Coronavirus e processo penale
martedì 5 maggio 2020 di Emilio Curci
Come tutti i settori della giustizia anche quello inerente la regolamentazione del processo penale ha subito numerosi interventi legislativi essenzialmente finalizzati ad impedire la diffusione del contagio del Covid-19 sul territorio nazionale.
Nel contributo che segue cerchiamo di fornire un quadro sintetico delle misure adottate e del relativo impatto nel sistema penale, quantomeno nel corso della durata del periodo emergenziale.
La prima norma di riferimento in materia è stata il DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.2020 a cui hanno fatto seguito il DL 8 aprile 2020 n. 23, la conversione in legge con modifiche del DL Cura Italia (con legge n. 27 del 24 aprile 2020, il DL n. 28 del 30.04.2020) e da ultimo il c.d. "Decreto Rilancio" ed ossia il DL 34/2020 del 19 maggio 2020.
1) Trattazione e rinvii di ufficio dei procedimenti pendenti
L'art. 83 del DL Cura Italia ha innazitutto previsto che dal 9 marzo al 15 aprile 2020, data poi prolungata dal DL n. 23/2020 all'11 maggio 2020, tutte le udienze penali siano rinviate di ufficio, ad eccezione dei seguenti casi:
procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale (durata massima custodia cautelare);
procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
procedimenti nei quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale (c.d. incidente probatorio)
In sintesi dunque nel periodo sopra indicato (9 marzo - 11 maggio 2020) è disposto il generalizzato rinvio di ufficio per tutti i procedimenti penali ad eccezione dei casi espressamente previsti nel articolo 83 stesso.
Tale rinvio viene effettuato direttamente dall'Ufficio presso cui è pendente il giudizio (sia esso di merito o legittimità e dunque anche la Corte di Cassazione) senza che l'udienza sia celebrata, dandone avviso alle parti attraverso comunicazione telematica ai sensi di quanto contemplato ai commi 13 e 14 dell’art. 83.
Quanto invece ai procedimenti dei quali è disposta invece, comunque, la trattazione gli stessi, come detto non sono rinviati:
a) se non consentito dalla legge vista la loro importanza (la convalida dell'arresto o del fermo, i procedimenti per i quali nel periodo in questione andrebbero a scadere i termini di durata massima della custodia cautelare (di cui all'art. 304 c.p.c.), nonché i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione delle stesse).
Mentre per le altre ipotesi l'esclusione del rinvio è abbastanza chiara (convalide di aresto o fermo o applicazione di misure detentive) sul punto va fatta solo una precisazione per quanto riguarda i processi per i quali, nel periodo in questione (9 marzo - 11 maggio) andrebbero a scadere i termini di cui all'art. 304 c.p.p.
Sul punto si segnala che il comma 2 dell’art. 36 del DL n. 23/20 ha escluso dalla proroga del rinvio e della sospensione dei termini procedurali i procedimenti in cui i termini di cui all’art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
Per tali motivi, dal 16 aprile 2020 (termine originariamente previsto dal DL Cura Italia nella sua versione iniziale per la fine del periodo di sospensione prima delle intervenute modifche di cui al DL 23/2020) hanno ricominciato a decorrere tutti i termini procedurali nell’ambito dei procedimenti in cui i termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p. vadano a scadere nel periodo compreso tra il 16 aprile e l’11 novembre 2020 (cioè sei mesi dopo l'11 maggio 2020).
Tali procedimenti poi sono stati espressamente esclusi dalle ipotesi di rinvio anche dal DL n. 28 del 30 aprile 2020 il quale ha sostituito le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale»: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesisuccessivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale».
Per effetto dell'intervento normativo dunque non rientrano per legge nella disciplina generale di sospensione tutti i procedimenti in cui i termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 304, comma 6, c.p.p. scadono tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, nonché nel sei mesi succesivi.
b) se richiesto dalle parti.
Come detto, invece, il rinvio dei procedimenti è escluso se ciò viene richiesto nell'ambito di procedimenti in cui si sono persone detenute, sono applicate misure cautelari o di sicurezza ovvero quali siano (o debbano essere) disposte misure di prevenzione.
