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Quadro legislativo nel turismo in sintesi
Regio Decreto n.773 del 18.06.1931 Testo Unico di Pubblica Sicurezza - Autorizzazioni di PS per apertura e svogimento attività commerciali à Legge 135/2001 semplificazioni attività alberghiere
Regio Decreto n.2523 del 23.11.1936 convertito in Legge 2650/1937 - Commissariato per il turismo (diventato nel dopo guerra Ministero del Turismo) - Rigida regolamentazione per Adv con 3 categorie: A uffici viaggio e turismo A limitata solo in Italia A illimitata in tutto il mondo B uffici turistici con competenza territoriale provinciale C uffici di navigazione per la vendita di biglietti - Licenza di pubblica sicurezza per la concessione dell'autorizzazione a svolgere attività turistiche, che a sua volta veniva concessa dietro nulla osta del Ministero per la stampa e la propaganda. - Direttore tecnico doveva essere presente in ogni Adv, pur non avendo alcun compito specifico. à Legge Quadro 1983 + Leggi regionali
DPR 616/1977 Attribuzione funzioni turistiche alle Regioni Definisce funzioni amministrative e legislative delle Regioni e attua il decentramento amministrativo. Primo passo verso l’autonomia regionale. Art 56 Competenza alle regioni “turismo e industrie alberghiere” - regolamentazione del settore - promozione delle attività turistiche - vigilanza sulle aziende turistiche competenza ai comuni - promozione turistica locale - gestione di impianti e servizi complementari - controllo rifugi alpini, campeggi e altri extraalberghieri - rilascio licenze PS
Legge 1084/77 Convenzione Contratti di Viaggio CCV - Convenzione internazionale sui contratti di viaggio – Bruxelles 1970 - Rapporti tra viaggiatori e operatori turistici Art 22 “l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono a un intermediario di viaggi diligente” à Direttiva UE 90/311/CEE
Legge 110/78 10.06.1978 Convenzione europea degli albergatori - Ratifica Convenzione europea degli albergatori – Parigi 1962 - Codice cicile Artt. 1783,1786 Responsabilità albergatori proprietà clienti
Legge 217/83 Legge Quadro- Regole generali à Regioni creano una loro normativa diversificata e talora contraddittoria - APT Aziende di Promozione Turistica IAT Uffici d’Informazione ed Accoglienza Turistica - Requisiti base strutture alberghiere ed extraalberghiere - Adv sono TO organizzatori viaggi Adv intermediari vendita - Associazioni senza scopo di lucro - Professioni turistiche o Guida turistica illustrare monumenti, opere d’arte, musei, scavi archeo o Interprete turistico traduzione o Accompagnatore turistico accompagnare ed assistere gruppi o Organizzatore congressuale o Istruttore nautico o Maestro di sci o Guida alpina o Aspirante Guida alpina o Guida speleologica
Dopo Legge quadro 1983Le regioni sviluppano ampia attività legislativa in applicazione della Legge per regolamentare atività: - Adv - Professioni turistiche - Alberghiera e extraalberghiera - Associazione senza scopo di lucro - APT e IAT Delle Leggi dello Stato regolamentano attività particolari: - 1985 agriturismo - CAI - 1986 nautica da diporto - 1990 riorganizzazione ENIT - 1995 pacchetti turistici, successivamente inserita nel Codice del Consumo 206/2005
DL 112/98 Definizione Beni culturali“quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario egli altri che costituiscono testimonianza aventi valore di civiltà cosi individuati in base alla legge”
Svolta del 2001- Legge 135/2001 - Legge costituzionale 3/2001 Revisione parte II art V à La Legge costituzionale prevale sulla Legge ordinaria e non ne consente l’applicazione Contesto politico: Decentramento à Federalismo Secessione: distacco di alcune regioni dallo Stato Necessità di armonizzazione
