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ASSEGNO
Come evitare il protesto sull’assegno “senza spese”, “senza protesto” o ogni altra equivalente per evitare l’inoltro al notaio. Che un assegno non pagato venga protestato (dopo il cosiddetto “insoluto a prima presentazione”) è circostanza nota a tutti. Così come è noto che, da ciò conseguono solo sanzioni amministrative. Quel che però in pochi sanno è che le parti, all’atto della consegna dell’assegno, possono accordarsi per impedirne, già a monte, il protesto. È sufficiente apporre sul titolo la dicitura “senza spese” o “senza protesto” (o altra equivalente) con la firma. In tal caso, qualora sul conto corrente non dovessero risultare fondi sufficienti a pagare il portatore dell’assegno, quest’ultimo non può essere consegnato al notaio per il protesto. Si tratta di una pratica commerciale assolutamente lecita, perché prevista dalla legge e che, di recente, è tornata in voga. E questo perché potrebbe ben capitare – specie a chi gestisce flussi monetari in entrata e in uscita senza che tra essi vi sia una perfetta corrispondenza – che sul proprio conto, per un breve lasso di tempo, non vi sia la copertura economica sufficiente a pagare il creditore. Così, l’eventuale protesto potrebbe danneggiare il correntista che si vedrebbe revocata la possibilità di usare assegni, oltre, ovviamente, ad avere una sorta di bad reputation con la propria banca. Senza contare che l’eventuale emissione di titoli privi di copertura potrebbe anche comportare la revoca dell’affidamento bancario in corso. D’altra parte provocare un protesto potrebbe non essere utile neanche per il creditore che, complicando la possibilità del proprio debitore di ricorrere al credito, vedrebbe allontanarsi la possibilità di ottenere quanto gli è dovuto. Peraltro, l’assenza di protesto non impedisce al creditore di agire, comunque, in esecuzione forzata nei confronti del debitore. La legge, infatti, consente a chi è munito di un titolo esecutivo – tale è l’assegno, anche se non protestato – di poter procedere direttamente con il pignoramento, senza dover prima procurarsi un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna. In definitiva, già il possesso dell’assegno è garanzia sufficiente, per il creditore, di poter azionare tutte le tutele giudiziarie che l’ordinamento gli garantisce. È sufficiente l’attestazione della banca relativa alla presentazione del titolo nei termini di legge e il mancato pagamento a causa di mancanza fondi. Quindi anche senza il protesto, il creditore non perde le sue prerogative per il recupero del credito. Peraltro, con la clausola “senza spese” il beneficiario dell’assegno evita anche le spese del protesto, che difficilmente potrebbero essere recuperate se il debitore risulta non solvibile. |
ASSEGNO PENALE 10%
Accredito penale per assegno scoperto
Risposta: In generale, le penalità (come anche gli interessi di mora) per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolvono ad una funzione punitivo-risarcitoria. Per questo motivo, tali somme sono escluse dal campo di applicazione I.V.A. secondo le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/72 (dicitura da richiamare in quietanza). Tale orientamento è stato sostenuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 23 aprile 2004, n. 64. Tali operazioni non sono soggette ad obbligo di fatturazione, tuttavia ne consigliamo l’emissione in via prudenziale e perché di solito richiesto dal cliente. Si ricorda che le fatture emesse a fronte di operazioni i cui corrispettivi non sono soggetti ad I.V.A., sono invece sottoposti ad imposta di bollo, pari ad Euro 2,00, se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo sia superiore ad Euro 77,47. Dal punto di vista contabile, le somme incassate a titolo di penalità costituiscono una componente positiva per competenza, nell'esercizio in cui matura il diritto al loro incasso. L’importo incassato andrebbe ripartito fra penale vera e propria (che confluisce in bilancio nella voce A5 – Altri ricavi e proventi) ed interessi attivi (che confluiscono, invece, nella voce C16 – Altri proventi finanziari). Se non vi è noto l’importo distinto, riteniamo più corretto imputare tutto nel conto “penale”, da classificare in A5, visto che si tratta della quota percentualmente più rilevante.
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ASSEGNO NON PAGATO
Il pagamento degli oneri accessori 10% + interessi e spese devono
essere effettuato nelle modalità previste dalla legge 386/90 ovvero
-
o con la costituzione di un deposito vincolato c/o la
filiale o se Poste qualunque ufficio postale, pagando alla banca la sanzione e
interessi, dopo il beneficiario cliente si reca allo sportello con ASSEGNO in
ORIGINALE e ritira la somma depositata
-
o presentando, alla stessa filiale, attestato
rilasciato dal beneficiario con firma autenticata
dal notaio del creditore + copia
assegno impagato
-
o pagando direttamente a pubblico ufficiale che ha
elevato il protesto, anche gli oneri aggiuntivi. (probabilmente sarà
quest’ultimo a comunicare alla banca il resto)
EMETTERE FATTURA escluso
IVA art. 15 comma 1 n 1
Esempio di
dichiarazione a firma autenticata dal notaio
DICHIARAZIONE DI
AVVENUTO PAGAMENTO DEL TITOLO
Il sottoscritto
nato a
il
residente in via n.
in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede in
via
Valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR
28.12.2000, n. 445, consapevole di quanto
stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000 e delle pene
stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni dagli art. 483, 495 e 496 del codice penale,
sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che il sig
, nato a il
e residente in
via
ha provveduto al pagamento in data dell'effetto di euro n° unitamente
:
- la penale pari al dieci per cento della somma dovuta (art.
3 Legge 386/90);
- gli interessi al tasso legale, a far luogo dalla data di
scadenza dei termini del protesto, fino alla data del giorno in cui è
effettuato il pagamento;
- le eventuali spese compreso quelle di protesto.
Luogo e data
Firma per esteso
Allegare: fotocopia del documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario
Se il pagamento è stato effettuato direttamente al portatore
del titolo, il debitore deve consegnare alla filiale dove è stato tratto
l’assegno in originale e l’attestato di pagamento rilasciato dal portatore con
firma autenticata, attestato dal quale deve risultare che il pagamento è
avvenuto per:
- l’importo non pagato dell’assegno;
- la penale pari al dieci per cento della somma dovuta (art.
3 Legge 386/90);
- gli interessi al tasso legale, a far luogo dalla data di
scadenza dei termini del protesto, fino alla data del giorno in cui è
effettuato il pagamento;
- le eventuali spese di protesto (con esclusione quindi
delle commissioni di insoluto).
Nella mia esperienza pratica non viene normalmente richiesto
di specificare le singole cifre, è sufficiente la dichiarazione senza inserire
gli importi analitici; la legge parla di firma autenticata, per cui se
l’ufficiale dell’anagrafe autentica la firma su tale dichiarazione ( ma ho dei
dubbi che lo possa fare) allora è sufficiente, magari telefona all’anagrafe
prima onde evitare lungaggini.
Il contenuto della dichiarazione per la richiesta della
cancellazione dei protesti opportunamente adattata con riferimento alla legge
386 del 1990 dovrebbe essere sufficiente. |
__________________________________________________________________ ASSICURAZIONE VITA - AUTOSUFFICIENZA 
ASSOCIAZIONE associazione ___________________________________________________________________ AUTOVETTURE deduzione - detrazione 

I contribuenti minimi non saranno colpiti dalla stretta che dal 2013 interesserà la deduzione dei costi sulle auto aziendali e professionali, in quanto potranno continuare a dedurre il 50 per cento. Le auto dei minimi non è applicabile neanche il limite del costo di acquisto fiscalmente rilevante, pari a 18.075,99 euro per gli altri regimi fiscali. 
ATTENZIONE Alle auto ad uso pubblicitario si applicano le disposizioni previste per le autovetture con i limiti della deducibilità parziale, in quanto esse non sono beni strumentali ad utilizzo esclusivo (beni senza i quali l’attività non può essere svolta). da Agenzia delle Entrate | Gli elementi della verifica vanno desunti dalla lettura del libretto di circolazione dell’autocarro. L’equiparazione dell’autocarro all’autovettura scatta solo nell’ipotesi in cui il libretto di circolazione porti congiuntamente tutte e tre le seguenti indicazioni: • veicoli destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 t. Si tratta sostanzialmente dei veicoli immatricolati come N1; il riferimento risultante dalla carta di circolazione è identificato con la lettera J; • codice carrozzeria, l’identificativo è F 0; il riferimento risultante dalla carta di circolazione è identificato con la lettera J.2; • numero di posti consentiti per conducente e passeggeri è di 4 o più. Il riferimento risultante dalla carta di circolazione è identificato con la lettera S.1. Per rientrare nella previsione del Provvedimento devono essere contemporaneamente presenti le specifiche tecniche di cui ai punti precedenti. Qualora siano verificate tutte le caratteristiche sopra illustrate, è la determinazione del rapporto tra potenza e portata a costituire l’elemento decisivo per identificare se il mezzo di trasporto, ai fini fiscali, deve essere considerato come autocarro oppure autoveicolo. La verifica del rapporto potenza/portata risulta dalla seguente formula: Pt (Kw) / Mc – T (t) dove: Pt è la potenza del motore espressa in kW; Mc è la massa complessiva; T è la tara. La potenza del motore viene espressa in Kw. Il riferimento della carta di circolazione è P.2.Invece la portata del veicolo viene espressa in tonnellate (t). La formula da utilizzare per la determinazione della portata è la seguente: Massa complessiva espressa in tonnellate (riferimento della carta di circolazione F.2) –Tara espressa in tonnellate (riferimento della carta di circolazione = Massa a vuoto come risultante dalla pag. 3 della carta di circolazione) Se il risultato del rapporto tra portata e massa è: • inferiore a 180.. il veicolo è fiscalmente considerato autocarro ed ha costi deducibili e IVA detraibile al 100%, salvo eccezioni; • uguale o superiore a 180.. l’autocarro viene fiscalmente considerato alla stregua di un’autovettura ed avrà costi deducibili e IVA detraibile nei limiti previsti per le autovetture. Nel caso in cui un mezzo sia stato immatricolato come autovettura, sono invece irrilevanti i requisiti sopra esposti e lo stesso andrà considerato, sempre, come autovettura. Merita tuttavia di essere ricordato, che è sempre necessario rispettare il requisito dell’inerenza e capire, quindi, se il costo sostenuto è strettamente inerente all’attivita esercitata. Secondo una consolidata prassi dell’agenzia delle Entrate, l’inerenza del veicolo all’attività esercitata non si manifesta semplicemente come utilizzo esclusivo del veicolo stesso nell’attività, ma come una relazione più stretta che può estrinsecarsi nella seguente affermazione: il veicolo è inerente se indispensabile all’attivita, nel senso che senza di esso la professione non potrebbe essere esercitata. Si veda, in tal senso, la risoluzione 244 del 23 luglio 2002, con la quale si è negato che un notaio potesse dedurre il costo di un autocarro adibito a ufficio mobile. Infine, è sempre bene ribadire che un utilizzo improprio dell’autocarro, anche in giornate non festive, espone il proprietario a possibili contestazioni per violazione della normativa del codice della strada, mentre, ai fini fiscali, potrebbe essere contestata la non inerenza dei costi sostenuti con conseguente indeducibilità degli stessi. | |
Esempio 1 | Autocarro non assimilato ad una autovettura Veicolo marca Renault, mod. Espace, immatricolato come “autocarro per trasporto di cose – uso proprio”. Dalla carta di circolazione risulta: Categoria del veicolo (lett.J) N1 Codice carrozzeria (lett.J.2) F0 Numero di posti (lett.S.1) 5 Potenza motore (lett.P.2) 110 kW Massa complessiva (lett.F.2) 2.555 kg = 2,550 t Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg. 705 (0,705 t) il rapporto potenza/portata è pari a 110/0,705 = 156,02 Essendo 156,02 < 180 il veicolo in esame non è equiparato fiscalmente ad un’autovettura. |
Esempio 2 | Autocarro assimilato ad una autovettura Veicolo marca Suzuki, mod. Gran Vitara, immatricolato come “autocarro per trasporto di cose – uso proprio”. Dalla carta di circolazione risulta: Categoria del veicolo (lett.J) N1 Codice carrozzeria (lett.J.2) F0 Numero di posti (lett.S.1) 4 Potenza motore (lett.P.2) 80 kW Massa complessiva (lett.F.2) 2.005 kg = 2,005 t Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg. 415 (0,415 t) il rapporto potenza/portata è pari a 80 / 0,415 = 192,77 Essendo 192,77 > 180 il veicolo in esame è equiparato fiscalmente ad un’autovettura. |







carta carburante o carta di credito
fatturo/busta paga del fringe benefit> a ditta individuale/soci >> deduzione 70% dipendenti/soci >> NO comunicazione Beni ai soci >> NO RL tassazione dr personale >> SI annotazione sulla carta di circolazione ___________________________________________________________________ BENI ai SOCI - Fringe Benefit




__________________________________________________________________ BILANCIO S.R.L. SCADENZE E ADEMPIMENTI
__________________________________________________________________ CAMBIALI 
_______________________________________________________________
CARBURANTE
ESCLUSIONE DALLA SCHEDA CARBURANTE – EMISSIONE DELLA FATTURA In alcuni casi è escluso l’utilizzo della scheda carburante. In particolare:
- ai sensi dell’art. 6 del citato DPR n. 444/97, la scheda non può essere utilizzata per gli acquisti
effettuati da parte di Stato, Enti pubblici, Istituti universitari ed Enti ospedalieri, di assistenza e
beneficenza;
- autotrasportatori di cose per conto terzi.
Con riferimento agli acquisti effettuati dagli autotrasportatori di cose in conto proprio si rammenta
che in generale per tali soggetti non opera l’esclusione dall’utilizzo della scheda carburante
(Circolare Agenzia delle Entrate 13.2.2006, n. 6/E) e per la fruizione dei crediti d’imposta spettanti,
così come disposto dal D.P.R. n. 277/2000, anche i rifornimenti dell’autotrasportatore in conto
proprio devono essere certificati da fattura.
Sempre come chiarito nella C.M. n. 205/E, la scheda non può essere utilizzata per gli acquisti:
- non effettuati presso impianti stradali di distribuzione;
- effettuati presso impianti stradali di distribuzione ma non destinati all’autotrazione (è il caso, ad
esempio, del carburante utilizzato per i motori fissi) o dei quali tale destinazione non può essere
constatata al momento dell’acquisto;
- effettuati in mancanza del personale addetto alla distribuzione (è il caso dei rifornimenti effettuati
durante l’orario di chiusura dell’impianto, attraverso il sistema “self-service”).
Nelle predette ipotesi l’acquisto va documentato con la fattura.
UTILIZZO CISTERNA CARBURANTE AZIENDALE
Nei casi in cui l’impresa utilizzi una cisterna di carburante interna, l’acquisto per il rifornimento della
stessa va documentato da una fattura.
Anche se l’impresa utilizza autoveicoli per i quali la detrazione dell’IVA è limitata, l’IVA esposta nella
fattura di acquisto del carburante va (inizialmente) detratta integralmente.
A fine mese/trimestre, sulla base dei “buoni di scarico” compilati per ciascun veicolo all’atto del
singolo rifornimento, si dovrà operare una rettifica per l’IVA indetraibile relativa agli autoveicoli con
parziale detraibilità dell’imposta.
Al 31 dicembre l’impresa dovrà altresì provvedere a rilevare, tra le rimanenze finali, il carburante
esistente nella cisterna. |
Carte carburanti eliminabile se, legge (Dl 70/11), quando gli acquisti di carburante, vengono pagate con carta di credito o bancomat, tutte le operazioni (nessuna esclusa). |
_______________________________________________________________ CARICHI DI FAMIGLIA _______________________________________________________________ CESSIONE AZIENDA Vendita della azienda -IMPOSTE indirette •
+Art.
2, comma 3, lett. b), Dpr 633/72 (cessione e conferimento di azienda e rami
d’azienda sono esclusi da Iva) •
+Naturale
assoggettabilità ad imposta proporzionale di registro (Dpr 131/1986) •
Azienda
con beni mobili (3%, art. 2,c.1 Tariffa) •
Azienda
con beni immobili: Aliquota ordinaria 8%, Fabbricati 7% (o 4% se strumentali per natura),Terreni
agricoli 12%, Azienda con crediti (0,5%, art. 6 Tariffa) •
+Ipo-catastali
oggi fisse se beni immobili nella azienda (Dlgs 347/90) - Imposte dirette
•
+Plus/minusvalenze
d’impresa (art. 86, comma 2, Tuir) _______________________________________________________________ CESSIONE FABBRICATO Plusvalenze art. 67 plusvalenza Per fortuna non tutte le plusvalenze vanno dichiarate al fisco e sottoposte a tassazione. Innanzitutto non si pagano imposte se la plusvalenza deriva dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni. Inoltre sono esenti dal prelievo gli immobili pervenuti per successione; quelli ricevuti in donazione quando rispetto alla persona che ha donato l’immobile, siano trascorsi cinque anni dall’acquisto o costruzione dello stesso; le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo trascorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la vendita siano state utilizzate come abitazione principale del venditore o dei suoi familiari. Insomma a ben vedere le ipotesi di esonero dal pagamento dell’Irpef non sono poche. La logica alla base di queste disposizioni è che l’amministrazione tassa le operazioni potenzialmente “speculative”, quelle in cui si compra un appartamento per poi rivenderlo dopo poco tempo ad un prezzo maggiore lucrando sulla differenza di prezzo. Viceversa vengono salvate le compravendite fisiologiche dei cittadini, quelle effettuate su immobili posseduti da molti anni oppure comunque utilizzati come abitazione principale dal proprietario o dai suoi congiunti. |
| LE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI 2014Schema riassuntivo delle principali novità ********************************************** “A” 1. vendita di unità immobiliari urbane e pertinenze da privato (“prima casa”): - imposta di registro: 2% (con minimo di Euro 1.000,00) - imposta ipotecaria: Euro 50,00 - Imposta catastale: Euro 50,00 - Imposta di Bollo: Esente - Tassa Ipotecaria: Esente - Voltura catastale: Esente 2. vendita di unità immobiliari urbane e pertinenze da privato (“diverso dalla primacasa”): - imposta di registro: 9% (con minimo di Euro 1.000,00) - imposta ipotecaria: Euro 50,00 - Imposta catastale: Euro 50,00 - Imposta di Bollo: Esente - Tassa Ipotecaria: Esente - Voltura catastale: Esente
“B”
1. vendita di unità immobiliari urbane non di lusso e pertinenze da impresa costruttrice (“prima casa” – atto stipulato entro 5 anni dall’ultimazione lavori): - I.V.A. 4% - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: Euro 200,00 - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 2. vendita di unità immobiliari urbane non di lusso e pertinenze da impresa costruttrice (“diversa da prima casa” – atto stipulato entro 5 anni dall’ultimazione lavori): - I.V.A. 10% (se fabbricato di lusso 22%) - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: Euro 200,00 - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 3. vendita di unità immobiliari urbane non di lusso e pertinenze da impresa costruttrice (“prima casa” – atto stipulato oltre i 5 anni dall’ultimazione lavori se vi è opzione I.V.A.): - I.V.A. 4% - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: Euro 200,00 - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 4. vendita di unità immobiliari urbane non di lusso e pertinenze da impresa costruttrice (“diverso prima casa” – atto stipulato oltre i 5 anni dall’ultimazione lavori se vi è opzione I.V.A.): - I.V.A. 10% (se fabbricato di lusso 22%) - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: Euro 200,00 - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 5. vendita di unità immobiliari urbane non di lusso e pertinenze da impresa costruttrice (“diverso prima casa” – atto stipulato oltre i 5 anni dall’ultimazione lavori se non vi è opzione I.V.A.): - I.V.A. Esente - imposta di registro: Euro 9% (minimo di Euro 1.000,00) - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: Euro 200,00 - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 6. vendita di unità immobiliari urbane non di lusso e pertinenze da impresa costruttrice (“prima casa” – atto stipulato oltre i 5 anni dall’ultimazione lavori se non vi è opzione I.V.A.): - I.V.A. Esente - imposta di registro: Euro 2% (minimo di Euro 1.000,00) - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: Euro 200,00 - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 7. vendita di fabbricato rurale ad uso abitativo, ceduti da impresa costruttrice (entro cinque anni dall’ultimazione o anche dopo se vi è opzione iva): - I.V.A. 4% - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: Euro 200,00 - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 8. vendita di fabbricato non abitativo e non strumentale per natura e/o sue pertinenze, venduto da impresa costruttrice (entro cinque anni dall’ultimazione): - I.V.A. 10% ( se fabbricato Tupini o se cessione successiva a intervento di recupero; 22% nei rimanenti casi) - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: Euro 200,00 - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 9. vendita di fabbricato strumentale per natura e/o sue pertinenze, venduto da impresa costruttrice (entro cinque anni dall’ultimazione): - I.V.A. 10% ( se fabbricato Tupini o se cessione successiva a intervento di recupero; 22% nei rimanenti casi) - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: 3% (minimo Euro 200,00) - Imposta catastale: 1% ( minimo Euro 200,00) - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 10. vendita di fabbricato strumentale per natura e/o sue pertinenze, venduto da impresa costruttrice (dopo cinque anni dall’ultimazione se vi è opzione IVA): - I.V.A. 10% ( se fabbricato Tupini o se cessione successiva a intervento di recupero; 22% nei rimanenti casi) – REVERSE CHARGE se l’acquirente è soggetto passivo IVA. - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: 3% (minimo Euro 200,00) - Imposta catastale: 1% ( minimo Euro 200,00) - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 11. vendita di fabbricato strumentale per natura e/o sue pertinenze, venduto da impresa costruttrice (dopo cinque anni dall’ultimazione se non vi è opzione in atto IVA): - I.V.A. Esente - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: 3% (minimo Euro 200,00) - Imposta catastale: 1% ( minimo Euro 200,00) - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00
“C”
1. Prima casa e pertinenza ceduto da impresa non costruttrice (“prima casa”): - I.V.A. Esente - imposta di registro: Euro 2% (minimo Euro 1.000,00) - imposta ipotecaria: Euro 50,00 - Imposta catastale: Euro 50,00 - Imposta di Bollo: Esente - Tassa Ipotecaria: Esente - Voltura catastale: Esente 1. Prima casa e pertinenza ceduto da impresa non costruttrice (“diverso da prima casa”): - I.V.A. Esente - imposta di registro: Euro 9% (minimo Euro 1.000,00) - imposta ipotecaria: Euro 50,00 - Imposta catastale: Euro 50,00 - Imposta di Bollo: Esente - Tassa Ipotecaria: Esente - Voltura catastale: Esente 2. vendita di fabbricato strumentale per natura e/o sue pertinenze, venduto da impresa NON costruttrice senza opzione IVA: - I.V.A. Esente - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: 3% (minimo Euro 200,00) - Imposta catastale: 1% ( minimo Euro 200,00) - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 3. vendita di fabbricato strumentale per natura e/o sue pertinenze, venduto da impresa NON costruttrice (se vi è opzione IVA): - I.V.A. 22% – REVERSE CHARGE se l’acquirente è soggetto passivo IVA. - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: 3% (minimo Euro 200,00) - Imposta catastale: 1% ( minimo Euro 200,00) - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 4. vendita di fabbricato strumentale per natura e/o sue pertinenze, venduto da impresa di Leasing in sede di riscatto senza esercizio opzione IVA - I.V.A. Esente - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: Euro 200,00 - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 5. vendita di fabbricato strumentale per natura e/o sue pertinenze, venduto da impresa di Leasing in sede di riscatto con esercizio opzione IVA: - I.V.A. 22% – CON REVERSE CHARGE se l’acquirente è soggetto passivo IVA - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: Euro 200,00 - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00
“D”
1. Terreni NON agricoli e relative pertinenze venduti da privato: - imposta di registro: 9% (minimo Euro 1.000,00) - imposta ipotecaria: Euro 50,00 - Imposta catastale: Euro 50,00 - Imposta di Bollo: Esente - Tassa Ipotecaria: Esente - Voltura catastale: Esente 2. Terreni edificabili e relative pertinenze venduti da impresa: - IVA: 22% - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: Euro 200,00 - Imposta di Bollo: Euro 230,00 - Tassa Ipotecaria: Euro 35,00 - Voltura catastale: Euro 55,00 3.Terreni agricoli e relative pertinenzevenduti da privato o impresa a coltivatore diretto che non chiede agevolazione PPC - imposta di registro: 9% - imposta ipotecaria: Euro 50,00 - Imposta catastale: Euro 50,00 - Imposta di Bollo: Esente - Tassa Ipotecaria: Esente - Voltura catastale: Esente 4. Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da privato o impresa a chi non è IAP: - imposta di registro: 12% (minimo Euro 1.000,00) - imposta ipotecaria: Euro 50,00 - Imposta catastale: Euro 50,00 - Imposta di Bollo: Esente - Tassa Ipotecaria: Esente - Voltura catastale: Esente 5. Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da privato o impresa con agevolazioni PPC: - imposta di registro: Euro 200,00 - imposta ipotecaria: Euro 200,00 - Imposta catastale: 1% (minimo Euro 200,00) - Imposta di Bollo: Esente (anche per le copie) - Tassa Ipotecaria: 35,00 - Voltura catastale: 55,00 | |
non va tassata la vendita da parte di privati su aree ancora edificabili

