Canile : Istruzioni per l'uso

Dopo quattro anni di assenza oggi  è il nostro primo giorno di servizio in alta valle. Crediamo sia importante ripartire con il piede giusto per fornire un servizio che sia utile ed apprezzato, per impiegare al meglio le risorse dei cittadini. Intanto ci permettiamo di ricordare che la cattura di un cane vagante è sempre disposta da un Pubblico Ufficiale (Carabinieri, P. M., Servizio Veterinario, funzionari del Comune, ecc.), gli operatori del canile sono autorizzati ad intervenire di iniziativa propria solo nel caso ci siano situazioni di rischio effettivo per la salute o l’incolumità pubblica. In nessun caso gli operatori del canile intervengono su richiesta diretta dei cittadini.  Chiunque avvisti un cane vagante ha il dovere civico di accertarsi che il proprietario non sia effettivamente nelle vicinanze, quindi eventualmente chiamare la P. M.,  il 112 o altro numero di emergenza. Sarà compito del Pubblico Ufficiale far intervenire gli operatori per la cattura. L’operatore di turno richiamerà la persona che ha segnalato il vagante per avere maggiori informazioni sul cane. Pare scontato ma è bene precisare che chi segnala il cane deve usare la cortesia di attendere l’operatore sul posto: in pochi minuti il cane potrebbe spostarsi di quel tanto che basta per diventare introvabile. Il tempo di attesa dipende dalla distanza che l’operatore deve coprire, ma, in situazioni normali, non supera la mezz’ora. La normativa in materia vieta ai cittadini di catturare i cani vaganti. La norma deve essere interpretata in questo senso: è certamente vietato catturare il cane, caricarlo in macchina e portarlo presso la propria abitazione oppure presso un qualunque canile, ma è pur sempre possibile, sempre con la massima cautela e prudenza, farlo entrare in uno spazio recintato per favorire l’intervento dell’operatore. Il cane catturato deve essere condotto presso il canile di prima accoglienza dove rimarrà a disposizione dell’ASL per l’osservazione sanitaria. Effettuate le opportune verifiche sulle condizioni del cane, il Veterinario ASL  ne  autorizzerà la dimissione e l’eventuale proprietario sarà avvisato per la restituzione. La L.R. 18/2004 dispone che chi perde il cane deve fare denuncia di smarrimento presso il Comune dove è registrato entro 3 giorni dallo smarrimento. La stessa Legge dice anche che il Comune o l’Unione di Comuni deve recuperare i costi di cattura. Quindi il proprietario, informato del ritrovamento del cane, effettuato il versamento nella forma e per l’importo che gli sarà indicato, dovrà fissare un appuntamento con il responsabile del canile per la restituzione. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, la direzione del canile non può, in nessun caso, restituire il cane di propria iniziativa: inutile quindi presentarsi presso il canile senza essere stati invitati e privi della documentazione necessaria. Altra informazione importante: il cane può essere restituito unicamente al legittimo proprietario o alla persona che ne ha denunciato lo smarrimento. In alternativa può essere restituito ad una terza persona purché in possesso di una delega valida a tutti gli effetti di legge. Infine, per completare il nostro breve manuale del canile, dobbiamo soffermarci su una novità: il soccorso agli animali feriti. Recenti norme hanno introdotto il reato di omesso soccorso anche nei confronti di animali feriti o in difficoltà. A prescindere dai casi di investimento (chi causa il ferimento di un animale è obbligato a prestare soccorso) è dovere civico di tutti i cittadini informare le autorità competenti della presenza di un animale in difficoltà indipendentemente dalla specie, sia esso un selvatico o un domestico. La disciplina in materia è piuttosto complessa, per cui, in caso di dubbi, il canile offre un servizio di pronta assistenza, ovvero fornisce indicazioni circa il corretto comportamento o circa l’Ente da avvisare.

Luciano