DecentramentoSpostamento verso gli organi periferici delle decisioni da prendere à Regioni 1993 abolizione del Ministero del turismo spettacolo
Costituzione Seconda parte Titolo V Revisione 3/2001- Autonomia alle Enti territoriali Regioni legislativa Province amministrativa Città metropolitane Comuni - Limiti all’autonomia 19 à 3 o 1 Rispetto Costituzione o 2 17 materie di potestà esclusiva dello Stato o 3 Legislazione concorrente Art 117 § Convivenza tra norme nazionali e regionali - Turismo non citato tra competenze esclusive dello Stato tra ambiti oggetto di legislazione concorrente à pertinenza assoluta della Regione - Materie nelle quali vige legislazione concorrente o esclusiva dello Stato che riguardano indirettamente il turismo: o Attività economiche disciplina imprese e professioni turistiche o Tutela consumatore Codice del consumo DLgs 206/2005 o Libera circolazione e espatrio o Salute e benessere fisico o Tutela beni culturali e paesaggistici o Tutela ambientale Torna a Accompagnatore Turistico Legge 135/2001 12 articoli Riforma legislazione nazionale del TurismoAlcuni articoli resi inapplicabili dalla modifica Costituzione Parte II Titolo V
Abrogazione Legge Quadro 217/1983 Decreto 22.09.2002
Effetti della L135/2001 sul territorio Sistemi turistici locali STL
I Sistemi turistici locali nascono con l’obiettivo di “responsabilizzare” il territorio e di costruire localmente una rete di relazioni tali da supportare lo sviluppo turistico. Posto questo obiettivo, occorre ricordare che i STL hanno avuto nel corso di questi anni dei forti sostenitori e altrettanto forti detrattori. Secondo il Touring Club Italiano, la questione non sta tanto sulla più o meno corretta architettura concettuale dei Sistemi turistici locali, quanto nella loro capacità di trasformarsi, operativamente, in veri e propri strumenti di sviluppo turistico. Da questo punto di vista, a sei anni dall’approvazione della legge, l’introduzione a livello normativo dei STL è stata positiva perché ha contribuito in numerose situazioni ad “avvicinare” il turismo al territorio permettendo a molti attori pubblici e privati – in particolare a quelli che hanno creduto nella capacità propulsiva e di relazione a livello locale – di diventare protagonisti dello sviluppo. In altri casi, i STL sono riusciti a stimolare positivamente impegno e progettualità turistica anche nell’Italia cosiddetta “minore” e nelle regioni del Sud contribuendo alla notorietà di queste destinazioni presso il pubblico dei viaggiatori. In molte applicazioni concrete, dunque, si è trattato di un modello di sviluppo in linea con l’esigenza di promuovere l’Italia nella sua complessità cercando, al contempo, di favorire una più omogenea distribuzione dei flussi turistici che sono spesso causa di impatti negativi sul territorio (in questo senso sono emblematici i casi di Venezia e Firenze). Se ci sono state “buone applicazioni”, sono anche presenti esperienze critiche sulle quali vale la pena riflettere: si evidenzia infatti che – al di là delle differenti modalità di recepimento regionale della legge nazionale – alcuni territori hanno dato un’interpretazione del STL molto più legata alle attività di promozione che allo sviluppo locale e alla definizione di veri e propri prodotti turistici. In questi casi, quindi, il risultato è stato doppiamente negativo in quanto non solo non si è riusciti a raggiungere l’obiettivo dello sviluppo locale (anche con grandi difficoltà di dialogo tra settore pubblico e privato) ma si è creata ulteriore confusione sulle azioni di tipo promozionale che vedono già impegnati altri soggetti.
Buoni VacanzeIntrodotti nella legge n. 135/2001, costituisce dunque uno strumento importante, già consolidato all’estero, e a tal fine si auspica entro breve l’attivazione dell’apposito Fondo di Prestito turistico previsto dalla stessa legge di riforma.