CESSIONE tassazione
PRIVATO | | tassazione IRPEF | sostitutiva | Terreno Agricolo | posseduto da > 5 anni | NO | | Terreno Agricolo | ricevuto per DONAZIONE < 5 anni | SI | | Terreno Agricolo | ricevuto per Successione | MAI | | Terreno Edificabile | | SI plusvalenza | 20% o rivalutazione 4% | | | | | | | | | Fabbricato | posseduto da > 5 anni | NO | | Fabbricato | ricevuto per Successione | MAI | | Fabbricato | ricevuto per DONAZIONE < 5 anni da acquisto donante (atto di donazione ininfluente nel conteggio anni) | SI | |
_____________________________________________________________ CESSIONE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE tassazione Plusvalenza 26% imposta sostitutiva Qualificate 49.72 % imponibile per tassazione ordinaria
Per partecipazione qualificata si intende una partecipazione societaria che presenti i seguenti requisiti: - Società non quotata in mercati regolamentati
- possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
- oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio
CESSIONI A PRIVATI UE
Negli ultimi anni sta aumentando il numero degli operatori economici che hanno deciso di ampliare la propria rete di vendita anche attraverso l’utilizzo di vendite on-line attraverso siti web.Quando l’acquirente dei beni è un soggetto privato residente in un altro Stato UE, e i beni sono consegnati a destino, occorre prestare particolare attenzione alla disciplina in materia di IVA. La regola generale e l’eccezione In linea di principio levendite a privati (B2C) sono tassate ai fini IVA nel Paese di origine, mentre le cessioni ad operatori economici (B2B) sono tassate nel Paese di arrivo del bene. A tale regola generale fanno eccezione le cessioni di beni a privati comunitari, riconducibili alle cosiddette “vendite a distanza”. Sono tali le vendite on-line per corrispondenza, catalogo o simili, e comunque tutte quelle effettuate con trasporto o spedizione a cura o a nome del fornitore (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39/E del 2005). L’applicazione dell’IVA e la fatturazione In questo tipo di operazioni l’imposta si applica con modalità diverse a seconda della fattispecie in cui viene a trovarsi il soggetto cedente: - L’imposta si applica in Italia se l’importo complessivo annuo delle cessioni effettuate in ciascuno Stato UE non ha superato nell’anno solare precedente, e non supera in quello in corso, l’ammontare di 100.000 €, o la minore soglia stabilità da ciascun Paese membro (per l’Italia 35.000);
- L’imposta è imponibile nello Stato UE di destinazione se l’ammontare delle cessioni supera la soglia sopra menzionata (art. 41 comma 1 D.L. 331/93). In questo caso occorre aprire una posizione IVA in questo Paese, identificandosi direttamente o nominando un rappresentante fiscale, secondo le regole interne dei singoli ordinamenti.
Da un punto di fatturazione nel primo caso il cedente emetterà una normale fattura con l’applicazione dell’IVA italiana. Teoricamente, l’operazione sarebbe esclusa dall’obbligo di certificazione fiscale, essendo sufficiente l’annotazione nel registro corrispettivi, ma prudenzialmente è consigliabile emettere comunque fattura per monitorare l’eventuale superamento delle soglie. Nel secondo caso l’operatore emetterà una fattura con la dicitura “operazione non imponibile”, valevole per la disciplina interna. Su tale documento dovrà poi essere indicata l’IVA del Paese di destinazione. Naturalmente la normativa sopra descritta è valida solamente nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto che agisce fuori dall’esercizio d’impresa (come privato). Tale identificazione può non essere semplice nel caso in cui la vendita avvenga tramite i canali internet. In questo caso è necessario che il cedente predisponga un apposito formulario che il cessionario dovrà compilare al momento dell’acquisto. Adempimenti Intrastat Per le vendite soggette a tassazione IVA nel Paese di destinazione è necessario presentare il modello Intrastat delle cessioni, sia agli effetti fiscali che statistici, secondo gli ordinari criteri. Naturalmente essendo la vendita effettuata nei confronti di privati non potrà essere compilata la colonna relativa al codice identificativo del cessionario, trattandosi di soggetto privato. Soglia annua per la tassazione nel Paese di destinazione Come abbiamo detto in precedenza, affinchè operi il principio di tassazione nel Paese di destinazione, occorre che le vendite a distanza siano effettuate da un operatore che ha superato una certa soglia annua di vendita. Di seguito si riportano le varie soglie stabilite da ciascun Paese UE ai sensi dell’art. m34 della Direttiva CE n.112 del 2006: • Austria 35.000 €; • Belgio 35.000 €; • Olanda 100.000 €; • Danimarca 280.000 DKK; • Germania 100.000 €; • Grecia 35.000 €; • Spagna 35.000 €; • Francia 100.000 €; • Irlanda 35.000 €; • Italia 35.000 €; • Lussemburgo 100.000 €; • Portogallo 100.000 €; • Gran Bretagna 70.000 GBP; • Romania 118.000 RON; • Svezia 320.000 SEK; • Finlandia 35.000 €; • Cipro 35.000 €; • Estonia 35.000 €; • Lettonia 35.000 €; • Lituania 125.000 LTL; • Malta 35.000 €; • Polonia 160.000 € PLN; • Repubblica Ceca 1.140.000 CZK; • Slovacchia 35.000 €; • Slovenia 35.000 €; • Ungheria 35.000 €; • Bulgaria 70.000 BGN; • Croazia 270.000 HRK.
CESSIONE PRODDOTTI SOGGETTI AD ACCISA - VINO Tra i settori economici più interessati allo sviluppo dell’utilizzo del web per la commercializzazione dei prodotti figura quello vinicolo, rispetto al quale si pongono alcuni dubbi riguardanti l’applicazione dell’IVA quando le cessioni – aventi per oggetto prodotti soggetti ad accisa – sono effettuate nei confronti dei consumatori finali di altri Paesi membri dell’Unione europea. Se, infatti, l’e-shopper non agisce nell’esercizio d’impresa occorre stabilire quale sia il luogo impositivo dell’operazione, vale a dire – alternativamente – il Paese di origine (Italia) o il Paese di destinazione (Paese UE dell’acquirente). Occorre, innanzi tutto, osservare che le cessioni in esame, poste in essere nei confronti di privati consumatori, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, in quanto – come si evince anche dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.2.1) – il cessionario non soddisfa il presupposto soggettivo d’imposta. È pertanto irrilevante la circostanza che il regime di non imponibilità in esame si applichi, in base alla stessa norma, alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, peraltro sotto la condizione che il trasporto o la spedizione siano eseguiti in conformità agli artt. 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (ora artt. 6 e 8 del DLgs. n. 504/1995). Le cessioni di vino e di altre bevande alcoliche verso i privati consumatori di altri Paesi UE sono, invece, disciplinate dall’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993. I dubbi applicativi di cui si è accennato si riferiscono alla portata applicativa di questa disposizione, secondo la quale le cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, con trasporto o spedizione in altro Paese UE da parte del cedente o per suo conto: - sono imponibili ai fini IVA in Italia;
- a meno che l’ammontare delle vendite effettuate in tale Paese nell’anno solare precedente e in quello in corso sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero all’eventuale minore importo stabilito dal Paese di destinazione.
La disciplina illustrata deve essere interpretata alla luce degli artt. 32, 33 e 34 della Direttiva n. 2006/112/CE, dai quali si desume che, per i beni: - non soggetti ad accisa, trasportati o spediti in ambito intracomunitario dal fornitore o per suo conto, l’operazione si considera territorialmente rilevante nel Paese di destinazione (art. 33) a condizione che l’ammontare delle vendite effettuate in tale Paese nell’anno solare precedente e in quello in corso sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero all’eventuale minore importo stabilito dal Paese di destinazione (artt. 33 e 34);
- soggetti ad accisa, se trasportati o spediti in altro Paese UE:
- dal fornitore o per suo conto, sono territorialmente rilevanti nel Paese di destinazione, a prescindere dal superamento o meno della soglia monetaria (artt. 33 e 34, par. 1, lett. a);
- dal cliente o per suo conto, sono territorialmente rilevanti nel Paese di origine (Italia), cioè nel luogo in cui i beni si trovano nel momento di partenza del trasporto o della spedizione (art. 32).
In definitiva, è dato ritenere che la ripartizione della potestà impositiva tra il Paese di partenza e quello di arrivo prevista dall’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993 deve essere definita alla luce di quanto indicato (nota Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013, prot. 20462). Conseguentemente, l’eccezione prevista dalla norma nazionale per i “beni diversi da quelli soggetti ad accisa” deve essere intesa nel senso che solo per questi ultimi si applica la soglia di 100.000,00 euro (o la minore soglia stabilita dal Paese di destinazione) ai fini dell’individuazione del luogo impositivo. Per i beni soggetti ad accisa, invece, l’operazione si considera territorialmente rilevante: - nel Paese di destinazione, se il trasporto o la spedizione è effettuato dal cedente o per suo conto, ovvero
- nel Paese di origine, se il trasporto o la spedizione è effettuato dal cessionario o per suo conto.
Sotto il profilo pratico, nel caso di vendita di vino e di altre bevande alcoliche mediante Internet nei confronti di consumatori finali di altro Paese UE, l’impresa italiana deve seguire la seguente procedura: - identificarsi ai fini IVA nel Paese estero considerato;
- curare il pagamento dell’accisa eventualmente dovuta in tale Paese estero;
- emettere fattura nei confronti dell’acquirente; l’operazione di cessione:
- sotto il profilo dell’IVA italiana è non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993;
- sotto il profilo dell’IVA del Paese dell’acquirente è un’operazione interna, con conseguente obbligo di applicazione dell’IVA locale.
Al riguardo può essere emessa un’unica fattura idonea a soddisfare la normativa di entrambi i Paesi considerati (Italia e Paese del consumatore finale). Si ricorda che l’accisa eventualmente dovuta nel Paese estero concorre a formare la base imponibile dell’operazione (sia ai fini dell’IVA italiana che ai fini dell’IVA del Paese estero); - presentare il modello INTRASTAT senza compilare la colonna 3;
- adempiere agli altri obblighi IVA previsti dal Paese estero considerato (liquidazione e versamento dell’IVA, presentazione delle dichiarazioni periodiche, etc.).
|
CESSIONI A CONSOLATI - NATO = NON IMPONIBILI
L'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
equipara alle operazioni non imponibili
IVA, di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R.
n. 633/1972, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate:
• in virtù di agevolazioni previste, in
materia di imposte sulla cifra d’affari, da
trattati e accordi internazionali;
• a favore di sedi diplomatiche e consolari
e di alcuni organismi internazionali. |
_____________________________________________________________ COLLEGIO SINDACALE
L'obbligo dell'organo di controllo per la s.r.l. resta solo se si tratta di: • una srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato; • una srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; • una srl che per due esercizi consecutivi abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali che comportano anche la redazione del bilancio in forma ordinaria: o almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale; o almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni; o almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. |
proposte estensione collegio sindacale
______________________________________________________________ COMMERCIO ELETTRONICO
A SCELTA Per le cessioni inferiori alla soglia limite, può essere applicata l'IVA dello Stato di destinazione. La detta opzione è irrevocabile e irreversibile.
______________________________________________________________ COMPENSAZIONI - PRESENZA DI DEBITI ERARIALI
______________________________________________________________ COMPENSAZIONE DI CREDITO E DEBITO mediante corrispondenza
Il legislatore dispone, per
una specifica categoria di atti e contratti, di regola assoggettati a
registrazione “in termine fisso”, la registrazione solo “in caso d’uso” se
formati “mediante corrispondenza”. È il caso delle compensazioni e remissioni
di debiti, riguardanti, per esempio, le partite finanziarie riferite a
società del medesimo gruppo societario. Tali poste possono essere oggetto di
compensazione attraverso la formalizzazione simultanea di due distinte
scritture private, su cui dovrà essere apposta l’imposta di bollo in misura
pari a € 2,00.
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_____________________________________________________________Contributi
GESTIONE SEPARATA COMPENSO AMMINISTRATORE - ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie = 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato, v. circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002).
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______________________________________________________________
Contratto di SUBAPPALTO
registrazione se soggetto ad IVA = tassa fissa euro 168,00 codice tributo 109T
COMUNICAZIONE
Dichiarazione del Appaltatore
Informiamo che la prestazione a Voi commissionata resa per noi in subappalto e, pertanto, in seguito al
meccanismo REVERSE CHARGE introdotto dal 01/01/2007, se la Vs. Azienda opera con codice di attività compresa tra i
codici ATECOFIN lettera F deve emettere fattura SENZA APPLICAZIONE DELL’IVA AI
SENSI DELL’ART. 17 COMMA 6 DEL DPR 633/72.
Cordiali saluti. allegato : Permesso
di costruire - DIA timbro e firma Appaltatore
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_____________________________________________________________ CREDITO IVA - compensazione 
__________________________________________________________________
CRONOTACHIGRAFO
conservazione dei dischi analogicidischi analogici devono essere conservati dal conducente o dall’azienda? Risposta:I dischi cronotachigrafici sono documenti sui quali viene documentata l’attività del conducente sui veicoli dotati di cronotachigrafo analogico. Per tale motivo essi sono documenti personali, di proprietà esclusiva del conducente durante i primi 28 giorni, al fine di consentirne la verifica da parte degli organi di controllo stradali. Durante questi primi 28 giorni l’azienda può chiedere all’auitsta di prendere visione dei propri dischi e l’autista ha l’obbligo di esibirli. L’azienda può anche farsene copia. Trascorsi i 28 giorni (quindi dal ventinovesimo giorno) i dischi diventano di proprietà dell’azienda e l’autista ha l’obbligo di consegnarli in originale. L’azienda deve conservarli per un anno ed esibirli a richiesta degli organi di controllo Durante l’anno di conservazione a carico dell’azienda, l’autista può richiedere copia dei dischi e l’azienda è obbligata a produrla e consegnarla all’autista che ne ha fatto richiesta. |
_________________________________________________________________ DEDUZIONI E DETRAZIONI __________________________________________________________________ DICHIARAZIONE INTENTO
__________________________________________________ DICHIARAZIONE REDDITI previdenza Complementare
________________________________________________________________ DISTACCO DEL PERSONALE
-- fuori dal campo Iva» e quindi non rilevante ai fini di questa stessa imposta. (Fuori Campo IVA ai sensi art. 8 comma 35 legge 67/1988)
-- nel caso in cui il compenso pattuito sia inferiore o superiore al mero riaddebito dei costi del personale distaccato (o prestato), si configura una prestazione di servizi che, in quanto tale, deve essere assoggettata ad Iva.
________________________________________________________________ DIVIDENDI 
__________________________________________________________________ EDILIZIA 

IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTO IMMOBILI 
CESSIONE FABBRICATI - IVA - IMPOSTA REGISTRO 
__________________________________________________________________ ENASARCO - AGENTE 

contributo previdenziale periodo contributivo | scadenza |
---|
1° trimestre | 20 Maggio | 2° trimestre | 20 Agosto | 3° trimestre | 20 Novembre | 4° trimestre | 20 Febbraio dell'anno successivo |
Contributo minimo annuo (minimale)Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). minimali | plurimandatari | monomandatari |
---|
Dal 01/01/2013 | 412,00 € | 824,00 € |
La vigente aliquota contributiva è pari al 13,75% delle provvigioni (6,875% a carico della mandante e 6,875% a carico dell’agente). agente SRL contributo assistenziale (dal 2013) 2,80% (2,40Mandante + 0,40 Agente) Contributo massimo annuo (massimale)I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue: massimali | plurimandatari | monomandatari |
---|
A decorrere dal 01/01/2015 | 25.000,00 € | 37.500,00 € | A decorrere dal 01/01/2014 | 23.000,00 € | 35.000,00 € | A decorrere dal 01/01/2013 | 22.000,00 € | 32.500,00 € |

FIRR 2012, dovuti entro il 31 Marzo 2013 | Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:
monomandatari | plurimandatari |
---|
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno | 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno | 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno | 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno | 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 €/anno | 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 €/anno |
Provvigioni:
deducibili dal preponente nel periodo d’imposta di esecuzione del contratto E’ quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione
con la recente sentenza del 15 ottobre 2013, n. 23321, che consolida
l’orientamento già formulato per la specifica tematica (ex multis sentenza n. 9539/2011). Per i Supremi giudici, che hanno consolidato il
precedente orientamento, per determinare il momento (rectiusl’esercizio) in cui le provvigioni rilevano fiscalmente, ai fini della
deducibilità del relativo onere, occorre inogni caso avere riguardo all’art. 109, comma 2, del T.U.I.R., con la conseguenza che
esse sono deducibilinell’esercizio
corrispondente al momento in cui il contratto promosso dall’agente è
stato eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito. In pratica, in estrema sintesi, all’atto: –
della consegna o spedizione dei beni mobili; –
della stipula dell’atto per i beni immobili.
Esempio n. 1
La provvigione è esigibile nel medesimo esercizio di rilevazione dei ricavi conseguiti
dalla ditta mandante
- Stipula del contratto di vendita fra ditta mandante (tramite il
proprio agente) e cliente, in data 31.10.11.- Provvigione calcolata in €
1.000,00, che matura all’atto del pagamento del cliente (termine finale).-
Fatturazione e consegna della merce al cliente avvenute in data 25.11.2011.-
Pagamento della merce fissato ed avvenuto in data 15.12.2011. Al 31.12. 2011
il costo è certo e determinabile per cui la ditta mandante
rileva in contabilità il ricavo conse-guito per la consegna
della merce ed il costo per provvigioni passive ad essa correlato (B7 Costi per
servizi).
Esempio n. 2 La provvigione è esigibile
nell’esercizio successivo alla rilevazione dei ricavi
conse-guiti dalla ditta mandante
- Stipula del contratto di fornitura fra ditta mandante (tramite il proprio
agente) e cliente, in data 31.10.11
Provvigione calcolata in € 1.000,00, che matura all’atto del pagamento del
cliente (termine finale).- Fatturazione e consegna della merce al cliente
avvenute in data 15.12.2011.- Pagamento della merce fissato ed avvenuto i data
15.04.2012. Al 31.12.2011 il diritto alla provvigione è già
certo anche se ancora non esigibile da parte dell’agente. La
ditta mandante, in conformità al criterio di correlazione, imputa a conto
economico la spesa per provvigioni (fatture da ricevere), calcolata in €
1.000,00, contrapponendola ai ricavi conseguiti sulle vendite realizzate
e l’agente imputerà il ricavo per competenza nel 2011 come fattura da emettere.
Esempio n. 3 La provvigione è esigibile nell’esercizio
anteriore a quello di conseguimento dei ricavidella ditta
mandante
- Stipula del contratto di fornitura fra ditta mandante (tramite il proprio
agente) e cliente, in data 15.12.11.- Provvigione calcolata in € 1.000,00, che
matura all’atto del pagamento del cliente (termine finale).- Fatturazione e
consegna della merce al cliente avvenute in data 15.01.2012.- Pagamento della
merce fissato anticipatamente ed avvenuto in data 15.12.2011.In conformità al
principio di correlazione, (secondo il quale i costi devono seguire i ricavi),
le provvigioni, de-vono essere poste a carico dell’esercizio nel quale la
vendita ha generato proventi tassabili, ovveronell’esercizio 2011. |
| |
momento impositivo  |
commissioni incassate al pagamento delle cambiali |
_________________________________________________________________ Equitalia | La Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ha previsto una innovativa forma di “sospensione legale” della riscossione, a seguito di una dichiarazione, presentata dal contribuente all’Agente della Riscossione, attestante uno dei seguenti eventi: - prescrizione o decadenza del credito, antecedente alla formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agente della riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
Il modello di dichiarazione è disponibile presso gli Sportelli di Riscossione Sicilia S.p.A. e cliccando sul seguente link: sospensione legale della riscossione. L’Agente della Riscossione si farà carico di inoltrare la documentazione all’Ente creditore al quale spetta la competenza esclusiva di verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino contribuente che all’Agente della Riscossione, al quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito. In caso di documentazione inidonea, l’Ente informerà l’Agente della Riscossione per la ripresa dell’attività di riscossione. Se dopo 220 gg. dalla presentazione della dichiarazione l’Ente creditore omette di inviare le comunicazioni sopra descritte, le somme contestate sono annullate di diritto. Nel caso in cui il contribuente produca falsa documentazione, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art. 1, comma 541, Legge n. 228/2012).
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L'AFFIDAMENTO IN CARICO A EQUITALIASi è detto che l'Agenzia delle Entrate deve attendere 30 giorni dal termine ultimo di pagamento per l'affidamento delle somme a Equitalia per la riscossione. Di conseguenza, il periodo di tempo complessivo che decorre tra la notifica dell'accertamento esecutivo al contribuente e l'affidamento delle somme a Equitalia per la riscossione è pari a: - 90 giorni (60 + 30) se il termine di pagamento è quello ordinario di 60 giorni;
A partire dalla data di affidamento in carico a Equitalia, l'esecuzione forzata è comunque sospesa ex legeper un ulteriore periodo di 180 giorni, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78/2010. Di conseguenza, nonostante l'avviso di accertamento divenga titolo esecutivo nel termine fisso di 60 giornidalla notifica, il periodo di tempo che decorre tra la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo e l'inizio dell'esecuzione forzata è il seguente: - 270 giorni (90 + 180), di norma;
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_________________________________________________________________ Esportazione a privato extraUe: trattamento Iva | Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura del cedente italiano indicazione in fattura Non imponibile ex art. 8, c. 1, lett. a) - 21 - 23, D.P.R. n. 633/1972; Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura dell'acquirente, nel caso di Beni destinati all'esportazione entro 90 giorni: indicazione in fattura Non imponibile ex Art. 8, c. 1, lett. b) - 21 - 23, D.P.R. n. 633/1972 Nel caso di cessione all'esportazione a privato extraUE con trasporto a cura dell'acquirente, nel caso di Beni di valore superiore a euro 154,94 (importo comprensivo di IVA) da trasportarsi nei bagagli personali fuori della UE entro il terzo mese successivo a quello dell'operazione: indicazione in Estremi del passaporto o documento equipollente. Non imponibile ex art. 38-quater. La fattura deve essere restituita al cedente entro il 4° mese successivo vistato dalla dogana di uscita dalla UE. | |
__________________________________________________________________ FALLIMENTO 
_____________________________________________________________________ FATTURA elettronica
Una fattura in formato PDF, priva di firma digitale e data certa, inviata per posta elettronica al proprio cliente NON E' di per sé FATTURA ELETTRONICA. Elettronico, in questo caso, è solo il canale di invio. La dicitura che dovrà accompagnare il file trasmesso può essere del seguente tenore: GENTILE CLIENTE
Le ricordiamo che per la conservazione di questo documento è
necessario stamparne una copia cartacea.
Il presente invio
non costituisce infatti trasmissione
di fattura elettronica ai sensi
del DLGS.52/04 e DM.23/01/2004; pertanto Le ricordiamo che la fattura dovrà
essere stampata e conservata in conformità a quanto previsto dal DPR 633/72 e
succ. modifiche così come chiarito anche dalla Risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 202 del 04/12/2001.
I SUOI DATI PERSONALI
Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che
Vi riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili,
anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine
al Vostro diritto di accesso e agli altri Vostri diritti, sono riportate sul
nostro sito internet all’indirizzo: www.____________.__ |
FATTURA imposta bollo
Ambito IVA | | Operazioni | | Fattispecie | | Rif. D.P.R. 633/1972 | | Importi | | | | | | Oltre € 77,47 | | Fino a € 77,47 | | | | | | | | | | | Operazioni nel campo IVA | | Imponibili Comprese operazioni nel regime dei beni usati |
| | Aliquota zero | | Art. 74, cc. 7/8 (rottami, tel., Pc) | | Non soggette ad imposta di bollo1 | Non soggette a imposta di bollo | | | | | | | | | Art. 17, c. 6 (edilizia) | | | | | | | | | | | Qualsiasi aliquota (non zero) | | ---- | | Non soggette a imposta di bollo | | | | | | | | | | IVA assolta all’origine | | Art. 74, c. 1 | | Non soggette a imposta di bollo | | | | | | | | | | Esenti | | Operazioni esenti | | Art. 10 | | Imposta di bollo € 2,00 | | | | | | | | | | Non Imponibili | | Esportazioni2 | | Artt. 8a e 8b | | Non soggette a imposta di bollo | | | | | | | | | Cessioni intracomunitarie | | Art. 66, c. 5 D.L. 331/19933 | | | | | | | | | | | Servizi internazionali | | Art. 9 | | Non soggette a imposta di bollo4 | | | | | | | | | | Esportatori abituali | | Art. 8c | | Imposta di bollo € 2,007 | | | | | | | | | | Operazioni assimilate esportazioni | | Art. 8-bis | | Imposta di bollo € 2,005 | | | | | | | | | | Escluse | | Operazioni escluse | | Art. 15 | | Imposta di bollo € 2,00 (salvo eccezioni) | | | | | | | | | Operazioni fuori campo IVA | | ---- | | Operazioni fuori campo | | Artt. 2, 3, 4, 5, 7-bis e 7-septies | | | | | | | | | | | ---- | | Contribuenti minimi | | Art. 100, L. 244/20076 e D.L. 98/2011 | |
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Note | 1. Le fatture emesse in applicazione del reverse charge sono esenti dall’imposta di bollo, poiché riferite a operazioni soggette ad IVA. 2. In fattura deve essere chiaramente indicato che si tratta di merci destinate all’esportazione. 3. Sulla fattura deve essere indicato che si tratta, ad esempio, di cessione non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993. 4. Le fatture emesse in relazione ai servizi internazionali, di cui all’art. 9, c. 1 D.P.R. 633/1972, godono dell’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo, in forza dell’art. 15 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972, purché tali servizi internazionali siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l’esportazione di merci con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone, ecc. 5. La non imponibilità IVA riconosciuta dall’art. 8-bis, a favore delle cessioni di navi e aeromobili effettuate nello Stato, ha carattere autonomo e non può ritenersi una disposizione di carattere generale; pertanto, le fatture relative a queste fattispecie devono essere assoggettate alla normale imposta di bollo, fatta eccezione per le fatture emesse nei confronti degli armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell’esportazione di merci. 6. Le fatture emesse dai contribuenti minimi devono essere assoggettate all’imposta di bollo, poichè documentano operazioni per le quali non è esercitabile il diritto di rivalsa. Sono invece esenti le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (esempio: acquisti soggetti al reverse charge). 7. Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell’acquirente, previa espressa menzione in fattura. In assenza di certezza di tale condizione, si applica il bollo. |
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_____________________________________________________________________ FATTURA dal 2013
Elementi obbligatori della fattura ordinaria
(art. 21 c. 2, 3, 6 DPR 633/72)
Nella Tabella seguente sono elencati gli elementi comuni che
devono essere contenuti nella fattura ordinaria. Nella Tabella successiva
sono indicati i contenuti richiesti in alcune ipotesi particolari,
ma pur sempre frequenti nella pratica commerciale.
Fattura ordinaria
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Elementi
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Caratteristiche e
particolarità
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1) Data di emissione e numeroprogressivo che la
identifichi in modo univoco
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La numerazione può essere progressiva per anno solare (es.: n.
1, n. 2 oppure n. 1/2015, n. 2/2015, oppure n. 2015/1 ecc.), oppure può
essere continua a tempo indefinito (dal numero 1, prosegue
ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente,
fino alla cessazione) (Ris. AE 10
gennaio 2013 n. 1/E).
Sono
ammesse più serie di numerazione in considerazione delle
esigenze delle imprese (es. differenti centri di fatturazione, diversi
prodotti fabbricati, prodotti destinati al mercato italiano o estero,
diverse sedi, ecc.) e nel rispetto di determinate condizioni in merito agli
obblighi di registrazione (v. n. 41060).
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2) Dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata
l'operazione
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a) se si tratta di imprese, società (1) o enti:
ditta, denominazione o ragione sociale;
b) se si tratta di persone fisiche: nome e
cognome.
In
ambedue i casi, inoltre, bisogna indicare la residenza o il domicilio dei
soggetti stessi (ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti). Agli effetti del principio di territorialità dell'IVA, per i
soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in
cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede
effettiva (art. 7 c. 3 DPR 633/72).
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3) Numero di partita IVA del
cedente/prestatore e dell'acquirente
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In caso di acquirente soggetto passivo stabilito in un altro
Stato UE va indicato il numero di identificazione IVA attribuito
dallo Stato di stabilimento.
Se
l'acquirente residente o domiciliato in Italia non agisce nell'esercizio
d'impresa, arte o professione, va indicato il codice fiscale (es.:
professionista che acquista mobili per la casa indica il codice fiscale; se
li acquista per l'ufficio indica il numero di partita IVA). In caso di acquisto
per usi promiscui (commerciali e privati) si deve necessariamente
indicare la partita IVA (Circ. AE 3
maggio 2013 n. 12/E).
Per
i soggetti acquirenti residenti in Italia o in Stati UE, tali indicazioni,
possono anche consentire l'omissione dei dati identificativi di cui al
punto 2 precedente.
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4) Natura, qualità e quantità dei beni e
dei servizi oggetto dell'operazione(2)
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È possibile indicare la natura e la qualità della merce in codice purché
sulla fattura venga riportata la legenda dei codici merceologici utilizzati
(Ris. Min. 10 maggio 1975 n. 504522).
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5) Base imponibile (2)
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Prezzo, spese accessorie, valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, sconti, maggiorazioni, ecc. Nelle fatture in lingua
straniera gli importi in valuta estera vanno espressi in
euro (con arrotondamento al centesimo, come indicato di seguito).
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6) Aliquota e ammontare dell'imposta (2)
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Gli importi vanno arrotondati al centesimo di
euro per eccesso, se la frazione non è inferiore a 0,005 euro e, per
difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare (es. 10,255 = 10,26
mentre euro 10,254 = 10,25 euro). I decimali vanno indicati anche quando
sono pari a zero.
Per
le fatture in valuta estera, anche l'IVA va indicata in euro.
Non
è richiesta l'indicazione del totale complessivo della
fattura; è tuttavia evidente l'opportunità e la necessità della sua
indicazione sul documento a fini civilistici e contabili. In tal caso,
tuttavia, è necessario evidenziare sulla fattura anche tutti gli eventuali
altri addebiti che hanno concorso a formare il totale del documento pur
rimanendo esclusi dalla disciplina IVA (es.: interessi di mora, rimborsi di
anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, ecc., i cui
importi sono esclusi dalla base imponibile, v. n. 34750 e s.).
|
(1) Per le società soggette all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese occorre altresì
indicare (art. 2250 c.c.):
-
Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società;
-
numero di iscrizione al registro;
-
capitale sociale (nella misura effettivamente versata e quale risulta
dall'ultimo bilancio) per le sole società di capitali;
-
indicazione della eventuale presenza di un unico socio, per le società a
responsabilità limitata e per le società per azioni;
-
indicazione della eventuale situazione dello stato di liquidazione della
società.
(2) Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote
diverse, gli elementi indicati devono essere indicati distintamente
secondo l'aliquota applicabile.
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Obblighi IVA- Per prestazioni ricevute da operatori fuori dai confini nazionali, il committente italianopassivo IVA è debitore d’imposta: se l’operazione è europea l’IVA si paga con inversione contabile, se è extra-europea, è necessaria l’autofattura;
- per prestazioni effettuata nei confronti di un committente estero, ricorre l’obbligo di fattura con l’indicazione “inversione contabile” se il committente è europeo, “operazione non soggetta” se extra-UE.
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fattura ue - extra
La fattura super differita è prevista nel caso di operazioni triangolari di beni “interne”, ovvero il classico caso di invio dei beni ad un soggetto terzo a cura o a nome del primo cedente per conto del proprio cessionario; in questo caso il promotore della triangolazione può emettere la fattura super differita a favore del proprio cliente entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. Ricapitolando le differenze tra le due tipologie di fattura sono: - Fattura differita
Deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. - Fattura super differita
Il promotore della triangolazione “interna” può emettere la fattura al proprio cliente entro la fine del mese successivo a quello della consegna/spedizione.
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Assoggettabilità delle somme riscosse o pagate a titolo di risarcimento danniData pubblicazione : 21/04/2000 Si precisa quanto segue: Con riferimento al quesito relativo all'assoggettabilità Iva delle somme riscosse o pagate a titolo di risarcimento danni si precisa quanto segue.
L'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972 stabilisce che non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro. Di conseguenza, le stesse sono considerate semplice movimento di capitali. Per essere escluso dall'Iva, il denaro deve avere corso legale e la sua cessione deve essere a titolo di liberalità o risarcimento danni. La cessione di denaro, invece, se effettuata sotto forma di integrazione di prezzo o finalizzata a cessione di beni o a prestazioni di servizi è soggetta ad Iva (ex art. 13, co, 1). Lo stesso Ministero delle Finanze con la Risoluzione n.361014 del 22.12.1976 ha precisato che le somme che vengono corrisposte a titolo di risarcimento del danno sono escluse dalla normativa Iva per carenza del presupposto oggettivo, in quanto non si tratta di pagamenti effettuati a fronte di specifiche cessioni di beni o di prestazioni di servizi |

