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contrassegno invalidi

Che cos'è

Il contrassegno per disabili ha l'obiettivo di agevolare la mobilità delle persone con ridotta capacità di deambulazione e delle persone non vedenti:

  • la sosta del veicolo munito del contrassegno è sempre consentita negli appositi stalli di sosta, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate";
  • la sosta del veicolo citato è sempre consentita negli stalli di sosta delle zone soggette a parcheggio gratuito temporizzato, senza limitazioni sugli orari;
  • la sosta di tale veicolo non è consentita sugli stalli di sosta delimitati da strisce blu se non alle condizioni prescritte dall'ordinanza del Comune;
  • la sosta è consentita, se esplicitamente prevista, nei luoghi ove vige la sospensione o limitazione temporanea della sosta, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi e divieti, purché nel luogo prescelto non sia intralciata gravemente la circolazione e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;. La circolazione all'interno delle zone a traffico limitato senza condizioni da parte dei veicoli al servizio di persone disabili deve essere consentita dal provvedimento di istituzione della ZTL, secondo quanto prescritto dalla Circolare luglio 1997, n.3816 dell'allora Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.9.1997 con la quale sono state impartite direttive per l'individuazione dei comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati: tra questi rientrano quelli in argomento atteso che già godono della possibilità di sosta nelle zone ove venga disposto il divieto o la limitazione della sosta.
 Il contrassegno NON CONSENTE la deroga ai divieti di sosta previsti negli articoli 157, 158 e di altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio:  
  • sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
  • sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
  • sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione (a meno di 5 metri);
  • sosta in corrispondenza di dosso o curva;
  • sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
  • sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • sosta allo sbocco dei passi carrabili;
  • sosta sul marciapiede;
  • sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.

In tutti questi casi, quando sul veicolo è esposto il contrassegno disabili, non si ha il blocco o la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un'area limitrofa sicura.

 Il contrassegno di colore arancione è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale. Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile.

Chi può richiederlo

La persona, anche non titolare di patente di guida (ed il non vedente), con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", certificata dal medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Come ottenere la certificazione

L'interessato deve recarsi in uno dei seguenti ambulatori del Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - al fine di ottenere il certificato medico attestante l’eventuale diminuzione della capacità di deambulazione di cui è affetto rispettando, per quanto possibile, l’ambito territoriale di riferimento.

• Ambulatorio di Este Via Francesconi, 2 (accanto al vecchio ingresso dell’Ospedale).

Aperto il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

I numeri tel. 0429.618.555 - 0429.618.513 sono attivi il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

• Ambulatorio di Montagnana Via Ospedale, 16 (locali dell’ex Radiologia del vecchio Ospedale).

Aperto il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Il numero tel. 0429.808.652 è attivo al mercoledì dalle ore

11.00 alle ore 13.00 ed al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

La certificazione, nei giorni di apertura al pubblico, viene effettuata senza necessità di prenotazione.

Non vedenti

Nel caso di persona non vedente totale è sufficiente il certificato di cecità totale rilasciato dall'ASL, il modulo di domanda e la fotocopia del documento di identità.

Invalidi civili

Dal 1 luglio 2008 i verbali di Invalidità Civile redatti dalle Commissioni Mediche di Prima Istanza che operano presso l'Azienda ULSS17 recano, qualora accertata, apposita dicitura "La persona ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 commi 2 e 3 del Regolamento di applicazione del codice della Strada";

Allegando alla domanda tale verbale, non necessita quindi il certificato del Dipartimento di Prevenzione sopra indicato.

Come richiedere il contrassegno

Il certificato del Servizio Igiene Pubblica deve essere allegato al modulo di richiesta, scaricabile nella pagina modulistica o disponibile presso la sede della Polizia Municipale Megliadina.

Si precisa che la domanda e il contrassegno con validità quinquennale sono esenti da imposta di bollo (art. 33, comma 4, lettera C, legge 388/2000). Per quelli con validità temporanea si deve pagare la marca da bollo sia sull'istanza che sul contrassegno stesso.

Non esistono altre spese di procedimento, mentre è richiesto il rimborso del mero costo del contrassegno pari a € 3,00.

Il contrassegno ha validità di 5 anni, salvo una durata inferiore indicata dal medico dell'Igiene Pubblica in caso di temporanea grave difficoltà di deambulazione.

Al cambio di residenza tra comuni diversi la persona intestataria deve presentare la domanda per ottenerne uno nuovo e deve riconsegnare quello vecchio al comune che l'ha rilasciato.

Alla scadenza dei 5 anni, per il rinnovo occorre presentare un certificato del medico curante, che confermi il persistere delle gravità della condizione sanitaria.

Per quelli con durata inferiore occorre una nuova certificazione del medico dell’Igiene Pubblica.