30 GIUGNO 2016

IL DEPOSITO E L’AUTORIZZAZIONE SISMICA IN LOMBARDIA

Come si presentano le pratiche sismiche in Lombardia, nel formato cartaceo.

Aggiornamento 08 agosto 2018

vedi il nuovo portale www.sismicainlombardia.it

Le nuove regole

Com’è noto, a partire dal 10 aprile 2016 sono entrate in vigore le nuove regole per la presentazione delle pratiche sismiche nei comuni della Lombardia.

La Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (“Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”) e la DGR 30 marzo 2016, n. X/5001 (“Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica”) hanno definito le nuove procedure di autorizzazione e di deposito per tutte le zone.

Anche l’aggiornamento della classificazione sismica dei comuni lombardi (DGR 11 luglio 2014, n. X/2129) è entrato in vigore definitivamente a partire dallo scorso 10 aprile.

Il deposito e l'autorizzazione

Le procedure di deposito (in zone 3 e 4) o di istanza di autorizzazione (in zona 2) possono avvenire in forma cartacea, per i dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del sistema informativo integrato, e cioè fino al 4 maggio 2017.

Le pratiche sismiche nei comuni situati nelle zone 3 e 4 sono presentate mediante il modulo 2 (“Comunicazione di deposito sismico”); con l’attestazione di avvenuto deposito è possibile iniziare i lavori.

Invece, nei comuni in zona 2 i lavori strutturali non possono essere iniziati senza l’autorizzazione sismica, rilasciata dall’autorità competente comunale o attraverso le forme associative fra comuni; l’istanza si presenta mediante il modulo 1.

L’autorizzazione sismica (o il diniego motivato) deve essere rilasciata entro 60 giorni. Il termine dei 60 giorni può essere “sospeso” o “interrotto” con le modalità previste all’art. 6 della LR 1/2012: principalmente, nel caso delle pratiche sismiche, i termini si interrompono una sola volta per comunicazione di istanza irregolare o incompleta e assegnazione di un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione; i 60 giorni “iniziano nuovamente a decorrere” (cioè ripartono dall’inizio) dall’avvenuta regolarizzazione.

La marca da bollo sulla pratica sismica

Se la documentazione viene presentata in forma cartacea, la soluzione giusta è quella di incollare la marca da bollo da 16,00 € direttamente sull’istanza, e non quella di compilare la dichiarazione di annullamento della marca (procedura da riservare ai casi di comunicazioni telematiche).

Validità anche ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001

Com’è noto, la necessità della presentazione di una pratica strutturale proviene contemporaneamente da due dispositivi di legge (L1086/1971 e L64/1974) poi confluiti nel DPR 380/2001: all’art. 65 è prescritto che l’impresa esecutrice deve procedere al deposito del progetto strutturale per opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica; all’art. 93 è prescritto che il committente proceda al deposito del progetto strutturale per le costruzioni in zona sismica.

A partire dall’ottobre del 2005, a seguito dell’entrata in vigore della classificazione sismica allegata all’Ord. 3274/2003, tutti i comuni della Lombardia (e d’Italia) sono stati classificati sismici. Dal punto di vista giuridico non è purtroppo possibile (se non modificando le disposizioni nazionali) unificare i due obblighi; pertanto, la legge della Lombardia (emanata in funzione della L64/1974 per le costruzioni in zona sismica) ha previsto la possibilità che il sottoinsieme delle costruzioni con presenza di strutture in c.a., c.a.p. o metalliche, sia ricompreso nella presentazione della pratica sismica, attivando un’opzione (una casella) esplicitamente inclusa nella nuova procedura (“La presente istanza/comunicazione ha valore anche ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001”).

A differenza di quanto possa sembrare, la doppia validità non è cosa da poco, perché sottintende precisi obblighi e responsabilità distinti, anche penali, fra le figure obbligate al deposito.

Da notare che nel caso in cui la pratica sia da intendersi valida anche ai sensi dell’art. 65, la documentazione cartacea deve essere presentata in triplice copia; viceversa è sufficiente la duplice copia.

Firma e timbro dell’impresa esecutrice

La modalità di consegna in formato cartaceo non prevede in modo esplicito lo spazio per apporre il timbro e la firma a cura del responsabile dell’impresa esecutrice. Comunque, l’individuazione dell’appaltatore (e la presenza del timbro e della firma) è teoricamente obbligatoria in tutti i casi, sia di opere da costruire ai sensi dell’art. 65 (strutture in c.a., c.a.p. e metalliche), sia per gli interventi di cui all’art. 93 (tutti gli interventi strutturali in zona sismica). Il consiglio, quindi, è quello di presentare la pratica sismica già completa dell’indicazione (con timbro e firma) dell’esecutore dei lavori.

