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STATUTO
”Amici di Lodi2 Giovanni Spezzaferri ODV”
Art. 1 - Denominazione e sede
È costituito l’Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato, associazione non riconosciuta, denominata Amici di Lodi2 Giovanni Spezzaferri - ODV, di seguito indicato con il termine “Associazione“.
La dizione Organizzazione di Volontariato e l’acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.
La durata dell’associazione è illimitata.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Lodi. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 del presente statuto.
Art. 2 - Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’Associazione.
Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione stessa.
In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
Art. 3 - Finalità
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:
essere un punto di riferimento per tutti i genitori degli alunni dei Plessi appartenenti aII’I.C.;
promuovere la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente;
informare il Consiglio d'Istituto di ciò che viene avvertito dalle famiglie, delle loro esigenze e, all’uopo, avanzare proposte e soluzioni;
essere da collegamento, promuovendo la reciproca informazione tra i rappresentanti di classe al fine di rilevare problematiche di ordine generale e di interesse comune e farsi portavoce di proposte e richieste aventi carattere generale e non personale;
formulare proposte per il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ai sensi DPR n. 275 del 1999 (Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni scolastiche), ripreso nell’art.1 comma 14 della Legge n.107 del 2015 che recita: ”Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”;
rispondere alle richieste di collaborazione del Dirigente Scolastico e dei Docenti, attivando la partecipazione dei genitori alle iniziative promosse dalla scuola;
supportare e sostenere le iniziative ed i progetti scolastici dell’istituto;
partecipare e promuovere la partecipazione ai momenti di formazione previsti per i genitori (serate a tema, incontri con esperti...).
Art 4 - Attività di interesse generale
Le attività che l’Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere D-I-L dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs.117/2017.
D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
In particolare l’Associazione si propone di:
promuovere la partecipazione attiva di tutti i genitori associati nella forma che riterrà opportuna;
collaborare, definire accordi, con enti pubblici, associazioni, aziende, persone fisiche o altre figure giuridiche, che operino in settori di interesse al fine di perseguire gli scopi enunciati;
stipulare convenzioni con enti, associazioni, realtà commerciali e produttive per la fornitura di beni e servizi in favore degli allievi della scuola e dei loro genitori associati;
finanziare attività e/o progetti proposti sia dalla Scuola che dall’Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente;
promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative, con il coinvolgimento alla vita della Scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva, responsabile e qualificata;
favorire iniziative culturali, sociali e sportive quali conferenze, mostre, corsi, attività sportive nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse e di incontro collettivo;
provvedere alla raccolta e alla gestione dei fondi necessari a sostenere le attività citate, promuovendo la contribuzione da parte dei Soci, le erogazioni liberali sia di persone fisiche, enti pubblici o privati e imprese e altre forme di contributo economico liberale sui singoli progetti di lavoro;
produrre, pubblicare, diffondere, distribuire pubblicazioni, stampati, materiali editoriali in genere, anche periodici (con l'esclusione dei quotidiani), software, prodotti audiovisivi e cinematografici a fronte dei quali possono essere previste donazioni liberali per il loro utilizzo;
concludere contratti ed accordi con altre associazioni, fondazioni o enti per meglio perseguire gli scopi dell’Associazione.
L‘Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall‘art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 5 - Ammissione
Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
La domanda di ammissione dovrà contenere:
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
Ciascun socio ha diritto:
di votare per l’elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo o come previsto da eventuale regolamento interno;
di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
Ciascun socio ha il dovere:
di rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
di non arrecare danno all’Associazione;
di versare la quota associativa, secondo l’importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dalL'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.
Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.
Art.7 - Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde in caso di decesso, per recesso e per esclusione.
Il socio può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l’Associazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o alL'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata a posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 8 - Ordinamento dell’Associazione
L’Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.
La struttura associativa è composta:
da un’Assemblea;
da un Consiglio Direttivo;
dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
dall’organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art. 9 - Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.
Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.
Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.
Art. 10 - Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria:
nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
discute e approva il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell’Associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua;
discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da Ioro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
fissa l’ammontare dell’eventuale quota associativa;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
deliberare sulle modificazioni dello statuto;
deliberare l’eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
Art. 11 - Convocazione dell’Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
L‘Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Art. 12 - Validità deLL'Assemblea e modalità di voto
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all’eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell‘apposito libro dei soci.
I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle 1 che riguardano la loro responsabilità.
I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.
È previsto l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall’Assemblea tra i soci.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente rimangono in carica per la durata di 3 (anni) esercizi e sono rieleggibili.
Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
Il Consiglio Direttivo:
amministra l’Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;
propone, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull’attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
approva o rigetta le domande di ammissione;
propone all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale;
eleggere il Presidente e il Vice Presidente, nominare il Segretario e il Tesoriere.
Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario
dell’Associazione.
Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l’Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.
Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 16 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante deII’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato daII’Assemblea.
In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente iÌ Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all’Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Art. 17 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.
Il Vicepresidente:
gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;
relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull’andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell’Associazione.
I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.
Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell’elenco dei soci garantendone libera visione al socio che Io richieda.
Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.
Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale
Qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017 L'Assemblea nomina l’Organo di Controllo.
Qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Art. 20 - Libri sociali
Sono libri sociali delL'Associazione:
il libro dei soci, contenente l’elenco dei soci dell’Associazione;
il libro verbali dell’Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’Assemblea;
il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
ii registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l’Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 21- Risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall’Associazione nonché dai fondi accantonati per l’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate da:
quote sociali;
contributi pubblici e privati;
donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio:
rendite patrimoniali;
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
proventi derivanti da attività, svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall’Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
altre entrate espressamente previste dalla legge;
eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
La quota sociale, se l’Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.
Art. 22 - Scritture contabili
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 23 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1º gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull‘attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all dft. 13, 3º comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l’ammontare dell’eventuale quota sociale annua.
La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro 30 giorni.
È facoltà al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, di prevedere la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione ha iì divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione a la distribuzione siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 25 - Assicurazione dei volontari
Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 26 - Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell‘Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione ltalia Sociale a norma dell‘art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Art. 27 Disposizioni finali
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.