Regola generale Le prestazioni di servizi, salvo le eccezioni sotto riportate, si considerano generalmente effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 c. 3 DPR 633/72). È pertanto irrilevante sia la data di conclusione del contratto sia, per le prestazioni fra soggetti residenti in Italia, la data di ultimazione della prestazione. È stata posta, dunque, una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data di percezione del corrispettivo e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo stesso si riferisce. Tale presunzione, da cui generalmente non è possibile prescindere, è prevista per agevolare l'individuazione del presupposto d'imposta, consentendo all'amministrazione di non verificare caso per caso la sussistenza dello stesso. Non rileva, dunque, accertare la data nella quale una determinata prestazione sia stata eseguita dal contribuente, bensì solo quella del pagamento del relativo corrispettivo (Cass. 26 ottobre 1995 n. 11150).Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza, con pagamento del corrispettivo in misura forfetaria (v. n. 2190), l'operazione si considera effettuata alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore ( C. Giust. UE 3 settembre 2015 C-463/14). |
Eccezioni Vi sono tuttavia alcune eccezioni che derogano tale regola e che riguardano l'appalto e l'autoconsumo di servizi.Prestazione | Momento impositivo |
---|
appalto | La società appaltatrice deve emettere fattura al momento della verifica del lavoro appaltato, in quanto si applica il principio secondo cui rileva l'intervenuta accettazione da parte del committente (a seguito della positiva esecuzione del collaudo o per espressione di una volontà incompatibile con la mancata accettazione) (Cass. 17 dicembre 2010 n. 25602). Se prima della ultimazione, sono stati pagati dei corrispettivi in base a stati di avanzamento di lavori (SAL), tale pagamento determina l'effettuazione dell'operazione, limitatamente all'importo corrisposto (Circ. AE 21 maggio 2013 n. 16/E) (2) | autoconsumo di servizi da parte di imprenditori (v. n. 3220) | Al momento in cui sono rese (cioè ultimate) ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. | (1) In aggiunta a quella di carattere generale relativa all'ipotesi di fatturazione anticipata (della quale si è già accennato). Se il corrispettivo non è determinabile alla data di effettuazione dell'operazione perché ancorato ad elementi di fatto non ancora realizzati, l'ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo è individuata nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purché i particolari criteri di individuazione del momento di ultimazione della prestazione o di maturazione del corrispettivo siano preventivamente stabiliti nel contratto (Circ. AE 21 maggio 2013 n. 16/E). (2) Se la società committente trattiene dall'importo lordo del SAL una ritenuta a garanzia, per tutelarsi in caso di non corretta esecuzione del contratto, essa andrà fatturata solo al momento del suo successivo svincolo e pagamento, cioè a seguito dell'esito positivo del collaudo (Cass. 5 ottobre 2012 n. 16977). In caso di irregolarità nell'esecuzione del contratto, l'importo trattenuto dal committente va comunque fatturato dal prestatore, in quanto rappresenta parte del corrispettivo che però non viene riscosso, in quanto trattenuto a titolo di penalità, somma esclusa dalla base imponibilie per il committente (v. n. 7580). |
|
Costituiscono prestazioni di servizi in senso stretto quelle effettuate sulla base dei seguenti contratti disciplinati dal Codice Civile: di opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e le prestazioni derivanti in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte (contratto, atto amministrativo, atto giurisdizionale, ecc.). Pertanto, nel concetto di prestazione di servizi rientra tutto ciò che non è cessione di beni, anche se effettuata in dipendenza di contratti non espressamente disciplinati dal Codice Civile (Risoluzione Ministeriale 24 febbraio 1982, n.332663). |




ELEMENTI OBBLIGATORI della FATTURA Elementi obbligatori | Elementi di novità | Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco | La numerazione progressiva (sequenziale, secondo la locuzione del Legislatore comunitario) non deve essere più collegata con l’anno solare. È importante, però, che tale numerazione sia in grado di far identificare in modo univoco la fattura (*) | Dati identificativi del cessionario/committente o del suo rappresentante fiscale (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio), ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, numero di partita Iva e, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato Ue, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Infine viene prevista l’indicazione del codice fiscale in caso di cliente residente o domiciliato in Italia privato consumatore | Viene richiesta, tra i dati del cliente, anche l’indicazione in via obbligatoria del numero di partita Iva del cessionario o committente, o, comunque, del numero identificativo Iva dei soggetti stabiliti in altri Stati membri; nonché il codice fiscale se trattasi di soggetto – residente o domiciliato in Italia – che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione | Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione | Forse per errore, nel riformulare il co. 4 dell’art. 21, D.P.R. 633/1972, che disciplina il termine di emissione delle fatture differite per le cessioni di beni, non richiama più l’obbligo di indicare in fattura il numero e la data dei documenti di trasporto | Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro | Verosimilmente per dimenticanza, è scomparsa la disposizione che consentiva di esprimere gli importi in qualsiasi valuta (ad eccezione della sola imposta, che va espressa in euro). La possibilità resta comunque immutata, in quanto discende dall’art. 230, Direttiva 2006/112/Ce | (*) Questo punto merita un immediato chiarimento: è necessario sapere se colui che emette la fattura possa decidere se avere un’unica numerazione generale ovvero una numerazione specifica per anno solare. La lettera della norma (numerazione che identifichi la fattura in modo univoco) non consentirebbe che due fatture siano contrassegnate dal medesimo numero progressivo, anche se differenziate dalla data (perché di due anni solari diversi). In altre parole, è la numerazione stessa che deve identificare in maniera univoca la fattura, e non la differenziazione della data. Per ovviare a questa incertezza si potrebbe anteporre al numero sequenziale l’anno di riferimento. Così, la prima fattura emessa nel 2013 sarebbe contrassegnata dal numero 2013/1. Le «Note esplicative» della Commissione europea alla Direttiva precisano che «il numero sequenziale che identifichi la fattura in modo unico può essere basato su una o più serie di numeri, che possono includere anche caratteri alfanumerici». |
OPERAZIONI SOGGETTE all’OBBLIGO di FATTURAZIONE Operazione | Fino al 31.12.2012 | Dall’1.1.2013 | Cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, «generiche» e specifiche), diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), D.P.R. 633/1972 [CFF 210] (operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in altro Stato Ue | Il soggetto passivo era obbligato ad emettere fattura anche per le cessioni di beni in transito (in Italia e diretti verso Paesi terzi) o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (depositi doganali, zone franche, luoghi franchi). Quanto ai servizi, l’obbligo di fatturazione era circoscritto alle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter, D.P.R. 633/1972 [CFF 207b], rese a soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue | Restano invariati gli obblighi relativi alle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Per i servizi, invece, l’obbligo viene esteso a tutte le operazioni effettuate verso soggetti passivi che siano debitori dell’Iva nello Stato Ue nel quale l’operazione è territorialmente rilevante. Sulla fattura occorre indicare l’annotazione «inversione contabile» | Cessioni di beni e prestazioni di servizi (tutte le prestazioni, «generiche» e specifiche) che si considerano effettuate fuori della Ue (in base alle disposizioni degli artt. da 7-bis a 7-quinquies, D.P.R. 633/1972 [CFF 207a – 207d]) | Non vi era obbligo di fatturazione | Dovranno essere fatturate indipendentemente dallo status del destinatario (soggetto passivo o privato). Sulla fattura occorre indicare l’annotazione «operazione non soggetta» |
INVERSIONE CONTABILE per le OPERAZIONI B2B POSTE in ESSERE in ITALIA da SOGGETTI ESTERI Operazione | Operatore estero che pone in essere l’operazione territorialmente rilevante in Italia | Modalità di assolvimento degli obblighi di inversione contabile | Fino al 31.12.2012 | Dall’1.1.2013 | Servizi generici (art. 7-ter, D.P.R. 633/1972) | Ue | Integrazione della fattura del soggetto Ue | Integrazione della fattura del soggetto Ue | Extra-Ue | Emissione dell’autofattura | Emissione dell’autofattura | Servizi diversi da quelli generici (artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972) | Ue | Emissione dell’autofattura | Integrazione della fattura del soggetto Ue | Extra-Ue | Emissione dell’autofattura | Emissione dell’autofattura | Cessione di beni (art. 7-bis, D.P.R. 633/1972) | Ue | Emissione dell’autofattura | Integrazione della fattura del soggetto Ue | Extra-Ue | Emissione dell’autofattura | Emissione dell’autofattura |
INDICAZIONE delle OPERAZIONI NON SOGGETTE ad IVA Tipologia di operazione | Indicazione da porre in fattura | Operazione imponibile | Aliquota ed imposta, arrotondata al centesimo di euro | Operazione non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, D.P.R. 633/1972 [CFF 208, 208a, 209 e 238] | Operazione non imponibile | Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29.10.1993, n. 427 [CFF 1262] | Operazione non imponibile (*) | Operazione esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972 ad eccezione di quella di cui al n. 6) | Operazione esente | Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 7-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972 | Operazione non soggetta | Cessione di beni e prestazione di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, co. 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggettipassivi debitori dell’imposta in altro Stato Ue | Inversione contabile | Cessione di beni e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue | Operazione non soggetta | Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23.2.1995, n. 41, conv. con modif. dalla L. 22.3.1995, n. 85 | Regime del margine – Beni usati | Cessione di oggetti d’arte rientranti nel regimedel margine di cui al D.L. 41/1995 | Regime del margine – Oggetti d’arte | Cessione di oggetti d’antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995 | Regime del margine – Oggetti d’antiquariato o da collezione | Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale regime del margine di cui all’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972 [CFF 274b] | Regime del margine – Agenzie di viaggio | Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art. 21, co. 6-ter, D.P.R. 633/1972 [CFF 221]) | Autofatturazione | Operazioni soggette al regime del reverse chargeinterno ai sensi dell’art. 17, co. 5 e 6, D.P.R. 633/1972 [CFF 217] | Inversione contabile | Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalliferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi dell’art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972 [CFF 274] | Inversione contabile | (*) L’indicazione non è contenuta nell’art. 21 in commento, bensì nell’art. 46, co. 2, D.L. 331/1993. |
La finitura «cambia» le cessioni Ue
L’operazione è interna se il bene viene lavorato e venduto nello stesso Paese del cliente
Sono da qualificare come cessioni interne a un Paese Ue (e non come cessioni intracomunitarie), le vendite di beni ceduti in un altro Stato membro dopo essere stati sottoposti a lavorazione, con successiva consegna al cliente finale comunitario stabilito nello stesso Paese in cui è avvenuta la lavorazione. Il principio, espresso dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 2 ottobre 2014 (causa C-446/13) e già desumibile dalla corretta lettura delle norme comunitarie, rileva per molte imprese nazionali . La lavorazione all’estero Il caso riguarda i soggetti che, prima di consegnare i beni al cliente comunitario (francese, per esempio), fanno eseguire - per conto proprio e a proprie spese - determinate lavorazioni da parte di un terzista nello stesso Stato del cliente (Francia, appunto). Non è raro che il venditore consideri queste operazioni come cessioni intracomunitarie dall’Italia, fatturandole (erroneamente) in regime di non imponibilità (articolo 41, Dl 331/93). Tuttavia, come rilevano i giudici europei, un’operazione di questo tipo dovrebbe considerarsi avvenuta nell’altro Stato, cioè nel luogo in cui si trovano i beni nel momento iniziale della spedizione/trasporto a destinazione dell’acquirente (articolo 32, paragrafo 1, direttiva 2006/112). Ciò che conta, infatti, è l’oggetto della fornitura. Se i beni ceduti sono «finiti», e sono proprio quelli che il cedente si è impegnato a vendere al cliente comunitario che si è impegnato ad acquistarli, allora si trovano nel Paese dell’acquirente già «al momento iniziale della spedizione o del trasporto», perché è qui che diventano beni finiti, dopo la lavorazione del terzista. Ecco perché la vendita non viene considerata una cessione intracomunitaria ma una vendita interna, in quanto compiuta nello Stato membro in cui è stabilito l’acquirente, essendo di fatto l’operazione “spezzata” in due: prima, vi è la spedizione dei beni nell’altro Stato Ue a scopo di lavorazione; solo dopo, eseguita la prestazione, si realizza la vendita del bene finito. Del resto, anche in base alla nozione comunitaria di cessione, «il potere di disporre di un bene materiale come proprietario» (artivolo 14, direttiva 2006/112) non viene trasferito all’atto della spedizione dei beni nell’altro Stato membro a fini di lavorazione, considerato che il cessionario non è (ancora) interessato a tali beni. Egli vuole disporre di quelli finiti, che risulteranno alla fine della prestazione del terzista. Le ricadute operative Occorre impostare correttamente l’operazione fin dalla fase di invio dei beni nell’altro Paese comunitario. Poiché i beni non rientreranno in Italia (essendo già destinati alla successiva consegna al cliente cui sono stati venduti), il fornitore dovrebbe considerarli come “trasferiti” a se stesso nello Stato della lavorazione. In questi casi, il venditore dovrebbe assumere una posizione Iva (rappresentante fiscale/identificazione diretta), per regolarizzare in questo Stato l’acquisto intracomunitario assimilato dall’Italia, così come previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 2006/112 e poi confermato dalla giustizia europea (cause C-606/12 e C-607/12). Quanto alla successiva vendita interna dei beni all’acquirente, il fornitore è tenuto a verificare quali siano le regole vigenti nell’altro Stato membro. In particolare, dovrà accertarsi se sia applicabile o meno il reverse charge: in caso affermativo, dovrebbe emettere fattura senza applicare l’imposta, riportando sul documento l’annotazione “inversione contabile” (articolo 21, comma 6 bis, lettera a), Dpr 633/72), trattandosi di operazione extraterritoriale dal punto di vista nazionale. In questo modo, sarà il cessionario a integrare la fattura ricevuta, applicando l’Iva locale per l’operazione rilevante nel proprio Stato; se il reverse charge non è applicabile, dovrebbe essere emessa fattura applicando l’Iva di questo Stato attraverso la posizione aperta nell’altro Paese. |
FATTURA OMAGGIO BENI PROPRIA ATTIVITA' 



La circolare n. 18/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione, focalizzando l’attenzione sull’emissione della fattura differita anche per le prestazioni di servizi.L’articolo 1 della Legge 228/2012(Legge di stabilità 2013) ha ridefinito la disciplina in materia difatturazione, contenuta nell’articolo 21 del DPR 633/72. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E 2014 è intervenuta con ulteriori precisazioni a corredo in tema difatturazione differita. La fatturazione differita L’articolo 21 comma 4 del DPR 633/72 disciplina i termini e le modalità di emissione della fattura. La regola generale in tema di fatturazione stabilisce che la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazionedeterminata a norma dell’articolo 6, secondo il quale: - Per le prestazioni di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo;
- Per le cessioni di beni: al momento della consegna o della spedizione;
- Per le cessioni di beni immobili: al momento della stipula. In ogni caso, se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Con le nuove disposizioni entrate in vigore nel 2014 sono state ampliate le possibilità in cui è possibile derogare a tale regola generale emettendo unafattura differita. In particolare si tratta dei seguenti casi: - Presenza del documento di trasporto: le cessioni di beni in cui la consegna o la spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è svolta l’operazione, nonché per le prestazioni di servizi identificate da idonea documentazione, effettuate nello stesso mese verso un medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
- Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente: la fattura viene emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni;
- Prestazioni di servizi intracomunitari: le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altro Pese UE, non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72 per carenza del requisito territoriale, la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- Prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dall’UE: la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La fattura differita per le prestazioni di servizi La novità più importante in materia di fatturazione è sicuramente rappresentata dalla possibilità di emissione della fattura differita anche per le prestazioni di servizi. Come riportato, l’art. 21 del DPR 633/72 prevede che, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni ed emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Prima della modifica normativa, la possibilità di emissione della fattura differita era prevista soltanto nell’ipotesi di cessione di beni la cui consegna o spedizione risultasse da idoneo documento di trasporto. Adesso, rispetto alla disciplina previgente, la norma estende la possibilità di emissione della fattura differita, anche nel caso di prestazione di servizi purché la fattura emessa indichi in dettaglio le operazioni effettuate e le prestazioni di servizio siano individuabili attraverso idonea documentazione. Proprio quest’ultimo profilo è stato trattato dalla circolare n.18/E 2014stabilendo che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta, purché dalla stessa sia possibile individuare con certezza: - la prestazione eseguita;
- la data di effettuazione;
- le parti contraenti. La circolare, infine, per chiarire meglio esplica alcuni esempi di documenti utili per identificare gli aspetti chiave da riportare nella fattura come il documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, il contratto, la lettera di incarico o la relazione professionale.
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FATTURA BIGLIETTO AEREO

fattura d’acquisto non ricevuta nonostante il pagamento sia stato eseguito
In più di una occasione, all’atto della registrazione in contabilità dei pagamenti dei fornitori si rileva che la fattura del fornitore non risulta pervenuta. Tale evento è puntualmente disciplinato dalla normativa fiscale con responsabilità che coinvolgono anche coloro che hanno effettuato il pagamento della fornitura in mancanza di fattura. Si indica l’iter da seguire per non incorrere in sanzioni. Fattura – obbligo di rilascio In relazione ad ogni cessione di beni e/o prestazione di servizi, il fornitore è tenuto a emettere fattura, salvo le limitate esclusioni previste dalla normativa ai fini di semplificazione fiscale (es. soggetti agricoltori con volume d’affari non superiore a € 7.000,00). In linea generale, il documento deve essere emesso entro le ore 24,00 dello stesso giorno in cui l’operazione viene effettuata. Tuttavia, se l’acquisto del bene è documentato da documento di trasporto (DDT), la fattura può essere emessa dal fornitore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce, ma sempre con data non successiva all’ultimo giorno del mese di spedizione o consegna della merce. Nell’ipotesi in cui il fornitore non dovesse far pervenire la fattura e questa sia stata già interamente pagata (IVA compresa), non resta che instaurare una causa civile nei confronti del fornitore allo scopo di farsi risarcire il danno procurato (cfr. la parte relativa al comportamento da tenere). Questo è un buon motivo per disporre in amministrazione che il pagamento delle fatture fornitori avvenga sempre previa ricezione della relativa fattura. Ad ogni modo si suggerisce, già dopo pochi giorni di ritardo, di contattare il fornitore per le vie brevi e laddove quest’ultimo persistesse nel non inviarvi la fattura, di precostituirsi una prova certa documentale (email meglio se certificata, raccomandata, telegramma) che dimostri di aver sollecitato l’invio della fattura, poiché non si può escludere che la stessa vi sia stata inviata ma non recapitata per un disguido. Fattura non pervenuta – il termine di quattro mesi Se la fattura non è pervenuta nel termine di 4 mesi occorre adempiere autonomamente a tale incombenza, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 471/1997: in sostanza occorre emettere autofattura. Il termine di quattro mesi decorre da: • cessioni di beni immobili – dal momento della stipulazione dell’atto notarile di trasferimento; • cessione di beni mobili – dal momento della consegna o della spedizione del bene; • servizi: dal pagamento del corrispettivo.Ci sono alcune deroghe a tali regole generali: • cessione di beni in esecuzione di contratti di somministrazione - il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo; • cessione di beni in esecuzione di contratti estimatori (tipico nel settore dell’editoria) - il momento impositivo coincide con quello della rivendita a terzi, ovvero - per i beni non restituiti – con la scadenza del termine pattuito e, comunque, decorso un anno dalla consegna o spedizione; • per i servizi di carattere periodico o continuativo – il momento impositivo è il mese successivo a quello di esecuzione. Tuttavia, se anteriormente al momento impositivo determinato secondo le regole sopra elencate, viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, il momento di effettuazione, limitatamente all’importo fatturato o pagato, corrisponde con la data della fattura o con quella del pagamento. Fattura non ricevuta – cosa fare Ebbene, una volta individuato il momento impositivo dell’operazione, nei 30 giorni successivi allo scadere del quarto mese dalla data di effettuazione dell’operazione (in pratica entro 5 mesi da quest’ultima) occorre: • versare, tramite modello F24, l’imposta relativa alla fattura non ricevuta (codice tributo 9399), se trattasi di operazione imponibile; • emettere, in duplice esemplare, un’autofattura (con i dati del fornitori e i dati propri); • presentare al proprio Ufficio dell’agenzia delle Entrate l’autofattura di cui sopra congiuntamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’IVA. Va da sé che nel caso in cui le operazioni di acquisto siano non imponibili o esenti, l’autofattura dovrà comunque essere emessa, pur non essendo previsto, in questa ipotesi, ovviamente, alcun versamento d’imposta. Ad esempio: • merce pervenuta il 15 febbraio 2014; • termine di quattro mesi: 15 giugno 2014 • entro il 14 luglio 2014 occorre versare l’IVA con Mod. F24, emettere l’autofattura e far pervenire il tutto all’ufficio territorialmente competente. Talvolta l’Ufficio richiede che l’autofattura sia accompagnata da un’apposita lettera nella quale devono essere evidenziate le irregolarità commesse dal fornitore. Taluni uffici hanno predisposto apposita modulistica personalizzata. Ad ogni modo, l’Ufficio vi restituirà una copia dell’autofattura con l’attestazione di pagamento, la quale potrà essere annotata sul registro degli acquisti consentendovi così di portare in detrazione la relativa imposta secondo le regole ordinarie. È del tutto evidente che in questo caso voi avrete pagato due volte l’IVA: • la prima per aver pagato il fornitore (del quale avete atteso inutilmente la fattura); • la seconda per averla versata tramite l’autofattura con il citato Mod. F24.Voi non siete tenuti a informare il fornitore dell’attivazione della descritta procedura, né quest’ultimo ha titolo per ottenere una copia dell’autofattura da voi emessa. Come già detto potrete citare per danni il fornitore che vi ha costretto a pagare l’IVA due volte. Tuttavia, non si ha la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA laddove, successivamente, dovesse pervenire da parte del fornitore la fattura (Corte di Cassazione n. 11208 del 2007). Si ricorda, al riguardo che il termine per l’esercizio del diritto a detrazione è quello del secondo anno successivo a quello in cui è nato il diritto alla detrazione.Esempio: • acquisto del 10/10/2014 • data ultima per la registrazione della fattura e detrazione dell’IVA: 31/12/2016 Omessa regolarizzazione – la sanzione Nell’ipotesi in cui non provvediate a completare l’iter sopra indicato nel termine dei 30 giorni successivi al trascorrere dei quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, siete suscettibili di sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di € 258,00 (è possibile, comunque, utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso), fermo restando che non è previsto da parte dell’ufficio il recupero dell’imposta nei vostri confronti poiché l’imposta è dovuta solo dal cedente o commissionario (Circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, punto 2.7). Fatture non pervenute per acquisti UE Mancata ricezione - nell’ipotesi di mancata ricezione - entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - della fattura emessa da parte del fornitore UE, dovrete emettere un’autofattura (in unico esemplare), entro il giorno 15 del mese seguente (terzo mese successivo), ma con riferimento al mese precedente (ossia datata mese precedente), nella quale dovrà essere riportato anche il numero di identificazione attribuito agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto al fornitore dallo Stato membro di appartenenza (art. 46, co. 5 del D.L. 331/93, come sostituito a seguito delle previsioni di cui al co. 326 della L. 228/2012 e C.M. n. 12/2013). L’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Fattura parziale - la stessa norma della L. 228/2012 che ha fissato la disciplina in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario, ha previsto che nell’ipotesi in cui sul documento del cedente/prestatore UE sia indicato un corrispettivo inferiore a quello reale, il soggetto nazionale dovrà emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione del documento originario. Le fatture emesse a seguito: • della mancata ricezione del documento del fornitore comunitario; • del fatto che sul documento del fornitore UE sia indicato un corrispettivo inferiore a quello reale, devono essere annotate entro il termine di emissione della autofattura ma con riferimento al mese precedente. Anche in questo caso, naturalmente, il documento emesso deve essere annotato sul registro degli acquisti. |
OMAGGI 

cessione EXTRA ESPORTAZIONE DIRETTA a cura cedente non imponibile art. 8 c. 1
lett. A) ESPORTAZIONE INDIRETTA a cura
cessionario non imponibile non residente art. 8 c 1 lett B) stampare
codice MRN da dogana TRIANGOLAZIONE IT
>vende>IT che esporta art. 8 c 1
lett A) LETTERA INTENTO art. 8 lett. C) – invio telematico
chi riceve entro 16 mese successivo ESPORTAZIONE PREVIA LAVORAZIONE non
imponibile art. 9 c.1 n.9 DPR 633/72 mancato trasporto estero >
ravvedimento entro 30giorni successivi ai 90giorni con Autofattura esportazione in Regolamento CE
428/2009 - Dichiarazione "DUAL USE" – verificare su TARIC le
restrizioni per paese se r cessione INTRA
cessione art. 41 D.L. 331/93
modalità per provare la non imponibilità IVA nelle cessioni intra ed extra Ue