Tuttavia, in tutti quei casi in cui non sia possibile individuare per tempo l’appaltatore, ecco che la DGR X/5001 lascia spazio ad una nomina successiva all’autorizzazione sismica: l’allegato F, infatti, prevede che: “Dal momento del rilascio dell’autorizzazione possono essere iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alle nomine del costruttore e del collaudatore”. In tal caso, quindi, l’autorità competente comunale potrebbe rilasciare l’autorizzazione sismica con la prescrizione che i lavori non possono essere iniziati, fino a integrazione della pratica sismica stessa.

Comunque, se si vuole che la pratica di deposito sia corretta anche ai sensi dell’art. 65 (per opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica), almeno la nomina del collaudatore dovrebbe essere contestuale all’atto del deposito. Per quanto riguarda l’indicazione del costruttore, si rileva comunque che la norma regionale è in contrasto con quella nazionale (il DPR 380/2001 prevede l’individuazione del costruttore all’atto del deposito – art. 93).

Generalmente, quindi, i casi di individuazione successiva del collaudatore e dell’esecutore dovrebbero essere riservati alla categoria dei lavori pubblici.

Il collaudo statico

Le nuove procedure della regione Lombardia prevedono (L33/2015, art. 9) che il collaudo sia da eseguirsi per tutti i lavori assoggettati alla pratica sismica, e cioè quelli indicati all’art. 5. La scelta della Regione, in tal caso, sembrerebbe “più restrittiva” rispetto a norme di rango superiore.

Si ricorda, infatti, che l’obbligatorietà del collaudo statico a livello nazionale proviene dall’unione dei seguenti insiemi: dagli artt. 65 e 67 del DPR 380/2001 per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica, che possano interessare la pubblica incolumità; dalle NTC 2008, che assoggetta a collaudo statico tutti gli interventi strutturali sulle parti di opera che svolgono funzione portante (indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate) ad esclusione dei soli “interventi locali” (a livello nazionale, gli “interventi locali” sono pertanto esclusi dal collaudo quando non soggetti all’art. 65 per realizzazione di opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica).

La norma regionale sembra far ricadere nell’obbligo di collaudo anche quegli interventi che non sono inclusi nell’unione dei due insiemi citati, e cioè quegli “interventi locali” riguardanti opere non rientranti nell’art. 65: in realtà, la Regione ha esteso l’obbligo di collaudo a tutti gli interventi perché il certificato di collaudo “tiene luogo” al “certificato di rispondenza” previsto all’art. 62 del DPR 380/2001. Trattasi quindi di una “scelta obbligata” per la Regione che, avendo delegato tutte le funzioni ai comuni, doveva far ricadere la verifica di rispondenza sull’unica figura che ha il controllo delle fasi di progetto e di realizzazione delle costruzioni, e cioè sul collaudatore.

La legge regionale ha anche introdotto una nuova restrizione: il collaudatore, oltre che non aver partecipato in alcun modo alla progettazione, direzione o esecuzione dell’opera, non deve essere “collegato in modo diretto o indiretto al costruttore”.

Relazione geologica e relazione geotecnica

La relazione geologica è sempre obbligatoria nel caso in cui gli interventi riguardino opere di cui punto 6.1.1 delle NTC 2008 (e cioè delle opere di fondazione, delle opere di sostegno, delle opere in sotterraneo, delle opere e manufatti di materiali sciolti naturali, dei fronti di scavo, del miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi, del consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti, nonché la valutazione della sicurezza dei pendii e la fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree) e/o nel caso in cui gli interventi abbiano “influenza” sulle opere di fondazione della struttura interessata dall’intervento.

Anche la relazione geotecnica, a rigore, è sempre obbligatoria nei casi sopra indicati; tuttavia le norme ministeriali (NTC 2008) consentono, nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, di includere nella relazione geotecnica soltanto la rappresentazione dell’esperienza e delle conoscenze del progettista incaricato.

In generale, pertanto, devono essere sempre compilati il modulo 9 (sottoscritto dal geologo, comprensivo delle tabelle degli approfondimenti) e il modulo 10 (sottoscritto dall’estensore della relazione geotecnica, che può essere il geologo stesso, oppure il progettista delle fondazioni); in mancanza di tali moduli, è obbligatoria la compilazione del modulo 11 (dichiarazione del progettista strutturale relativa ad opere e sistemi geotecnici, per escludere le evenienze sopra indicate).

Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento

Il modulo 12 (“Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento”) è sempre obbligatorio, e dovrebbe essere compilato in tanti esemplari quanti sono i diversi organismi strutturali facenti parte del progetto. Questo modulo nasce con lo scopo di costringere il progettista a non dimenticare di riportare informazioni importanti sulle procedure da lui seguite nel calcolo e di uniformare la metodologia di esame dei progetti da parte di chi deve rilasciare l’autorizzazione sismica nelle zone 2, oppure da parte di chi deve eseguire i controlli a campione sulla progettazione nelle zone 3 e 4.

La parte relativa ai materiali va compilata, non tanto per il controllo, quanto perché nel caso di validità del deposito ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001, tale parte costituisce la relazione illustrativa ivi prescritta. Per lo stesso motivo, tale modulo richiede la sottoscrizione anche del direttore dei lavori strutturali.

È importante, in questo modulo, giustificare correttamente il fattore di struttura assunto nel calcolo, con precisi riferimenti al fattore di struttura massimo previsto dalle NTC.

Altrettanto importante la definizione del comportamento degli impalcati: se si dichiara un comportamento “infinitamente rigido”, sugli elaborati grafici tale rigidezza deve essere riscontrata.

Il punto più importante del modulo 12 è l’ultimo, che va compilato con attenzione nel caso di utilizzo di strumenti software: “11. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati”: nello spazio che si trova in fondo è necessario indicare il confronto dei risultati ottenuti dal software con quelli ottenuti da semplici calcoli, anche di larga massima, eseguiti a mano. Si intende pertanto che nello spazio indicato si debbano inserire tali controlli svolti, e non soltanto citarli o rimandare a generiche verifiche effettuate. Questa sezione non ha a che vedere con “l’affidabilità dei codici di calcolo” e nemmeno con le loro validazioni, ma si riferisce a calcoli manuali che confermano ad esempio l’assenza nel modello di errori grossolani nell’input (sui carichi, sui vincoli, sull’azione sismica, ecc.) e la compatibilità dei risultati ottenuti con l’intervento proposto.

In sostanza, sarebbe opportuno riportare in questo spazio, o comunque in coda al modulo 12, i calcoli di predimensionamento strutturale eseguiti prima di modellare la struttura e il loro confronto con i risultati ottenuti viceversa dal software; inoltre, nel caso di analisi sismiche su modelli tridimensionali, sarebbe opportuno riportare in questo spazio i valori del tagliante sismico valutati ad esempio con un’analisi statica lineare equivalente di larga massima, o altri parametri ritenuti significativi.

Il contenuto minimo dell’istanza e del deposito

La DGR 30 marzo 2016 - n. X/5001 stabilisce (allegato E) il contenuto minimo della documentazione da presentare; documentazione che è la stessa per i procedimenti di istanza di autorizzazione nei comuni in zona 2 e di semplice deposito in zona 3 e 4.

Il contenuto minimo viene controllato all’atto del deposito: senza elencare tutti i documenti necessari, si segnalano gli errori più comuni: – il modulo 4 non va presentato, perché si tratta di una dichiarazione studiata per il caso di costruzioni in corso, ai sensi dell’art. 104, DPR 380/2001; – la dichiarazione “che i lavori non sono iniziati” a cura del committente e “asseverata” anche dal direttore dei lavori delle strutture, è un modulo non presente nella DGR, e pertanto va compilato manualmente; – anche la dichiarazione di “conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto” è un modulo non presente nella DGR, e pertanto va compilato manualmente e sottoscritto (sembrerebbe) dal progettista; – la documentazione fotografica, riservata (sembrerebbe) ai casi di intervento sul patrimonio esistente.

Purtroppo, l’insieme di ben quattro documenti riguardanti il calcolo strutturale, spaventa il progettista: la relazione di calcolo, il fascicolo dei calcoli (che potrebbe corrispondere al tabulato dei risultati del software), la relazione sulle opere di fondazione, la relazione sui materiali impiegati.

Tale insieme di documenti proviene dall’unione della documentazione che il DPR 380/2001 prevede per le pratiche di cui all’art. 65 e per quelle di cui all’art. 93.

Nella modalità di presentazione cartacea, dovrebbe sempre essere possibile “accorpare” questi quattro documenti all’interno di un unico fascicolo, che indichi in copertina la loro presenza.

