STATUTO DI "VIVERE INSIEME"

 ATTO COSTITUTIVO  DELL’ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO  “VIVERE INSIEME”

ASSOCIAZIONE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE QUaDRO SUL VOLONTARIATO  N. 266 DEL 11.08.1991.
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Oggi 25 Maggio 1994 alle ore 19.00, in Villorba via Roma 156,

I Signori:

-TREVISAN DIANA NATA A BREDA DI PIAVE IL 27.09.1945

RES. A FONTANE DI VILLORBA IN VIA BRENTA 7/B

-LORENZON ANTONIETTA NATA A CASIER IL 18.07.1944 RES. A FONTANE IN VIA FONTANE N. 51

-BELLE' MARIA NATA A MOTTA DI LIVENZA IL 19.09.193t5

RES. A FONTANE IN VIA PASTRO N. 5

-MULTARI GIUSEPPE NATO A DINAMI (CZ) IL 26.03.1931

RE5. A PONZANO V.TO IN vIA PBGORILE 4

-GAZZOLI LILIANA NATA A MASSA CARRARA IL 27.03.193-9 RES. A FONTANE IN VIA S. PIO X 18

-ROSSI BRUNA NATA A CARSONERA IL 06.03.38 RES. A VILLORBA IN VIA ROMA 224

-DE VIDI MARIO NATO A CARBONERA RES. A CATENA IN VIA GALILEI 1

-FUMEI BARBARA NATA A TREVISO IL 20.01.76 RES. IN VIA INGHILTERRA 2 -31100 Treviso

-TORRESAN CLARA NATA A PREGANZIOL IL 16.06.1927 RES. A LANCENIGO IN VIA PIAVE 11

-SEVERIN MARIA NATA A PAESE IL 10.05.195 RES. A PAE5E IN VIA VERDI 33 EDUCATORE-ANIMATORE C.F. SVRMRA58E50G229B

-SALLEMI GIOVANNI NATO A BOLOGNA IL 18.08.1962 RES. A CONEGLIANO IN VIA DELLE CESURE 13 DIRIGENTE DI COMUNITA' C.F. SLLGNN62M18A944Z

-CONTE MICHELA NATA A TREVISO IL 29.09.1968 RES. A CONEGLIAN`O IN VICOLO ORIfANI 10 RAGIONIERE-ECONOMO C.F. CNTMHL68P69L407G

-GIACOMINI MARTINA NATA A TREVISO IL 30.08.1966 RES. A TREVISO IN VIA GIORGIONE 4 LIBERA PROFESSIONISTA - PSICOLOGA -

Art. 1

E’ costituita l'organizzazione di volontariato denominata “VIVERE INSIEME ",

Art. 2

L'organizzazione ha sede in Villorba in via Roma 156.

Art. 3

L'organizzazione sarà retta dalle norme e dai patti contenuti nel presente atto di costituzione e nello statuto. Statuto che scritto a macchina su 13 fogli, dopo essere stato letto e approvato, viene vistato e sottoscritto dai presenti in qualità di soci fondatori. Statuto qui di seguito allegato.

Art. 4

Fino alla convocazione della prima Assemblea degli associati, ed alla nomina degli organi sociali, l'organizzazione è retta dal comitato dei soci fondatori.

Art. 5

I1 Sig.DE VIDI MARIO viene fin d'ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'organizzazione stessa presso le Autorità competenti ed a tale effetto viene facoltizzato ad apportare, allo Statuto allegato, tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Art. 6

Le spese e le tasse tutte di quest'atto inerenti e conseguent; vengono assunte dall'organizzazione.

F.to come ad allegato di seguito.


S T A T U T O

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

( Denominazione e sede )

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata "Vivere Insieme";

2. L'organizzazione ha sede in Via Roma 156 presso la Casa di Riposo e Centro Diurno " G. e P. Marani " nel Comune di Villorba.

