giovedì 23 luglio 2026
Il rimpatrio volontario assistito è disciplinato dall'articolo 14-ter del Testo unico immigrazione e viene attuato dal Ministero dell'interno con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili.
Come si legge sul sito del Ministero dell'Interno, Il Rimpatrio Volontario Assistito con Reintegrazione è una misura che offre ai cittadini dei Paesi terzi l’opportunità di fare ritorno in patria attraverso un progetto individuale comprensivo di counselling pre-partenza, assistenza logistica e finanziaria al viaggio, accompagnamento al reinserimento sociale ed economico nel Paese di origine.
Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata n. 141 del 20/06/2026 è stata pubblicata la legge n. 103/2026 la quale ha converito con modifiche il DL n. 55 del 24.04.2026 andando a modificare il sistema di liquidazione del compenso per chi assiste i migranti in detta procedura.
Una delle novità principali riguarda il riconoscimento del compenso previsto per l'assistenza nella procedura di rimpatrio. La somma, pari a 615 euro, non sarà più subordinata all'effettiva partenza dello straniero dal territorio nazionale, così come originariamente previsto nel decreto.
Il compenso maturerà infatti al termine del procedimento amministrativo, indipendentemente dal suo esito, e sarà riconosciuto per il triennio 2026-2028 nell'ambito delle risorse collegate ai programmi finanziati dall'Unione europea.
La legge ha eliminato il ruolo originariamente attribuito al Consiglio nazionale forense nella gestione dei compensi, così come il vincolo di esclusività a svolgere tale attività per gli iscritti agli albi forensi.
Le future linee guida del Ministero dell'interno dovranno individuare i criteri per selezionare i soggetti autorizzati a prestare assistenza e disciplinare le modalità di corresponsione delle somme spettanti.
A tal fine dovrà essere emesso entro sessanta giorni un decreto attuativo