L’uso dei seggiolini o sistemi di ritenuta per bambini in auto è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada (CdS), la medesima norma che prevede l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti del veicolo. Per sistema di ritenuta la Legge intende “un dispositivo di sicurezza che limita i danni in caso di urti e collisioni”.
Il trasporto di bambini in auto è vincolato al rispetto di specifiche condizioni in base al tipo di veicolo, alle sue caratteristiche strutturali e ai dispositivi di sicurezza presenti, con obbligo del seggiolino.
Vediamo nel dettaglio cosa sancisce il Codice della Strada in merito alla sicurezza in auto.
Art. 172
Oltre all’obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti gli adulti, questo articolo stabilisce che i piccoli di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con sistemi di ritenuta omologati e adeguati al peso del bambino.
L’omologazione è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.5.2014 che, nel recepire la Direttiva 2014/37/UE, prescrive che i dispositivi di ritenuta per bambini devono essere omologati in conformità con i regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
Il conducente che trasporta passeggeri senza cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta può essere considerato responsabile di parte dei danni fisici subiti dagli stessi. Il mancato rispetto della norma comporta viene punito con una multa e con la perdita di punti dalla patente.
Regolamento ECE R44
Secondo il Regolamento UN-ECE R44 e successive revisioni, l’acquisto di seggiolini omologati deve essere fatta in base al peso del bambino:
Gruppo 0 (fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa). Comprende anche le “navicelle”, da fissare con le cinture dell’automobile.
Gruppo 0+ (fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa). Oltre alle caratteristiche dei tipi del Gruppo, hanno ulteriori protezioni per testa e gambe.
I seggiolini di questi due gruppi vanno posti sul sedile posteriore in senso contrario di marcia. Se messi sul sedile anteriore bisogna togliere l’airbag.
Gruppo 1 (9-18 kg, dai 9 mesi ai 4 anni circa)
Gruppo 2 (15-25 kg, da 3 a 6 anni circa)
Gruppo 3 (22-36 kg, da 5 a 12 anni circa)
I sistemi di ritenuta privi di schienale (i “rialzi”) omologati ai sensi del R44/04 possono essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm.
Regolamento ECE R129
Il Regolamento UN-ECE R129 è relativo all’altezza del bambino, pertanto, chi intende acquistare un seggiolino omologato secondo le caratteristiche previste da questo regolamento, sceglierà in base alla statura, in rapporto al suo peso.
I seggiolini omologati i-Size, fanno riferimento al R129/1 e prevedono l’installazione di sistemi tipo ISOFIX, un sistema di fissaggio internazionale e standardizzato al sedile dell’auto senza l’utilizzo della cintura di sicurezza, che però presuppone una specifica predisposizione dell’automobile.
Dispositivo anti-abbandono
La Legge 1 ottobre 2018, n. 117 ha modificato l’art. 172, introducendo l’obbligo di utilizzare dispositivi anti abbandono su tutti i seggiolini destinati a bambini di età inferiore a quattro anni. L’obiettivo è quello di ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli.
L’obbligo di utilizzare i seggiolini anti abbandono è entrato in vigore il 7 novembre 2019, dopo che il Ministro dei Trasporti ha emanato il regolamento di attuazione con apposito Decreto.
In breve:
Dovrebbero essere usati fin dai primi giorni di vita, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la scelta deve essere fatta in base al peso del bimbo.
I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone inferiori a 150 centimetri di altezza.
Fino a 9 Kg di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla marcia dell'auto. Attenzione mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali.
Dopo 10 Kg si può cominciare a sistemare il seggiolino in senso di marcia.
Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile della macchina e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per brevi tragitti.
I "rialzi" sono da usare esclusivamente per bambini con altezza superiore ai 125 cm. Sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell'auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace.
Dal 2019 in Italia è obbligatorio l'uso dei dispositivi anti abbandono integrati ai seggiolini.