La riabilitazione dai protesti di assegni e cambiali

La cambiale e l'assegno sono titoli di credito con i quali un soggetto si riconosce debitore nei confronti di un altro e si impegna al pagamento di una determinata somma di denaro.

Nel primo caso (per la cambiale) l'impegno di pagamento (c.d "pagherò") può essere posticipato nel tempo ad una determinata data, mentre, nel secondo caso, l'assegno può avere unicamente la data del giorno in cui viene emesso.

Quando l'assegno o la cambiale non vengono onorati (cioè non sono pagati) possono essere "protestati" ed, ossia, l'Istituto Bancario presso cui vengono presentati all'incasso dal creditore o il creditore stesso, li trasmettono ad un pubblico ufficiale (Notaio o Ufficiale giudiziario) affinchè venga dato atto del mancato pagamento da parte del debitore.

In tal caso il nominativo del debitore viene inserito nel registro informatico protesti conservato presso la Camera di Commercio e, sullo stesso, rimane, a suo carico, la relativa segnalazione.

Tale segnalazione ha naturalmente effetti negativi per il debitore il quale, una volta segnalato, non può più accedere a prestiti o finanziamenti.

Al fine di ottenere la cancellazione dal registro è necessario valutare differenti circostanze ed ossia se si tratti di assegno o cambiale.

IN CASO DI CAMBIALE

Nel caso di protesto levato su cambiale la procedura è differente nel caso in cui l'importo di cui alla cambiale protestata, comprensivo di interessi e spese venga pagato dal debitore entro un anno o meno dalla levata del protesto.

Pagamento entro un anno dal protesto

Nel primo caso (pagamento entro un anno) l’istanza di cancellazione protesti deve essere inoltrata al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio e può essere richiesta:

- dal debitore che, entro 12 mesi dalla levata del protesto, esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario, comprensivo di interessi maturati e spese di protesto.

Sui siti delle Camere di Commercio è generalmente disponibile un modello da compilare con l'indicazione della documentazione da allegare, nonchè delle relative spese.

In caso di protesti riguardanti assegni bancari/postali non è possibile richiedere la cancellazione per avvenuto pagamento ed è necessario seguire la diversa procedura più avanti indicata.

Presso la Camera di Commercio può altresì essere richiesta la cancellazione nelle seguenti ipotesi:

- da chi dimostra di aver subito a proprio nome un protesto illegittimo o erroneo, sia di cambiali sia di assegni ;

- dai pubblici ufficiali levatori e dagli istituti di credito quando si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata di un protesto, sia di cambiale sia di assegno;

Pagamento oltre l'anno dal protesto

Nel caso di protesti di cambiali o vaglia cambiari pagati oltre il termine dei 12 mesi dalla levata del protesto, il debitore può chiedere la riabilitazione al Tribunale presso la Sezione della Volontaria Giurisdizione e successivamente presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio.

Per ottenere la riabilitazione è necessario avere pagato tutti i titoli protestati e non aver subito ulteriori protesti.

In tal caso è necessario allegare all'istanza da depositare in Tribunale un apposito certificato con l'indicazione di tutti i protesti subiti, previa richiesta da effettuare alla Camera di Commercio. A titolo esemplificativo cliccando su questo link è possibile visualizzare il modello adottato dalla Camera di Commercio di Bari.

IN CASO DI ASSEGNO

Pagamento oltre l'anno dal protesto

Il debitore che provvede al pagamento dell’assegno bancario o postale può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Tribunale e, successivamente, inoltrare al Presidente della Camera di Commercio competente l’istanza di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, allegando il decreto di riabilitazione ottenuto dal Tribunale.

In caso di protesti riguardanti assegni bancari o postali (o cambiali o vaglia cambiari pagati oltre il termine dei 12 mesi dalla levata del protesto) prima di presentare domanda di cancellazione alla Camera di Commercio è necessario ottenere la riabilitazione richiedendola al Tribunale di competenza.

Per ottenere la riabilitazione occorre aver pagato tutti i titoli protestati e non aver subìto ulteriori protesti.

Ottenuto il decreto di riabilitazione è necessario inoltrare al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio l’istanza di cancellazione (ovvero, domanda in bollo firmata in originale dal protestato - scaricabile sul sito di ogni Camera di Commercio nella sezione dedicata ai moduli).

Pagamento entro l'anno dal protesto

La cancellazione per avvenuto pagamento può essere richiesta dal debitore che - entro 12 mesi dalla levata del protesto - esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario, comprensivo di interessi maturati e spese di protesto.

Per ottenere tale cancellazione è necessario inoltrare al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio l’istanza di cancellazione (ovvero, domanda in bollo firmata in originale dal protestato - scaricabile sul sito di ogni Camera di Commercio nella sezione dedicata ai moduli).

E' possibile poi richiedere la cancellazione nelle seguenti altre ipotesi:

Istanza di cancellazione per illegittimità o erroneità della levata

Nel caso in cui si dimostra di aver subito a proprio nome un protesto illegittimo o erroneo, sia di cambiali sia di assegni è necessario inoltrare al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio l’istanza di cancellazione (ovvero, domanda in bollo firmata in originale dal richiedente - scaricabile sul sito di ogni Camera di Commercio nella sezione dedicata ai moduli).