ART. 2

( Statuto )

L'organizzazione di volontariato " Vivere Insieme " è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della Legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3

( Efficacia dello statuto )

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione;

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

( Modificazione dello statuto )

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART. 5

( Interpretazione dello statuto )

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6

( Solidarietà )

L'organizzazione di Volontariato " Vivere Insieme " persegue il fine di solidarietà, civile, culturale e sociale

ART. 7

( Finalità )

L'associazione di volontariato nasce dalla volontà degli aderenti di poter offrire al territorio villorbese dei servizi di collaborazione e concreto aiuto a coloro che per diverse ragioni si trovino in stato di necessità.

Gll aderenti interpretano l'organizzazione di volontariato non come un servizio supplente delle eventuali carenze degli organismi preposti a svolgere determinati compiti socio-assistenziali territoriali, ma come un'organizzazione che si integra e completa la buona qualità dei servizi resi alla comunità.

L'organizzazione non ha solo finalità socio-assistenziali ma anche culturali, ludiche e ricreative oltre che di promozione della solidariè umana valore indispensabile per la crescita sociale.

Va da sè che l'organizzazione di volontariato ha altresì come finalità di coinvolgere un sempre maggior numero di persone in attività di solidarietà e quindi di rendere protagonisti tutti i soci dell'organizzazione in attività socialmente utili.

ART.8

( Ambito di attuazione delle finalità )

L'organizzazione di volontariato " Vivere Insieme " opera nel Comune di Villorba. Essa intende collaborare altresì con altre organizzazioni di volontariato esistenti in ambito regionale, portatrici di interessi omogenei a quelli dell'Associazione " Vivere Insieme ".

I SOCI

ART. 9

( Ammissione )

Sono soci dell'organizzazione di volontariato tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. L'ammissione all'organizzazione è deliberata, su domanda ( Scritta ) del richiedente, dall'assemblea.

ART. 10

( Diritti )

Tutti gli associati hanno uguali diritti, in particolare è loro riconosciuto il diritto di intervento in assemblea, il diritto di voto, il diritto di impugnare le delibere assembleari e il diritto di recesso ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabili dall'organizzazione stessa.

ART. 1 1

( Doveri )

I soci dell'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede ed onestà.

ART. 12

( Esclusione )

Il socio dell'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona.


GLI ORGANI

ART. 13

( Indicazione degli organi )

Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

L'ASSEMBLEA

ART. 14

( Composizione )

L'assemblea e composta da tutti i soci dell'organizzazione in regola con il versamento della quota sociale. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione di volontariato.

ART. 15

( Convocazione )

L'assemblea si riunisce ogni trimestre su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella seduta.


ART. 16

( Validità dell'assemblea )

L'assemblea è validamente costituita quando intervengono un terzo dei componenti.

ART. 17

( Compiti )

L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare sulle attività dell'Associazione;

b) approvare il bilancio annuale;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti se previsto;

d) deliberare l'eventuale esclusione dei soci.


ART. 18

( Votazione )

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi di voti dei componenti. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone ( e le qualità delle persone ).

ART. 19

( Verbalizzazione )

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale ( redatto da un componente dell'assemblea ) e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione. Ogni aderente all'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20

( Composizione )

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea dei soci. I1 Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due componenti.

ART. 21

( Presidente del Consiglio Direttivo )

Il Presidente dell'organizzazione di volontariato è il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 22

( Durata e funzioni )

a) Il Consiglio direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi ( 2/3 );

b) I1 Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato;

c) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti;

d) I1 Consiglio Direttivo nomina il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione tra i suoi componenti.

IL PRESIDENTE

ART. 23

( Elezione )

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti degli aderenti.

ART.24

( Durata )

I1 Presidente dura in carica tre anni.

a) L' assemblea, con la maggioranza dei due terzi può revocare il Presidente.

b) Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

ART. 25

( Funzioni )

Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione verso l'esterno.

ART. 26

( Tesoriere )

Il Tesoriere:

a) riceve le quote associative, tiene con diligenza il servizio di cassa e i carteggi attinenti le entrate e le uscite;

b) illustrerà il rendiconto di cassa al Consiglio Direttivo ogni trimestre e annualmente all'Assemblea;

c) provvederà a versare il denaro su un libretto bancario o postale.