La norma non prevede alcun termine per avanzare tale richiesta, ma sul punto il Presidente della Corte di Cassazione (con decreto n. 36/2020) ha stabilito (seppur per i soli giudizi di legittimità) un termine di tre giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto stesso sul sito della Corte.
Nulla dice la norma riguardo ad altri eventuali coimputati non detenuti, nè alle parti civili, teoricamente non legittimati a formulare la richiesta di trattazione.
Mentre per i primi però la soluzione potrebbe essere rappresentata da un eventuale stralcio dei procedimenti (con inevitabili pregiudizi per l'economia processuale), per le seconde non si intravede alcuna soluzione, per cui in caso di richiesta di trattazione da parte dell'imputato detenuto verosimilmente la parte civile non avrebbe alcun rimedio per opporsi vedendo così, almeno potenzialmente, sacrificato il proprio diritto alla salute.
Medesima richiesta di trattazione può essere avanzata anche dal difensore.
Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale (durata custodia cautelare).
c) con dichiarazione di urgenza
L'ultima ipotesi di deroga alla regola del rinvio generalizzato è prevista dalla lettera c) comma 3, che introduce la possibilità di trattare, comunque, i procedimenti, in relazione alla necessità di assumere prove indifferibili nel caso dell’incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) In tale situazione l’urgenza è dichiarata «dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile».
2) Modalità di trattazione dei procedimenti non rinviati
In caso di trattazione dei procedimenti, nel periodo in questione, al fine di limitare i rischi di diffusione del Covid-19, ai sensi dell'art. 83 comma 6, è rimessa alla responsabilità dei capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, di adottare le misure organizzative necessarie per evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Tra queste misure, per quanto riguarda la celebrazione delle udienze, in particolare, ricordiamo l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 (poi prorogato per effetto del DL del 30.04.2020 al 31.07.2020) con le eccezioni sopra indicate).
Oltre a queste il comma 12 dell'art. 83 del DL Cura Italia, ferma restando la possibilità di celebrazione dell'udienza a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 c.p.p., ha previsto la possibilità di partecipazione da remoto alle udienze da parte di persone detenute, internate o sottoposte a custodia cautelare in carcere.
Si ritiene, dunque, sia rimessa al Giudice, in tali casi, considerando i potenziali rischi derivanti dall'utilizzo dell'aula giudiziaria (in base anche ad una specifica valutazione sulla situazione dei singoli uffici giudiziari) la possibilità di scegliere tra l'udienza a porte chiuse e l'udienza da remoto sempre che e ciò sia possibile in base alle dotazioni dell'Ufficio giudiziario in cui deve essere celebrato il processo.
Processo da remoto
Quanto al processo da remoto lo stesso è stato caratterizzato da vari interventi prima contenuti nella versione originaria dell'art. 83 del DL Cura Italia, poi convertito in legge e poi ulteriormente modificato dal DL del 30 aprile 2020.
Come detto tale possibilità era stata introdotta dall'originario comma 12 soltanto per le persone detenute internate o in stato di custodia cautelare.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 12 bis il quale ha esteso anche a tutti gli altri procedimenti la possibilità di utilizzare il processo da remoto.
Si legge infatti che, nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 (poi prorogato per effetto del DL del 30.04.2020 al 31.07.2020) le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
La norma ha precisato che "lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti".
Quanto alle modalità organizzative a cura del giudice viene comunicata l'udienza alle parti e i difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile.
In sede di conversione è stato introdotto anche l'art. 12 quater il quale ha esteso la possibilità dei collegamenti da remoto anche per lo svolgimento di alcune attività delle indagini preliminari.
La norma, infatti, prevede che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (poi prorogato per effetto del DL del 30.04.2020 al 31.07.2020), nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di collegamenti da remoto, (sempre individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia), "per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19".
Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto, mentre il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
Con ulteriore decreto legge del 30.04.2020 emesso contestualmente alla conversione del Decreto Cura Italia il Governo ha poi introtto ulteriori novità rispetto a quanto già previsto nella legge di conversione stessa.
