lunedì 26 novembre 2024 di Emilio Curci
Negli ultimi 25 anni, dopo un previgente periodo di quasi "indifferenza" il processo esecutivo è stato interessato da numerosi interventi legislativi che lo hanno più volte modificato o integrato con l'obiettivo essenziale di realizzare quanto più rapidamente possibile un ricavo da mettere a disposizione del creditore, pur con la necessità di contemperare, per quanto possibile i diritti del debitore.
Non è infatti, di poco rilievo ricordare che l'esecuzione immobiliare, non di rado, va ad incidere su uno dei diritti più sentiti a livello nazionale e cioè il diritto di proprietà di un immobilie, soprattutto quando questo rappresenta l'abitazione principale del debitore.
Il vero punto di svolta è stato inizialmente rappresentato dalla possibilità di delegare ai notai le operazioni di vendita inizialmente riservate solo ai Tribunali con la legge n. 302/1998, possibilità poi estesa, dal 2005 anche a commercialisti e avvocati, passando per le riforme del 2006 e del 2009 (quest'ultima in particolare modificava il sistema dei giudizi di opposizione), le modifiche del 2012 (che ha modificato il pignoramento presso terzi) fino alle leggi 162/2014 e 132/2015.
A questo complesso quadro di interventi legislativi alquanto disordinati (rectius non coordinati), hanno fatto seguito ulteriori modifiche, dapprima introdotte con la legge delega di riforma della giustizia civile (legge 26 novembre 2021, n. 206) con l'immediata entrata in vigore di ulteriori novità riguardanti ad esempio il pignoramento presso terzi e infine con la vera e propria legge di riforma (c.d. Riforma Cartabia) entrata in vigore nel 2023.
Dopo un anno di "prova" della nuova normativa, con l'ultimo decreto legislativo n. 164 del 31.10.2014 è stato predisposto un "correttivo" alla riforma che, anche questa volta non ha risparmiato il processo esecutivo, andando a modificare una serie di norme che cerchiamo di esaminare, in dettaglio di seguito riportandone la nuova versione fornendo, per ognuna alcuni spunti di riflessione.
«Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale).
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti.».
La modifica all'art. 475 si è resa necessaria per rendere la norma coerente a quanto già previsto dalle precedenti disposizioni introdotte dalla riforma, in quanto con l'eliminazione della formula esecutiva (retaggio di un potere mutuato in Italia dal diritto francese del diciasettesimo secolo per il quale solo al re era concesso di dare valore "coercitivo" ad un determinato atto) per tutti gli atti di formazione giudiziale, lo stesso principio doveva valere anche per i titoli esecutivi formati per atto pubblico (es: l'atto di mutuo stipulato da notaio).
Per tale motivo per mettere in esecuzione un titolo derivante da atto pubblico non sarà più necessario utilizzare una copia munita della c.d. "formula esecutiva" che rilasciava il notaio stesso, ma sarà sufficiente la sola attestazione di conformità sempre a cura del notaio, ovvero dove l'atto sia nativo telematico, in presenza di firma digitale, la copia dello stesso (c.d. duplicato informatico) renderà superflua la stessa attestazione di conformità essendo il duplicato informatico equiparabile ad un originale.
«Art. 479 (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto). -
Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.».
Analoga "correzione" viene apportata all'art. 479 che non viene essenzialmente modificato nella sua ratio (cioè la notifica del titolo esecutivo deve essere fatta necessariamente prima o con il precetto stesso), bensì nel suo aspetto pratico. Anche in tal caso il titolo esecutivo è rappresentato dalla copia attestata conforme all'originale ovvero il duplicato informatico che è l'originale stesso.
Art. 480 (Forma del precetto).
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.».
Le novità principali della norma sono contenute nei due ultimi commi con l'inserimento, nel precetto, dell'indicazione necessaria del "giudice competente per l'esecuzione" e l'indicazione (se esistente) di un indirizzo pec ovvero l'elezione di un domicilio digitale del creditore se questi provvede personalmente a notificare il precetto stesso con la conseguenza che l'eventuale omissione determina, ai fini delle opposizioni, una competenza per territorio "speciale" limitandola a luogo in cui il precetto stesso è stato notificato.
Tali modifiche normative, a prima vista pongono qualche difficoltà sia dal punto di vista pratico che interpretativo.
