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L'ultimo ballo del Biondin

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Statuto

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l’Associazione senza scopo di lucro:


TEATRO ZEROTREDUEUNO”


L’Associazione ha sede in Novara, via A. Costa, 32 28100 Novara

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita sino al 31/12/2050.


Art. 2. Scopi e finalità

L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività delle cariche associative ed ha lo scopo di diffondere la cultura teatrale, la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, della comunicazione e dell’arte in generale, nonché la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei settori della cultura, delle arti e dello spettacolo e la loro diffusione e promozione sia sul territorio provinciale che nazionale.

L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, di animazioni ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza stages, conferenze, concorsi etc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di recitazione, danza, canto ed animazione. L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio-visivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale:

- istituire e gestire corsi di avviamento, aggiornamento e perfezionamento all’attività teatrale;

- organizzare corsi, stages, conferenze e concorsi di recitazione, danza, canto ed animazione;

- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;

- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico;

- svolgere manifestazioni, spettacoli teatrali, dibattiti al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Nell’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione dei propri fini istituzionali, l’Associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, comunque marginale, svolgere anche attività commerciali, tra cui ad esempio:

  1. prestazioni di servizi rese ad Enti Pubblici e/o privati;

  2. partecipazione di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti Pubblici e/o privati;

  3. organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese ad Enti Pubblici e/o privati;

  4. sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.


Art. 3. Risorse economiche

L’Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative supplementari o straordinarie;

c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;

d) erogazioni liberali e oblazioni;

e) contributi di enti pubblici e privati;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;

h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.


Art. 4. Associati

Possono far parte all’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

1) di voler partecipare alla vita associativa;

2) di voler condividere gli scopi istituzionali;

3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;

4) di rispettare i regolamenti interni.

Gli associati si distinguono in:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari;

Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.

Sono soci ordinari tutti gli altri.

Fra i soci, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività dell’Associazione; a copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie, unicamente ai soci interessate ad esse.

L’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al socio le spese effettivamente sostenute per la sua attività all’interno dell’Associazione.

Al fine della partecipazione all’attività dei gruppi culturali, gli associati artisti si rimettono alle decisioni del Direttore Artistico.

La qualifica di socio si perde:

a) per decesso;

b) per recesso, se il socio non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;

c) per mancato rinnovo dell’adesione;

d) per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno, inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.


Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno diritto:

- di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- ad osservare i regolamenti interni;

- a pagare la quota associativa;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.


Art. 6. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.


Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell’Associazione.

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei sindaci.

A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.


Art. 8. Assemblea dei soci

L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente e trascritto nel Libro delle delibere dell’Assemblea dei soci. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in questo caso, qualora gli amministratori non vi provvedano, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del tribunale di competenza.

L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.

All’assemblea avranno diritto di partecipare tutti i soci regolarmente iscritti; essi potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri o revisori.

In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.


Art. 9. Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri, nominati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;

b) stabilire le norme di funzionamento dei gruppi operanti all’interno dell’Associazione;

c) adottare provvedimenti disciplinari;

d) compilare il rendiconto contabile;

e) fissare la quota ordinaria di ammissione;

f) stabilire eventuali quote suppletive;

g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario, il Direttore Artistico;

h) nominare comitati o commissioni interne;

i) gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;

j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;

k) redigere il regolamento al fine della gestione interna dell’Associazione, compresi i requisiti indispensabili per accedervi;

All’interno del Consiglio Direttivo può essere nominato il Direttore Artistico, al quale spetta la direzione dei gruppi teatrali.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell’Associazione durante i 10 giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente o da un altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo; può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salva ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione.


Art. 10. Consiglio dei sindaci

L’assemblea dei soci può decidere di nominare un Consiglio dei sindaci tra coloro, anche non soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale.

Il Collegio è composto di tre membri che restano in carica per tre esercizi solari.

L’assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente.

I sindaci vigilano sull’amministrazione dell’associazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

I sindaci vigilano sull’operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell’associazione e abbiano, quale fine, l’esercizio delle funzioni istituzionali.

I sindaci si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Al termine di ogni riunione, i sindaci redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del Collegio sindacale.


Art. 11. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 2007.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Entro 15 giorni prima della data di approvazione, il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione per poter essere consultato da ogni associato.


Art. 12. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 13. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.


Art. 14. Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria.

In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.


Art. 15. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.


Luogo e data,

studio Dott. Roberto Franzo notaio in Trecate (NO) via Dante, 11

Lì 13/12/2007