Lo Studio Legale Avv. Catello Viscardi, con patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori, si occupa prevalentemente di diritto e procedura civile sin dal 1987 ed in particolare delle seguenti materie:
• Diritto Civile
• Diritto ereditario
• Diritto di famiglia
• Diritto sanitario
• Diritto farmaceutico
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• Diritto bancario
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• Esecuzioni mobiliari e immobiliari
• Aste giudiziarie
• Gestione delle crisi da sovraindebitamento
• Mediazione
• Arbitrato
• Negoziazione assistita
• Contenziosi civili
• Contenzioni amministrativi
DIRITTI DELL´INTERESSATO > EREDE - Diritto di accesso > Casi particolari > Accesso ai dati di persona deceduta
L´erede ha il diritto di accedere a tutti i dati personali concernenti il "de cuius", ivi comprese le informazioni attinenti a pregressi rapporti obbligatori di cui egli sia stato contitolare.
L´erede / interessato, ove intenda accedere ai dati personali relativi a contratti bancari o assicurativi del "de cuius" ed originariamente intestati sia a questi che a terzi, ha il diritto di acquisire piena cognizione del contenuto delle informazioni detenute dall´istituto bancario o assicurativo e, tra esse, delle generalità dei terzi cointestatari; ne consegue che, in caso di presentazione dell´istanza d´accesso, il titolare del trattamento non può condizionare la messa a disposizione della documentazione afferente al rapporto al previo rilascio, da parte dell´interessato, di una "liberatoria", trattandosi di modalità di riscontro non prevista dalla legge.
MANIPOLAZIONE EURIBOR DA PARTE DI ALCUNE BANCHE INTERNAZIONALI
L’ordinanza n. 34889 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, resa in data 12 ottobre 2023 e pubblicata in data 13 dicembre 2023, sta alimentando notevoli speranze in coloro che, tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, hanno stipulato un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato su un tasso Euribor manipolato ed auspicano ora un equo rimborso.
In una prima fase la Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013, ha accertato l’esistenza di un’intesa lesiva della concorrenza tra alcune banche internazionali per il periodo 2005-2008, a seguito di una manipolazione del tasso Euribor applicabile ai prestiti bancari;
La Corte di Cassazione poi, con l’ordinanza n. 34889/2023, richiamando le prime pronunce di merito, anche contrarie, ha accolto il ricorso statuendo che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust […] a prescindere dal fatto che all’ intesa illecita avesse o meno partecipato [la banca concedente] giacché raggiunto dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte”.
CONTO CORRENTE DEL DEFUNTO - EREDE - BANCA - RISCOSSIONE QUOTA EREDITARIA
(decesso dell'intestatario di conto corrente o di titoli in banca o poste italiane - sbloccare e riscuotere subito la propria quota ereditaria su un conto corrente senza divisione ereditaria ovvero senza il consenso degli altri eredi che non intendono firmare).
Allorquando la banca o Poste Italiane, a seguito di formali richieste, nega al singolo erede - coerede la corresponsione degli importi esistenti su conti correnti o altri titoli intestati al defunto, con la pretesa arbitraria di una preventiva divisione, convenzionale o giudiziale, fra tutti gli eredi, ciascuno di questi ultimi può agire nei confronti dell'istituto di credito con procedura rapida e diretta per svincolare, recuperare e incassare la propria quota ereditaria.
Ogni coerede può agire, direttamente e rapidamente, per l’adempimento del credito ereditario relativamente alla propria quota, senza che la banca o Poste Italiane possa opporsi adducendo la mancata sottoscrizione da parte degli altri coeredi di un atto di divisione.
A tal proposito si chiarisce che la richiesta del singolo coerede, con procedura rapida e diretta, non ha per oggetto la più lenta procedura per divisione ereditaria che potrà solo eventualmente essere promossa, con la partecipazione degli altri eredi, in un momento diverso e successivo e che pertanto esula completamente dalla domanda della propria quota ereditaria, diretta e rapida, nei confronti della banca e di Poste Italiane.