Dalle linee Guida alle Linee di armonizzazione Legge 135/2001 - Accordo tra le Regioni 1. IAT denominazione ruolo? Regione Piemonte ruolo = vendere servizi solo relativi al territorio da fruire in tempi brevi 2. Tipologia Imprese Turistiche (6) 1. alberghi e residenze turistico-alberghiere, residences, case, appartamenti, multiproprietà, campeggi, villaggi, altre strutture simili 2. imprese relative a parchi a tema, imprese gestione strutture convegnistiche e congressuali, iniziative e manisfestazioni 3. imprese relative alla balneazione, fruizione arenili, stabilimenti balneari, turismo nautico 4. Adv, imprese noleggio, assistenza ed accoglienza turistica 5. imprese trasporto passeggieri, noleggio, sportivo-recreativo, escursionistico, esercizi di somministrazione 6. altre attività individuate autonomamente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano - Provvedimenti rinviati all’accordo tra le Regioni (10) Legge 135/2001 Art 2 comma 4 c) standard per imprese turistiche d) standard camere e) standard servizi offerti da imprese turistiche f) cauzioni Adv g) professioni turistiche h) attività senza scopo di lucro i) attività accoglienza non tradizionale l) beni demaniali m) turismo nautico n) espletamento esame professioni turistiche
DLgs 196/2003 186 articoli Codice della privacy ---> Principio generale: Nulla può essere rivelato a nessuno delle scelte del consumatore se non si è appositamente autorizzati. Obblighi dei venditori di viaggi e degli alberghi: far firmare all'acquirente le attestazioni e le autorizzazioni previste dagli Artt 7 e 13. non usare in nessun modo i dati di cui dispongono al di fuori delle autorizzazioni concesse. non rivelare nulla sull'acquisto eseguito. → Gli albergatori non possono rivelare i nomi dei loro ospiti (se non all'autorità di Pubblica Sicurezza) → Se un ospite ha dimenticato qcosa in albergo, non può rimandarglielo a casa di sua iniziativa (l'invio non domandato è violazione della privacy/ il viaggiatore potrebbe non aver piacere di far sapere dove è stato), è tenuto a lasciarglielo a disposizione ed eventualmente renderglielo su sua richiesta. → Le Adv non possono dire a nessuno chi ha acquistato che cosa. → Chi ha problemi di salute o di mobilità deve esplicitamente autorizzare l'Adv a comunicarlo.
Obblighi degli accompagnatori: Denuncia per diffusione indebita di dati privati sensibili Il viaggiatore dimentica qualche cosa deve farne esplicita richiesta. Il viaggiatore aspetta una chiamata deve preventivamente autorizzare il centralino a passarla. Il viaggiatore ha problemi fisici (intolleranze alimentari – celiachia: intolleranza al glutine (non può mangiare pasta), claustrofobia, problemi di movimenti...) non può stare in certe camere L'accompagnatore non può avvisare l'hotel se non esplicitamente autorizzato (consenso scritto)
Art 1 “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” Art 7 L'interessato ha diritto che chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. L'interessato ho diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali b) delle finalità e modalità del trattamento c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'Art 5, comma 2 e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta in impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Art 11 I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi c) esatti e, se necessario, aggiornati d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art 13 L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento con cui sono destinati i dati b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi e) i diritti di cui all'Art 7. Art 15 Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'Art 2050 del Codice Civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'Art 11.
