martedì 28 aprile 2026
Sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2026, n. 95 è stata pubblicata la legge n. 54/2026 del 24.04.2026 di conversione del decreto-legge 23/2026 nell'ambito del cosiddetto "pacchetto sicurezza 2026".
Invero il "pacchetto" si compone di diversi provvedimenti normativi tra cui:
• il decreto-legge 23/2026;
• la legge di conversione 54/2026 che ha approvato il testo originario con modifiche;
• l’ulteriore decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.
Pur rimandando alla lettura integrale dei testi normativi per un più compiuto approfondimento riportiamo di seguito le novità più significative introdotte dalle norme sopra citate.
L'articolo 1 inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 cm, nonché di strumenti dotati di lama pieghevole, di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama ovvero apribili con una sola mano e assimila particolari strumenti (es. coltelli a scatto o "a farfalla") alle armi senza licenza, introducendo sanzioni amministrative accessorie.
Prevista anche una sanzione pecuniaria per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta uno dei reati in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.
L'articolo 2, modificato al Senato, reca disposizioni in materia di ammonimento di soggetti minori di età (superiori a 14) da parte del questore.
Introdotta anche una sanzione amministrativa per gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore che commette, a seguito di ammonimento reati quali percosse, lesioni e minacce nei confronti di altro minore.
L'articolo 4 rafforza gli strumenti di sicurezza urbana, ampliando l'ambito di applicazione dell'ordine di allontanamento e del DASPO urbano, anche nelle nuove "zone a vigilanza rafforzata" individuate dal prefetto.
Introduce nuove ipotesi di divieto di accesso, estende i poteri del questore e prevede discipline specifiche per soggetti recidivi o pericolosi, con sanzioni più incisive e misure applicabili anche ai minori.
L'articolo 5, attraverso una modifica del T.U. stupefacenti, introduce la confisca obbligatoria degli autoveicoli o dei beni mobili utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti.
Tra le misure introdotte dall'art. 6 anche quelle ridefiniscono le sanzioni applicabili all'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.
L'art. 7 estende i poteri di perquisizione della polizia durante le manifestaizoni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
L'articolo 9 modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni, prevedendo, tra le altre, la configurazione della mancata comunicazione sullo svolgimento di pubbliche manifestazioni, come illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 10.000 euro.
L'articolo 10 introduce una nuova misura interdittiva per i soggetti condannati per reati quali attentati per finalità terroristiche o di eversione, devastazione, saccheggio o strage, volta a prevenire la reiterazione di condotte illecite in contesti di aggregazione collettiva.
L'articolo 11 estende la procedibilità d'ufficio ai casi di lesioni personali compiute nei confronti del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico.
Modificato anche l'art. 583-quater c.p., relativo al delitto di lesioni personali commesse in danno a specifiche categorie di persone offese, ricomprendendo in tale previsione anche le condotte commesse in danno del personale docente, dei dirigenti scolastici, del personale tecnico e ausiliario della scuola, nonché in danno del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni.
L'articolo 16, modificato dal Senato, reca modifiche alla disciplina concernente i c.d. permessi di necessità, sia con riferimento ai detenuti in regime di 41-bis o.p., sia con riferimento ai detenuti collaboratori di giustizia.
L'articolo 30-ter, prevede che il magistrato di sorveglianza adotti la decisione sull'espulsione dei detenuti stranieri nel termine di 15 giorni.
L'articolo 33 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori approfonfimenti è consultabile il dossier parlamentare in materia