ART.27

( Gratuità delle cariche )

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono gratuite.


LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 28

( Indicazione delle risorse )

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) contributi degli aderenti; b) beni, immobili e mobili; c) contributi; d) donazioni e lasciti; e) rimborsi; f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo; g) ogni altro tipo di entrate.

ART. 29

( I beni )

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

ART. 30

( Contributi )

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa di iscrizione, stabilita annualmente dall'assemblea .

I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche e giuridiche, sono stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati " Benemeriti ".

ART. 31

( Erogazioni, donazioni e lasciti )

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

ART. 32

( Rimborsi )

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'assemblea.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonchè con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i conseguentl atti giuridici.

ART. 33

( Proventi derivanti da attività marginali )

Proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.


ART. 34

( Devoluzione dei beni )

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla Casa di Riposo "G. e P. Marani".

I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.


IL BILANCIO

ART.35

( Bilancio consuntivo e preventivo )

Il bilancio della organizzazione di volontariato è annuale.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.


ART. 36

( Formazione e contenuto del bilancio )

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

ART.37

( Controllo contabile )

L'Assemblea, qualora l'organizzazione si presenti particolarmente complessa, può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti che sarà composto da tre ( 3 ) persone elette dall'Assemblea. Ha il compito di vigilare sulla regolarità contabile delle spese e delle entrate, sull'operato del Tesoriere e riferire annualmente all'Assemblea. Dura in carica due ( 2 ) anni e può essere rieletto 

ART. 38

( Approvazione del bilancio )

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei due terzi ( 2/3 ) dei presenti, entro tre ( 3 ) mesi della chiusura dell'esercizio.Tutti gli iscritti hanno diritto di voto. E' ammessa la facoltà di delega e ogni socio non potrà avere più di una delega. L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile.

I1 bilancio consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione entro venti ( 20 ) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

I1 bilancio preventivo è approvato dall'assemblea nella stessa seduta con voto palese, e con la maggioranza dei due terzi ( 2/3 ) dei presenti, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente cui si riferisce.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.


LE CONVENZIONI

ART. 39

( Deliberazioni delle convenzioni )

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART.40

( Stipulazione della convenzione )

La convenzione è stipulata dal presidente dell'organizzazione di volontariato.

ART.41

( Attuazione della convenzione )

I1 Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.


DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART.42

( Dipendenti e collaboratori )

L'organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può assumere dipendenti e/o può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo;

I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro vigente per le Cooperative sociali.

I collaboratori di lavoro autonomo e i dipendenti sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Sulle assunzioni e sui rapporti di lavoro autonomo delibera l'Assemblea con la maggioranza dei due terzi ( 2/3 ) dei presenti.

ART.43

( Regolamento del funzionario tecnico e amministrativo )

Il funzionario tecnico e amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno proposto dal Consiglio e approvato dall'assembrela.

LA RESPONSABILITA'

ART.43

( Responsabilità ed assicurazione degli aderenti )

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.44

( Responsabilità dell'organizzazione )

L'organizzazione di volontariato risponde, con i propri beni, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 45

( Assicurazione dell'organizzazione )

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.


RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 46

( Rapporti con Enti e soggetti privati )

L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ART. 47

( Rapporti con Enti e soggetti pubblici )

L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed Enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarieta.

ART. 48

( Rapporti con l'Istituto Pubblico di Assistenza e beneficienza " G. e P. Marani di Villorba )

L'organizzazione di volontariato svolge una particolare attività di cooperazione, collaborazione, sostegno con l'I.P.A.B. " G.e P. Marani " di Villorba.

Tale tipo di collaborazione comunque non implica per le parti nessun tipo di vincolo comunque entrambe le organizzazioni condividono che il rapporto di collaborazione è costruttivo e aiuta ad espletare al meglio i propri compiti.

ART. 49

( Disposizioni finali )

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.