Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 132/2015: la sintesi delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 83/2015

Post date: Aug 25, 2015 1:11:07 PM

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.08.2015 la legge n. 132 del 6 agosto 2015 che ha convertito in legge il DL 83/2015 apportando alcune modifiche al testo originario del provvedimento legislativo.

La norma (di cui avevamo già parlato in questo precedente post) introduce, con alcuni correttivi, rispetto a quanto già previsto dal testo del decreto legge importanti novità in materia di procedura civile, fallimentare processo civile telematico.

Procedure concorsualiLa prima parte del provvedimento si occupa delle procedure concorsuali, ricalcando di fatto, quanto già previsto nel DL 83/2015 (accesso al credito nel corso della crisi aziendale, apertura alla concorrenza nel concordato preventivo, nuovi requisiti richiesti per la nomina a curatore fallimentare, nuove modalità di accordi per la ristrutturazione dei debiti, operazioni di vendita in sede concorsuale e deducibilità delle perdite).

Tra le modifiche più rilevanti operate in sede di conversione si segnalano:

- l'indicazione della percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari al 20% in caso di concordato preventivo;

- eliminata la possibilità per il commissario quando "ritenga, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, del valore dell'azienda o del bene, che l'offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori" di richiedere al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo. Le offerte concorrenti rimangono dunque in vigore, ma solo ad istanza di altri creditori e non più anche su impulso del commissario, previa autorizzazione del Tribunale

- anche delle offerte concorrenti deve essere data pubblicità sul "portale delle vendite pubbliche introdotto dal nuovo art. 490 c.p.c;

Esecuzioni civili

La legge di conversione apporta anche delle modifiche alla parte del decreto legge in materia di esecuzioni. Tra queste segnaliamo:

- ricerca beni pignorabili: E' ora prevista la possibilità per tutti i creditori debitamente autorizzati dal Tribunale (e, dunque, non più come previsto nel decreto solo per il creditore procedente), di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (anagrafe tributaria, Inps, Pra), senza attendere un decreto attuativo da parte del Ministero della Giustizia;

- pignoramenti autoveicoli: In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni (riducendo così il termine ordinario di 90 giorni) dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo ovvero dal deposito delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter del- le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

- pignoramenti presso terzi: in caso di mancata dichiarazione del terzo, il giudice potrà considerare il credito non contestato soltanto nell'ipotesi in cui "l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo". Nella previgente formulazione non era indicato tale inciso consentendo, di fatto, al giudice di assegnare comunque le somme in caso di mancata dichiarazione. In mancanza di tale allegazione il giudice dovrà procedere all'accertamento della sussistenza del credito ai sensi dell'art. 548 c.p.c.;

- introdotta la possibilità di "reclamare" ai sensi dell'art. 669 terdecies il provvedimento del giudice emesso ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. (quando sorgono difficoltà nelle operazioni di vendita);

- modificato l'art. 631 bis c.p.c. che prevede l'estinzione delle procedure esecutive in caso di omessa pubblicità sul portale delle vendite, quando ciò è imputabile al creditore procedente ovvero a quello intervenuto munito di titolo esecutivo. Nella precedente versione non vi era riferimento all'imputabilità di tale evento al creditore;

Processo telematico

- certificazioni di conformità:

modificati gli artt. 16 decies e undecies del DL 179/2012. Eliminata la possibilità (rispetto a quanto previsto dal DL 83/2015) per il difensore di certificare su copia digitale la conformità di questa all'originale dell'atto analogico consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Eliminata anche la possibilità di certificare la conformità degli atti notificati in proprio ai sensi della legge n. 53/94.

Per quanto riguarda i documenti digitali rimane ferma la possibilità di attestarne la conformità secondo le regole già in essere (nello stesso documento o con dichiarazione separata). In quest'ultimo caso (attestazione su documento separato) la norma rinvia alle specifiche tecniche ministeriali che dovranno essere successivamente emanate.

In allegato riportiamo l'ottima tabella sinottica redatta dall'Avv. Carla Secchieri per il Centro Studi processo telematico che mette a raffronto nel dettaglio gli articoli di legge sia nella versione del DL 83/2015 che in quella della legge di conversione con l'indicazione delle relative date di entrata in vigore delle singole disposizioni