In particolare l’art. 3, comma 1, lett. d), ha stabilito un’importante deroga alla disciplina dello svolgimento del procedimento da remoto prevedendo l’inapplicabilità delle disposizioni sul procedimento a distanza, «salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti».
In sintesi dunque non è possibile fare ricorso al sistema del processo penale da remoto (salvo che le parti vi acconsentano) quando si tratta di udienze di discussione finale (in pubblica udienza o in camera di consiglio) e a quelle nei quali devono essere esaminati testimoni consulenti o periti.
E' stato introdotto anche il comma 12-quinquies dell’art. 83 che esclude la facoltà (già prevista in via generale per gli organi deliberanti) che le deliberazioni collegiali in camera di consiglio vengano svolte a distanza, nelle ipotesi in cui esse facciano seguito alle «udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto».
Il nuovo DL "aggiunge anche i commi 12-quater.1 e 12-quater.2 prevedendo la facoltà, fino al 31 luglio 2020 (e nel caso in cui l’ufficio del pubblico ministero ne faccia richiesta), di depositare, con modalità telematica, memorie, documenti, istanze previste dall’art. 415-bis, comma 3, c.p.p., secondo le disposizioni fissate dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alla disciplina vigente, disposizione che però sarà operativa soltanto in attesa dei decreti Ministeriali.
Stessa facoltà è concessa dal comma 12-quater.2 (e sempre fino al 31 luglio 2020) per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di «comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica».
3) Sospensione dei termini
L'art. 83 del DL "Cura Italia", al comma 2 ha previsto la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale (sia in materia civile che penale) tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, data ulteriormente prolungata all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del DL 23/20.
Per effetto di tale norma restano sospesi i termini procedurali relativi al compimento di «qualsiasi atto del procedimento», tra cui vengono richiamati (evidentemente solo a titolo esemplificativo), «i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».
Precisa poi il comma 4 che, nei procedimenti i cui termini sono sospesi ex comma 2, opera anche la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere e delle altre misure cautelari personali (artt. 303 e 308 c.p.p.).
Da ciò ne consegue che soltanto per i procedimenti oggetto di sospensione (e dunque con esclusione di tutti quelli di cui non viene neanche disposto il rinvio di ufficio della trattazione) sono sospesi anche i termini di durata della custodia cautelare sia quelli della prescrizione.
In sintesi dunque per tutti i procedimenti ritenuti "di minore importanza" da parte del legislatore il periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio non si dovrà computare ai fini del calcolo della durata massima della custodia cautelare (aspetto almeno discutibile considerato che in teoria il prolungamento della misura in carcere, ad esempio espone maggiormente il detenuto al rischio di contrarre il virus) e ai fini del calcolo della prescrizione.
Quanto infine ai termini processuali in senso stretto (es: quelli per l'impugnazione dei provvedimenti, per il deposito della lista testimoniale o per le memorie di cui all'art. 415 bis c.p.p.), va considerato quanto previsto dalla norma e, cioè, che per le ipotesi in cui il decorso del termine prenda avvio durante il periodo di sospensione, «l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (cioè dal 12 maggio), mentre qualora si tratti di termini computati a ritroso che ricadano «in tutto o in parte nel periodo di sospensione», il differimento dell’udienza o dell’attività da cui il termine decorre deve tenere conto del tempo necessario a consentire il rispetto del termine stesso.
Esemplificando, dunque, nel caso del termine di cui all'art. 415 bis c.p.c. se la notifica dell'avviso di conclusione indagini è avvenuta il giorno 1 marzo 2020 il termine di 20 giorni (considerati gli 8 giorni già trascorsi tra il giorno 1 marzo e 8 marzo) andrà a scadere il 23 maggio, mentre nel caso del termine per il deposito della lista di testimoni e periti di cui all’art. 468 c.p.p. nel caso in cui sia possibile rispettare tale (es: udienza fissata durante il periodo di sospensione) termine il rinvio dell’udienza dibattimentale dovrà tenere in considerazione la necessità di rispetto dello stesso, sempre che essi non siano già in tutto o in parte trascorsi prima dell'inizio del periodo di sospensione straordinaria.