Si segnala, inoltre, che l’esame del progetto ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica in zona 2 o dell’esito del controllo a campione in zona 3, si riferisce ai soli aspetti riguardanti il comportamento della costruzione nel caso di evento sismico.

A tal fine, pertanto, sulla base della sensibilità dell’esaminatore, potrebbero essere individuati aspetti progettuali che incidono soltanto marginalmente nella condizione sismica e che quindi non dovrebbero condizionare il rilascio dell’autorizzazione o l’esito del controllo a campione.

In tal senso, inoltre, a fronte di un progetto ben fatto, dovrebbe essere sempre possibile “integrare” gli esecutivi dei solai anche in un tempo successivo alla prima presentazione del progetto, se sugli elaborati progettuali sono individuabili almeno le geometrie, i pesi e i sovraccarichi adottati, l’armatura del diaframma rigido e i collegamenti dell’impalcato alle strutture verticali sismo-resistenti.

Inoltre, l’esame non dovrebbe concentrarsi su dettagli costruttivi che non siano determinanti ai fini della sicurezza convenzionale complessiva (ad esempio, non dovrebbero essere chieste integrazioni se manca la verifica di una saldatura o di una scala).

In ogni caso, viceversa, il progetto deve essere “completo” di tutti i suoi livelli (dalle fondazioni alla copertura, nel caso di edifici) e di tutte le sue parti (fondazioni ed elevazione), anche nel caso di costruzioni con componenti prefabbricate: non è possibile, infatti, emettere un parere su un progetto che rappresenta soltanto le fondazioni, anche se nella documentazione è presente l’analisi dei carichi al piede trasmessi a terra dalla parte soprastante.

Il collegamento fra la pratica sismica e la pratica edilizia

Sembra che la norma regionale sia nata con l’intento di creare una corrispondenza biunivoca fra la pratica edilizia e la pratica sismica. Niente di più complicato. Si pensi ad interventi edilizi eseguiti in tempi successivi (prima eseguo i lavori di rifacimento della copertura e poi procedo con la ristrutturazione dell’abitazione sottostante) oppure a organismi strutturali il cui progetto è corretto soltanto se unitario (due diversi corpi edilizi, che però hanno un comportamento sismico d’insieme).

Nella prima versione della modulistica allegata alla DGR 30 marzo 2016 - n. X/5001 trasfusa nella procedura telematica, a fronte di una richiesta di autorizzazione sismica era necessario indicare con precisione il riferimento alla pratica edilizia corrispondente: così, l’insieme delle dichiarazioni contenute nel modulo 6 (congruità del progetto strutturale con quello della pratica edilizia) e nel modulo 7 (conformità del progetto architettonico alle prescrizioni urbanistiche, ma anche alle norme tecniche) presuppone che il progetto strutturale deve comprendere tutte le parti del progetto architettonico che hanno a che vedere con aspetti strutturali: ad esempio, nel caso di un intervento che preveda la formazione di una nuova autorimessa e la ristrutturazione sul corpo principale dell’abitazione con creazione di aperture nei muri portanti o rifacimento della copertura, non è possibile, nella forma attuale della modulistica, presentare un progetto delle strutture riguardante soltanto la nuova autorimessa. Si segnala, tuttavia, che la procedura telematica è in continua evoluzione, e ad esempio nel modulo 1, sezione 2 (Pratica edilizia di riferimento) la casella in cui sul cartaceo è necessario indicare gli estremi precisi della pratica edilizia è già stata sostituita da una generica casella “note”; segno che la tendenza dovrebbe essere quella di allentare in qualche modo il collegamento biunivoco fra la pratica delle strutture e quella edilizia.

In generale, è possibile comunque affermare che è importante che tutti gli interventi di demolizione e costruzione (gialli e rossi) siano perfettamente corrispondenti fra il progetto architettonico e quello strutturale.

Gli interventi “minimali”

Nei casi in cui gli uffici comunali attestino la mancanza di personale qualificato e competente (interno o esterno), l’autorità competente comunale può chiedere il parere tecnico sugli interventi direttamente alla Regione: l’allegato G è stato scritto con l’intento di individuare categorie di interventi che per la loro ridotta complessità non possono comunque essere inviati alla regione.

Tuttavia, il testo dell’allegato è alquanto “infelice”, a causa della presenza dell’inciso “ma comunque soggetti all’autorizzazione sismica di cui all’art. 8 della LR 33/2015, se ricadenti in zona 2 …”: il testo andrebbe corretto aggiungendo in coda a tale inciso la frase “… e se ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 5 della LR 33/2015”.