I documenti per le cessioni intracomunitarie
01 | SI PARTE DALL'IDENTIFICATIVO IVA Le cessioni intracomunitarie sono non imponibili se effettuate nei confronti di un soggetto passivo che sia identificato in un altro Stato comunitario. La verifica dell'esistenza e della validità della partita Iva può essere eseguita mediante consultazione del sistema Vies, accedendo al sito dell'Agenzia delle entrate o tramite il portale dell'Unione europea. 02 | IL CONTROLLO PRESSO LE ENTRATE Nonostante vi siano diverse modalità di controllo della partita Iva comunitaria, l'orientamento della giurisprudenza di vertice (Cassazione n. 3603/2009, n. 3167/2012 e n. 22178/2013) sembra apprezzare solo il comportamento del contribuente che abbia ottenuto direttamente dalle Entrate la conferma della validità del numero identificativo attribuito al cessionario. 03 | LA FIRMA DEL CLIENTE PROVA IL TRASFERIMENTO In base alle indicazioni della risoluzione n. 19/E/2013, l'operatore nazionale deve essere in grado di esibire la documentazione che comprova la ricezione della merce nel Paese membro di arrivo dei beni. Il documento dotato di maggior valenza probatoria pare rappresentato dalla lettera di vettura firmata da cedente, vettore e destinatario dei beni nell'altro Stato Ue. 04 | OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LA RESTITUZIONE Considerato che il possesso dei documenti (lettere di vettura, ddt, attestazioni), debitamente firmati dai vari soggetti coinvolti, è fondamentale per la prova del trasferimento dei beni a destino, l'operatore dovrà prevedere espressamente, in sede contrattuale, l'obbligo della loro restituzione. In caso d'inadempimento della controparte, inoltre, dovrà dimostrare di aver provato a ottenere l'esecuzione di detto obbligo.
Per provare l'avvenuta cessione IC il fornitore deve avere i seguenti documenti (Ris. AE 25 marzo 2013 n. 19/E, Ris. AE 15 dicembre 2008 n. 477/E, Ris. AE 28 novembre 2007 n. 345/E): - documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti; - fattura di vendita; - documentazione bancaria da cui risulti il pagamento della merce; - elenchi Intrastat (v. n. 48550 e s.); - documento di trasporto internazionale via camion - CMR cartaceo, firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta (da cui risulti l'uscita della merce dal territorio nazionale) o, CMR elettronico (avente lo stesso contenuto di quello cartaceo e messo a disposizione in formato pdf) - o, in loro assenza, qualsiasi altro documento da cui si possano ricavare le medesime informazioni presenti nel CMR e le firme di cedente, vettore e acquirente; è ammissibile anche l'utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce è uscita dall'Italia ed ha raggiunto lo Stato UE. Sia il CMR elettronico che le informazioni del sistema informatico devono essere stampati in un documento cartaceo, perché privi delle caratteristiche dei documenti informatici (riferimento temporale e firma elettronica). |
F24 versamenti
Affrontando la conversione in legge del decreto fiscale (Dl 193) la Camera ha eliminato l’imposizione di usare il modello F24 telematico quando il saldo finale è di importo superiore a mille euro |
F24 A SALDO ZERO Privati >>>>> ENTRATEL P.IVA >>>>>
F24 CON SALDO A DEBITO con Compensazione
Privati >>>>> home banking
P.IVA >>>>> + 5mila euro > ENTRATEL
F24 con saldo a debito > 1.000 euro
home Bamking
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FINANZIAMENTO SOCI
| FRING BENEFIT | | |  | |
____________________________________________________________________ IMMOBILE a disposizione
Determinazione del reddito fondiario 6767
Se si tratta di immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione o dato in uso a persone diverse dai propri familiari, il reddito va maggiorato di 1/3;
_____________________________________________________________________ IMU
dichiarazione IMU entro il 30 giugno anno successivo http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

____________________________________________________________________
INCOTERMS
___________________________________________________________________ INTRA guida Ammontare delle operazioni
| elenco/periodo di riferimento (1) (2)
| termine di presentazione
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cessioni | da 0 a 50.000 euro oltre 50.000 euro | INTRA 1 / Trimestrale INTRA 1 / Mensile | 25 del mese successivo al trimestre (25/4, 25/7, 25/10 e 25/1) 25 del mese successivo | servizi resi | da 0 a 50.000 euro oltre 50.000 euro | INTRA 1 / Trimestrale INTRA 1 / Mensile | 25 del mese successivo al trimestre (25/4, 25/7, 25/10 e 25/1) 25 del mese successivo | servizi ricevuti | da 0 a 50.000 euro oltre 50.000 euro | INTRA 2 / Trimestrale INTRA 2 / Mensile | 25 del mese successivo al trimestre (25/4, 25/7, 25/10 e 25/1) 25 del mese successivo | acquisti | da 0 a 50.000 euro oltre 50.000 euro | INTRA 2 / Trimestrale INTRA 2 / Mensile | 25 del mese successivo al trimestre (25/4, 25/7, 25/10 e 25/1) 25 del mese successivo | (1) Il superamento del limite di 50.000 euro nel corso di un trimestre, per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti), determina l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco INTRA 1 o INTRA 2 a partire dal mese successivo a quello in cui tale limite è superato. In tal caso, sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, anche per i periodi mensili già trascorsi. Se il limite di 50.000 euro è stato superato anche in uno solo dei 4 trimestri dell'anno precedente, il contribuente è tenuto ad una periodicità mensile per almeno 4 trimestri consecutivi. In tale caso può ritornare a presentare trimestralmente gli INTRASTAT, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno 4 trimestri consecutivi. (2) I contribuenti che iniziano l'attività effettuano la presentazione degli elenchi con periodicità trimestrale, fino a quando non superano il limite di 50.000 euro, nel qual caso devono presentare gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, anche per i periodi mensili già trascorsi. |
Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a: - periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro
- periodi mensili, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50mila euro.
Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione indicata alla lettera a). Chi è tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare. I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passarealla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.
http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Allegato+XI+def.pdf
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 22.02.2010 i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni o acquisti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue devono presentare i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni: - Mod. INTRA-1 per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972;
- Mod. INTRA-2 per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Ma quali i termini e la periodicità di presentazione? Premettendo che se per un mese o un trimestre non è stata compiuta nessuna operazionenon esiste alcun obbligo dichiarativo, gli elenchi vanno presentati: - in caso di periodicità mensile → entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
- in caso di periodicità trimestrale → entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.
Ciascun elenco riepilogativo è presentato con periodicità: - trimestrale, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti, cessioni, prestazioni di servizi rese e prestazioni di servizi ricevute), per un ammontare totale trimestralenon superiore a 50.000 euro;
- mensile, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50.000 euro.
Quindi se il limite di 50.000 euro è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi (art. 2, comma 1, lett. a, D.M. 22.02.2010). In tale caso potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi. Poiché il riferimento è a ciascuna categoria di operazioni, è possibile che uno stesso contribuente adotti una periodicità mensile per gli acquisti di beni e prestazioni ricevute (INTRA-2) e una trimestrale per le cessioni di beni e prestazioni rese (INTRA-1). I soggetti passivi che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presenteranno gli elenchi con cadenza trimestrale, sempre che, nei trimestri già trascorsi e in quello in corso, non sia stato superato per ciascuna categoria il limite di 50.000 euro. Coloro che sono tenuti alla presentazione con periodicità trimestrale, possono adottare quella mensile, ma optando per tale scelta devono mantenerla per l’intero anno solare. I requisiti di periodicità devono essere quindi costantemente monitorati. Se infatti un contribuente che presenta un elenco riepilogativo trimestralmente nel corso di un trimestre supera la soglia dei 50.000 euro (da considerare sempre per ogni singola categoria di operazioni), deve passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativiopportunamente contrassegnati. Come precisato dalla C.M. 36/E/2010, parte seconda, quesito 1: - in caso di superamento della soglia a gennaio, l’operatore presenterà un elenco trimestrale entro il 25 febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo mese del trimestre”;
- nel caso di superamento della soglia a febbraio, sarà presentato entro il 25 marzo un elenco trimestrale contenente i dati relativi a gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”;
- in caso di superamento a marzo, sarà presentato un elenco trimestrale contenente i dati di gennaio, febbraio e marzo entro il 26 aprile, contrassegnando la casella“trimestre completo”.

Si segnala infine che i soggetti che applicano il regime dellenuove iniziative produttive (art. 13 L. n. 388/2000) e quello agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011), anche se liquidano l’Iva a cadenza annuale devono rispettare comunque la periodicità trimestrale per quanto concerne i modelli INTRASTAT. |
RETTIFICA BENI 
RETTIFICA SERVIZI 
Modello Intrastat 2016 Omesso Sanzioni: La normativa attuale in merito alle sanzioni per l’omessa, tardiva o non veritiera presentazione del Modello Intrastat per i soggetti obbligati alla comunicazione, distingue 2 tipi di Violazioni: 1) Violazione relativa ai dati fiscali: L’ufficio una volta riscontrata la violazione invita, tramite apposita comunicazione, l’operatore a regolarizzare entro un termine la sua posizione, se avviene la regolarizzazione entro il termine la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione. 2) Violazioni relative ai dati statistici: L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta. Sanzioni relative a violazioni di natura fiscale: Omessa presentazione Modello Intrastat: da 516 € a 1.032 € per ciascun elenco Presentazione tardiva, ma entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio: da 258€ a 516€ Presentazione tardiva spontanea con ravvedimento operoso: 64 € Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare: da 516€ a 1.032 € Sanzioni relative a violazioni di natura statistica Modello intrastat: Omissione presentazione Modello o inesattezze dei dati: Da 516€ a 5164€ Omissione o inesattezze dei dati, purchè integrati nel termine fissato dall’Ufficio: Da 258 € a 2.582 € Integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti: Nessuna sanzione |
____________________________________________________________________ IVA AGRICOLTURA | Aliquota iva | Percentuale compensazione | Uva da vino | 10% | 04% | Uva da tavola | 04% | 04% | Conferimento olive – olio nella fattura citare: agro di ...... foglio particella ....... (raccolta a carico acquirente / venditore) | 04% | 04% -- C4 | Vendita olio | 04% | | | | | legumi ( fagioli, fava, ceci | 04% | 04% | semi: carosello, cavolfiore, cime di rapa, cicoria, cipolla, melone, prezzemolo, rucola, spinacio, zucchino. | 10% | 04% |
____________________________________________________________________ IVA per CASSA 
_______________________________________________________________ IVA acconto IVA versamento entro il 27 dicembre, codice tributo 6035 non è riportabile nella dr IVA e versare con 6099, ma va eventualmente ravveduto con lo stesso codice anche in più rate ______________________________________________________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE
liquidazione fiscale cancellazione ______________________________________________________________
LIQUIDAZIONE SOCIETA'
Con le modifiche al comma 1 dell'articolo 17 del Dpr 435/2001, le società di persone, in presenza di operazioni straordinarie, dovranno effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione. In pratica la scadenza del versamento viene fissata al giorno 16 del decimo mese successivo a quello in cui ha effetto l'operazione straordinaria.
Presentazione della dichiarazione (articolo 5, comma 1 del Dpr 322/98) 31 dicembre 2014 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di effetto della delibera di messa in liquidazione)
______________________________________________________________ LOCAZIONE FABBRICATO
RLI - alla scadenza 4 anni (no annuale)
F24 ELIDE - calcolo codice
contratto concordato Andria
COMMERCIALE min 6 anni - per canoni non percepiti si considera la DATA DI CONVALIDA DI SFRATTO emessa dal Tribunale immobile diverso da abitativo = tassazione fino alla cessazione contratto, indipendentemente dalla percezione del canone >>> inserire clausola risolutiva nel contratto
ABITAZIONE canone libero min 4+4 - per canoni non percepiti si considera LA DATA DI MOROSITA' accertata dal giudice con la convalida di sfratto
canone non percepito - immobile uso abitativo | Se il canone di locazione non è stato percepito ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità, l’immobile è inserito in dichiarazione, ma il canone non percepito non costituisce reddito imponibile; permane comunque l’obbligo di dichiarare il reddito dei fabbricati sulla base della sola rendita catastale.
Se il giudice conferma la morosità dell’inquilino anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, previsto dall’art.5 c.8 della Legge 431/98. |
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Vantaggi e Svantaggi per il Contratto "transitorio " della Legge n. 431/98 | In casi particolari sono possibili contratti "transitori" di durata limitata : | minimo: 1 mese massimo: 18 mesi | possono essere stipulati solo per effettive esigenze transitorie dell'inquilino e del locatore (art. 5) | I contratti "transitori" si possono stipulare secondo i contratti-tipo locali nelle aree urbane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania e comuni limitrofi e in tutti i capoluoghi di Provincia. | Il canone di questi contratti "transitori" è quello calmierato determinato con valore minimo e massimo dagli accordi territoriali. | Vantaggi e Svantaggi per l'inquilino | il costo dell'affitto è più basso del prezzo di mercato e si colloca tra il minimo e il massimo concertati per la zona omogenea in questione | Vantaggi e Svantaggi per il proprietario | NON sono previste agevolazioni fiscali per i proprietari che sottoscrivono questo tipo di contratto. |
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA - APE - obbligo per tutti i fabbricati - anche non abitativi - sostituibile con dichiarazione all'interno del contratto 2013 LOCAZIONE FABBRICATI ABITATIVI 

CON OPZIONE PER IVA 
2013 LOCAZIONE FABBRICATI STRUMENTALI 


Imposta di registro canone libero: 2% sul canone annuale Imposta di registro canone concordato agevolato: 1,4% sul canone annuale Marche da bollo: una marca da € 16,00 ogni quattro facciate di max 100 righe, da applicare su ogni contratto registrato. Marca da € 2,00 per ogni allegato al contratto (ad esempio la scheda catastale, lista mobili,ecc...), per ciascun contratto registrato. IMPORTANTE!! Le marche da bollo debbono essere di data contestuale o antecedente alla data di stipula del contratto, pena noiose sanzioni. marca da bollo 16,00 per ogni quattro facciate + sanzione 1,60 per ogni quattro facciate se la data della marca è posteriore alla sottoscrizione
E' dovuta una imposta nella misura dello 0,50% sul deposito cauzionale nel caso in cui esso sia stato versato da un terzo soggetto e non dal conduttore. L'imposta di registro minima da versare è pari ad € 67,00, qualora l'importo risultante dal calcolo dell'imposta risulti inferiore. | |
EFFETTI DEL FALLIMENTO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE 
La cedolare secca
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| canone concordato | 10 % dal 2014 al 2017, al 15% dal 2018 | canone libero | 21% |
Acconto
In generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare
secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il
periodo precedente. (GUIDA AGENZIA) |
La rinuncia alla facoltà di aggiornamento deve essere comunicata al conduttore, con lettera
raccomandata. È esclusa la validità della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta
sottoscritta dal conduttore. In caso di più conduttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi. (guida agenzia entrate) |
La raccomandata non è necessaria se nel contratto è espressamente stabilita una clausola che prevede il divieto di aggiornamento del canone |

Terreni concessi in affitto per usi agricoli (art. 33 ed art. 185 c. 1 DPR 917/86)
1071 Se il terreno è dato in affitto per usi agricoli ed è soggetto a regimi vincolistici (che vietano la libera contrattazione del canone), il reddito dominicale è pari al minore tra il canone d'affitto e la rendita catastale diminuita di un quinto (20%).Il reddito agrario, determinato in base alle regole ordinarie, è imputato all'affittuario del terreno.
Se il terreno viene concesso in affitto per uso agricolo, il reddito da dichiarare sarà sempre il reddito dominicale, a nulla rilevando il canone di locazione percepito.
Terreni concessi in affitto per usi diversi (art. 67 c. 1 lett. e) e 70 c. 1 DPR 917/86)
1072 Se il terreno è dato in affitto per usi non agricoli, non si determina un reddito fondiario e il corrispettivo percepito dal proprietario rientra nella categoria dei redditi diversi (ad esempio, il canone di affitto di una costruzione rurale adibita ad uso industriale da parte dell'affittuario) che va indicato nel quadro RL del modello Unico.Il reddito imponibile è costituito dall'ammontare dei canoni di affitto percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione.
LOCAZIONE = CONTRATTO CONCORDATO O CONVENZIONATO la Legge sulle Locazioni n.431/1998 ART. 2 COMMA 3 Durata: minimo 5 anni (tre anni più due di rinnovo automatico)
IMU: la percentuale è stabilita negli accordi locali ed è in genere del 75%
Agevolazioni fiscali: - per il proprietario sono previste solo nei Comuni ad alta tensione abitativa. Consistono in: A - "sconto" del 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi; B - riduzione del 30% dell'imposta di registrazione del contratto; - per l'inquilino: detrazione di 495,80 (reddito complessivo che non supera 15.493,71 ), e di euro 247,90 (reddito complessivo fino a 30.987,41 )
IMU e TASI immobili locati a canone concordato Art. 1, cc. 53, 54
• Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, l’IMU e la TASI, determinate applicando le
aliquote stabilite dal Comune, sono ridotte al 75% (sconto del 25%).
La legge di stabilità n. 208/2015 ha introdotto una riduzione dell'imposta IMU e TASI al 75 % per cento per i fabbricati locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 |
accordo SUNIA
APE (Attestato di Prestazione Energetica)
La Certificazione Energetica è richiesta nei seguenti casi (aggiornamento Ottobre 2014):- Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
- Donazione: trasferimenti a titolo gratuito
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica)
- Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
- Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio.
- Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
locazione turistica
I contratti di locazione turistica sono sempre più popolari sia per le maggiori libertà offerte ai locatori, sia perché in molti casi sono anche più economici. Ai sensi dell’art. 53 del Codice del Turismo si definiscono locazioni turistiche “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati”. Tali contratti, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione. A differenza dei normali contratti di locazione, i contratti di tipo turistico prevedono la stipula tra le parti soltanto nel caso in cui la locazione abbia durata superiore ai 30 giorni. In caso contrario, la legge non prevede alcun pagamento di imposta di registro e nessun tipo di obbligo a carico del locatore o dell’affittuario. Soltanto nel caso in cui la durata del contratto superi il mese, il contratto deve essere redatto obbligatoriamente in forma scritta, in quanto soggetto a registrazione obbligatoria. Grazie a questi vantaggi i contratti di locazione di tipo turistico stanno notevolmente aumentando negli ultimi anni. Le condizioni generali del contratto – I contratti di locazione di tipo turistico, sono una delle tipologie di contratto, espressamente prevista dal Legislatore agli articoli 1571 e s.s. del Codice Civile. Tali contratti, come detto, non sono soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate se la loro durata non supera i 30 giorni. In questo caso, quindi il contratto non è soggetto ne ad imposta di registro, ne all’imposta di bollo. Si tratta di un contratto espressamente libero, in quanto non vengono imposte regole per il calcolo del canone stabilito, che resta alla libera contrattazione delle parti, che regoleranno autonomamente anche le condizioni di pagamento. L’unico vincolo, valido in generale per tutti i tipi di locazione riguarda la modalità di pagamento, che per importi superiori ai €. 1.000 deve avvenire obbligatoriamente mediante mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, assegno, carta di credito, ecc). La somma va pagata per intero, al termine del periodo contrattuale. Inoltre, rispetto agli altri tipi di contratti di affitto, non vi è alcun obbligo di versare ne caparre, ne tantomeno cauzioni. Per comodità vi alleghiamo una semplice bozza di contratto di locazione di tipo turistico: “Contratto di locazione turistico“. La tassazione: IRPEF o cedolare secca – Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, se ad affittare l’immobile è una persona fisica, non è necessario aprire partita IVA, in quanto si rientra nella fattispecie prevista dalle locazioni di tipo turistico. Attenzione, però, se oltre all’affitto vengono forniti anche altre tipologie di servizi, come ad esempio, le pulizie, il cambio della biancheria, o pasti, la situazione cambia, in quanto quella fornita è una prestazione alberghiera, soggetta ad obblighi IVA. I contratti di tipo turistico permettono al locatore di concedere in affitto una propria unità immobiliare (di solito si tratta di seconde case) ad un dato canone, lasciato alla libera contrattazione delle parti, che una volta percepito sarà soggetto a tassazione IRPEF, confluendo nel reddito imponibile del locatore, all’interno del quadro RL del modello Unico, che accoglie i c.d. “redditi diversi”. Quindi, se durante l’anno abbiamo effettuato più contratti i relativi redditi andranno sommati, ed inseriti al rigo RL 10, mentre le spese sostenute (la più ricorrente è sicuramente quella per l’intermediazione dell’agenzia immobiliare), potranno essere indicate al rigo RL19, per essere portate in deduzione. Alternativamente alla tassazione IRPEF che abbiamo appena visto il locatore potrà optare per la tassazione con cedolare secca, che può essere applicata anche alle locazioni turistiche. In questo caso l’opzione sarà indicata direttamente indichiarazione dei redditi (colonna 7 della sezione II del quadro RB), se il contratto resta verbale e non viene quindi registrato. In caso di registrazione l’opzione si esercita direttamente nel modello RLI, che dovrà essere consegnato all’Agenzia delle Entrate, assieme agli altri documenti utili per la registrazione del contratto. Per poter inserire il reddito da locazione in dichiarazione dei redditi è fondamentale rilasciare all’affittuario una ricevuta di avvenuto pagamento (sulla quale dovrà essere apposta una marca dal bollo da 2 €). Tale documento servirà da prova dell’avvenuto pagamento del canone, a meno che lo stesso non sia avvenuto con mezzi di pagamento tracciabili. La comunicazione di pubblica sicurezza – L’unico adempimento legislativo posto a carico dellocatore, è quello di effettuare la comunicazione di pubblica sicurezza, al proprio comune di appartenenza, ove dovranno essere indicati i dati degli inquilini, così come previsto dalla Legge n. 191/78. La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, esclusivamente per via telematica. Per essere abilitati alla trasmissione telematica delle generalità degli alloggiati è necessario richiedere le credenziali di accesso alla Questura compilando un apposito modulo La comunicazione degli alloggiati non è necessaria quando la locazione ha un periodo superiore a 30 giorni poiché in questo caso si deve registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate e ciò assolve già di per sé all’obbligo di Pubblica Sicurezza.
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locazione ad uso foresteria
Il contratto di locazione ad uso foresteria non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 431 del 1998 contenente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Si tratta di un contratto di locazione con il quale una società di capitali prende in affitto una o più abitazioni da destinare a dimora dei dipendentie dei collaboratori. Può stipulare un contratto di locazione ad uso foresteria, ad esempio, una banca che in seguito all’apertura di una nuova filiale prende in locazione un immobile da assegnare al suo personale dipendente. Altro caso può essere quello di un’impresa edile che per realizzare delle opere in una località lontana dalla propria sede, prende in affitto degli immobili da assegnare agli operai incaricati dell’esecuzione dei lavori. Durata e canone di locazione Si tratta di un contratto disciplinato dalle norme del codice civile agli articoli 1571 e seguenti relative alle locazioni completamente libere, caratterizzate dallo scarso contenuto vincolante per le parti contraenti. Ne consegue che i contraenti potranno definire in maniera autonoma le condizioni contrattuali, la durata, il canone, così come l’entità del deposito cauzionale. Per quanto riguarda la durata il predetto contratto può essere stipulato per il periodo di tempo durante il quale il prestatore di lavoro avrà l’esigenza di vivere in un determinato luogo. Resta fermo il limite massimo di 30 anni previsto dalla legge per tutti i contratti di locazione. Le parti contrattuali potranno comunque decidere se, alla scadenza indicata in contratto, quest’ultimo si rinnoverà in automatico o se dovrà cessare definitivamente. Vantaggi del contratto In questa tipologia di contratto si ravvisano vantaggi sia per il locatore che per il conduttore. Per il primo costituisce elemento positivo il fatto di relazionarsi con una persona giuridica della quale è più facile appurare la solvibilità. Dal punto di vista fiscale il locatore può godere di una deduzione sul redditoderivante dal canone di locazione pari al 5%. Non è possibile invece accedere al regime di cedolare secca. Vantaggi di natura fiscale spettano anche alla società conduttrice a seguito della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001). Con una norma inserita nella predetta legge si rendono totalmente deducibili dal reddito dell’impresa i canoni versati per l’affitto degli immobili destinati ai dipendenti, a condizione che questi abbiano trasferito la propria residenza anagrafica per motivi di lavoro. Si è così contribuito a legittimare sul piano normativo una tipologia di contratto la cui validità era stata messa in discussione dalla legge 431/1998. Sono deducibili allo stesso modo anche tutte le spese di manutenzione dell’immobile necessarie.
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VERBALE DI RICONSEGNA DELL’IMMOBILE IN LOCAZIONE
Il/La sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, nella sua qualità di conduttore dell'immobile sito in . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. civico . . . . . . piano . . . . . . scala . . . . .
int. . . . . . composto di n. . . . . vani, preso in locazione
con contratto del . . . /. . ./. . . . . . . dichiara di riconsegnare
l'immobile sopraindicato al Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . nella sua qualità di proprietario/locatore oggi . . . /. . ./. . . . .
. .
Le parti pertanto dichiarano che l'immobile è in buono stato di
conservazione e che non presenta alcun danno;
ovvero
Le parti constatano l'esistenza dei seguenti danni . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che
quantificano in via transattiva in € . . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . .
. . . . . . . . …………... . . . . . . in lettere).
ovvero che il locatore si riserva di far valere con separato giudizio ed
il conduttore si riserva di contestare.
Le parti procedono alla lettura delle seguenti utenze (se conteggiate al
di fuori del canone di locazione):
a) luce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il conduttore dichiara inoltre di riconsegnare le seguenti chiavi: . . .
. . . . . . . . ………….. . . . . . . . . . . .
⎕ Il locatore dichiara infine che il conduttore ha pagato tutti i canoni
e le spese accessorie dovute ad oggi e restituisce il deposito cauzionale € . .
. . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in
lettere), di cui il conduttore rilascia ampia quietanza liberatoria.
ovvero
⎕ Il locatore dichiara che il conduttore ha pagato tutti i canoni e le
spese accessorie ad oggi determinate e si riserva di compensare l'eventuale
conguaglio nonché l'importo dei danni patiti dall'immobile in tutto o in parte
con il deposito cauzionale a suo tempo versato dal conduttore.
_______________________________li ____________________
Il
locatore ____________________________________________________
Il
conduttore ____________________________________________________
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recesso dal contratto di affitto per gravi motivi. Nome e cognome del locatore Via/Piazza Cap Città Oggetto: disdetta contratto di locazione per gravi motivi Il/La sottoscritto/a ………………………. nato/a a ………………………. il ………………………. e residente a ………………………. in via ………………………. recapito telefonico ………………………. con la presente intende comunicare la volontà di recedere da contratto di affitto siglato in data ………………………. relativo all’immobile di Vostra proprietà sito a ………………………. in via ………………………., avvalendosi della facoltà di recesso per gravi motivi, secondo quanto previsto dell’art. 3 comma 6 della L. 431 del 09.12.1998. I gravi motivi causa del recesso anticipato sono i seguenti: ………………………………………………………………………… Pertanto, considerando l’obbligo di preavviso imposto dalla legge, l’immobile sarà riconsegnato dal sottoscritto, libero da persone o cose, trascorsi sei mesi dalla data di recezione della presente. Cordiali saluti Luogo e data Firma il locatore non è tenuto a corrispondere l'indennità di avviamento se il
rapporto di locazione è cessato a causa di risoluzione per
inadempimento, disdetta o recesso del conduttore, ovvero da una delle procedure previste dal r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). |
_______________________________________________________________MAGAZZINO 
In tal caso, l’adozione della contabilità di magazzino è obbligatoria a partire dal 2° periodo di imposta successivo a quello in cui si è avuto il superamento delle predette soglie.
L’obbligo
in questione cessa, invece, laddove, sempre per due periodi di
imposta consecutivi, non venga superato almeno uno dei due suddetti
limiti.
Se
ciò accade, la contabilità di magazzino può essere abbandonata a
partire dal primo periodo di imposta successivo al mancato
superamento dei suddetti valori. |
__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ NOTA CREDITO