DECESSO DELL'ASSICURATO PREVISTO IN POLIZZA INFORTUNI - PRESCRIZIONE BIENNALE E DECENNALE
Quando una polizza infortuni contiene due distinte cause negoziali, si deve necessariamente distinguere, nell'ambito della medesima polizza, l'infortunio produttivo di "menomazione invalidante" della persona, da ricondurre allo schema della polizza assicurativa "contro i danni", da quello, invece, dal quale è derivato l'"evento letale", da assoggettare alla disciplina tipica delle "polizze vita" (stipulate per il "caso vita" o per il "caso morte").
A tal proposito la Suprema Corte, pur riferendosi a distinti casi pratici, ha sempre ritenuto doversi distinguere, anche nell’ambito della medesima polizza infortuni, l’infortunio produttivo di “menomazione invalidante” della persona – il quale va ricondotto allo schema dell‘assicurazione contro i danni con conseguente termine prescrizionale di due anni – da quello produttivo di un ’”evento morte”, il quale va invece ricondotto alla disciplina tipica dell’assicurazione sulla vita con conseguente termine prescrizionale di dieci anni.
DIRITTO DEL TITOLARE O DELL'EREDE AD OTTENERE COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
DECRETO INGIUNTIVO PER CONSEGNA
L'assicurazione è tenuta, a semplice richiesta, a consegnare al titolare della polizza o ai suoi eredi, la copia del contratto assicurativo; è, infatti, oramai riconosciuta pacificamente in giurisprudenza l’ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio, da parte dei contraenti, dei beneficiari e degli eredi, per ottenere, copia o duplicato del contratto e/o della polizza vita e del fascicolo informativo completo di cui all’ art. 4 del regolamento ISVAP n° 35 del 26.05.2010.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5078 del 2016 ha sostanzialmente confermato l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA su tale imposta, trattandosi di doppia imposizione fiscale.
Tuttavia ancora oggi alcuni Comuni continuano ad applicare l’IVA sulla tassa smaltimento rifiuti.
Pertanto, trattandosi di una somma chiesta illegittimamente, è fatta salva la possibilità per il cittadino di chiederne la restituzione.
la restituzione delle somme illegittimamente versate è soggetta a prescrizione ordinaria: i contribuenti potranno presentare la domanda di rimborso entro 10 anni dalla data in cui è stato addebitato ogni singolo importo.
"TRUFFA GRATTA E VINCI"
IL PIANO DELITTUOSO DEGLI EX DIPENDENTI DEL CONCESSIONARIO
Il piano delittuoso è stato messo in opera da ex impiegati del concessionario che gestiva la lotteria.
La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per alcuni dipendenti di Lottomatica Holding (ora IGT Lottery) che si è costituita parte civile nel procedimento insieme a Lotterie Nazionali e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le Fiamme Gialle hanno scoperto il piano da circa 30 milioni di euro messo in atto da ex dipendenti della società concessionaria dei Gratta e Vinci che si occupavano del sistema informatico e della logistica dei biglietti e sapevano dove potevano essere quelli vincenti.
Secondo l'assunto dell'accusa il raggiro consisteva nel violare la banca dati della società per ottenere informazioni riservate sui biglietti vincenti, individuare il pacco e il rivenditore che li conteneva e acquistarli con l’aiuto di complici o parenti.
Tra gli anni 2015 e 2019, sarebbero stati incassati diversi premi milionari per circa 30 milioni di euro.
Questa truffa ha danneggiato non solo la società Lottomatica (ora IGT Lottery), che si è costituita parte civile nel processo insieme a Lotterie Nazionali e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma anche i giocatori onesti che si sono visti sottrarre la possibilità di vincere i premi più ambiti e per i quali si rappresenta la possibilità di agire per il risarcimento dei danni.