PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

Data pubblicazione: Apr 06, 2017 8:0:22 PM

Piano Nazionale di Formazione – quale obbligo per i docenti? 

Il comma 124 della legge 107/15 stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligato-ria, permanente e strutturale”.

Il Piano Nazionale di Formazione al paragrafo 6 chiarisce però che “l’obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del Piano”. Essa deve essere intesa dunque come coerenza delle attività formative con i contenuti del PTOF, di cui fa parte anche “la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e la definizione delle risorse occorrenti”.

In altre parole l'obbligo è disposto dal deliberato del Collegio dei docenti delle singole istituzioni scolastiche in materia di formazione, non dal numero di ore. A tal proposito ricordiamo che la proposta del MIUR di rendere obbligatorie cinque unità formative da 25 ore per un totale di 125 ore nel triennio è stata ritirata ed essa non è presente nel Piano Nazionale di Formazione.

E' quindi prerogativa del Collegio Docenti deliberare contenuti e consistenza degli impegni di formazione, nell’ambito del piano delle attività (cioè all’interno dell’orario previsto per le attività collegiali) oppure come attività aggiuntive da retribuire, utilizzando anche il riconoscimento con i fondi per la valorizzazione del merito.

Il PNF istituisce una nuova unità di misura per quantificare l’impegno in attività di formazione: l’Unità Formativa. Per la definizione delle Unità Formative, in fase di prima attuazione, il Piano Nazionale fa riferimento al sistema dei Crediti Formativi Universitari o Accademici (CFU o CFA) e professionali. Nel triennio 2016-2019, in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative. I Piani triennali devono garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio.

Quanto “vale” una Unità Formativa? Prendendo spunto da modelli elaborati in ambito universitario, il rife-rimento è al CFU( credito formativo universitario) che riconosce un impegno di 25 ore. Tale quantificazione però è indicativa e non perentoria.

Ogni unità può essere costituita da una pluralità di attività: formazione in presenza e a distanza, progettazione, sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola. Pertanto la formazione in presenza può essere solo una parte dell’Unità Formativa.

Riconoscimento delle iniziative individuali: le unità formative possono essere promosse direttamente dall’istituzione scolastica oppure associate alle scelte personali del docente.

Nel primo caso le Unità formative sono automaticamente riconosciute in quanto le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare percorsi coerenti con il Piano di Miglioramento e con il POF triennale.

Nel secondo caso i percorsi realizzati autonomamente da singoli o da gruppi di insegnanti si possono far valere, ma necessitano di un riconoscimento della coerenza con il Piano di Formazione deliberato dal Collegio Docenti.

Da quanto detto appaiono sbagliate e foriere di possibile contenzioso le indicazioni fornite da alcuni uffici scolastici che impongono ai docenti la frequenza dei corsi di formazione organizzati dalle scuole polo, senza fare alcun riferimento alla coerenza con quanto autonomamente definito nel Piano di scuola sulle attività di formazione. 

Tutte le informazione relative alla formazione dei docenti potete trovarla in questo link.