DLgs 206/2005 Codice del consumo Norma posta a tutela dei consumatori, nel rispetto delle giuste esigenze delle imprese. Successivamente corretto dal DLgs 221/2007 Parte relativa al turista nel capo II, Artt 82-100: Artt 82-86 Pacchetti turistici “viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso” Package Tour: Pacchetti turistici almeno 1 notte almeno 2 servizi prefissati dei 3 : trasporto alloggio servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico (escursioni pe) Art 83 Viaggi in omaggio il consumatore a chi è stato regalato ha tutti i diritti anche se al momento dell'acquisto si tratta di persona ancora da nominare. Art 85 Contratto contratto pacchetti in forma scritta in termini chiari e precisi copia al consumatore sottoscritto e timbrato dall'organizzatore o venditore Art 86 Caparra massimo 25% caparra e termine per il pagamento del saldo alla prenotazione Art 1385 del Codice Civile – caparra confirmatoria Annullamento del viaggio da parte dell'organizzatore senza penale: - forza maggiore - mancanza del numero minimo dei partecipanti previsto da contratto con termine prima di 20 gg. Che precedono la partenza (Art 92) Art 87 Informare il viaggiatore L'organizzatore deve fornire per iscritto tutte le informazioni che il viaggiatore UE deve sapere: passaporto, visto obblighi sanitari formalità per effettuazione del viaggio e del soggiorno itinerario orari di partenza, di arrivo nomi e indirizzi degli alberghi tel dei corrispondenti locali → Divieto di fornire informazioni ingannevoli → Disguidi subiti dal viaggiatore per mancanza d'informazione sono addebitabili all'organizzatore e) dell'Art 87: Obbligo di segnalare se esiste possibilità di sottoscrivere “un contratto di assicurazione a copertura di spese annullamento contratto, rimpatrio in caso di incidente o malattia. Art 89 Sostituzione del viagiatore Il viaggiatore non può partire perché nell'impossibilità di Si può fare sostituire da un terzo purché: il sostituto “soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio” la richiesta di sostituzione venga inviata per iscritto all'organizzatore o al venditore “entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza” si trovi “nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico” Art 90 Aumento del prezzo pacchetto regolamenta in modo preciso la possibilità di aumentare il prezzo dopo l'acquisto del pacchetto, fissando 4 punti da seguire: solo se previsto da una clausola del contratto Causato da uno dei motivi esplicitamente previsti dall'Art 90, una variazione: del costo del trasporto del carburante dei diritti e delle tasse per: atterraggio sbarco o imbarco nei porti e aeroporti del tasso di cambio applicato 3. Se aumento supera 10% rispetto a prezzo pattuito, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto e di farsi restituire tutte le somme versate entro 48 ore. 4. non più nei 20 giorni che precedono la partenza Art 91 Modifica del contratto 1. Prima della partenza, l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue 2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale e ha diritto a quanto previsto nell'Art 92 3. Il consumatore comunica la propria scelta entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2 4. Dopo la partenza, ...quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, ...l'organizzatore... adeguate soluzioni alternative per prosecuzione del viaggio senza comportare oneri per il viaggiatore oppure rimborso della differenza tra le prestazioni offerte e quelle previste, salvo il risarcimento del danno. 5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore rifiuta per giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Nessun risarcimento danno se è causa di forza maggiore! (maltempo che impedisce atterraggio nell'aeroporto previsto) Art 92 Rifiuto dell'aumento Se il viaggiatore non accetta le variazioni oppure quando è cancellato il pacchetto, l'operatore può proporre: un altro pacchetto turistico dello stesso valore un pacchetto di valore inferiore restituendo la differenza di prezzo il rimborso del prezzo entro 7 giorni Invece nessun risarcimento danni è previsto se il viaggio è annullato per: non raggiungimento del numero dei partecipanti causa di forza maggiore E escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazione overbooking; in tale caso il risarcimento dei danni è inevitabile. Art 93 Adempimento parziale In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico a loro imputabile, il consumatore viene risarcito dal danno sofferto. Art 98 Protesta entro 10 giorni Dalla data di rientro presso la località di partenza a mezzo di lettera raccomandata Art 100 Fondo di garanzia Fallimento operatore o per evento atmosferico di carattere eccezionale: → Fondo nazionale di garanzia per rimpatrio del viaggiatore
A chi acquista pacchetti turistici “on line”, saranno applicabili anche le norme su contratti conclusi a distanza (Articoli da 50 a 61 Codice del Consumo). Il nuovo art. 64 del Codice del Consumo ha parificato i termini per l’esercizio del diritto di recesso nei due casi di vendita a distanza e di vendita fuori dai locali commerciali, in precedenza diversamente disciplinati da due differenti decreti. Il termine è di 10 giorni lavorativi dal momento della conclusione del contratto, e il diritto di recesso va esercitato con lettera raccomandata a.r. sottoscritta dalla stessa persona che ha concluso il contratto e inviata all’indirizzo del venditore (o del diverso soggetto eventualmente indicato nella nota d’ordine). Il termine diventa di 90 giorni (sempre decorrenti dalla conclusione del contratto) nel caso in cui il venditore non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione relativi al diritto di recesso e nel caso in cui l’informazione sia stata incompleta o errata. Torna a Accompagnatore Turistico
Spese di apertura pratica (ex spese di iscrizione di cui il DLgs 206/2005, norma che recepisce una direttiva europea, non parla – sono solo la prerogativa dei TO italiani) Slegate dall'effettuazione del package Tour secondo la commissione tecnico-legale organizzata dalla Camera di Commercio di MI, non vengono in nessun caso rimborsate perché relative alla richiesta del consumatore e non all'esecuzione del viaggio.