Cause ipoteticamente prive di limiti temporali 43050 Le cause indicate nella seguente tabella attribuiscono al cedente (o prestatore) il diritto di effettuare una variazione in diminuzione, indipendentemente dal momento in cui si verificano. Tuttavia, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica la causa della variazione in diminuzione (v. n. 36850). Conseguentemente, le note di variazione devono essere emesse entro lo stesso termine previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti, con decorrenza dal momento in cui si verifica l'evento (Ris. AE 17 febbraio 2009 n. 42/E, Ris. AE 19 novembre 2008 n. 449/E, Ris. AE 21 luglio 2008 n. 307/E, Ris. AE 22 maggio 2008 n. 212/E e Ris. AE 18 marzo 2002 n. 89/E).
Cause
| Esempi e commenti
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A) obbligo derivante da precise disposizioni di legge | Si riportano i seguenti esempi: - ipotesi della L. 47/2004 che, entrata in vigore il 28 febbraio 2004, ha ridotto l'aliquota sulle ristrutturazioni edilizie dal 20% al 10% con decorrenza dal 1° gennaio 2004 (Circ. AE 21 giugno 2004 n. 28/E); - caso (simile al predetto) della maggiorazione di un'aliquota, da ridotta a ordinaria, introdotta da una disposizione di un decreto legge (applicabile nel periodo 4 luglio-11 agosto 2006), successivamente non convertita dalla legge di conversione (Ris. AE 21 maggio 2007 n. 106/E); - variazione in diminuzione derivante dal ritiro dal mercato, da parte dell'impresa produttrice, di un prodotto rivelatosi difettoso; si trattava di un obbligo di legge per effetto degli artt. 1490 e s. c.c. (Ris. Min. 24 ottobre 1990 n. 571646). | B) successiva applicazione di sconti o abbuoni purché siano stati previsti nel contratto originario (1) | Ad esempio, riconoscimento al cliente di un "extrasconto o premio fedeltà" al raggiungimento di un certo target annuale di acquisti, c.d. premi fedeltà (v. però giurisprudenza contraria al n. 29505). | C) dichiarazione di nullità, annullamento, rescissione del contratto (2) | Deve trattarsi, in sostanza, di eventi che, in base al codice civile, determinano sin dall'originel'invalidità del contratto. | D) risoluzione, recesso, revoca e simili del contratto (2) | Deve trattarsi, cioè, di eventi che sopraggiungono ad alterare in vario modo i rapporti tra le parti che hanno stipulato un contratto valido. Un esempio è quello della clausola "resi come da usi commerciali" apposta, nei contratti di commissione di vendita, ai sensi dell'art. 1353 c.c.: se l'acquirente si avvale di tale facoltà i prodotti avariati o rimasti invenduti sono restituiti senza successiva sostituzione (Ris. Min. 25 marzo 1974 n. 500128) (3). | E) mancato pagamento, parziale o totale, della fattura con IVA ad esigibilità differita emessa per operazioni effettuate nei confronti dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti indicati al n. 35950 | La causa del mancato pagamento è irrilevante: risoluzione del contratto, sopravvenuto accordo, annullamento della fattura emessa per errore. Se però la fattura è stata emessa conIVA ad esigibilità immediata, per la variazione resta applicabile il limite annuale di cui al n. 43060 (Ris. AE 5 marzo 2002 n. 75/E). | F) mancato pagamento, parziale o totale, della fattura a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose | Si veda al n. 43120 e s. | G) contratto per persona da nominare | È il contratto con cui una parte, lo stipulante, si riserva il potere di nominare, entro il termine legale di 3 giorni o il diverso termine stabilito nel contratto stesso, un'altra persona come parte del contratto (art. 1401 c.c.). Se il termine per la nomina non è fissato o è stabilito in modo generico e/o incerto (es. data del rogito, quando questo è previsto al momento della consegna), si rientra nell'ipotesi di sopravvenuto accordo tra le parti, per la cui variazione si applica il termine di 1 anno, v. n. 43065 (Ris. AE 11 agosto 2009 n. 212/E). | (1) È stato ritenuto sufficiente anche un accordo contrattuale in forma orale, successivo al contratto originario e documentato dalle note di accredito, a condizione che la legge non richieda la forma scritta per la specifica tipologia del contratto (Cass. 22 giugno 2001 n. 8558). Non rilevano, invece, sconti o abbuoni derivanti da consuetudini o usi commerciali di qualsiasi genere (Cass. 8 aprile 1992 n. 4310). Se lo sconto o l'abbuono deriva da un sopravvenuto accordo la variazione in diminuzione può essere effettuata solo entro 1 anno dall'effettuazione dell'operazione (v. n. 43065). Per il diverso trattamento fiscale riservato agli sconti contrattuali e ai servizi promozionali realizzati nella grande distribuzione, supermercati e ipermercati, v. MIVA 2014 n. 619 e s. oppure Ris. AE 7 febbraio 2008 n. 36/E. (2) Le ipotesi possono riguardare tutto il contratto o alcune parti di esso, e nella pratica si manifestano attraverso sentenze o atti amministrativi. Tuttavia, per la sussistenza di una tale causa, se diversa dalla nullità, non serve un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) ma è sufficiente la dichiarazione della parte interessata (Cass. 17 giugno 1996 n. 5568). Un caso particolare compreso nelle fattispecie in esame è quello relativo all'emissione di fatture provvisorie destinate successivamente a essere integrate o rettificate (Ris. Min. 18 luglio 1984 n. 398113). (3) Nel caso in cui disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali prevedano la restituzione, alle imprese produttrici, di beni (da queste destinate alla rivendita) invenduti, è possibile effettuare la variazione in diminuzione a patto che i beni non siano sostituiti e con riguardo al solo rapporto intercorrente fra la casa produttrice e il suo diretto acquirente. Se invece le imprese produttrici procedono alla sostituzione gratuita, l'operazione non origina alcuna variazione in diminuzione (v. n. 29855). |
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nota di accredito fuori campo Iva ai sensi dell’art. 26;
RISARCIMENTO DANNI
Somme di natura risarcitoria
ESCLUSE (art. 15 c. 1 n. 1 DPR 633/72)
34860 Oltre alle differenti fattispecie già illustrate nei paragrafi precedenti, sono escluse dalla base imponibile le somme aventi natura risarcitoria, quali gli interessi moratori, le penalità e le relative somme dovute per rivalutazione monetaria (Ris. Min. 7 marzo 2000 n. 24/E).
Tipologia
| Caratteristiche
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Interessi moratori (1) | Interessi pagati a titolo di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento di una somma di denaro dovuta in base ad un contratto. Sono calcolati a decorrere dal giorno della scadenza del debito fino al giorno dell'effettivo pagamento, secondo un tasso che può essere stabilito dalle parti o, in mancanza, dalla legge (dal 1° gennaio 2015: 0,5%). | Penalità | Somme pagate da chi non rispetta totalmente o parzialmente gli obblighi contrattuali (es. contratto eseguito con ritardi, difetti ecc.). Esse non sono computate nella base imponibile sia quando gravano sul compratore del bene o servizio, sia quando sono a carico di chi vende il bene o presta il servizio: - indennità suppletiva di clientela, dovuta all'agente di commercio, in base all'Accordo Economico Collettivo di Categoria, al momento della cessazione del rapporto di agenzia (DRE Lombardia n. 55585/95); - gli addebiti che un'azienda effettua nei confronti di propri agenti e rappresentanti, nei casi di insolvenza dei clienti (es. star del credere) (Ris. Min. 11 febbraio 1974 n. 505284); - somme versate a titolo di caparra nell'ambito di contratti relativi a prestazioni alberghiere soggette ad IVA e trattenute dall'albergatore, se il cliente si avvale della facoltà di disdetta consentitagli (C.Giust. CE 18 luglio 2007 C-277/05); - rinuncia ad un proprio credito se costituisce una forma di risarcimento del danno richiesto in via stragiudiziale dal debitore per l'inadempimento del creditore di obbligazioni contrattuali (Cass. 6 novembre 2001 n. 13734); - somme corrisposte a titolo risarcitorio dal committente all'appaltatore a seguito della risoluzione anticipata del contratto di appalto (Ris. Min. 26 maggio 1998 n. 42/E) (2); - somme corrisposte dal conduttore inadempiente, successivamente alla risoluzione del contratto di leasing, sia per la detenzione del bene nel periodo successivo alla risoluzione stessa - in quanto non riconducibili al contratto di leasing preesistente - che per i canoni già scaduti alla data della risoluzione - in quanto quest'ultima ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 1458 c.c. (Arnao e Castelli) (3). | Rivalutazione monetaria | Bisogna distinguere a seconda dell'oggetto della rivalutazione: - le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento del corrispettivo rientrano nella base imponibile (Ris. Min. 30 luglio 1991 n. 550841); - le somme corrisposte per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi ne sono invece escluse (Ris. Min. 7 marzo 2000 n. 25/E). | (1) Gli interessi di mora sono addebitati unilateralmente dal creditore (diversamente da quelli per dilazioni di pagamento, che sono il frutto di una contrattazione tra creditore e debitore). Questi ultimi si verificano normalmente se, dopo aver consegnato il bene all'acquirente, è concesso allo stesso un termine per il pagamento del prezzo; essi sono esenti a condizione che risultino distintamente addebitati, se invece sono già compresi nel prezzo seguono la disciplina dell'operazione principale. (2) Al contrario, fanno parte del corrispettivo le somme dovute in caso di anomalo andamento dei lavori dovuto a cause non prevedibili al momento della stipulazione del contratto di appalto di opere pubbliche e quelle dovute, a seguito di risoluzione anticipata del contratto stesso, per i lavori già eseguiti e per i materiali eventualmente esistenti in cantiere (Ris. Min. 26 maggio 1998 n. 42/E). (3) Invece, in caso di risoluzione consensuale, se la società di leasing riconosce una somma all'utilizzatore, normalmente perché il bene ha un valore superiore al capitale residuo allo scioglimento del contratto, essa è generalmente soggetta ad IVA ordinaria; tuttavia, secondo la giurisprudenza comunitaria, se il leasing è esente (es. immobili abitativi) il medesimo regime si dovrebbe applicare alla somma in esame (C. Giust. UE 15 dicembre 1993 C-63/92). Se la risoluzione avviene per fallimento dell'utilizzatore o per inadempimento del medesimo, l'eventuale somma corrisposta dalla società di leasing, per la differenza fra il maggior importo ricavato dalla sua ricollocazione sul mercato e la sommatoria dei canoni scaduti e non riscossi alla data di fallimento, di quelli residui non scaduti (da attualizzare) e del prezzo di riscatto è esclusa da IVA e non soggetta a fatturazione (Assilea Circ. 3/2015). |
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Procedure esecutive individuali 43130 Si considerano comunque infruttuose e danno pertanto diritto ad effettuare la variazione in diminuzione, operata sia riguardo all'imponibile che alla relativa imposta, le procedure esecutive individuali nell'ipotesi:a) di pignoramento presso terzi, quando dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non ci sono beni o crediti da pignorare;b) di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che mancano beni da pignorare o che è impossibile accedere al domicilio del debitore o che egli è irreperibile;c) di asta per la vendita del bene pignorato, andata deserta per tre volte, con la conseguente decisione di interrompere la procedura esecutiva perché troppo onerosa.Tra le procedure esecutive rilevanti sono comprese anche le procedure esecutive degli obblighi di consegna o rilascio, ad eccezione dei casi di prestazione sostitutiva (quindi configurabile come una prestazione resa), così come nell'ipotesi di "datio in solutum", previa accettazione del creditore, prevista dall'art. 1197 c.c., o nel caso di "novazione oggettiva" ex art. 1230 c.c., o di "conversione del negozio nullo" ex art. 1424 c.c.La semplice notifica del titolo esecutivo e del precetto non è sufficiente a configurare l'inizio della procedura esecutiva, ma è necessario almeno il pignoramento (Ris. AE 16 maggio 2008 n. 195/E). |
L’azienda acquirente ritiene che le merci ricevute siano impiegabili nell’ambito del
processo produttivo, nonostante presentino una qualità inferiore a quella pattuita
contrattualmente. Pertanto, essa decide di non restituirle ottenendo in cambio un
abbuono sul prezzo. ESEMPIO: in data 29/04 il responsabile del controllo qualità ci comunica che parte
delle merci ricevute il giorno precedente non è conforme alle nostre richieste. Si
decide, quindi, di trattenere le merci ottenendo dal fornitore un abbuono di € 4.000 (+
IVA 20%).
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TRATTAMENTO FISCALE SOMME DOVUTE PER PENALI - RISARCOMENTI
L’art. 15, c. 1, n. 1) del D.P.R. 633/1972 prevede che sono escluse dal computo della base imponibile da assoggettare all’imposta “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”. • Nella sostanza è prevista l’esclusione dalla base imponibile IVA delle somme che vengono rimborsare dalla controparte ma anche di quelle hanno funzione risarcitoria di un danno subito da chi le riceve. |
Le condizioni necessarie per effettuare la variazione sono:
- l'insolvenza dell'importo fatturato;
- l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale;
- la partecipazione del creditore al concorso.
La nota di credito dev'essere emessa sia per l'imponibile sia per l'IVA; l'emissione può avvenire solo al verificarsi degli eventi illustrati nella tabella.
Procedura
| Evento rilevante
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Fallimento (1) | Scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso. La nota di variazione può essere emessa solo dal cedente o prestatore, anche quando il credito nei confronti del fallimento sia stato ceduto a terzi (2). | Liquidazione coatta amministrativa (1) | Approvazione del piano di riparto, decorsi i termini indicati nell'art. 213 RD 267/42. | Concordato fallimentare (1) | Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato | Concordato a seguito di liquidazione coatta amministrativa (1) | Concordato preventivo (3) | Definitività della sentenza di omologazione unitamente al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato. La disposizione si applica limitatamente ai creditori chirografari per la parte percentuale del loro creditoche non trova accoglimento con la chiusura del concordato (4). | |
|
__________________________________________________________________________________________________________________________________ OMAGGI 

La disciplina applicabile, modificata dal decreto semplificazioni fiscali 2014, presenta delle differenze in relazione a tre elementi: - il soggetto a cui sono destinati gli omaggi:
- soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.);
- dipendenti.
- la tipologia di beni offerti in omaggio:
- beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa;
- beni acquistati appositamente al fine della donazione.
- la data di acquisto del bene finalizzato alla donazione.
1. OMAGGI A TERZI 1.1 Beni la cui produzione e/o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa 1.1.1 Imposte dirette Dal punto di vista delle imposte sui redditi, l’acquisto di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa e destinati ad essere dati in omaggio a clienti, fornitori ecc. (ad esempio un soggetto che commercializza vino e regala bottiglie di vino ai propri clienti) segue regole diverse in relazione al valore unitario del bene: - beni di valore unitario inferiore o uguale a € 50,00: il costo di acquisto del bene è integralmente deducibile;
- beni di valore unitario superiore a € 50,00: il costo è deducibile come spesa di rappresentanza solo se risponde ai requisiti di “inerenza e congruità” (ovvero, deve avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni, deve essere di importo ragionevole e deve rientrare in pratiche commerciali tipiche).
1.1.2. Imposta sul valore aggiunto Ai fini dell’IVA, l’acquisto di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa e che vengono ceduti gratuitamente comporta sempre la detraibilità dell’imposta in quanto l’impresa non conosce, al momento dell’acquisto, la destinazione futura del bene. Conseguenza della detraibilità operata all’atto dell’acquisto è che le cessioni gratuite dei beni ceduti a terzi sono considerate operazioni imponibili ai fini IVA e pertanto: * Se VIENE OPERATA LA RIVALSA IVA nei confronti di chi riceve l’omaggio (cioè si regala il bene, ma si chiede il pagamento dell’IVA): deve essere emesso DDT più fattura oppure fattura immediata, da registrare in contabilità come un’ordinaria cessione di beni. La base imponibile sarà pari al valore normale, ossia al valore a cui mediamente l’azienda cede quel determinato bene. * Se NON VIENE OPERATA LA RIVALSA IVA, cioè non viene richiesto il pagamento dell’IVA al soggetto che riceve l’omaggio (è il caso che più frequentemente si verifica nella pratica): deve essere emesso il DDT per il trasporto e adottata alternativamente una delle seguenti procedure: - emettere AUTOFATTURA in unico esemplare per ciascuna cessione (oppure in alternativa un’unica autofattura globale mensile per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese) con l’indicazione del valore normale dei beni ceduti, dell’aliquota – o delle aliquote – applicabili e della relativa imposta, oltre all’annotazione sulla stessa che si tratta di “autofattura per omaggi”. Questa autofattura dovrà essere numerata come le fatture di vendita ed annotata nel registro delle fatture emesse; il relativo ammontare imponibile andrà a confluire nel volume d’affari Iva;
- annotare su un apposito REGISTRO DEGLI OMAGGI l’ammontare globale del valore normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.
Il cessionario (destinatario dell’omaggio), in entrambi questi due casi, non avendo ricevuto alcuna fattura, non dovrà procedere ad alcuna registrazione contabile. 1.2 Beni la cui produzione e/o commercio NON rientra nell’attività propria dell’impresa 1.2.1 Imposte dirette Dal punto di vista delle imposte sui redditi, l’acquisto di beni NON rientranti nell’attività propria dell’impresa e destinati ad essere dati in omaggio ai clienti, fornitori ecc., segue regole diverse in relazione al valore unitario del bene: - beni di valore unitario inferiore o uguale a € 50,00: il costo di acquisto del bene è integralmente deducibile;
- beni di valore unitario superiore a € 50,00: il costo è deducibile come spesa di rappresentanza solo se risponde ai requisiti di “inerenza e congruità” (ovvero, deve avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni, deve essere di importo ragionevole e deve rientrare in pratiche commerciali tipiche).
Nel costo di acquisto deve essere considerata anche l’eventuale IVA indetraibile. 1.2.2. Imposta sul valore aggiunto In virtù delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni 2014, ai fini IVA la disciplina varia in funzione del valore unitario del bene e dalla data di acquisto: - Acquisti avvenuti fino al 12 dicembre 2014, IVA detraibile solo per i beni di costo unitario inferiore o uguale a € 25,82;
- Acquisti avvenuti a partire dal 13 dicembre 2014, IVA detraibile per i beni di costo unitario inferiore o uguale a € 50,00.
Oltre le soglie sopra indicate, l’IVA rimane interamente indetraibile. In entrambe le ipotesi di acquisto sopra evidenziate (e quindi a prescindere dalla detraibilità o meno assolta in sede di acquisto), la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa è sempre irrilevante ai fini dell’IVA (operazione non soggetta ad iva art. 2, c. 2, n. 4 – dpr 633/72). Al riguardo, trattandosi di operazione fuori campo IVA, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita. E’ importante ricordare che il computo del limite di € 25,82/50,00 deve essere fatto con riferimento all’omaggio nel suo complesso, e non al singolo bene che costituisce un omaggio “composito” (caso tipico è il “cesto natalizio”). Pertanto, rientra nella seconda categoria (ossia quella che prevede l’indetraibilità dell’IVA) l’acquisto di un cesto natalizio di valore complessivo superiore a € 25,82/50,00 anche se i singoli beni che lo compongono presentano un costo unitario inferiore. Va inoltre ricordato che i regali natalizi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e quindi ai fini IVA devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, eccetera); ciò sta a significare che, se tali beni sono destinati ad essere dati in omaggio e se di valore inferiore a € 25,82/50,00, è possibile detrarre l’imposta sull’acquisto. 2. OMAGGI A DIPENDENTI 2.1.1 Imposte dirette Dal punto di vista delle imposte sul reddito, il costo per l’acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza. Pertanto, tali oneri saranno interamente deducibili dall’imponibile al fine delle imposte dirette, mentre saranno indeducibili dalla base imponibile IRAP. E’ opportuno precisare che detti omaggi non concorrono a formare il reddito del dipendente se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro per periodo d’imposta; Qualora il loro valore complessivo superasse tale limite, le regalie sarebbero interamente tassate in capo al dipendente, quali fringe benefits. 2.1.2. Imposta sul valore aggiunto Ai fini IVA, la disciplina varia in funzione della tipologia dei beni regalati e cioè: - beni la cui produzione e/o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa: valgono le stesse regole enunciate per gli omaggi a soggetti terzi (vds. paragrafo 1.1.2.);
- beni la cui produzione e/o commercio NON rientra nell’attività propria dell’impresa: l’IVA assolta sugli acquisti è sempre indetraibile e conseguentemente la cessione di tali beni è irrilevante ai fini IVA per cui non occorre emettere fattura (anche se è consigliabile ed opportuno emettere un documento di trasporto con la dicitura “cessione gratuita” ovvero “omaggio”).
ATTENZIONE: In ogni caso, al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è bene utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto (“cessione gratuita” oppure “omaggio”). |
__________________________________________________________________________________________________________________________________ ORGANO DI CONTROLLO in S.r.l.
È stato abrogato, con effetto dal 25.06.2014, l’art. 2477, c. 2 C.C., ovvero la norma che disponeva la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. quando il capitale sociale non era inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (ridotto a € 50.000,00). Ciò comporta un paradosso, in quanto si potrà avere una Spa con capitale di € 50.000,00 con collegio sindacale obbligatorio e una S.r.l. con capitale di un milione di euro priva di organo di controllo. La novità presenta ricadute su tutte le S.r.l. aventi un capitale sociale pari o superiore a € 120.000,00. Per effetto di tale abrogazione il capitale sociale cessa, dal 25.06.2014, di rappresentare uno dei parametri in forza dei quali si innesca l’obbligo per i soci di S.r.l. di nominare un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) e/o di revisione legale dei conti (società di revisione o revisore individuale). In sede di conversione in legge del D.L. n. 91/2014, è stato precisato che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina correlato all’entità minima del capitale sociale costituisce giusta causa di revoca. |
ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L. | | Nomina obbligatoria dell’organo di controllo interno | | La nomina dell’organo di controllo o del revisore non è più obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (pari, dal 25.06.2014, a € 50.000,00). | | L’ammontare del capitale sociale non determina più alcun obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore (sempreché non sussista un obbligo previsto dallo Statuto). | | | | | | | | • La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: - è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; | | | - per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limitiindicati dall’art. 2435-bis, c. 1 C.C. | | • Attivo patrimoniale € 4.400.000. • Ricavi € 8.800.000. • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50. | | | L’obbligo di nomina cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati. |
| | | | | | | | Nomina | | • L’assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti indicati deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. • Se l’assemblea non provvede alla nomina, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. | | | | | | | | SOPRAVVENUTA INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI NOMINA | | Organo di controllo | | La sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo correlato all’entità minima del capitale sociale costituisce giusta causa di revoca. | | Rinuncia da parte del sindaco (dimissioni volontarie) e assenza di obbligo di una nuova nomina. | | | | | | | | • Delibera assembleare di revoca per giusta causa. • La deliberazione di revoca dovrebbe essere approvata dal tribunale, sentito l’interessato. | | | | | | | | L’organo di controllo, in assenza di revoca o dimissioni, rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato. | | | | | | | | Incarico di revisione legale | | Costituisce giusta causa di revoca, da parte dell’assemblea, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. | | Dimissioni per circostanze previste dal D.M. 28.12.2012, n. 261. | | | | | | | | Risoluzione consensuale. | | | | | | | | Delibera assembleare di revoca per giusta causa. |