4) Il periodo successivo all'11 maggio 2020
Come detto in premessa già la prima versione del DL n. 18 del 17.03.2020 aveva previsto un periodo "cuscinetto" successivo all'11 maggio (e fino al 30 giugno 2020) nel quale, pur escludendosi gli strumenti del rinvio generalizzato e della sospensione dei termini (con le eccezioni sopra indicate) di fatto l'attività giudiziaria fosse destinata a riprendere nel rispetto di alcune prescrizioni rimesse alle decisioni dei capi dei singoli uffici finalizzate ad evitare al massimo i rischi di contagio.
Tra questi come abbiamo già visto oltre a strumenti organizzativi di gestione degli spazi o il ricorso all'udienza "a porte chiuse" anche la possibilità di utilizzare (pur con le esclusioni sopra precisate) i sistemi di udienza da remoto ovvero anche il nuovo rinvio delle udienze ricadenti nel medesimo periodo.
In questi casi il comma 9 dell'art. 83 dispone inoltre che, in aggiunta al corso della prescrizione e ai termini di durata massima delle misure cautelari personali di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., siano sospesi anche altri termini processuali ivi indicati, ma che tale sospensione non possa comunque operare oltre il 30 giugno 2020.
In sostanza, dunque, nel periodo successivo all'11 maggio le modalità di svolgimento dei processi penali potrebbero essere differenziate sul territorio nazionale in base alle disposizioni che saranno prese dai responsabili dei singoli uffici giudiziari.
Da ultimo sul punto segnaliamo che l'ultimo intervento normativo (il DL n. 28 del 30 aprile 2020) ha sostituito tutte le parole «30 giugno 2020», contenute nell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, con quelle 31 luglio 2020.
Di conseguenza il periodo emergenziale in cui ciascun ufficio potrà valutare in base alle singole situazioni le modalità di svolgimento delle udienze deve ritenersi prolungato sino al 31 luglio 2020.
5) la sospensione dei termini per la proposizione della querela
Un'importante novità è stata introdotta dall’art. 221 del DL n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio" che ha modificato il comma 2 dell’art. 83 d.l. n. 18/2020, come convertito con la legge n. 27/2020 aggiungendo l'espressione: “per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale”.
Con tale espressione viene risolto un dubbio intepretativo sorto già dopo l'emanazione dell'art. 83 del DL Cura Italia, in merito alla possibile inquadrabilità della querela tra gli atti soggetti i cui termini (3 mesi) fossero o meno soggetti a sospensione.
Si discuteva, infatti, se la querela non essendo un atto processuale in senso stesso ma soltanto prodromico all'avvio dell'azione penale potesse essere soggetto o meno a sospensione dei relativi termini.
La nuova disposizione, entrata in vigore il 19 maggio 2020, con lo specifico riferimento alla querela applica, invece, espressamente ad essa il termine di sospensione per la sua presentazione (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) con efficacia retroattiva, con la conseguenza di allungare, rispetto al termine ordinario di 3 mesi di altri due mesi e 2 giorni il tempo per proporre querela per le vittime dei reati, purchè tali termini vadano a appunto scadere nel detto periodo (9 marzo - 11 maggio 2020).
Ciò premesso e, dando almeno per il momento per buona l'interpretazione letterale della norma, appare lecito chiedersi se la stessa non possa porre qualche problema di legittimità costituzionale in relazione al principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25 della Costituzione.
Se è vero, infatti, che la norma appare finalizzata a tutelare la vittima in quanto parte più debole del processo penale in un periodo di oggettiva difficoltà di accesso alla giustizia, d'altro canto, un allungamento dei termini oltre i canonici tre mesi previsti dall'art. 124, di fatto incide anche sui diritti dei potenziali indagati i quali si vedono così parallelamente allungati, in via retroattiva, i termini entro i quali lo Stato può esercitare l'azione penale nei propri confronti.
Un'eventuale soluzione di equilibrio potrebbe essere rappresentata dall'applicabilità della norma ai soli casi in cui i termini per la proposizione della querela non siano ancora decorsi al momento dell'entrata in vigore del DL 34/2020.