -trice) [dal lat. administrator -oris, der. di administrare «amministrare»]. – Chi amministra, chi ha cioè la gestione, e cura il buon andamento, degli affari, pubblici o privati, di una società, di un ente, di un’azienda, ecc.” … omissis (fonte vocabolario Treccani)
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Un buon Amministratore non è colui che si limita a fare una contabilità perfetta… Questo è il minimo nella nostra professione, un valido professionista si documenta, lavora sodo e cerca di valorizzare al massimo il patrimonio immobiliare affidatogli, anche in ottica di lungo tempo improntando un percorso di crescita e migliorativo con i propri Condòmini.
"… in un momento così complicato per l’intera società, la piaga del Covid ci costringe ad affrontare nuove sfide: siamo di fronte a continui cambiamenti normativi ed organizzativi, questo è il momento di investire in formazione! Già, perché la formazione - se fatta in maniera produttiva - è il primo investimento per un Professionista!"
cit. 27 febbraio 2021 - estratto discorso pubblico insediamento dell'allora neo Presidente Provinciale A.I.A.C.
Tematica sulla quale ho puntato e continuerò a puntare incessantemente, è la formazione continua: dopo la ormai famosa Legge “220” anche alla nostra professione sono stati imposti obblighi formativi atti ad acquisire annualmente dei crediti formativi sia per proseguire la professione che per attestare l’aggiornamento delle proprie competenze professionali, un po’ come accade per gli avvocati, i commercialisti, i geometri e così via…
Da un punto di vista quest’obbligo rappresenta per noi un indubbio vantaggio: eleva la qualità della nostra professione e ci mette in grado di dimostrare la continuità formativa, per questo non definirei il tempo investito in formazione come un obbligo fine a sé stesso bensì rappresenta per la nostra categoria l’indubbio vantaggio di elevare la qualità della nostra professione: il tempo e le risorse per la formazione sono e saranno il nostro primo investimento.
La formazione non rappresenta un mero atto con il quale acquisire nuove normative, riferimenti tecnici o imparare a memoria “tomi” letterari, bensì è quell’atto mediante il quale siamo in grado di acquisire e potenziare le nostre abilità nello svolgere la professione.
"… noi gestiamo il patrimonio immobiliare dei nostri Condòmini, i sacrifici della loro intera vita, le loro lacrime ed il sudore dei loro sforzi. Se questo non ci è chiaro abbiamo sbagliato lavoro."
Predisposizione e tenuta Assemblea ordinaria annua, comprensiva di convocazione e successiva trascrizione e trasmissione di verbale;
Redazione e trasmissione del rendiconto consuntivo, del preventivo gestione ordinaria comprensivo di scadenziario piano rate e relativo riparto, e della documentazione per l'assemblea annuale;
Esecuzione delle delibere assembleari;
Custodia documentazioni e registri inerenti la disciplina amministrativa condominiale quali anagrafica condominiale, registro di nomina e revoca amministrazioni, registro verbali e registro di contabilità;
Gestione del conto corrente condominiale;
Cura degli incassi e dei pagamenti;
Gestione dei sinistri condominiali;
Oneri fiscali a carico del sostituto d’imposta;
Gestione documentazione inerenti agevolazioni fiscali;
Sopralluoghi presso il Condominio e costante confronto;
Cura delle aree comuni e del rispetto regolamento (se presente);
Gestione controversie in materia di recupero crediti;
Cura del rapporto che lega fornitore e Condominio con costante verifica di presenza DURC in corso di validità;
e tutte le altre incombenze a carico dell’Amministratore nominato.
Sulla base della ormai nota "riforma del Condominio" e del successivo DM n.140/2014, colui che si avvicina alla nostra professione e decidesse di intraprendere tale attività, deve avere determinati requisiti minimi:
aver conseguito almeno diploma di scuola secondaria;
aver frequentato un corso di formazione iniziale e superato relativo esame;
seguire corsi di aggiornamento annuali con un minimo di 15 ore e superamento esame finale;
godere dei diritti civili e dei requisiti di onorabilità.
Alcune eccezioni tuttavia sono presenti nell'attuale disciplina della professione, senza entrare troppo nel dettaglio possiamo riassumere che i Sigg. Condòmini dell'edificio che volessero fare gli amministratori del proprio complesso condominiale, sono esonerati dall'obbligo di diploma di scuola secondaria superiore e anche dal corso di formazione iniziale, periodica e continua (rif. art. 71 Disp. Att. Cod. Civ.).
Coloro che invece già esercitavano per almeno un anno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della "famosa" legge di riforma del condominio, sono esonerati dall'obbligo del conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dal corso di formazione iniziale da 72 ore con esame finale. Tuttavia devono rispettare gli obblighi connessi alla formazione periodica annuale.
27 febbraio 2021 - discorso di insediamento elezione dell'allora neo presidente provinciale AIAC delegazione di Varese
Villa Cagnola - Gazzada (VA)