__________________________________________________________________________________________________________________________________ PAGAMENTI 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ PAGAMENTI alimentare 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ PAGAMENTI - NON - alimentare TRANSAZIONI COMMERCIALI D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 TERMINI di PAGAMENTO dalla data di ricevimento della fattura (data certa) | dal ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi se la data fattura è anteriore |
TRANSAZIONI COMMERCIALI – DIFFERENZE tra TIPOLOGIE CONTRATTUALI Tipologia | Contratti fra privati | Contratti con la pubblica Amministrazione | Termine di pagamento | 30 giorni, elevabili a 60 giorni e oltre più o meno liberamente, purché per iscritto e non con grave iniquità per il creditore | 30 giorni, con limitate possibilità di deroga; 60 giorni per pagamenti di ospedali e Asl e imprese pubbliche soggette a regole di trasparenza ex D.Lgs. 333/2003 | Interessi per tardivo pagamento | Sostanzialmente determinabili dalle parti; interessi moratori legali in assenza di diversa pattuizione | Inderogabilmente gli interessi di mora legali = Tasso BCE + 8% |
ADDEBITO delle SPESE di RECUPERO CREDITO Spese forfetarie (euro 40,00) | Da risarcire per il solo decorso del termine di pagamento | Ulteriori spese di recupero | Da provare (onere del creditore) |
NULLITÀ delle CLAUSOLE Non applicazione degli interessi di mora | Nullità (in ogni caso) | Predeterminazione o modifica della data di ricevimento della fattura | Nullità (in ogni caso) se la controparte è pubblica | Esclusione del risarcimento delle spese di recupero del credito | Nullità, salvo prova contraria |

__________________________________________________________________________________________________________________________________ PARENTELA E AFFINITA' | | | | LA PARENTELAE’ il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma , dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono: - la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);
- la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote).
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite:tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli c’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via. L'AFFINITÀE’ il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. PARENTELA | AFFINITA' |
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è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite | è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge |
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Grado | Rapporto di parentela con il titolare | Grado | Rapporto di affinità |
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1 | padre e madre figlio o figlia | 1 | suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge | 2 | nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella | 2 | nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata | 3 | bisnonno o bisnonna pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre) | 3 | bisnonno o bisnonna del coniuge pronipote (figlio del nipote del coniuge) nipote (figlio del cognato o della cognata) zio o zia del coniuge |
| | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________________ PARTECIPAZIONE TASSAZONE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ OMESSI VERSAMENTI - SANZIONI PENALI
RITENUTE FISCALI (1001-140-1038 ecc.
Dip.Proff. Ecc) Ar.t. 10Bis Dlgs 74/2000 Da versare entro i termini
della rappresentazione del mod. 770. Se oltre € 50.000,00
applicazione sanzioni Penali (Reclusione 6 mesi/ 2 anni) soglia (art. 10-bis) innalzata a 150.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI (INPS) L.153 30/04/69 art
1Bis Reclusione fino a 3 anni
per somme superiori a Lire 2.000.000. Se mancato versamento
oltre 3 mesi dalla contestazione/notifica. Sentenza 24/06/2014 Trib.
Asti Sez.Penale.
Nessun reato se la somma è
inferiore a € 10.000,00 per periodo d’imposta. IVA è reato penale l'omesso versamento del debito IVA emerso dalla dichiarazione
annuale, per importi superiori a 50.000 euro, entro il termine per il
versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (e quindi il
27 dicembre)
__________________________________________________________________________________________________________________________________ PERDITA ESERCIZIO SRL
→ se la perdita non supera 1/3 del capitale sociale, può essere riportata a nuovo senza limiti di
tempo. Al verificarsi di una perdita che non determina la riduzione di oltre un terzo del capitale
sociale, il Codice civile non prevede alcun obbligo in capo agli amministratori;
→ se la perdita ha eroso il capitale riducendolo di oltre un terzo, gli amministratori devono
convocare, senza indugio, l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. Se la perdita è
attribuibile ad una fase transitoria, l’assembla dei soci potrà: - non prendere alcun provvedimento, riportando la perdita “a nuovo”, qualora si ritenga
che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il
riassorbimento;
- procedere con la copertura della perdita;
- deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa.
Nel caso in cui, tuttavia, nel corso dell’esercizio successivo la perdita superiore ad un terzo
del capitale non venga riassorbita, si dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale;
→ se la perdita supera 1/3 del capitale sociale riducendo quest’ultimo al di sotto del minimo legale
(o anche in caso di perdita integrale di questo), si applica quanto disposto dall’art. 2447, Cod. Civ.: “… gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del
capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto limite”.
In tale caso, le soluzioni percorribili sono:
1. copertura della perdita, affinché il capitale sociale ritorni almeno pari al minimo
legale;
2. trasformazione della società in società di persone;
3. scioglimento della società e conseguente messa in liquidazione (art. 2484, n. 4 Cod.
Civ.). |
__________________________________________________________________________________________________________________________________ PERDITE su CREDITI 

| ⇒ in caso di procedure esecutive le stesse
si considerano infruttuose quando il
creditore è rimasto insoddisfatto. Va precisato che il
procedimento di esecuzione
forzata si compone di tre fasi e cioè il pignoramento, la
vendita all’asta e
l’attribuzione del prezzo ricavato dalla vendita.
E’ quest’ultimo infatti il momento in cui si deve avere
riguardo ai fini del ricorso alla procedura ex
art. 26 secondo comma D.P.R. 633/72; il Ministero delle
Finanze ha infatti affermato (Circ. 77/E
del 17/04/00) che il presupposto legittimante la variazione
in diminuzione viene ad esistere quando
il credito “non trova soddisfacimento attraverso la
distribuzione della somma ricavata dalla vendita
dei beni dell’esecutato ovvero quando sia stata accertata o
documentata dagli organi della | |
| Procedure esecutive Tra le procedure esecutive rimaste infruttuose sono comprese anche le procedure esecutive degli obblighi di consegna o rilascio, ad eccezione dei casi di prestazione sostitutiva (quindi configurabile come una prestazione resa), così come nell'ipotesi di "datio in solutum", previa accettazione del creditore, prevista dall'art. 1197 c.c., o nel caso di "novazione oggettiva" ex art. 1230 c.c., o di "conversione del negozio nullo" ex art. 1424 c.c. In generale la variazione in diminuzione, che deve essere operata sia riguardo all'imponibile che alla relativa imposta, può essere effettuata quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell'esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l'insussistenza di beni da assoggettare all'esecuzione. Pertanto, anche per tali procedure esecutive l'infruttuosità, derivante dalla mancata consegna o rilascio del bene, dovrà essere accertata e documentata dall'autorità preposta alla procedura. Qualora successivamente alla procedura esecutiva, collettiva o individuale, il cedente del bene o prestatore del servizio recuperi, in tutto o in parte, il credito in precedenza insoddisfatto, lo stesso dovrà effettuare, in relazione all'importo recuperato, una variazione in aumento in rettifica di quella in diminuzione a suo tempo operata. La semplice notifica del titolo esecutivo e del precetto non è sufficiente a configurare l'inizio della procedura esecutiva, ma è necessario almeno il pignoramento (Ris. AE 16 maggio 2008 n. 195/E).
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| Mercoledì 20 Marzo 2013 19:27 | Normativa e prassi di riferimento: Art. 8 e 84 DPR 917/86 (come modificato dal D.L. del 06/07/11 n. 98, art. 23) Circ. A.E. del 19/06/12 n. 25 Circ. A.E. del 06/12/11 n. 53 Circ. A.E. del 04/08/06 n. 28 Perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni. Il reddito di ditte individuali e società di persone in contabilità semplificata e di artisti e professionisti, qualunque sia il tipo di contabilità, si determina sommando i redditi di ogni categoria (d'impresa, professionali, fondiari, ecc.) e sottraendo le perdite, senza possibilità di riporto. Le perdite delle s.n.c. e delle s.a.s., nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui all'articolo 5 derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese individuali e quelle derivanti dalla partecipazione in s.n.c. e s.a.s. sono computate in diminuzione dei redditi della stessa categoria (cioè d'impresa o di partecipazione) conseguiti nel medesimo periodo d'imposta e, per la differenza, in compensazione dei redditi di periodi successivi (sempre della stessa categoria), ma non oltre il quinto. Non è ammessa la compensazione parziale. Se negli anni successivi si conseguono ulteriori perdite, queste devono essere utilizzate prima delle perdite riportate. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, senza limiti di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. Perdite attribuite ai soci di società di persone I soci possono dedurre le perdite secondo due diversi criteri: - se la società è in contabilità semplificata, la perdita della società è deducibile dai redditi dei soci di qualsiasi categoria essi siano (d'impresa, della professione, fondiari, ecc.), ma non è riportabile; - se la società è in contabilità ordinaria, la perdita della società è deducibile per i soci solo dai redditi della stessa categoria, cioè d'impresa e di partecipazione; l'eccedenza può essere riportata negli anni successivi, ma non oltre il quinto. Perdite delle societa' in accomandita semplice Per le perdite delle societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la compensazione delle perdite è ammessa nei soli confronti dei soci accomandatari. Perdite dei soggetti IRES con deducibilità limitata Dall'esercizio 2011, la perdita fiscale di un periodo d'imposta puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Non è ammessa, quindi, una compensazione parziale, ma la compensazione può avvenire dopo aver sottratto eventuali crediti di imposta, ritenute d'acconto, versamenti in acconto e le altre poste di bilancio richiamate dall'art. 84, co. 1 del Tuir. Perdite dei soggetti IRES con deducibilità piena Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi in misura pari al 100% a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. Presenza contemporanea sia di perdite dei primi tre esercizi che di perdite sorte successivamente La disposizione in commento non stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzo delle perdite qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d’imposta e in parte ai successivi. Il contribuente ha facoltà di scegliere quali utilizzare. A prescindere dalla scelta operata, l'Agenzia delle Entrate ritiene (Circ. 25/2012) che ai fini del calcolo del limite forfetario dell’80%, il predetto limite vada calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d’imposta eventualmente utilizzate per prime. In ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile. Perdite delle società non operative Le perdite delle società non operative subiscono una doppia limitazione: a) le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l’ottanta per cento del reddito imponibile (ex art. 84, co. 1, TUIR); b) le perdite pregresse effettivamente utilizzabili, nei limiti di quelle determinate sub a), possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto, (ex art. 30, co. 3, L. 724/1994). | Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Maggio 2013 11:21 |
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__________________________________________________________________________________________________________________________________ PERMUTA __________________________________________________________________________________________________________________________________ PRESCRIZIONE | Prescrizione di Fatture e Parcelle 
Fatture e parcelle non pagate? Siamo alle solite, vero? Sempre la stessa storia. Ma quali sono i termini prescrizionali? E quando decade il diritto ad incassare? Prima di entrare nel merito, una piccola precisazione è d’obbligo. Chiariamo, prima di tutto, la differenza tra prescrizione e decadenza. La prima (prescrizione) è un mezzo con cui il nostro ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge. La seconda (decadenza) consiste nella perdita della possibilità di esercitare il diritto per mancato esercizio del termine perentorio. Due termini simili ma giuridicamente differenti. Ma non voglio farti una lezione di diritto, voglio solo spiegarti in parole semplici entro quanto tempo si prescrivono le fatture e le parcelle. Cominciamo dalle prime. Le fatture commerciali, generalmente, si prescrivono dopo 5 anni dall’emissione, salvo atti che interrompono tali termini (vedi articolo 2948 del Codice Civile). In caso di contratto scritto, convenzionalmente può essere previsto il computo degli interessi. In mancanza di contratto e se il rapporto è fra imprese, si applica il disposto della L. 231/2002 (applicazione degli interessi di mora). Nel caso invece di rapporto tra impresa e privato e non vi è nessun contratto scritto, si applica l’interesse legale. Nel caso di fatture commerciali emesse da commercianti a consumatori finali per la vendita di merci o prestazioni di servizi, la prescrizione è di un anno, così come previsto dall’articolo 2955 del Codice Civile. Per interrompere la prescrizione, basta invece inviare una semplice raccomandata con cui si sollecita il pagamento. Per quanto riguarda invece le parcelle dei professionisti, l’articolo 2956 del Codice Civile prevede in 3 anni la prescrizione presuntiva delle stesse. In linea generale, questo termine decorre dalla prestazione. Per gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali invece il termine può decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall’accordo conciliativo o dalla revoca del mandato professionale. Per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione. | |

| con la cancellazione dal Registro imprese le pretese di equitalia si estinguono dopo un anno dalla cancellazione | |
__________________________________________________________________________________________________________________________________ PRESTAZIONE OCCASIONALE
__________________________________________________________________________________________________________________________________ PROFESSIONISTI Il contributo 4% delle casse previdenziali (ad esclusione del contributo Inps) non costituisce mai elemento positivo di reddito. Ricavo €.1000 c/economico a compensi Contributi 4% €. 40 patrimoniale (debito verso cassa)
Se è in semplificata il contributo 4% verrà registrato nei conti transitori.
PRINCIPIO DI CASSA Professionisti, la «cassa» decide i redditi Determinante il momento in cui il contribuente entra in possesso dei contanti o degli assegni I professionisti determinano il reddito in base al principio di cassa, osservando le indicazioni dell’articolo 54 del Tuir, fatte salve alcune eccezioni. Dev’essere effettuata la differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute (pagate) nel corso del periodo d’imposta. Inoltre, si devono tenere in considerazione le limitazioni alla deducibilità dei costi previste dall’articolo 54 citato. Possono, tuttavia, verificarsi alcune situazioni relative alle diverse modalità di pagamento la cui soluzione non è sempre evidente. È opportuno, quindi, prendere in considerazione le varie forme di pagamento al fine di delineare compiutamente il “principio di cassa”. Il denaro contante I compensi pagati mediante contanti si considerano percepiti nel momento in cui le somme entrano nella disponibilità del professionista. In tal caso il momento del pagamento da parte del cliente e quello dell’incasso da parte del professionista si trovano a coincidere. Gli assegni bancari Il professionista può considerare incassati i compensi maturati nel momento in cui riceve materialmente l’assegno, cioè quando il titolo entra materialmente nella sua disponibilità. Questo mezzo di pagamento equivale alla moneta corrente. È irrilevante l’effettivo versamento sul conto corrente bancario. Pertanto, se il versamento sul conto corrente viene effettuato nel periodo d’imposta successivo, i compensi si considereranno incassati nell’esercizio precedente, cioè quando è stato ricevuto effettivamente l’assegno. Lo stesso principio si applica simmetricamente ai pagamenti. La spesa potrà considerarsi sostenuta quando il professionista si spossessa, consegnando il titolo al soggetto creditore. Gli assegni circolari Allo stesso modo, i compensi professionali si potranno considerare incassati quando l’assegno circolare entra nella disponibilità del professionista. L’agenzia delle Entrate ha di fatto equiparato, al fine di individuare il momento di incasso dei compensi, l’assegno bancario e l’assegno circolare (si vedano la risoluzione 138/E del 29 maggio 2009 e la circolare 38/E del 23 giugno 2010). La differenza sostanziale riguarda il maggiore grado di garanzia offerto dall’assegno circolare. In ogni caso i compensi possono considerarsi percepiti nel momento in cui il professionista riceve materialmente il titolo, anche se l’incasso, ai fini fiscali, richiede il buon fine dell’assegno bancario. L’eventuale insoluto è retroattivo: in pratica, è come se l’incasso non fosse mai avvenuto. Bonifico e modello Rid I compensi accreditati sul conto corrente bancario con bonifico si considerano incassati nel periodo d’imposta in cui la somma di denaro diventa effettivamente disponibile in favore del professionista. A partire da questa data il titolare del rapporto bancario (il professionista, nei casi che ci interessano) può effettivamente utilizzare la somma di denaro ricevuta. Invece è irrilevante la data di valuta, che assume importanza ai soli fini bancari per il computo degli interessi maturandi. L’interpretazione è stata fornita dall’agenzia delle Entrate con la circolare 23 giugno 2010, n. 38/E. La medesima soluzione riguarda i compensi che il professionista riceve a seguito di un ordine di addebito permanente (modello Rid) sul conto corrente del cliente. Analogamente a quanto già considerato, assumerà rilievo la data in cui la somma accreditata è materialmente disponibile per il professionista. Carta di credito Gli incassi con carta di credito si considerano avvenuti quando la carta di credito viene materialmente utilizzata: quindi, anche prima dell’avvenuto accredito sul conto corrente bancario. In tale ipotesi il professionista non è più creditore nei confronti del cliente, ma è creditore verso la società finanziaria che gestisce i pagamenti con carta di credito. Le spese anticipate L’articolo 10 del Dlgs 175/2014, modificando l'articolo 54 del Tuir, ha stabilito che «le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista». Secondo i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, la disposizione ha carattere innovativo (si applica solo dal periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2015). Infatti, essa introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente o il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente stesso (circolare 31/E del 30 dicembre 2014). L’amministrazione finanziaria ritiene che l’esclusione dalla tassazione sia limitata alle sole spese anticipate dal committente aventi a oggetto la somministrazione di alimenti e bevande e le spese alberghiere. Tuttavia, la deducibilità di questi oneri in capo all’impresa committente sarà integrale, non trovando applicazione la deduzione ridotta nella misura del 75% prevista dal Tuir. Viceversa, se l’oggetto dell’anticipazione riguarda gli oneri relativi alla trasferta, o altre tipologie di oneri, gli stessi assumeranno la qualificazione di compensi in natura e dovranno essere fatturati dal professionista.
__________________________________________________________________________________________________________________________________ RAPPRESENTANTE FISCALE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ RAVVEDIMENTO






Il Ravvedimento Operoso è lo strumento che consente ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione con il Fisco in caso di violazione, pertanto, può essere utilizzato per sanare il mancato o tardivo versamento dell’Imposta di Registro 2015 dovuta da coloro che non si avvalgono dell’istituto della cedolare secca sugli affitti, e la cui misura varia a seconda del tipo di immobile affittato a seguito di proroga, risoluzione e cessione del contratto di locazione, e sia per sanare l’omessa o tardiva presentazione della registrazione del contratto di locazione. Ravvedimento Imposta di Registro Locazioni 2015:L’istituto del Ravvedimento Operoso consente ai cittadini di regolarizzare la propria posizione con il Fisco versando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria applicabile in caso di accertamento formale della violazione, affinché il ravvedimento possa ritenersi perfezionato e quindi la posizione fiscale sanata, occorre che l’Amministrazione Finanziaria, non abbia proceduto a contestare, notificare o a dare inizio a qualsiasi procedura di accertamento della violazione commessa il contribuente debba versare autonomamente e contestualmente: Tributo dovuto + sanzione ridotta + interessi legali tramite modello F23 Agenzia delle Entrate fino al 31 decembre 2014 e dal 1° gennaio modello f24 elide 2015 con relativi codici tributo. Sanzioni ridotte ravvedimento operoso per Omessa registrazione di un contratto di locazione: Sanzione applicabile Entro 90 giorni 12% dell’imposta di registro dovuta (1/10 del 120%) Entro un anno 15% dell’imposta di registro dovuta (1/8 del 120%) Omesso o insufficiente versamento Imposta di registro: entro 15 giorni dalla scadenza 0,2% per ogni giorno di ritardo entro 30 giorni dalla scadenza 3% dell'imposta dovuta (1/10 del 30%) entro 1 anno dalla scadenza 3,75% dell'imposta dovuta (1/8 del 30%) Ravvedimento Sprint entro 15 giorni:Imposta di registro contratto locazione ravvedimento Operoso Sprint: se il pagamento avviene entro i primi 15 giorni, la sanzione ridotta è dello 0,2%: Con l’entrata in vigore del Decreto Salva Italia Dl 98/2011, è stata introdotta una nuova tipologia di ravvedimento Operoso: Sprint al fine di incentivare le regolarizzazioni autonome da parte dei contribuenti con una sanzione ridotta ancora più favorevole. Tale sanzione, infatti, pari allo 0,2% va calcolata per ciascun giorno di ritardo e sommando il tributo dovuto e gli interessi legali calcolati in base al tasso legale annuale che dal 1° gennaio 2015 equivale allo 0,5% da calcolare sul numero dei giorni di ritardo del versamento dell’imposta di registro o la mancata presentazione della registrazione del contratto entro i termini previsti per legge. Nello specifico, il contribuente può avvalersi del Ravvedimento Operoso Sprint, e quindi della sanzione più ridotta, pagando contestualmente e complessivamente: Entro e non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il versamento: Tributo + sanzione 0,2% + interessi legali. Esempio: se su un contratto di locazione di durata pluriennale si versa per errore una imposta di registro più bassa rispetto a quanto dovuto ad esempio 300 euro anziché 500 euro, il contribuente può rimediare con il ravvedimento breve se paga la differenza + sanzione + interessi, ovvero: 200 euro di differenza, 2 euro di sanzione allo 0,2% per cui 1% - 0,2% per ogni giorno di ritardo - di 200 euro, e interessi pari a 0,013 euro (200 x 0,5 x 5 : 36500). Ravvedimento breve e medio lungo da 30 a 90 giorni:Tassa di registro contratto di locazione avvedimento Operoso Breve: se il versamento avviene entro il 30° giorno, la sanzione ridotta è del 3%: Il Ravvedimento Operoso BREVE può essere utilizzato dai contribuenti che decidono volontariamente e autonomamente di mettersi in regola con il fisco, per la violazione commessa di omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro e sia della mancata presentazione della domanda di registrazione di un contratto di locazione. Tale tipologia di ravvedimento, consente quindi di sanare la violazione prima che venga accertata dall’Amministrazione, e quindi sanzionata con la massima misura prevista in questi casi, pagando una sanzione ridotta del 3% se effettua in unica soluzione il versamento entro il 30° giorno successivo alla scadenza del Tributo dovuto + sanzione 3% + interessi legali. Esempio: differenza dell'imposta di registro 200 euro, sanzione pari a 6 euro perché si calcola il 3% su 200 euro, e interessi legali allo 0,5% per ogni giorno di ritardo. Sanzione ridotta al 3,3% se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni. Ravvedimento operoso lungo entro 1 anno:Imposta di registro affitto ravvedimento Operoso Lungo: se il pagamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, la sanzione ridotta è del 3,75%: Il Ravvedimento Operoso LUNGO consente al contribuente di mettersi in regola con il Fisco anche oltre la scadenza dei termini di pagamento, infatti, se decide spontaneamente di versare l’importo complessivo del Tributo dovuto + sanzione ridotta + interessi legali allo 0,5% può usufruire di una sanzione ridotta del 3,75% anzichè la sanzione ordinaria elevabile in caso di accertamento formale. Dal 2015 viene istituito dalla Legge di Stabilità il nuovo ravvedimento 2015 con possibilità di ravvedersi entro o oltre i 2 anni dalla scadenza originale: Sanzione ridotta al 4,2% se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva. Sanzione ravvedimento lunghissimo 5% se la violazione viene sanata oltre i 2 anni. Tale possibilità è solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per cui non si applica ai tributi comunali, quali IMU, TASI, TARI, COSAP, TOSAP, bollo auto. Ravvedimento Imposta di registro 2015: Calcolo OnlinePer regolarizzare il mancato o il tardivo pagamento d’imposta di registro, dovuta dai contribuenti che scelgono la tassazione ordinaria sui contratti di affitto, per i versamenti successivi alla prima annualità, per la proroga, la cessione o la risoluzione di un contratto di locazione, devono versare: 1) Calcolo Imposta di registro 2015: Il proprietario dell’immobile dato in affitto con regolare contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate stipulato in regime ordinario anziché agevolato con la cedolare secca, è dovuta un’imposta di registro pari a: IMMOBILE | PERCENTUALE | Fabbricati ad uso abitativo | 2% del canone annuo moltiplicato per ciascuna annualità | Fabbricati strumentali per natura | 1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA | 2% del canone, negli altri casi | Fondi rustici | 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità | Altri immobili | 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità |
Il versamento per la prima annualità dell’imposta di registro non può essere inferiore a 67 euro. 2) Calcolo sanzione ridotta ravvedimento operosoimposta di registro in base al numero dei giorni di ritardato pagamento. 3) Calcolo Interessi di mora 2015: Gli interessi di mora devono essere calcolati in base al tasso legale per ogni giorno di ritardo. Dal 1° gennaio 2014 gli interessi di mora sono all'1% mentre per le violazioni regolarizzate nel corso del 2015 il tasso di interesse scende come da comunicazione MEF tassi allo 0,5%. Il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato applicando la seguente formula: 0,5 x € tributo x n° giorni trascorsi dalla violazione/36.500. Per il Calcolo dell’imposta di registro, le sanzioni e gli interessi di mora che i contribuenti devono versare per regolarizzare la loro posizione di omesso o tardivo versamento avvalendosi dell’istituto del Ravvedimento Operoso 2015 possono aiutarsi mediante Software on line di Calcolo. Tali software, consentono quindi di simulare ed elaborare il calcolo sulla base delle informazioni inserite direttamente dal contribuente, ovvero, in base al tipo di tributo che si deve sanare Ravvedimento imposta di registro locazioni 2015 f24 elide:Dal 1° febbraio 2014 i contribuenti per regolarizzare il mancato pagamento delle imposte relative alle locazioni possono avvalersi del ravvedimento operoso imposta di registro locazioni 2015 modello f24 elide. Il modello f24 elide locazione 2015 è il nuovo strumento di pagamento versare le sanzioni e interessi dell'imposta di registro anche prima e successive annualità, proroghe, cessazioni e risoluzioni, per versamenti tardivi delle imposte o mancata registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate tramitemodello RLI 2015. Nel modello f24 elementi identificativi locazione, vanno indicati i codici tributo approvati dall'Agenzia delle Entrate con specifica risoluzione che sono: Ravvedimento operoso per tardiva prima registrazione, quindi per imposta di registro prima annualità il codice tributo sanzioni è il 1507. Ravvedimento operoso versamento interessi per ritardato pagamento imposta di registro prima annualità è 1508. Ravvedimento operoso imposta di registro successiva alla prima, proroghe, cessioni e risoluzioni, per il versamento sanzioni il codice tributo è 1509. Ravvedimento operoso imposta di registro successiva alla prima, proroghe, cessioni e risoluzioni, per il versamento degli interessi il codice tributo da indicare nel modello f24 elide locazione è 1510. Codice tributo f24 elide 2015:A partire dal 1° gennaio 2015 il pagamento delle imposte relative ai contratti di locazione, prima registrazione e successive annualità, cessioni, proroghe e risoluzioni contrattuali e imposta di registro 2015 è obbligatorio utilizzare F24 elide. I codici tributo che il contribuente deve andare ad indicare nel modello di versamento in caso di ravvedimento operoso imposta di registro sono: 1500 prima registrazione 1501 annualità successive 1502 cessioni del contratto 1503 risoluzione contrattuale 1504 proroga contratto 1505 Imposta di Bollo contratto di locazione 1506 Tributi speciali e compensi 1507 ravvedimento per tardiva prima registrazione Sanzioni 1508 ravvedimento per tardiva prima registrazione Interessi 1509 ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi Sanzioni 1510 ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi Interessi. Inoltre, sono stati istituiti i seguenti codici tributo sempre per il modello F24 ELIDE: A135 Imposta di Registro - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni. A136 Imposta di Bollo - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni. A137 Sanzioni - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni. A138 Interessi - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni. Ravvedimento Imposta di Registro 2015: Scadenza I contribuenti obbligati al versamento dell’imposta di registro, devono pagarla tramite modello F24 elide entro: Se la registrazione del contratto di Affitto a tassazione ordinaria viene effettuato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento dell’imposta di registro calcolata in base alla tipologia di immobile concesso in locazione, va effettuato dal proprietario entro 30 giorni dalla data dell’atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione. Il versamento dell’imposta va effettuato tramite il modello f24 elide. Se la registrazione del contratto di locazione viene effettuata per via telematica, il pagamento dell’imposta è contestuale alla registrazione del contratto. Per i contratti di locazione di immobili urbani che abbiano una durata di oltre 1 anno, il contribuente si può scegliere: - di pagare l’imposta di registro dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo)*
- di versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
*Per coloro i quali optano il pagamento dell’intera imposta di registro dovuta in un’unica soluzione, spetta uno sconto o meglio una detrazione sull’intero ammontare dell’imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale pari allo 0,5% moltiplicato per il numero delle annualità. Nel caso di contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennali che vengano prorogati, cessati o risolti, l’imposta di registro da versare sarà pari a alla misura fissa di 67 euro. In tutti gli altri casi come ad esempio gli immobili non urbani, l’imposta si applica nella misura del 2% o, per i fondi rustici, dello 0,50% all’importo dei canoni ancora dovuti. Per le cessioni, proroghe e risoluzioni, disdette anticipate di contratti registrati, il proprietario dell’immobile e l’inquilino in affitto dovranno versare l’imposta dovuta tramite modello f24 elide, entro 30 giorni dalla stipula del contratto e, nei successivi 20 giorni presentare la ricevuta del versamento presso l’ufficio dove era stato presentato il contratto alla stipula.
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Rateazione degli avvisi bonari: ravvedimento ravvedimento consente di conservare il beneficio della rateazione a condizione che il versamento sia effettuato entro la scadenza della rata successiva.
- “8929”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE ”
- “1980”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”
DAL 22/10/2015 < 5.000,00 rate trimestrali 8 - > 5.000,00 rate trimestrali 20 - decadenza da rateazione mancato pagamento di cinque rate __________________________________________________________________________________________________________________________________ Recesso dei soci conseguenze fiscali – studio del notariato n. 74-2011/tLa Settimana Fiscale - RECESSO da SOCIETÀ di PERSONE : tra le prime precisazioni del Notariato emerge che le somme corrisposte (corrispondenti alla differenza da recesso) al socio receduto da una società di persone costituiscono reddito di partecipazione (ai sensi dell’art. 20-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 , rubricato «Redditi dei soci delle società di persone in caso di recesso») e sono tassate come reddito d’impresa. Le imposte che ne scaturiscono vanno pagate seguendo il principio di competenza e, quindi, il reddito viene tassato integralmente nell’esercizio in corso alla data del recesso, a prescindere dal momento della percezione. Il provento che consegue il socio che recede, anche se non imprenditore (determinato a norma dell’art. 47, D.P.R. 917/1986 ), si configura come un reddito da partecipazione (art. 20-bis, D.P.R. 917/1986), quindi, poiché conseguito da una società di persone, assume la natura di reddito d’impresa e viene tassato nei riguardi del recedente in base al principio di competenza, a prescindere dalla sua effettiva percezione. Pertanto, anche laddove il corrispettivo fosse incassato in più anni, dovrà essere dichiarato integralmente nell’unico esercizio in cui sia stato esercitato il recesso. Ove siano passati più di cinque anni dalla costituzione della società dalla quale si recede, è comunque possibile fruire della tassazione separata (ex art. 17, D.P.R. 917/1986 ). RECESSO da SOCIETÀ di CAPITA LI: a parere del Notariato, il reddito da recesso da società di capitali costituisce per la persona fisica non imprenditore un reddito di capitale e, quindi, subisce l’imposizione per intero al momento della sua percezione (principio di cassa). Se il rimborso concerne una partecipazione qualificata, il reddito che ne deriva concorre alla determinazione del reddito complessivo del soggetto nella misura del 49,72%. Se, invece, viene rimborsata una partecipazione non qualificata, il reddito viene tassato a titolo definitivo con l’aliquota del 12,50% (fino al 31.12.2011), la cui corresponsione avviene direttamente all’atto della erogazione al socio receduto tramite ritenuta alla fonte. Di tutta evidenza è la circostanza che a partire dall’1.1.2012, giacché equiparata alla tassazione del dividendo, anche l’aliquota del reddito da recesso è elevata al 20%. Pertanto, rilevando il momento del pagamento a prescindere dalla data del recesso, in caso di recesso esercitato nel 2011 con liquidazione della quota nel 2012, la tassazione è quella vigente all’epoca della liquidazione e, quindi, del 20%.TASSA ZIONE del REDDITO in CAPO alla SOCIETÀ di CAPITA LI: secondo il Notariato, se, invece, a recedere è una società di capitali, in tal caso per la stessa si realizza un reddito d’impresa. L’imposizione è legata alla fonte di provenienza delle somme erogate al soggetto società di capitali recedente, o al comparto da dove la società (...) ______________________________________________________________________________________________________ REDDITOMETRO

