Articolo 1 - Denominazione e sede sociale
La Società Orienteering Dolomiti, con sede in Feltre in Via Boscariz n. 34/a,
intende aderire alla " Federazione Italiana Sport Orientamento" (F.I S.O.) ai
sensi degli art. 36 e ss. Del Codice Civile denominata "A.D.S. ORIENTEERING
DOLOMITI".
Articolo 2 - Scopo
- L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione
non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale.
- L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione
dell'orienteering in ambito (F.I.S.O.) e di tutte le discipline sportive
per disabili fisici in ambito C.I.P., in tutte le sue componenti, sportive,
agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra
l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione dei propri
impianti (cartine) nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina
sportiva. Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni
mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione
e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni
e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.
- È caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti
degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà
del bilancio. L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti
né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi
dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo;
si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO),
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai
regolamenti della F.I.S.O., e a quella della Federazione e Organismo Internazionale
(I.O.F.) cui quest'ultima è aderente.
- L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari, che gli organi competenti della F.I.S.O. dovessero adottare
a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere
in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività
sportiva.
- Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme
dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.S.O. nella parte relativa all'organizzazione
o alla gestione delle Società affiliate.
- L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei
propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante
con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di
atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante,
in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FISO,
è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo
con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda d'ammissione
- Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione
alla stessa.
- Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone
fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta
morale, civile e sportiva astenendosi da ogni forma d'illecito sportivo e
da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro
e del prestigio dell'Associazione, della FISO e dei suoi organi.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere
una domanda su apposito modulo.
- La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della
domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve
essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea
generale.
- In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse
dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'esercente
patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte
le obbligazioni dell'associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi.
Articolo 5 - Diritti dei soci
- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto
di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e
passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla
prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore
età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche
sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti
di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da
Consiglio Direttivo e la partecipazione all'attività Federale.
Articolo 6 - Decadenza dei Soci
- I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: a) dimissione
volontaria. b) morosità protrattasi per oltre 6 mesi dalla scadenza del versamento
richiesto della quota associativa. c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza
assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio
che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione,
o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.
- Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio
con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione
rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- L'Associato radiato non può essere più riammesso.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono: a) l'Assemblea generale dei soci - b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - Assemblea generale dei soci
- L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente
convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni
da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
- La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio
Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento
delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del
giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo
che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 10, e comunque
non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria
potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio
Direttivo.
- L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in
ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio
Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea
con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è
fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati
alle medesime cariche.
- L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea
sia redatto da un notaio.
- Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità
e l'ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente
della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione
i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto
solo gli associati maggiorenni.
- Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta
non più di 2 associati.
Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea
- La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima
dell'effettuazione, mediante avviso scritto agli associati, a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco
delle materie trattate.
- L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno
una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del
bilancio preventivo.
- L'assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo,
a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal
presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero
disciplinato dal successivo Art. 13 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente
e il Segretario, con funzioni di tesoriere, del sodalizio.
- Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali,
per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti
attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella
competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti
al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.
Articolo 11 - Validità delle Assemblee
- 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto
di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni socio ha diritto a un voto.
- L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita
quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che
l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il
numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
- L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo
almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella
sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo
posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco
delle materie da trattare.
- L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione
e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti
reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi
qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento
e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità
di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito
dall'assemblea fino ad un massimo di 7 eletti dall'assemblea. Tutti gli incarichi
sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 anni
ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate
a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento
delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica
sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, non abbiano
riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano
stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni
sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi non superiori ad un anno.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
- In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da
un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le
formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne
la massima diffusione.
- Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti
per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
Articolo 14 - Dimissioni
- Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero
a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i
rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del
primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni,
a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite
dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati
che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi
componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni
per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo
a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente,
fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea
utile successiva.
- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica
qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza
dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento
dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria
per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione
e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria
dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 15 - Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri,
senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione
dei soci. b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire
almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle
norme dell'Art. 8 e seguenti del presente Statuto. d) redigere gli eventuali
regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso
i soci, qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste
dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. g) Stipulare
e aprire conti correnti bancari e derimere ogni impegno finanziario anche quelli
straordinari; contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere ad eventuali
finanziamenti bancari. h) formare commissioni e/o gruppi per la programmazione
di lavoro e dell'allestimento delle manifestazioni sportive presso le strutture-impianti
dell'Associazione. i) Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti
al verificarsi della previsione di cui all'Art. 2, c7 di questo Statuto; il
Direttore Tecnico avrà cura di affrontare le problematiche relative all'allestimento
tecnico delle manifestazioni sportive di cui la Società si farà carico di programmare.
j) Nominare il Direttore Sportivo, animatori, specialisti per lo svolgimento
della attività societaria e pratica sportiva. k) I Direttori Tecnico e Sportivo
hanno il compito di promuovere la pratica dell'orientamento nei confronti dei
tesserati della Società e nell'ambito del territorio nella quale essa opera.
Articolo 17 - Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne
controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali;
ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.
Articolo - 18 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.
Articolo 19 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come
tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta
dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi
previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 20 - Il Rendiconto
- Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre
all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa
la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in
modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria
dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti
degli associati.
- Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine
del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 21 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano
il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 22 - Fondo comune
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente
dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dai proventi
dell'attività federale svolta nell'allestimento delle manifestazioni sportive.
Articolo 23 - Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci
medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme
che disciplinano la giustizia in seno alla FISO, definiti dal suo Statuto e
dai regolamenti che ne discendono.
Articolo 24 - Scioglimento
- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale
dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con
la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione,
sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti
il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta
dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto
lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei
soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita
l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo
del patrimonio dell'Associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione
che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo
di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L.23.12.1996 n° 662, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
- In caso di scioglimento dell'Associazione non si provvederà più al rinnovo
dell' affiliazione alla FISO.
Articolo 25 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le
disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FIDAL - FISO cui l'Associazione
è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.
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