mercoledì 24 febbraio 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2021 è stato pubblicato Il decreto legge n. 15/2021 rubricato come "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con entrata in vigore a far data dal 24 febbraio.
Il provvedimento modifica le "zone" già individuate dal precedente DL n. 33/2020 con altre quattro definizioni:
"Zona bianca": della quale fanno parte le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive (scenario tipo 1 con livello di rischio basso);
"Zona arancione": della quale fanno parte le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (scenario tipo 2 con livello di rischio moderato), nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
Zona rossa", di cui fanno parte le Regioni, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (scenario di tipo 3 con livello di rischio almeno moderato);
"Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli sopra indicati
Dal 24 febbraio e fino al 27 marzo 2021, viene disposto sull'intero territorio nazionale il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati, come già previsto dalle precedenti norme, da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute pur facendo sempre salva la possibilità di far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo, nelle zone gialle è possibile in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 05:00 e le ore 22:00, nel numero massimo di due persone oltre quelle già conviventi (non calcolandosi in tale numero i minori di anni 14 o i disabili o non autosufficienti conviventi).
Nelle zone rosse tali spostamenti sono invece vietati.
Il mancato rispetto di tali divieti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative già in vigore e cioè il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.