Lo scostamento consentitoTorna su La legge prevede che l'accertamento (che scatta dopo l’invio di un questionario al quale il contribuente deve rispondere; v. di seguito) possa avvenire soltanto nel caso in cui la differenza fra il reddito dichiarato e quello accertato sia superiore al 20%. La percentuale di tolleranza è ulteriormente ampliata mediante una “norma premiale” a favore dei contribuenti lavoratori autonomi o titolari di ditte individuali che risultino congrui e coerenti agli studi di settore: in tal caso, e soltanto per i periodi di imposta a partire dal 2011,lo scostamento ammesso è del 33 % (un terzo, anziché un quinto). |
_______________________________________________________________________________________________________________________________
REGIME CONTABILE 

| art. 3 DPR 633/72 Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso
corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore,
quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule
e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai
precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese
le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione
pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i
depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso
amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________________ REGISTRAZIONE - STAMPA termini | annotazione entro : Fatture di vendita IMMEDIATE | Entro 15 giorni da emissione | Fatture di vendita DIFFERITA | Entro il 15 del mese successivo | Corrispettivi | Entro il giorno non festivo successivo | Libro Giornale | Entro 60 giorni da data operazione – stampa entro DR - conservato 10 anni + bollo 32,00x100p .ind.sp / + 16,00x100p srl | Libro Inventari | Entro 3 mesi da presentazione DR - + bollo 32,00x100p .ind.sp / + 16,00x100p srl | Libro Cespiti | Entro presentazione DR | Libro IVA | Entro 60 giorni devono annotare sul registro STAMPA contestualmente alla richiesta ed in presenza dei verificatori. |
STAMPA REGISTRI: entro il termine per l'invio della DICHIARAZIONE dei redditi (30/09/20... n+1) STAMPA delle SCRITTURE: l'art. 7, co. 4-ter, D.L. 357/1994, conv. con modif. dalla L. 489/1994 , come modificato dall'art. 1, co. 161, L. 244/2007, prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici si consideri regolare, in mancanza di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi se, anche in sede di controlli ed ispezioni, tali dati risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta ed in presenza dei verificatori. | |
__________________________________________________________________________________________________________________________________ RENDITE FINANZIARIE - RITENUTE PE
Dal 1 luglio 2014 arriva l’aumento dell’aliquota dal 20% al
26% per le rendite finanziarie.
Azioni, obbligazioni, conti correnti, depositi di risparmi,
fondi comuni, pronti contro termine, ETF, Polizze Vita Unit e Index Linked:
sono questi gli strumenti finanziari che da domani saranno soggetti alla nuova
aliquota di tassazione che salirà dal 20 al 26%.
Questa novità non
interesserà i Titoli di Stato e i Buoni Fruttiferi Postali, che godono di
un’aliquota del 12,5%; e i Fondi Pensione e i PIP (Piano Individuale Pensionistico), che hanno invece un’aliquota all’11,5%, anch’essa comunque salita dall’11%.
Con la Circolare 19/E/2014 l’Agenzia delle Entrate detta i
chiarimenti in vista dell’imminente incremento di tassazione sui redditi
finanziari previsto dal D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014 del 23
giugno, in forza del quale, a partire dal prossimo 1 luglio l’aliquota di
tassazione passa dal 20 al 26%.
La Circolare in primo luogo conferma che l’aliquota del 26% è da applicare anche in caso
di ritenuta su redditi finanziari che confluiscono nel reddito di impresa.
Nell’elencare inoltre i redditi che ricadono nella nuova aliquota, ricorda
anche le eccezioni: fra le più significative quella per i Titoli di Stato
(anche di Paesi esteri “white list”) e assimilati (per i quali resta la
tassazione al 12,5%) e quelle previste nell’ambito dei rapporti internazionale
ed in particolare europei.
Certo si potrà dire che i risparmi in Titoli di Stato o
Buoni Postali non subiscono alcun aumento di imposta, che anzi a questo punto è
più che dimezzata (12,5% contro il 26%) rispetto a quella gravante su altri
titoli. __________________________________________________________________________________________________________________________________ REVERSE CHARGE dal 2015 Non imponibile ex art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/72
Il reverse charge si applica a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto) rilevando, oltre alla sussistenza della soggettività passiva IVA in capo al committente, la riconducibilità di tali prestazioni a un edificio. |
non si applica a PRIVATI - CONDOMINI anche in possesso di partita IVA
pulizia, installazione di impianti art. 17 c.6 lett. a ter - norma PU
subapalti edili - art. 17 c. 6 lett. a - norma SB
La Circolare C.M. n. 14/E del 2015, ha interessato dal meccanismo del reverse charge di cui all' art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. 633 del 1972 , anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti relativi ad edifici. |





Manutenzioni e riparazioni: rientrano nel reverse charge Confermando l’orientamento espresso nell’Informativa n. 5/2015, sono soggette al reverse charge, di cui alla lettera a-ter), anche le prestazioni di manutenzione e riparazione, se espressamente menzionate nella codificazione ATECO 2007. La scelta, operata dall’Agenzia, di individuare le attività soggette al reverse charge facendo riferimento alla classificazione ATECO, porta necessariamente ad includervi anche le manutenzioni e le riparazioni, quando ricomprese nella descrizione effettuata dall’ISTAT. Esempio: Pulizia e controllo fumi di una caldaia situata in un ufficio: l’attività costituisce una manutenzione (obbligatoria, come chiarito nella risoluzione n. 15/E/2013) ed è riconducibile al codice 43.22.01 (che ricomprende le manutenzioni). Di conseguenza, si applica il r.c. di cui alla lettera a-ter). Le prestazioni di servizi riconducibili ai codici attività sopraindicate, ma relative a strutture diverse da edifici, continuano ad essere fatturate con il meccanismo del reverse charge, di cui alla lettera a), in presenza delle condizioni ivi previste (cioè, subappalto nei confronti di un appaltatore con attività riconducibile alla sezione F). In mancanza di tali requisiti (ad esempio, in assenza di subappalto), si applica l’IVA con le modalità ordinarie. Esempio: Installazioni di impianti fotovoltaici (codice 43.21.01) su terreni. La prestazione non rientra nel reverse charge di cui alla lett. a-ter), in quanto non relativa ad edifici: l’impianto è infatti realizzato su un terreno, anche se pertinenziale all’edificio stesso (la realizzazione dell’impianto sul tetto dell’edificio, come già chiarito al par. 1, rientra nel reverse charge, in presenza delle altre condizioni).
La definizione di “edificio La definizione di “edificio” presa in considerazione dall’Agenzia delle entrate è quella contenuta nella risoluzione n. 46/E del 26 maggio 1998, che afferma: “Per quanto concerne, invece, il significato da attribuire alla nozione di edifici si fa presente che il Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1820 del 23 luglio 1960 ha precisato che per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o piu’ scale autonome.” L’Amministrazione finanziaria chiarisce, quindi, che il legislatore non ha voluto fare riferimento alla più ampia categoria di “immobili”, ma soltanto a quei fabbricati che, di fatto, sono coperti da un tetto e caratterizzati da muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta alla copertura. Rientrano nella definizione di “edificio” sia i fabbricati civili che quelli ad uso industriale, commerciale, artigianale, nonché le parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Sono escluse le prestazioni relative a terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., a meno che non costituiscano parti integranti dell’edificio. Rimane confermata l’esclusione per i cosiddetti macchinari “imbullonati”, ancorchè ancorati al suolo. Quindi: - la piscina collocata nel seminterrato dell’edificio, o sul lastrico solare, costituisce parte integrante dell’edificio;
- il giardino pensile (posto sul lastrico solare) costituisce parte integrante dell’edificio;
- l’impianto fotovoltaico collocato sul tetto dell’edificio costituisce parte integrante del medesimo.
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RISOLUZIONE N. 21/E - 20 FEBBRAIO 2015
Per effetto dell'introduzione della disposizione di cui alla lettera a-ter) dellarticolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972, l'obbligo di inversione contabile viene ora esteso alle seguenti prestazioni relative ad edifici:
servizi di pulizia; demolizione; installazione di impianti; completamento
il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali
La disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Devono ricomprendersi, inoltre, nellambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F4
Sulla base della ricostruzione sopra operata, si ritiene che non rientrino, pertanto, nella nozione di edificio e vadano, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante delledificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).
SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI
Sono, dunque, da ricomprendere nell'ambito applicativo le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta Tabella, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici: 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici; 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Devono intendersi escluse dallapplicazione del meccanismo dellinversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.
DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI
Demolizione 43.11.00 Demolizione Installazione di impianti relativi ad edifici 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dellaria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione); 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).
Completamento di edifici
43.31.00 Intonacatura e stuccatura; 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate; 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di arredi deve intendersi esclusa dallapplicazione del meccanismo dellinversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici; 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri; 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici); 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Si evidenzia, inoltre, che in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dellinversione contabile e in parte soggette allapplicazione dellIVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.
Tuttavia, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione , non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo linstallazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l' IVA secondo le modalità ordinarieallintera fattispecie contrattuale esempi
La Alfa Snc ha rilevato un guasto nel sistema di riscaldamento della propria sede. Il tecnico di fiducia consiglia la sostituzione della caldaia piuttosto che la riparazione. Alfa si affida quindi al proprio tecnico che provvede alla vendita e installazione della nuova caldaia. Cessione e prestazione sono operazioni distinte o unitarie? Se ci troviamo nel secondo caso si tratta di cessione con posa o appalto?
L’acquisto del bene “dipende” anche dalla sua installazione, rendendo indissociabili le due operazioni. È quindi un’unica operazione, dove il valore del bene supera quello della prestazione e i lavori non alterano il bene o non costituiscono adattamenti specifici, limitandosi alla posa in opera. Si può quindi considerare l’operazione una cessione di beni con posa in opera, esclusa dal reverse charge.
La Beta Srl deve sostituire gli infissi dei propri uffici. Viene raggiunta con un produttore specializzato un’intesa sul prezzo, comprensivo dell’installazione. Gli infissi, prodotti in serie, vengono installati dal produttore. L’operazione è riconducibile a una cessione con posa in opera o a un appalto? Se fosse curata da terzi per conto del cedente bisognerebbe scomporre la cessione dalla posa?
Posto che gli infissi acquistati sono prodotti in serie e le prestazioni collegate non sono atte a realizzare qualcosa di nuovo rispetto al prodotto “iniziale”, l’operazione consiste in una cessione di beni con posa in opera, per la quale non si applica il reverse charge. E anche se eseguita da terzi, l’installazione è comunque effettuata per conto e su incarico del cedente.
UNICO CONTRATTO-COSTRUZIONE
Teta Spa commette la costruzione della nuova sede a un’impresa di costruzioni Zeta. Quest’ultima scorpora l’impiantistica affidandola ad artigiani terzi. L’impresa Zeta, quando fattura a Teta, deve scorporare le operazioni assoggettabili a reverse charge da quelle con Iva in rivalsa? Gli artigiani che eseguono gli impianti effettueranno fattura in reverse charge?
Con la circolare 14/E/2015 è stata ammessa la possibilità, nel caso di costruzione di edifici (e in caso di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione) , di non procedere con lo scorporo delle prestazioni assoggettabili a reverse. Gli artigiani che eseguono gli impianti faranno invece fattura in reverse charge verso l’appaltatore ai sensi della lettera a-ter (e non della lettera a, riferita ai subappalti).
UNICO CONTRATTO-MANUTENZIONE ordinaria e STRAORDINARIA
Iota Srl riceve in appalto (da un soggetto passivo) l’esecuzione di diversi lavori nell’ambito di una manutenzione straordinaria, in parte ricompresi nell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), Dpr 633/72 (tinteggiatura ed esecuzioni di controsoffitti). Iota deve scorporare le prestazioni soggette a reverse charge da quelle che non vi rientrano?
Con la circolare 14/E/2015 è stata ammessa la possibilità di non procedere con lo scorporo solo nei casi di interventi “pesanti” (costruzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione). Trattandosi però di una manutenzione ordinaria e straordinaria, vale la regola generale in base alla quale si è tenuti allo scorporo
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__________________________________________________________________________________________________________________________________ RIMBORSO SPESE

55441 vitto e
alloggio spese di rappresentanza al 25%
indeducibile iva 100% indetraibil |
55445 vitto e alloggio ai dipendenti al 25% indeducibile - IVA detraibile
- 55407 RIMBORSO A PIE DI LISTA fuori comune = spese
di trasferta analiticamente sostenute dai lavoratori dipendenti fuori dal territorio comunale. Nella determinazione del reddito
d'impresa non trova applicazione il nuovo limite di deducibilità pari al 75%, è
ammessa infatti la deducibilità totale (cfr. C.M. n.6/2009), qualora vengano
rispettati i limiti giornalieri dettati dal Tuir all'art. 95, co. 3 (180,76
euro al giorno, elevato a euro 258,23 giornalieri per le trasferte all'estero);
- 55442 rimborso a pie di lista nel COMUNE = spese di trasferta analiticamente sostenute dai lavoratori dipendenti nel territorio comunale. Nella determinazione del reddito
d'impresa trova applicazione il nuovo limite di deducibilità pari al 75%.
Attenzione tra i dipendenti rientrano anche gli
amministratori di società (collaboratori), per i quali i rapporti di lavoro non
rientrano nell'attività di lavoro autonomo. Pertanto le spese sostenute al di
fuori del territorio comunale (in cui ha sede l'azienda) sono deducibili nei
limiti di cui all'art.95, comma 3 del TUIR e le spese sostenute all'interno del
territorio comunale sono deducibili nel limite del 75%;
55444 vitto e alloggio (NO spese di rappresnt.) 25%
indeducibile IVA detraibile (quando ci sono depliant della manifestazione +
contratti firmati dai clienti in data manifestazione) |
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per il reddito del DIPENDENTE
RIMBORSO SPESE FORFETTARIO GIORNO non imponibili | TRASFERTE IN ITALIA | TRASFERTE ESTERO | vitto + alloggio + trasferta | 46,48 | 77,47 | vitto O alloggio + trasferta - gratuito alloggio O vitto | 30.99 | 51.65 | parcheggio, telefoniche; gratuito alloggio E vitto | 15.49 | 25.82 |
RIMBORSI CHILOMETRICI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI Una valida alternativa a tutte le tipologie viste fino ad ora, potrebbe essere il rimborso chilometrico riconosciuto ai dipendenti ed amministratori per l’uso ai fini aziendali che gli stessi fanno della propria auto personale. Tali rimborsi devono risultare oggettivamente documentati al fine di dimostrare l’inerenza all’attività d’impresa. Gli stessi inoltre, devono essere annotati in diversi registri contabili dell’impresa al fine di dimostrare che non costituiscono elementi retributivi imponibili sia ai fini previdenziali che fiscali. ANNOTAZIONE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI I rimborsi riconosciuti ai dipendenti ed amministratori di società devono essere annotati: • nel libro unico del lavoro (art. 39 D.L. 25.06.2008 nr. 112 – D.M. 09.07.2008); • nella contabilità dell’impresa. SOGGETTO PERCIPIENTE L’INDENNITA’ CHILOMETRICA L’utilizzo del proprio autoveicolo personale (autovettura, motoveicolo, ciclomotore) per l’espletamento dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori dipendenti ed amministratori, al di fuori del comune ove ha sede l’azienda, comporta il diritto al riconoscimento di un’indennità chilometrica che può costituire un rimborso spese. Tale indennità è esclusa dall’imponibile Irpef se rispetta le seguenti condizioni: a) deve risultare documentata analiticamente (Min.Finanze circ. nr. 13/RT del 20.11.74 e nr. 149 del 04.12.78) con un prospetto riepilogativo, che deve essere riportato nel Libro Unico del Lavoro. Tale prospetto deve risultare redatto con l’indicazione di: • nominativo dell’impresa che ha conferito l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo di trasporto e del lavoratore o amministratore che lo utilizza; • cilindrata e targa del veicolo; • data e percorso effettuato con indicazione dei chilometri dalla sede dell’impresa alla località di destinazione; • valore stabilito contrattualmente per il rimborso dovuto per ciascun chilometro effettuato (vedi Tariffe ACI); • percorrenza annuale media del veicolo. b) Il valore massimo rimborsabile deve essere calcolato in base alle Tariffe ACI, che rappresentano il limite chilometrico di rimborso entro il quale il corrispettivo non costituisce reddito imponibile per il lavoratore. SOGGETTI EROGATORI DELL’INDENNITA’ CHILOMETRICA L’azienda che sostiene il costo del rimborso chilometrico ai propri dipendenti ed amministratori, dovrà obbligatoriamente annotare nella contabilità l’importo del rimborso, con le caratteristiche di cui sopra per essere riconosciuto interamente deducibile al 100%
Le spese sostenute per vitto e alloggio si considerano idoneamente documentate se attestate dal dipendente e risultano da documenti, anche non intestati, ma coincidenti con le date e i luoghi della trasferta (su questo si legga quanto riportato nella Circolare delle Entrate n. 188 del 16 Luglio 1998). |
__________________________________________________________________________________________________________________________________ RISTORANTE E ALBERGO 




__________________________________________________________________________________________________________________________________ RISTRUTTURAZIONE modelli dichiarazione 


