PRESENTAZIONE PROGETTI DI COLLABORAZIONE

PREMESSA ALLA COMPILAZIONE

COSA FINANZIA LA FONDAZIONE

La Fondazione Arezzo Intour può collaborare con terzi in diverse attività, come ad esempio affidare loro attività in outsourcing, stipulare accordi per studi e consulenze specifiche [1], o collaborare con istituzioni pubbliche, tra le altre [2]. La Fondazione può anche svolgere attività commerciali e strumentali al servizio del bene pubblico attraverso queste collaborazioni [2]. Inoltre, la Fondazione può erogare premi, borse di studio, attività di formazione come corsi e seminari relativi alle aree di interesse della Fondazione e altre attività coerenti con i suoi obiettivi istituzionali [1].

La Fondazione può stipulare accordi o contratti con qualsiasi ente pubblico o privato che sia utile o anche solo di supporto al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali.

In sintesi, la Fondazione Arezzo Intour può collaborare con terzi in attività di outsourcing, stipulare accordi per studi e consulenze specifiche, collaborare con istituzioni pubbliche o altri enti, svolgere attività commerciali o strumentali, erogare borse di studio e attività di formazione, tra le altre cose.

La Fondazione può finanziare attività che si distinguono per la loro originalità e il loro potenziale e che sono in linea con il suo obiettivo di promuovere lo sviluppo turistico in collaborazione con terzi [1]. Ha la flessibilità necessaria per valutare le richieste di contributo per le iniziative che vuole coltivare in base alla loro unicità e alla possibilità che hanno di aumentare ulteriormente l'attrattività del territorio [2]. Inoltre, la fondazione si propone di pianificare l'allocazione delle risorse per le iniziative consolidate riservando al contempo una parte del budget per le nuove iniziative, in particolare quelle relative a prodotti e servizi turistici che possono amplificare l'attrattiva della regione [[3],[2]].

Attualmente, la maggior parte delle richieste riguarda eventi piuttosto che prodotti o servizi turistici, spesso privi di una strategia di marketing per un potenziale prodotto e per il suo coinvolgimento nella catena del valore [4]. 

L'attenzione si concentrerà sul tipo di turismo che Arezzo vuole promuovere, considerando le risorse limitate che non consentono di rispondere a tutte le richieste. L'analisi prenderà in considerazione anche i periodi dell'anno che necessitano di un incremento delle presenze turistiche e l'impatto economico previsto sul territorio. Si sottolinea che vanno evitati tipi di collaborazione organizzativa che possano comportare responsabilità per la Fondazione.

Le categorie di potenziali finanziamenti o sponsorizzazioni includono prodotti e servizi turistici come trasporti, viaggi, alloggi, noleggio auto e servizi aggiuntivi come trasporto bagagli, parcheggi e organizzazione di attività di intrattenimento o sportive. Le attenzioni rientrano in categorie come le offerte naturali, culturali e artistiche. Prima di procedere con il contributo, è necessario valutare se le richieste corrispondono ai tipi di servizi o prodotti delineati nello statuto. Se questi criteri sono soddisfatti, la Fondazione può seguire un percorso di valutazione per valutare l'impatto turistico sulla città.

Pertanto, le attività che la Fondazione può eventualmente contribuire sono quelle che hanno una proposta ben strutturata, sono in linea con gli obiettivi di promozione turistica di Arezzo, hanno un notevole impatto economico sul territorio e contribuiscono alla valorizzazione dell'immagine turistica e culturale di Arezzo .


L'articolo 12 della Legge 241/1990, intitolato "Provvedimenti di concessione di benefici economici", disciplina gli atti amministrativi che concedono benefici economici a terzi, ovvero quelli volti ad assegnare una somma di denaro o un bene di valore economico a un beneficiario senza richiedere alcuna controprestazione o obbligo di rimborso. Tali misure sono considerate di concessione perché forniscono un vantaggio economico senza un'equivalenza in termini di prestazioni. La legge richiede la predeterminazione dei criteri e dei requisiti di accesso ai contributi pubblici e l'assegnazione di tali contributi deve evitare valutazioni di natura politica, basandosi piuttosto su criteri oggettivi e trasparenti, con l'obiettivo di garantire una distribuzione equa e imparziale dei benefici economici da parte delle amministrazioni pubbliche. 

Più precisamente, l'articolo 12 della Legge 241/90, nella sua formulazione generale, è la norma che regola qualsiasi tipo di sovvenzione finanziaria (in denaro o in natura) a carico delle pubbliche amministrazioni, senza poter distinguere al suo interno discipline differenziate in ordine a particolari tipologie di iniziative e pertanto comprende anche l'approvazione di iniziative, proposte, piani o programmi di eventi "popolari" nel campo della musica, dello spettacolo, dell'animazione sociale o territoriale, quando accompagnate dalla corresponsione di somme di denaro o dall'assegnazione di beni e altre utilità a carico del bilancio pubblico.

Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, le sovvenzioni pubbliche sono sempre finalizzate a costituire non il prezzo di una controprestazione a favore dell'Ente emittente (che comporta un contratto a causa di scambio o commutativo, soggetto alle regole tipiche dell'affidamento di appalti pubblici di beni, servizi e lavori pubblici), bensì un'operazione con finalità comuni (anche se con caratteri di gratuità) che consiste nell'erogazione modale di somme di denaro (o altre utilità, sussumibili nella più generale categoria di "datio" avente ad oggetto valori derivanti da beni naturali) funzionali a determinati obiettivi (comuni sia alla PA erogante che a quella sovvenzionata), che l'attività dei beneficiari dovrà perseguire e a cui questi ultimi saranno vincolati nei confronti della PA erogante (che quindi potrà sempre ripeterli qualora vengano utilizzati per altri scopi o con modalità tali da non garantire un efficiente ed efficace raggiungimento dell'obiettivo prefissato).


Predeterminazione dei criteri di attribuzione dei benefici economici:

L'articolo 12 della Legge 241/90 subordina questa funzione alla predeterminazione di criteri che, in quanto funzionalmente collegati al raggiungimento di finalità di interesse generale non astrattamente tipizzabili ex ante, spetterà all'Ente emittente, nell'esercizio della sua discrezionalità, elaborare caso per caso (criteri atipici o innominati). La discrezionalità della PA, nell'elaborazione di questi criteri, trova un solo limite, ovvero quello di garantire, in pratica, che la scelta del contraente "beneficiario" non sia puramente fiduciaria, ma il risultato di un processo neutrale e trasparente.

Contributi economici: procedura di assegnazione:

Di seguito è riportato l'iter procedurale, non esaustivo, che, se seguito rigorosamente, dovrebbe contribuire a garantire che l'assegnazione dei benefici economici avvenga in modo trasparente, nel rispetto della legge e senza discriminazioni ingiustificate.

1 Predeterminazione dei criteri e delle modalità:

Prima di procedere all'assegnazione di qualsiasi tipo di beneficio economico, le amministrazioni pubbliche devono stabilire, attraverso un atto generale, i criteri e le modalità da seguire.Trasparenza dei criteri generali: L'articolo 26 del D.Lgs. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino gli atti con cui vengono stabiliti preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione dei benefici economici di cui all'articolo 12 della Legge 241/1990.

2 Trasparenza procedurale:

Al di fuori delle ipotesi derogatorie (quindi eccezionali) di assegnazione di un contributo straordinario, che chiaramente devono essere previste all'interno dell'atto normativo adottato dall'Ente emittente, sarebbe opportuno concentrare l'acquisizione delle richieste di contributo in una "sessione" specifica. A tal proposito, il regolamento interno potrebbe (e dovrebbe) stabilire i termini e le modalità attraverso cui presentare le richieste e disciplinare le attività procedurali propedeutiche all'adozione dell'atto finale (provvedimento di concessione) che, evidentemente, oltre ad essere coerente con i criteri predeterminati dall'Amministrazione, deve tenere conto del budget stanziato per la finalità che si intende soddisfare. Nello specifico, tenendo conto del quadro normativo, il responsabile dovrebbe pubblicare periodicamente un avviso che inviti tutti i soggetti interessati a presentare le richieste per richiedere il contributo. La regola dell'evidenza pubblica mira a garantire una sana concorrenza tra gli operatori, basata su criteri di merito, e a prevenire distorsioni o alterazioni che potrebbero verificarsi se il processo di assegnazione dei contributi non fosse trasparente e competitivo.

3 Adozione delle disposizioni sull'attribuzione del beneficio che deve essere adeguatamente motivata, nel senso che la decisione finale è coerente con i criteri e le modalità prestabilite.

Pubblicazione del provvedimento:

Il Decreto Legislativo 33/2013 prevede la pubblicazione di tutti i provvedimenti di attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e imprese, purché il valore superi i 1.000 euro (nell'anno solare per lo stesso beneficiario). La pubblicazione è considerata una "condizione legale di efficacia" del provvedimento stesso.

i contributi pubblici possono essere classificati in diversi tipi in base alla loro natura e al loro scopo:

Contributi "materiali":
Includono qualsiasi forma di cessione gratuita dell'uso o del godimento di beni, che possono essere mobili o immobili, nonché contributi economici in denaro.

Contributi "immateriali":
Un esempio emblematico è il patrocinio gratuito, che consente al beneficiario di ottenere un sostegno istituzionale e di utilizzare i simboli dell'amministrazione concedente per promuovere la propria iniziativa.


La Fondazione ha adempiuto a quanto sopra disposto con la previsione di criteri e requisiti dettagliati.  Clicca per consultare .

COSA OCCORRE PER PRESENTARE IL PROGETTO:

1) CARTA IDENTITA' o ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA'

2) STATUTO E VISURA CAMERALE DELLA PERSONA GIURIDICA 

3) CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

LE DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DA ALLEGARE