Tavole di Francoforte Dal 1989 Tribunale di Francoforte Situazioni-tipo associate ad un rimborso predefinito, evitando inutili discussioni (%): tipologia alloggio diversa 20-25 posizione 5-15 camera doppia anziché single 20 aria condizionata difettosa 10-20 mancanza del televisore 5 vitto insufficiente 50 poco variato 5
Art 1385 del Codice Civile Caparra confirmatoria = quanto versato dal cliente a titolo di anticipo Il cliente rinuncia alla partenza → perde la somma versata L'organizzatore annulla il viaggio (non per cause di forza maggiore) → rende al cliente il doppio → (oppure) il cliente chiede un risarcimento del danno per normale via giudiziale Si tende a non considerare caparra l'anticipo – Art 86 ≠ Art 92 + sentenza del tribunale di PA 24.01.1997
TCILa legge n 135/2001, come pure il Codice del Consumo, individua per la tutela dei diritti dei consumatori, oltre al ricorso alla giustizia ordinaria, anche la composizione stragiudiziale delle controversie. Il Touring Club Italiano ha studiato in particolare lo strumento della conciliazione ritenendolo efficace in ambito turistico. La conciliazione è, infatti, un metodo di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, mediante il quale i soggetti in conflitto si confrontano cercando con o senza l’ausilio di un conciliatore – soggetto terzo e imparziale – di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambi. Attualmente il servizio di conciliazione viene offerto su tutto il territorio nazionale dalle Camere di Commercio che hanno approvato nel 2005, grazie all’azione di coordinamento di Unioncamere, un Regolamento unico, garanzia di omogeneità e di qualità del procedimento. I servizi di conciliazione non sono comunque esclusivi delle Camere di Commercio: ogni soggetto privato può, infatti, cercare di mediare fra due parti in conflitto e facilitare il raggiungimento di un accordo: da qui la difficoltà di monitorare il fenomeno per la mancanza di dati certi sui soggetti che erogano il servizio. Solamente nell’ambito del diritto societario e dell’intermediazione finanziaria, infatti, i soggetti privati necessitano di una specifica autorizzazione ministeriale per poter erogare servizi di conciliazione. Dai dati forniti dalle Camere di Commercio, si evince che il ricorso alla conciliazione non è ancora molto diffuso (nel corso del 2005 sono state attivate 6.304 procedure complessive): in particolare si rileva che meno del 40% delle richieste avviate si è concluso arrivando alla stesura di un verbale di avvenuta o di mancata conciliazione. Occorre sottolineare, inoltre, che al momento sono ancora poche, benché in crescita, le richieste di conciliazione inerenti questioni turistiche, a conferma che lo strumento è ancora sconosciuto ai più, nonostante alcune Camere di Commercio abbiano poste in essere nel corso del 2006 e del 2007 delle specifiche campagne informative e protocolli di collaborazioni con le associazioni di categoria e di tutela dei consumatori. Touring Club Italiano sta attualmente verificando l’opportunità di attivare un servizio analogo per contribuire alla sensibilizzazione di turisti e operatori.
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