Ci si chiede, infatti, cosa accade se il creditore intenda promuovere diverse esecuzioni (es: su immobili ricadenti in territori di Tribunali diversi), a meno che, già in sede di precetto (la strategia processuale del creditore costituendo ciò un eventuale pregiudizio almeno sotto il profilo della strategia processuale per il creditore) si vogliano indicare i possibili Tribunali (e quindi non solo un giudice, ma anche più giudici) che si intedono adire ai fini dell'avvio dell'esecuzione.
La seconda novità incide probabilmente in maniera minore nel senso che è ipotesi quantomeno rara quella in cui il creditore agisce in proprio senza l'assistenza di un legale e, comunque, l'indicazione di una pec (già obbligatoria da anni se a notificare un precetto è un legale) è un elemento coerente con la informatizzazione dell'intero sistema.
Meno comprensibile, invece, il riferimento al luogo delle opposizioni a precetto, in quanto si potrebbe verificare una situazione in cui il creditore (in proprio) indica il giudice competente per l'esecuzione e avvia dinanzi a questo il relativo processo, ma non indica una pec quale domicilio digitale con la conseguenza che ci potrebbe essere un giudizio di opposizione che dovrà essere trattato presso un altro ufficio (diverso da quello del pignoramento) con evidenti problemi di coordinamento processuale.
Art. 486 (Forma delle domande e delle istanze).
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso negli altri casi.
Il nuovo articolo elimina il riferimento al deposito in cancelleria (come nella versione previgente), lasciando solo l'espressione con ricorso in quanto ogni istanza va depositata solo in modalità telematica.
Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione)
Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo informatico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice.
Per i medesimi motivi sopra indicati, al primo comma, le parole «fascicolo telematico» della previgente versione sono sostituite dall'espressione fascicolo informatico, mentre il secondo introduce l'obbligo per il creditore di presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice.
Art. 492 (Forma del pignoramento).
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.».
Il lungo articolo sul pignoramento viene leggermente riscritto con la sostituzione integrale del secondo comma che ora prevede il necessario invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.
Anche tale scelta è stata effettuata per rendere sistematico l'utilizzo dei domicili digitali ovvero degli indirizzi pec risultanti dai pubblici registri
Al terzo comma viene soppresso il riferimento alla Cancelleria, mentre appare particolarmente rilevante il riferimento alla nuova disciplina della conversione (che si vedrà in seguito), dovendosi indicare al debitore la possibilità di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, previa istanza da depositare unitamente ad un importo non inferiore ad un sesto (non più un quinto del credito).
Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).
Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.
Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.
Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.».
Il lungo articolo sulla ricerca dei beni con modalità telematiche viene lasciato pressochè inalterato fatta eccezione per il decimo comma, nel quale le parole «con la nota d'iscrizione a ruolo,» sono state soppresse, e le parole «il creditore deposita» sono state sostituite dall'espressione «il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando,»
Di fatto il creditore che avrà formulato l'istanza di ricerca telematica dei beni e che voglia beneficiare del termine di sospensione dei termini del precetto, ottenuto proprio a seguito dell'istanza di cui all'art. 492 bis c.p.c., dovrà depositare all'atto dell'iscrizione a ruolo del pignoramento il documento comprovante il verbale di ricerca dei beni, ovvero nei (rari) casi in cui sia richiesto depositare l'autorizzazione del presidente del Tribunale ad effettuare tali ricerche.
Si segnala, inoltre, che Il D.Lgs 31.10.2024, n. 164, ha modificato l’art. 13, comma 1 quinquies, del DPR 30.5.2002, n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), eliminando il contributo unificato di € 43 per le istanze ex art. 492 bis cpc, eccetto il caso di cui il creditore presenti l’istanza ex art. 492 bis, comma 2, “Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare”.
Art. 518 (Forma del pignoramento).
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.».
L'articolo 518 riceve soltanto un leggero maquillage al sesto comma nel quale si aggiunge che "Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.
Di fatto cioè non cambia nulla sotto il profilo della perdita di efficacia del pignoramento (mancata iscrizione a ruolo dentro 15 giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario), ma viene eliminato il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo.
Sotto il profilo pratico sarà necessario comprendere, attesa l'eliminazione della nota iscrizione a ruolo, quale sia l'atto principale da depositare, al momento dell'iscrizione del pignoramento in quanto, fino a prima dell'entrata in vigore delle modifiche, questo era rappresentato proprio dalla nota stessa, implicando ciò necessariamente un adeguamento dei software per il deposito telematico.
Viene completamente eliminato, infine, il sesto periodo del comma 6 nel quale era già contenuta la senzione di inefficacia per deposito tardivo dopo i 15 giorni (ora richiamata dal precedente comma 2.
Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).
Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dalla iscrizione a ruolo del processo esecutivo ad opera del creditore a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.».
Per i medesimi motivi di cui sopra viene modificata anche la norma che si occupa di pignoramento di beni mobili registrati, al quinto comma nel quale si anticipa, al secondo periodo la dichiarazione di inefficacia del pignoramento in caso di mancata iscrizione entro 30 giorni (e conseguente estinzione del secondo periodo del sesto comma), nonchè con la sostituzione delle originarie parole «dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione» con l'espressione: «dalla iscrizione a ruolo del processo esecutivo ad opera del creditore»;
Art. 524 (Pignoramento successivo).
L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.
Il processo verbale è depositato e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.
Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
L'articolo rimane invariato ad eccezione del secondo comma, nel quale si legge che il processo verbale è semplicemente depositato e non più depositato in cancelleria, proprio al fine di eliminare ogni riferimento ai depositi cartacei.
Art. 543 (Forma del pignoramento).
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.
Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.
Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.
Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.».
Alcune modifiche interessano l'articolo che si occupa di pignoramento presso terzi.
Viene effettua la solita "eliminazione" al riferimento dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente,
Per i motivi già esposti sopra per i precedenti articolo (eliminazione della nota di iscrizione e a ruolo) viene modificato il quarto comma secondo periodo sostituito con l'espressione «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.
Rimane confermata l'inefficacia "parziale" del pignoramento in caso di mancata notifica (o mancato avviso) dell'avviso dell'udienza e del numero di RG solo nei confronti dei terzi ai quali tali notifiche non siano pervenute, rimanendo, invece, valido per gli altri.
Gli obblighi del solo terzo (e non del debitore il cui termine viene eliminato) cessano alla data di udienza indicata nel pignoramento.
Interessante modifica al sesto comma completamente riscritto in quanto, si prevede espressamente, a differenza della previgente versione (in cui tale caso non era espressamente regolamentato) che: "Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione".
Di fatto, anche prima di tale modifica il creditore doveva dichiarare al terzo la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento per liberarlo dai relativi obblighi, ma l'ipotesi dell'abbandono del pignoramento era disciplinata dall'art. 164 ter delle disposizioni di attuazione che recitava:
1. Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
2. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.
L'attuale formulazione consente, dunque, di anticipare i tempi al creditore laddove abbia ricevuto il pagamento prima della scadenza del termine per iscrivere il pignoramento.
Rimane, comunque, un problema di coordinamento riguardante la nota di iscrizione a ruolo, atteso che nella norma si legge appunto "se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo", ma come sopra esposto abbiamo già visto che il pignoramento non si iscrive più con il deposito della nota di iscrizione a ruolo, bensì con il verbale di pignoramento ovvero con la copia notificata della citazione del presso terzi.
Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento).
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.
La riscrittura dell'art. 557 appare probabilmente una delle più problematiche, atteso che, nella nuova formulazione viene espressamente indicato (a differenza del passato) che il mancato deposito entro 15 giorni dalla restituzione del pignoramento, non solo di atti e titoli, ma anche della nota di trascrizione, rende inefficace il pignoramento.
Ricordiamo che la formulazione di cui al primo comma prevede l'improabile (e di fatto mai verificabile) ipotesi in cui sia l'ufficiale giudiziario a trascrivere il pignoramento immobiliare e, dunque, in tal caso, anche a restituire al creditore la relativa nota.
Nella prassi, invece, è sempre il creditore che, una volta ricevuta la copia del pignoramento, a provvedere alla trascrizione, rientrando, pertanto, tale situazione in quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 555, circostanza, per la quale il creditore "deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari".
Ci si chiede, dunque, se, prevalga l'ultimo comma dell'art. 557 nell'ipotesi comune in cui sia il creditore a procedere alla trascrizione (come sembrerebbe dalla lettura della norma) e, dunque, in tal caso, il termine di 15 giorni debba essere considerato ordinatorio, ovvero, anche nel caso del 555 il creditore debba depositare titoli, atti e trascrizione comunque entro 15 giorni al fine di evitare di incorrere nella dichiarazione di inefficacia del pignoramento e/o comunque esporsi a possibili opposizioni.
In ogni caso, pur superando tale problema, dalla nuova norma ne emerge un altro verosimilmente più complesso da risolvere sotto il profilo pratico che si potrebbe verificare nel caso in cui l'ufficiale giudiziario esegua il pignoramento in modalità telematica nel momento in cui si debba richiedere la trascrizione al conservatore basandosi su un atto telematico.
