Art. 833. Atti d'emulazione.
Il proprietario
non può
fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare
molestia ad altri.
Art. 840. Sottosuolo e spazio sovrastante al
suolo.La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto
ciò che
vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi
escavazione od
opera
che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a
quanto forma
oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve
le
limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle
acque,
sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali.
Il proprietario del
suolo
non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità
nel
sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia
interesse ad escluderle.
Art. 841. Chiusura del fondo.Il
proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
Art. 843. Accesso al fondo.Il
proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo,
sempre che
ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un
muro o
altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona
danno è
dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti
permettere
l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi
accidentalmente o
l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il
proprietario può
impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.
Art. 844. Immissioni.Il proprietario di un
fondo non può
impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli
scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non
superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione
dei
luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve
contemperare
le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener
conto
della priorità di un determinato uso.