Art. 1655
Nozione
L'appalto (2222 e seguenti) è il
contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera
o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1656
Subappalto
L'appaltatore non può dare in
subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato
autorizzato dal committente (1670).
Art. 1657
Determinazione del corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la
misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla,
essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice (2225).
Art. 1658
Fornitura della materia
La materia necessaria a compiere
l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente
stabilito dalla convenzione o dagli usi (2223).
Art. 1659
Variazioni concordate del progetto
L'appaltatore non può apportare
variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non
le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto
(2725). Anche quando le modificazioni sono state autorizzate,
l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato
globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le
aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art. 1660
Variazioni necessarie del progetto
Se per l'esecuzione dell'opera a regola
d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non
si accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da
introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l'importo delle
variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto,
l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le
circostanze, un equa indennità. Se le variazioni sono di notevole
entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a
corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661
Variazioni ordinate dal committente
Il committente può apportare
variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto
del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al
compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo
dell'opera era stato determinato globalmente. La disposizione del
comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo
contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della
natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di
lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.
Art. 1662
Verifica nel corso di esecuzione
dell'opera
Il committente ha diritto di
controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie
spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua
esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto
e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine
entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto,
salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223,
1454, 2224).
Art. 1663
Denuncia dei difetti della materia
L'appaltatore è tenuto a dare pronto
avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se
si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare
esecuzione.
Art. 1664
Onerosità o difficoltà
dell'esecuzione
Qualora per effetto di circostanze
imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei
materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una
diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto,
l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del
prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella
differenza che eccede il decimo (1467). Se nel corso dell'opera si
manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche,
idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente
più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un
equo compenso.
Art. 1665
Verifica e pagamento dell'opera
Il committente, prima di ricevere la
consegna, ha
diritto di verificare l'opera compiuta. La
verifica
deve essere fatta dal committente appena
l'appaltatore
lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante
l'invito fattogli dall'appaltatore, il
committente
tralascia di procedere alla verifica senza
giusti
motivi, ovvero non ne comunica il risultato
entro
un breve termine, l'opera si considera
accettata.
Se il committente riceve senza riserve la
consegna
dell'opera, questa si considera accettata
ancorché
non si sia proceduto alla verifica. Salvo
diversa
pattuizione o uso contrario, l'appaltatore
ha diritto
al pagamento del corrispettivo quando
l'opera è accettata
dal committente (att. 181).
Art. 1666
Verifica e pagamento di singole
partite
Se si tratta di opere da eseguire per
partite, ciascuno
dei contraenti può chiedere che la verifica
avvenga
per le singole partite. In tal caso
l'appaltatore
può domandare il pagamento in proporzione
dell'opera
eseguita. Il pagamento fa presumere
l'accettazione
della parte di opera pagata; non produce
questo effetto
il versamento di semplici acconti (att.
181).
Art. 1667
Difformità e vizi dell'opera
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le
difformità
e i vizi dell'opera (1668). La garanzia non è
dovuta
se il committente ha accettato l'opera e le
difformità
o i vizi erano da lui conosciuti o erano
riconoscibili,
purché, in questo caso, non siano stati in
mala fede
taciuti dall'appaltatore. Il committente
deve, a pena
di decadenza (2964), denunziare
all'appaltatore le
difformità o i vizi entro sessanta giorni
dalla scoperta.
La denunzia non è necessaria se
l'appaltatore ha riconosciuto
le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione
contro l'appaltatore si prescrive in due
anni dal
giorno della consegna dell'opera. Il
committente convenuto
per il pagamento può sempre far valere la
garanzia,
purché le difformità o i vizi siano stati
denunziati
entro sessanta giorni dalla scoperta e prima
che siano
decorsi i due anni dalla consegna (att.
181).