È chiaro infatti che lo scopo dell’allegato G, dichiarato nel suo titolo, è quello di individuare interventi “al di sotto di una certa importanza”, mentre non è quello di definire le opere da assoggettare all’ambito di applicazione di cui all’art. 5; ambito che infatti è rimandato dallo stesso art. 5 alla norma nazionale, perché materia di competenza statale. È noto infatti che la regione può individuare le opere da assoggettare o meno a determinate procedure di tipo amministrativo, ma non può definire cosa assoggettare o meno all’art. 93 del DPR 380/2001.

I controlli sistematici e a campione

Sia la Regione che i comuni effettuano controlli (sistematici o a campione). Soltanto gli interventi relativi a edifici strategici (classe d’uso IV) o rilevanti (classe d’uso III) autorizzati nelle zone 2, sono soggetti a controllo sistematico, a cura del Comune di appartenenza.

Per tutti gli altri interventi, è previsto il controllo a campione da parte dell'autorità competente comunale, ogni sei mesi: del 10% per le opere in cemento armato o acciaio oltre i 5.000 mc.; del 5% per le opere in cemento armato e acciaio al di sotto dei 5.000 mc.; del 5% per le costruzioni in muratura; del 5% per gli interventi sul patrimonio esistente; del 5% per le aptre tipologie di opere. Per ciascuna categoria, è controllato almeno 1 intervento ogni sei mesi in ciascun comune per ciascuna delle categorie indicate, separatamente. La regione effettua controlli a campione sugli interventi autorizzati dai comuni.

Per le zone 2, i controlli sono relativi soltanto all’esecuzione e si effettuano mediante sopralluoghi in cantiere e richiesta dei certificati sui materiali atti a comprovare la rispondenza dei lavori eseguiti a quelli autorizzati. Per le zone 3 e 4, oltre al controllo di cantiere, è previsto il controllo del contenuto del progetto, per verificarne la sua rispondenza alle norme tecniche vigenti, con verifiche dello stesso tipo di quelle previste nei casi di autorizzazione.

Le soprelevazioni

Nelle zone 2 le soprelevazioni rientrano nel caso generale di interventi soggetti ad autorizzazione, con l’unica differenza che il progettista deve compilare anche il modulo 8, in cui certifica di aver effettuato la verifica di adeguamento dell’insieme e, nel caso di edifici con struttura in muratura, che l’edificio non è stato oggetto in passato di altri interventi di soprelevazione. Nelle zone 3 e 4, l’autorità competente comunale deve rilasciare entro 60 giorni la certificazione con la quale i lavori possono essere iniziati.

Procedimenti in corso

Nei casi in cui il deposito della pratica strutturale sia avvenuto prima del 10 aprile 2016, è possibile continuare ad applicare le vecchie regole, a meno che non si presentino (rispetto a quanto già depositato) varianti sostanziali ai sensi dell’allegato D, di cui alla DGR X/5001; in tal caso, le varianti devono essere presentate con la nuova modulistica, e soggette ad autorizzazione e/o controllo a seconda della zona sismica del comune di appartenenza. Nonostante le intenzioni l’allegato D è stato scritto in modo tale che la quasi totalità delle varianti sia da ricomprendere fra quelle sostanziali: si legge infatti (punto 3), che ricadono in tale fattispecie, tutte le modifiche nella distribuzione in pianta e nelle dimensioni degli elementi strutturali sismo-resistenti.

Prosegui la lettura al link: http://www.ingegneri.info/news/edilizia/deposito-e-autorizzazione-sismica-in-lombardia-come-presentare-le-pratiche/

Vedi allegato: "Check-list per l'attestazione di avvenuto deposito": check-list pratica sismica REV01.pdf

Per scaricare la LR33/2015, la DGR X/5001 e la nuova classificazione sismica:

http://www.tecnolabingegneria.it/extra/normativa-opere-strutturali/05-regione-lombardia

Tecnolab Ingegneria ○○●○○


Errata-corrige relativa alle procedure di controllo:

- I controlli sistematici sono sempre eseguiti a cura del Comune (e non dalla Regione), sia per gli interventi privati, sia per quelli pubblici.

- Le percentuali del 10% e del 5% e il numero minimo di 1 controllo ogni semestre, vanno applicati per ciascuna categoria di opere (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) separatamente.

GM


Aggiornamento 08 agosto 2018: vedi il nuovo portale www.sismicainlombardia.it

https://sites.google.com/site/tecnolabingegneria/miniblog/gli-obblighi-di-attestazione-dell-idoneita-statica/images.jpeg?att