POMPE DI CALOREUsufruisce, invece, della detrazione del 65% la sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore, a condizione che l’intervento non costituisca l’integrazione di uno già esistente. In altre parole, può farsi rimborsare il 65% della spesa sostenuta soltanto chi cambia totalmente il metodo di riscaldamento dell’immobile, eliminando termosifoni e vecchie caldaie a gas.
Condizionatori, ecco come sfruttare il bonus fiscaleL'installazione di un nuovo condizionatore – o la sua sostituzione – fruisce sia della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie se il nuovo impianto è a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento) che della riduzione dell'aliquota Iva dal 20 al 10 per cento. La detrazione del 50%, commisurata a un importo massimo di 96mila euro, infatti, sino al 31 dicembre 2014, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie, tra i quali rientra anche l'installazione o sostituzione del condizionatore.
di Marco Zandonà - Il Sole 24 Ore -12 maggio 2014
causale
Bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale 50%) art. 16-bis DPR 917/1986. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno | Lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 55% – 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno. |
_______________________________________________________________ RITENUTA CONDOMINI
La ritenuta si applica sui
corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di
appalto, di opere e servizi:
nell'esercizio di impresa
nell'esercizio di attività commerciali
occasionali e non abituali.
Sono assoggettate a ritenuta, per
esempio, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o
ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti
elettrici o idraulici, oppure per l'esecuzione di attività di
pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e
altre parti comuni dell'edificio.
Sono, invece, esclusi i corrispettivi
previsti in base a contratti diversi da quelli di opera come, per
esempio, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua,
gas, di assicurazione, di trasporto e deposito, a meno che il
corrispettivo non sia dovuto in base a contratto di servizio di
energia (circolare n. 7/E del 7/02/2007 - pdf).
La ritenuta del 4% deve essere
applicata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e
servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato.
La ritenuta del 4% non si applica:
sui corrispettivi pagati per forniture
di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione
accessoria rispetto alla cessione del bene
sui corrispettivi di prestazioni
d'opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo, anche
occasionale (per esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti,
geometri) perché questi sono assoggettati alla ritenuta del 20%
sulle somme corrisposte alle imprese e
ai professionisti che i condomìni pagano mediante bonifici bancari o
postali per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per
interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione
energetica. In questi casi, infatti, per evitare che imprese e
professionisti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola
ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal
decreto legge n. 78 del 2010 (pari, dal 1° gennaio 2015, all’8%). RITENUTA RISTRUTTURAZIONE
I contribuenti che faranno nel 2015 lavori di ristrutturazione edilizia o di recupero energeticoutilizzando le agevolazioni o usufruendo del bonus mobili, continueranno ad applicare le aliquote di detrazione fiscale 2014, prorogate dalla Legge di Stabilità, ma con raddoppio dellaritenuta d’acconto: dal 4 all’8%. Lo stabilisce la manovra economica, all’articolo 44, comma 27.
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27 Febbraio 2013Ritenuta da lavoro autonomo su compenso non riscossoIl termine per il versamento della ritenuta d’acconto corrisponde al giorno 16 del mese successivo alpagamento della fattura; se il 16 cade sabato o domenica, la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio per una fattura pagata a marzo 2013, le scadenze saranno: compilazione nella sezione ‘erario’ dell’F24, codice tributo 1040, mese di riferimento “03” (marzo), anno 2013, importo della ritenuta d’acconto a debito. Il pagamento del modello sarà fatto entro il 16 aprile 2013. Se il corrispettivo non viene riscosso, non scatta alcun obbligo di versamento per il sostituto d’imposta e viene meno il diritto allo scomputo da parte del sostituito.
Il caso - Prendiamo in esame il caso di un geometra che ha emesso fattura nei confronti di un cliente senza aver incassato alcun corrispettivo. Considerato che lo stesso professionista ha indicato in fattura il compenso, l'ammontare della ritenuta e l'importo della cassa per il relativo ordine professionale, in assenza di pagamento, vedremo come si deve comportare il professionista in relazione al versamento della ritenuta in acconto se deve versarla anche se non percepita.
I soggetti coinvolti - Le ritenute alla fonte operano secondo un meccanismo che coinvolge due soggetti: • il sostituto d'imposta (committente del geometra), che è il soggetto che eroga un reddito, quale controprestazione di un servizio ricevuto. Egli deve, al momento dell'erogazione, determinare l'imposta dovuta, effettuare la ritenuta sulla parte imponibile e versarla all'Erario; • il sostituito d'imposta (geometra) che è il soggetto che ha fornito la prestazione.
L’articolo 23, comma 1, del D.P.R. 600/73 individua in modo tassativo i soggetti qualificabili come sostituti d’imposta, fra cui sono ricompresi tutti coloro che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Tali soggetti, quando erogano redditi soggetti a ritenuta (quali redditi di lavoro autonomo), al momento del pagamento devono operare la ritenuta e versarla. L'art. 64, comma 1, dello stesso decreto prevede, poi, che il sostituto d'imposta è obbligato alla "rivalsa" nei confronti del sostituito, in quanto è quest'ultimo il debitore d'imposta. In definitiva, il sostituto d'imposta è quel soggetto che per legge è obbligato a prelevare dal reddito che deve erogare una determinata somma (detta ritenuta alla fonte) e a versarla all'Erario per conto del sostituito. L’aliquota ordinaria corrisponde al 20% dei compensi, di conseguenza il committente pagherà l’ammontare dei compensi decurtato dell’importo della ritenuta d’acconto, che verserà direttamente al fisco mediante modello F24 (codice tributo 1040, corrisponde alle ritenute su redditi di lavoro autonomo per compensi per l’esercizio di arti e professioni).
Termine di versamento - Il termine per il versamento della ritenuta d’acconto corrisponde con il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, se il 16 cade sabato o domenica, la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo. Ad esempio per una fattura pagata a novembre 2012, le scadenze saranno: compilazione nella sezione ‘erario’ dell’F24, codice tributo 1040, mese di riferimento 11 (novembre), anno 2012, importo della ritenuta d’acconto a debito. Il pagamento del modello sarà fatto entro il 16 dicembre 2012. Questi adempimenti devono essere comprovati da un documento: in base all’art.4 commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 322/98, i sostituti d’imposta devono rilasciare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la corresponsione, una certificazione attestante, in generale, l’ammontare complessivo dei redditi erogati e le ritenute operate. Nel caso esposto il sostituto d’imposta (committente del geometra) non ha effettuato il pagamento della parcella e non ha dunque, giustamente, ancora versato la ritenuta esposta in fattura. L’articolo 22 del Tuir prevede che, in sede di dichiarazione dei redditi, il sostituito debba scomputare dall’imposta calcolata «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente (…)». Pertanto, in tutti i casi in cui il sostituto d’imposta non abbia operato le ritenute d’acconto, è indubbio che il sostituito non possa scomputarle nella sua dichiarazione dei redditi: deve dichiarare l’intero reddito percepito e assoggettarlo integralmente a tassazione.
Dato che si tratta di un sostituito (geometra) lavoratore autonomo egli verrà tassato in Unico secondo il principio di cassa e dunque, non dovrà nemmeno tassare il compenso fatturato, perché non riscosso e non scomputerà le ritenute in quanto non versate. Quando avverrà l’incasso, scatterà l’obbligo di versamento della ritenuta per il committente, dunque il diritto a scomputare la ritenuta subita. |
_________________________________________________________________ SALDI E VENDITA PROMOZIONALE saldi invernali dal 05/01/2013 al 28/02/2013 vendita promozionale (no 40 antecedenti ai saldi) saldi estivi dal 07/07/2013 al 15/09/2013 vendita promozionale (no 40 antecedenti ai saldi) Periodo consentito: dal 16 settembre al 15 novembre e dal 1 marzo al 4 giugno LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 27 Art. 3 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato nel tempo, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita salvaguardando la clausola del sottocosto. 2. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di Natale. 3. La durata massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e non potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell'immediata precedente vendita promozionale. 4. Per l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l'esercizio almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita indicando: a) la data di inizio e la durata della vendita; b) i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi; c) la sede dell'esercizio; d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti gli altri. | SAN MARINO | | | 2013 - 10 - 01 
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___________________________________________________________ SCONTO E ABBUONO
cessioni a ONLUS ___________________________________________________________ SCONTRINO dopo la mezzanotte
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la consulenza giuridica 954-8/2014 del 15 Luglio 2014 che “Si ritiene estendere anche agli esercizi commerciali che svolgono l’attività oltre la mezzanotte, le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 4, del DPR n. 544 del 1999 – dettate per gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo – che permette all’esercente di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’evento (quindi anche dopo la mezzanotte)” |
__________________________________________________________ SERVIZI TERRITORIALITA' | | | | Territorialità IVA: regole per le prestazioni di servizi dall’1.01.2013Il principio generale e speciale Con il recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE, c.d. “Direttiva Servizi”, grazie al D.Lgs. n. 18/2010, è stata modificata la territorialità IVA delle prestazioni di servizi. Per individuare la territorialità IVA dei c.d. “servizi generici“, va applicato il principio generaleprevisto dall’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72, cioè essi si considerano effettuati in Italia se: v il committente è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia (rapporti B2B); v il committente è un “privato” e il prestatore è un soggetto IVA stabilito in Italia (rapporti B2C). Tale principio generale è derogato da una serie di fattispecie particolari, disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies del D.P.R. n. 633/72. NATURA | PRESTATORE DEL SERVIZIO | COMMITTENTE DEL SERVIZIO | IVA (*) | REGOLA | RIFERIMENTO | REGOLA GENERALE | | 1. – Servizi generici | IT- soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’ | luogo di stabilimento del committente | art. 7-ter,comma 1 | IT – privato | SÌ’ | luogo di stabilimento del prestatore | | UE -extra UE – soggetto passivo | NO(1) | luogo di stabilimento del committente | | | UE -extra UE – privato | SÌ’ | luogo di stabilimento del prestatore | | | UE -extra UE soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’(2) | luogo di stabilimento del committente | | | IT – privato | NO | luogo di stabilimento del prestatore | | | UE -extra UE – soggetto passivo o privato | NO | luogo di stabilimento del prestatore o del committente | |
(*) SÌ’ indica che la prestazione di servizi è rilevante ai fini IVA in Italia; NO indica che la prestazione di servizi non è soggetta ad IVA in Italia; (1) IT deve emettere fattura “non soggetta ad IVA” e se il committente è soggetto passivo in altro Stato UE ha pure l’obbligo di presentare il modello INTRA 1-quater. Rileva solo ai fini contabili la prestazione fuori campo IVA, se il committente è soggetto passivo in altro Stato extra-UE. (2) IT deve assolvere l’IVA con il “reverse charge” obbligatorio, integrando la fattura del prestatore UE o emettendo un’autofattura se il prestatore è stabilito fuori dalla UE. Se il prestatore è un soggetto passivo in altro Stato UE ha, pure, l’obbligo di presentare il modello INTRA 2-quater. Servizi relativi a beni immobili NATURA | PRESTATORE DEL SERVIZIO | COMMITTENTE DEL SERVIZIO | IVA (*) | REGOLA | RIFERIMENTO | DISPOSÌZIONI SPECIALI | 2. – Servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione, al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari | IT- UE -extra UE soggetto passivo | IT – UE- extra UE soggetto passivo o privato | SÌ’(2) | immobile situato in Italia | art. 7-quater, comma 1, lett. a) | NO | immobile situato in UE o extra-UE |
(*) SÌ’ indica che la prestazione di servizi è rilevante ai fini IVA in Italia; NO indica che la prestazione di servizi non è soggetta ad IVA in Italia; (2) IT deve assolvere l’IVA con il “reverse charge” obbligatorio, integrando la fattura del prestatore UE o emettendo un’autofattura se il prestatore è stabilito fuori dalla UE. Se il prestatore è un soggetto passivo in altro Stato UE ha, pure, l’obbligo di presentare il modello INTRA 2-quater. NATURA | PRESTATORE DEL SERVIZIO | COMMITTENTE DEL SERVIZIO | IVA (*) | REGOLA | RIFERIMENTO | DISPOSÌZIONI SPECIALI | 3.Trasporto di passeggeri | IT – UE- extra UE soggetto passivo | IT -UE – extra UE soggetto passivo o privato | SÌ’ | per la tratta italiana | art. 7-quater, comma 1, lett. b) | NO | per la tratta fuori dal territorio italiano | | | | | | | |
(*) SÌ’ indica che la prestazione di servizi è rilevante ai fini IVA in Italia; NO indica che la prestazione di servizi non è soggetta ad IVA in Italia; NATURA | PRESTATORE DEL SERVIZIO | COMMITTENTE DEL SERVIZIO | IVA (*) | REGOLA | RIFERIMENTO | 4. Trasporto intracomunitario di beni | IT- soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’ | luogo di stabilimento del committente(regola generale) | art. 7-sexies, comma 1, lett. c) | IT – privato | NO(1) | | UE- extra UE – soggetto passivo o privato | SÌ’ | in partenza dall’Italia | | | NO | in partenza da altro Stato UE | | | UE- extra UE soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’(2) | luogo di stabilimento del committente(regola generale) | | | UE- extra UE – soggetto passivo | NO | | | IT- UE -extra UE – privati | SÌ’ | in partenza dall’Italia | | | NO | in partenza da altro Stato UE | | 5. Trasporto non intracomunitario di beni (interni ed extra-comunitari) | IT- soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’ | luogo di stabilimento del committente(regola generale) | art. 7-sexies, comma 1, lett. b) ?????? ART . 9. C1 -P2 | IT – privato | NO(1) | | UE- extra UE – soggetti passivi e privati | SÌ’ | distanza percorsa in Italia | | | NO | distanza percorsa all’estero | | | UE- extra UE soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’(2) | luogo di stabilimento del committente(regola generale) | | UE- extra UE – soggetto passivo | NO | | IT- UE -extra UE – privato | SÌ’ | distanza percorsa in Italia | | | NO | distanza percorsa all’estero | |
(*) SÌ’ indica che la prestazione di servizi è rilevante ai fini IVA in Italia; NO indica che la prestazione di servizi non è soggetta ad IVA in Italia; (1) IT deve emettere fattura “non soggetta ad IVA” e se il committente è soggetto passivo in altro Stato UE ha pure l’obbligo di presentare il modello INTRA 1-quater. Rileva solo ai fini contabili la prestazione fuori campo IVA, se il committente è soggetto passivo in altro Stato extra-UE. (2) IT deve assolvere l’IVA con il “reverse charge” obbligatorio, integrando la fattura del prestatore UE o emettendo un’autofattura se il prestatore è stabilito fuori dalla UE. Se il prestatore è un soggetto passivo in altro Stato UE ha, pure, l’obbligo di presentare il modello INTRA 2-quater. Attività accessorie al trasporto di beni NATURA | PRESTATORE DEL SERVIZIO | COMMITTENTE DEL SERVIZIO | IVA (*) | REGOLA | RIFERIMENTO | 6. Attività accessorie al trasporto intracomunitario di beni | IT- soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’ | luogo di stabilimento del committente(regola generale) | art. 7-sexies, comma 1, lett. d) | UE- extra UE – soggetto passivo | NO(1) | | IT- UE-extra UE – privato | SÌ’ | se eseguite in Italia | | | NO | se eseguite in altro Stato UE o extra-UE di transito | | | UE- extra UE soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’(2) | luogo di stabilimento del committente(regola generale) | | | UE- extra UE – soggetto passivo | NO | | | IT- UE -extra UE – privato | SÌ’ | se eseguite in Italia | | | NO | se eseguite in altro Stato UE o extra-UE di transito | | 7. Attività accessorie al trasporto non intracomunitario di beni | IT- soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’ | luogo di stabilimento del committente(regola generale) | art. 7-sexies, comma 1, lett. d) | UE- extra UE – soggetto passivo | NO(1) | | IT- UE-extra UE – privato | SÌ’ | se eseguite in Italia | | | NO | se eseguite extra UE o in altro Stato UE di transito | | | UE- extra UE soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’(2) | luogo di stabilimento del committente(regola generale) | | | UE- extra UE – soggetto passivo | NO | | | IT- UE -extra UE - | SÌ’ | se eseguite in Italia | | | | privato | NO | se eseguite extra UE o in altro Stato UE di transito | |
(*) SÌ’ indica che la prestazione di servizi è rilevante ai fini IVA in Italia; NO indica che la prestazione di servizi non è soggetta ad IVA in Italia; (1) IT deve emettere fattura “non soggetta ad IVA” e se il committente è soggetto passivo in altro Stato UE ha pure l’obbligo di presentare il modello INTRA 1-quater. Rileva solo ai fini contabili la prestazione fuori campo IVA, se il committente è soggetto passivo in altro Stato extra-UE. (2) IT deve assolvere l’IVA con il “reverse charge” obbligatorio, integrando la fattura del prestatore UE o emettendo un’autofattura se il prestatore è stabilito fuori dalla UE. Se il prestatore è un soggetto passivo in altro Stato UE ha, pure, l’obbligo di presentare il modello INTRA 2-quater. NATURA | PRESTATORE DEL SERVIZIO | COMMITTENTE DEL SERVIZIO | IVA (*) | REGOLA | RIFERIMENTO | 8.Intermediazioni(escluse quelle di cui alle tabelle successive) | IT- soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’ | luogo di stabilimento del committente(regola generale) | art. 7-sexies, comma 1, lett. a) | UE- extra UE – soggetto passivo | NO(1) | | IT- UE-extra UE – privato | SÌ’ | rapporto sottostante nel territorio italiano | | | NO | rapporto sottostante in altro Stato UE o extra-UE | | | UE- extra UE soggetto passivo | IT – soggetto passivo | SÌ’(2) | luogo di stabilimento del committente(regola generale) | | | UE- extra UE – soggetto passivo | NO | | | IT- UE -extra UE – privato | SÌ’ | rapporto sottostante nel territorio italiano | | | NO | rapporto sottostante in altro Stato UE o extra-UE | |
(*) SÌ’ indica che la prestazione di servizi è rilevante ai fini IVA in Italia; NO indica che la prestazione di servizi non è soggetta ad IVA in Italia; (1) IT deve emettere fattura “non soggetta ad IVA” e se il committente è soggetto passivo in altro Stato UE ha pure l’obbligo di presentare il modello INTRA 1-quater. Rileva solo ai fini contabili la prestazione fuori campo IVA, se il committente è soggetto passivo in altro Stato extra-UE. (2) IT deve assolvere l’IVA con il “reverse charge” obbligatorio, integrando la fattura del prestatore UE o emettendo un’autofattura se il prestatore è stabilito fuori dalla UE. Se il prestatore è un soggetto passivo in altro Stato UE ha, pure, l’obbligo di presentare il modello INTRA 2-quater. | |

Nessun prelievo sull'operazione rilevante in Italia Trasporti, intermediazioni e lavorazioni su beni mobili, ma anche triangolazioni intracomunitarie. Sono le principali operazioni per le quali l'integrazione o l'autofatturazione possono avvenire senza applicazione dell'Iva. In alcuni casi, infatti, l'acquisto con rilevanza in Italia segue il regime di non imponibilità. Nel valutare il trattamento Iva di un'operazione bisogna innanzitutto chiedersi se è rilevante o meno in Italia. Si possono, infatti, verificare le seguenti situazioni. e Se l'operazione non è territoriale, il documento ricevuto transiterà in contabilità generale. r Se l'operazione è territoriale, andrà annotato nei registri Iva e si dovrà verificare se è imponibile oppure detassata (non imponibile o esente). I trasporti Prendiamo il caso dei trasporti. Ipotizziamo che una società italiana effettui una cessione all'esportazione verso una società Svizzera e che il trasporto sia curato da un vettore francese. La prestazione di trasporto rileva in Italia in quanto il committente è residente in questo Paese (articolo 7-ter del Dpr 633/1972). L'italiano riceve quindi una fattura senza Iva dal vettore francese (per lui è extraterritoriale) che deve essere integrata. Nell'integrare tale fattura, non dovrà essere applicata l'imposta, bensì il regime di non imponibilità, in quanto l'articolo 9, comma 1, n. 2), del Dpr 633/1972, stabilisce che i trasporti relativi a beni in esportazione (nonché in transito) beneficiano di tale titolo. La stessa situazione si verifica qualora il vettore sia extracomunitario. L'unica differenza consiste nell'applicazione del reverse charge: in questo caso si deve procedere con l'emissione di autofattura (non imponibile). Se il vettore fosse residente allora questo non farebbe altro che emettere direttamente fattura non imponibile. L'intermediazione L'articolo 9 del Dpr 633/1972 stabilisce, al punto 7, che sono non imponibili anche i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, esportazione, transito e a cessioni estero su estero. Pertanto, seguendo il ragionamento sviluppato in precedenza, consideriamo il caso del committente residente che effettua una cessione al l'esportazione o una cessione estero su estero. - Se l'agente è residente emette direttamente una fattura non imponibile. - Se l'agente è comunitario o extracomunitario, il committente procederà, rispettivamente, a integrare la fattura dell'agente o emettereautofattura recante il titolo di non imponibilità. Le lavorazioni La non imponibilità si applica anche in relazione ai trattamenti di lavorazione, montaggio, adattamento, trasformazione, riparazione (articolo 176 del Testo unico delle leggi doganali) su beni esteri non definitivamente importati, e su beni nazionali o comunitari destinati all'esportazione da o per conto del prestatore o del committente non residente (solo privato, dal 2010) in virtù dell'articolo 9, n. 9. Le triangolazioni Esaminiamo, infine, la triangolazione comunitaria (tre soggetti di tre diversi Stati membri) con promotore italiano; quest'ultimo effettua: - un acquisto intracomunitario per il quale deve integrare senza Iva la fattura ricevuta (non imponibile ex articolo 40, comma 2, del Dl 331/93); - una cessione intracomunitaria non imponibile, designando espressamente in fattura come debitore dell'imposta l'acquirente finale. L'annotazione In generale, i documenti relativi alle operazioni esaminate, annotati in acquisti e in vendite (per effetto dell'integrazione o dell'autofatturazione) con il titolo di non imponibilità, non devono essere riportati nel quadro VJ della dichiarazione annuale Iva (circolare 12/E/2010).
_______________________________________________________________ SPESE DI RAPPRESENTANZA - VITTO - ALLOGGIO - OSPITALITA' 2014
___________________________________________________________________Spese Telefoniche 
| Deducibilità e detraibilità delle spese di telefonia (2012)Secondo quanto stabilito dall’art. 102 co. 9, Tuir ( reddito d’impresa) e dall’art. 54 comma 3 bis (lavoro autonomo) i costi relativi all’ammortamento, locazione, noleggio e impiego di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica sono deducibili, dal reddito d’impresa, nella misura dell’80%. La deducibilità limitata all’80% del costo sostenuto opera con riferimento: i) ai costi dei servizi telefonici, ivi incluse le spese sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate; ii) ai costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività d’impresa o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento a tali linee telefoniche. Tra le spese in commento rientrano, come detto, anche quelle sostenute per la telefonia fissa e mobile, anche se riguardano l’acquisto di ricariche telefoniche e schede prepagate. Con riferimento a quest’ultime due fattispecie l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini del riconoscimento della deducibilità è necessario che i suddetti costi siano connotati dei seguenti requisiti: i) inerenza (all'attività professionale o artistica svolta); ii) tracciabilità della spesa (la quale deve essere stata effettivamente sostenuta dal contribuente e con riferimento alla quale devono essere note le modalità di pagamento utilizzate). Si rammenta, infine, che, a partire dal 2008 l'IVA sulla telefonia mobile è diventata totalmente detraibile a condizione che il bene sia utilizzato interamente per l'attività d'impresa e di lavoro autonomo. Con la nuova disciplina, la detrazione per i telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile è consentita secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero in funzione dell'utilizzo del bene o servizio acquistato dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Pertanto, l'imprenditore che : i) è in grado di dimostrare che tutte le spese di telefonia mobile sono riferibili interamente all'attività d'impresa, potrà detrarre nella misura del 100%, l'IVA assolta sulle fatture; ii) non è in grado di quantificare in maniera esatta l'uso aziendale e l'uso personale, potrebbe detrarre l'IVA nella misura del 50%, atteso che la Finanziaria 2008 ha previsto che sino all'anno 2012, i controlli dell'Amministrazione finanziaria siano concentrati sui contribuenti che hanno detratto l'imposta in misura superiore al 50%. | |
_________________________________________________________________________________________ SPESOMETRO ___________________________________________________________________ SCONTRINI casi scontrini casi risolti ___________________________________________________________________
Split payment
 
C.M. 15/E/2015
Nella C.M. 15/E/2015 viene chiarito che nel caso di beni e servizi acquistati dalla PA e destinati in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale non commerciale, per la cui attività l’amministrazione acquirente non riveste quindi la qualifica di soggetto passivo IVA, la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.
-------------------------------------------------------------------------- QUESITO 17: Una prestazione di servizi di demolizione, pulizia, installazione impianti 267
o completamento di edifici (quindi, “potenzialmente” rientrante nella lettera a-ter), 268
come deve essere fatturata se è effettuata nei confronti di un ente pubblico non 269
soggetto passivo d’imposta ai fini IVA? 270
271
confartigianato PROPOSTA: La formulazione del nuovo articolo 17-ter, DPR 633/72, prevede 272
l’applicazione dell’IVA con lo “split payment” tutte le volte che la prestazione di servizi 273
è effettuata nei confronti di un ente pubblico che non è debitore d’imposta ai fini IVA 274
(in tal caso, l’IVA, evidenziata in fattura, è versata dall’ente pubblico). Se l’ente 275
pubblico, committente della prestazione, agisce nella sfera istituzionale, non è 276
soggetto passivo ai fini IVA: di conseguenza, anche se la prestazione consiste 277
nell’installazione di un impianto, non essendo resa ad un soggetto passivo IVA, si 278
esclude l’applicazione del reverse charge, ma l’IVA è versata con il meccanismo dello 279
split payment.
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___________________________________________________________________
SPONSORIZZAZIONE
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___________________________________________________________________ SRL SEMPLIFICATA 
SRL indicazioni obbligatorie | Capita, nella prassi, di riscontrare l’incompletezza delle intestazioni di
comunicazioni, fatture e documenti simili, che invece devono rispettare le
prescrizioni dettate dal codice civile in materia di pubblicità. Quali sono,
nello specifico, le informazioni obbligatorie e le sanzioni in caso di omissione?
Sono gli artt. 2199 (per le ditte
individuali) e 2250 (per le società) del
codice civile, a prescrivere le informazioni da indicare negli atti, nella
corrispondenza e nei siti web; l’art. 2630 c.c. invece prevede le sanzioni da applicare a chi, essendovi tenuto, omette di fornirle.
I documenti sui quali devono essere
fornite le informazioni prescritte possono indicativamente essere: lettere,
fax, e-mail, contratti, bilanci, fatture emesse, nonché, data l’espressione
genericamente usata nell’art. 2250 di “spazio elettronico destinato alla
comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico”, si
ritengono inclusi non solo i siti web ma anche le varie forme di presenza sul
web come ad esempio il profilo aziendale nei social networks.
Per rispettare sia i dettati civilistici che quelli fiscali, nei documenti
di cui sopra, le società dovranno indicare:
·
la ragione sociale completa;
·
il numero di partita IVA;
·
il numero di codice fiscale;
·
la sede della società;
·
l’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta
iscritta;
·
il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
·
l’eventuale stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
·
il capitale sociale versato, come risulta dall’ultimo bilancio;
·
l’eventuale sussistenza di un unico socio (società unipersonale);
·
il numero REA (dato non obbligatorio, ma opportuno);
·
l’indirizzo PEC (dato non obbligatorio che l’utenza però potrebbe rilevare
facilmente all’indirizzo www.inipec.gov.it).
Per quanto riguarda le ditte individuali, l’art. 2199 prescrive
che l’imprenditore deve indicare:
·
il Registro delle Imprese presso il quale è iscritto;
·
i dati fiscali obbligatori del numero di partita IVA e codice fiscale.
Si ritiene comunque opportuno fornire, ove compatibili, le notizie previste
per le società.
Per tutti i soggetti (individuali e societari), si ricorda che l’art. 35
del D.P.R. 633-1972, stabilisce l’obbligo dell’indicazione del numero di
partita IVA nella home page del proprio sito internet.
Sul fronte delle sanzioni, l’art. 2630 c.c.
prevede che “Chiunque, essendovi
tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un
consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o
depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti,
nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo
e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro
a 1.032 euro”.
Sarà possibile avvalersi del pagamento in misura ridotta di 206 euro.
La mancata indicazione del numero di partita IVA nella home page del sito
internet , è punita con una sanzione amministrativa variabile da 258 a 2.065
euro. |
STUDI DI SETTORE -------------------------------------------------------------------------- Tra i vantaggi che possono derivare dalla scelta di adeguamento al dato puntuale di Gerico vi è anche quello di potersi avvalere del regime premiale introdotto dall'articolo 10 de Dl 201/2011. In pratica i soggetti che rientrano tra i destinatari del bonus (per il periodo 2013 individuati dal provvedimento 85733/2014) e che presentano la condizione di congruità e coerenza possono fruire di tre vantaggi: la preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici in tema di imposte dirette e Iva; la riduzione di un anno dei termini per l'accertamento; l'aumento da 1/5 a 1/3 dello scostamento reddituale consentito ai fini dell'applicazione del redditometro.
fonte: Il sole 24 ore - Italia oggi - IPSOA - Ratio.it
- >>> i contribuenti che conseguono dei ricavi superiori a €7.500.000
- non sono tenuti a compilare il modello studi di settore;
- >>> i contribuenti che conseguono dei ricavi compresi tra €5.164.569 e €7.500.000
- sono esclusi dagli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare il Modello
SUCCESSIONE
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