mercoledì 17 giugno 2026
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14.05.2026 è stata pubblicata la legge n. 75/2026 recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani“ con entrata in vigore prevista per il giorno 29.05.2026.
Il provvedimento che si compone di 21 articoli suddivisi in tre titoli ha effettuato modifiche al codice penale introducendo, nel Titolo VIII del libro II, il nuovo Capo II-bis dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.
Le principali novità riguardano:
l'introduzione del reato di frode alimentare (Art. 517-sexies c.p.), fattispecie che punisce chiunque, al fine di trarre profitto, importa, vende o distribuisce alimenti che sa non essere genuini o contraffatti. La norma prende in considerazione non soltanto la vendita, ma qualsiasi attività di immissione nel mercato, compresa l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione effettuata anche mediante strumenti digitali o tecniche di comunicazione a distanza. Perchè sussista il reato è necessario che il soggetto agisca con la consapevolezza della difformità del prodotto, con l'intenzione di indurre in errore l'acquirente e con la finalità di ottenere un profitto. La pena prevista è la reclusione da due mesi a un anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro. Introdotta anche una specifica causa di non punibilità quando il fatto risulta di lieve entità in ragione delle quantità coinvolte, del valore economico del prodotto o dell'assenza di un concreto pregiudizio per il consumatore o per il mercato.
l'introduzione del reato di “Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari” (art. 517 quater c.p.). La nuova norma punisce chi contraffà o altera una indicazione geografica o denominazione d’origine protetta, relativa a prodotti agroalimentari, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro;
l'introduzione del reato di commercio di alimenti con segni mendaci (Art. 517-septies c.p.), fattispecie che riguarda la commercializzazione di prodotti alimentari recanti indicazioni false o ingannevoli (su origine, provenienza, qualità e quantità).
l'introduzione dell'aggravante di agropirateria (Art. 517-novies c.p.) inserita per colpire la contraffazione su larga scala e i crimini organizzati contro il Made in Italy, le DOP, IGP e i prodotti biologici. L'aggravante ricorre, fuori dalle ipotesi di reati associativi (associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso), quando le condotte illecite vengono realizzate attraverso una pluralità di operazioni e mediante un'organizzazione stabile e continuativa predisposta per la commissione di reati nel settore agroalimentare. Se è riconosciuta l'aggravante la pena prevista per il reato base aumenta da un terzo alla metà. Nei casi più gravi possono inoltre essere applicate pene accessorie quali l'interdizione dall'attività professionale, il divieto di ottenere autorizzazioni amministrative e finanziamenti pubblici, la chiusura temporanea dello stabilimento e, nelle ipotesi più gravi, la revoca definitiva delle autorizzazioni e la cessazione dell'attività.
Responsabilità amministrativa degli enti: La riforma ha esteso le responsabilità previste dal D.Lgs. 231/2001, prevedendo sanzioni proporzionate ai fatturati aziendali e la possibilità di disporre la chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti
La legge istituisce infine una Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, finalizzata al coordinamento delle attività di vigilanza, e riordina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima, introducendo nuove violazioni e sanzioni per pesca illegale, mancata tracciabilità e inosservanza delle norme poste a tutela delle risorse ittiche.