Mentre, infatti, nell'ipotesi in cui si iscriva a ruolo il pignoramento e poi si proceda alla richiesta di trascrizione l'attestazione di conformità dell'atto di pignoramento è facilmente eseguibile, trattandosi di documento estratto dal fascicolo telematico, se si deve, invece, depositare contestualmente atto di pignoramento, titoli e nota di trascrizione, ciò presuppone che sia stata già effettuata la trascrizione stessa con evidenti problemi di possibili dinieghi da parte del conservatore di procedere alla trascrizione stessa.
A questo punto, nel caso di pignoramento notificato in via telematica dall'ufficiale giudiziario, al fine di trascrivere l'atto, una soluzione potrebbe essere rappresentata dall'estrazione della copia del pignoramento della quale attestare la conformità, accedendo al sito ministeriale PST.giustizia, nel quale, tra gli uffici consultabili, sono stati inseriti oltre ai tribunali anche gli uffici unep sempre che (e al momento non se ne conoscono le funzionalità) anche per queste ipotesi sia accessibile un fascicolo informatico analogamente a quanto avviene per i giudizi civili.
In mancanza, altra strada potrebbe essere l'attestazione della conformità del documento informatico (il pignoramento notificato via PEC dall'Unep), con la modalità "per altri usi", cioè con descrizione del file e inserimento impronta hash e, quindi, sucessiva presentazione per la trascrizione al conservatore sempre se trasmessa in via telematica.
Ovvero ancora, se non fosse possibile procedere alla richiesta telematica di trascrizione, ultima alternativa rimarrebbe quella di stampare tutto in cartaceo e attestare la conformità del documento ricevuto via PEC dall'Unep e presentare la relativa documentazione al conservatore.
In caso di eventuale diniego da parte del Conservatore l'unico strumento sarebbe il reclamo al Tribunale ex art. 745 c.p.c.
Art. 582 (Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario)
L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso,salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis..
Inserita anche per l'aggiudicatario la necessità di indicare un proprio domicilio elettronico sempre al fine di informatizzare completamente il processo.
Art. 587 (Inadempienza dell'aggiudicatario).
Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate.
Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.».
Novità più rilevante è rappresentata dal fatto che viene aggiunta, quale nuova condizione obbligatoria, per ottenere il trasferimento dell'immobile acquistato all'asta la trasmissione della dichiarazione, da parte dell'aggiudicatario di cui all'art. 585 (la dichiarazione, ai fini del rispetto della normativa anti riciclaggio) entro il medesimo termine per il versamento del saldo prezzo (120 giorni dall'aggiudicazione o il minor termine indicato nell'offerta di partecipazione all'asta) a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa.
In sostanza l'aggiudicatario dell'immobile all'asta dovrà non solo pagare nel termine di 120 giorni (ovvero il minor termine da lui indicato) il c.d. "saldo prezzo" ed ossia la differenza tra la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, ma dovrà anche, a pena di decadenza, trasmettere una dichiarazione con la quale specifichi, così come previsto dalla normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), la provenienza del denaro con cui è stata conclusa l'operazione.
Allo stato non esiste una modulistica specifica sul punto, a meno che non si voglia utilizzare il c.d. questionario di adeguata verifica il cui modello è stato adottato dagli istituti di credito per tutte quelle operazioni in cui sia necessario effettuare tale dichiarazione.
Operativamente tale dichiarazione dovrà essere inviata dall'aggiudicatario al professionista delegato, il quale provvederà ad allegarla alla minuta del decreto di trasferimento da trasmettere al Giudice dell'Esecuzione, ovvero, in mancanza dovrà segnalare tale inadempimento ai fini della successiva dichiarazione di decadenza.
Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta).
Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.
Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.
Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409..
All'articolo che si occupa dell'esecuzione delle c.d. "misure di coercizione indiretta" viene unicamente aggiunto che "il provvedimento perde efficacia con l'estinzione del processo esecutivo", naturalmente ove il titolo sia stato preventivamente azionato.
«Art. 616 (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione).
Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.
L'art. 616 che si occupa dei giudizi di merito conseguenti alle opposizioni viene coordinato con il processo di cognizione stabilendo appunto che "Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter".
Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione)
Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.
Nello stesso senso la modifica prevista per l'art. 618 che disciplina i provvedimenti del GE a seguito della proposizione di opposizione, che per renderla uniforme al sistema prevede come siano ridotti della metà in tali procedimenti anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.