Veneto 33/2002 Figure Professionali

Questi articoli sono estratti dalla Legge Regionale della Regione Veneto n.33 del 2002 "Testo unico in materia turistica"
SEZIONE I
Individuazione e definizione delle figure professionali.
Art. 82 - Figure professionali.
1. É guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. É accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
3. É animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
4. É guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine; in relazione ai mezzi con cui viene esercitata l'attività nell'ambito della professione di guida naturalistico-ambientale, la Giunta regionale individua la specifica figura professionale di chi esercita la attività a cavallo o con altro animale.
SEZIONE II
Competenze per l'esercizio delle attività di guida, accompagnatore e animatore turistico e guida naturalistico-ambientale
Art. 83 - Competenze delle Province.
1. Le province esercitano le funzioni relative a:
a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:
1) i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di superamento dell'esame
2) relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, residenti nel Veneto, qualora ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 di attuazione della direttiva n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernenti l'espletamento di attività economiche varie e previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza;
3) i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.
2. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite nell'allegato T.
3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia.
Art. 84 - Competenze dei Comuni.
1. I comuni capoluogo della provincia, nel cui territorio si svolge la attività professionale, rilasciano la licenza avente validità sul territorio provinciale per l'esercizio della professione di guida turistica.
2. I comuni di residenza rilasciano, subordinatamente all'iscrizione nell'elenco provinciale per la categoria professionale di appartenenza, la licenza avente validità sull'intero territorio regionale, per l'esercizio delle professioni di accompagnatore turistico, animatore turistico, guida naturalistico-ambientale e sue articolazioni, così come individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4.
3. Il contenuto della licenza e le modalità di rilascio sono definite nell'allegato T.
Art. 85 - Licenza e tesserino di riconoscimento.
1. I titolari di licenza per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.
2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.
SEZIONE III
Obblighi e sanzioni
Art. 86 - Divieti.
1. É fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.
Art. 87 - Sospensione e revoca delle licenze.
1. La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:
a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al comune entro sessanta giorni dall'evento;
b) per iniziativa del comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 86.
2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi.
3. La licenza è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico.
4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca della licenza sono adottati dal comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle province.
Art. 88 - Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 82, senza essere in possesso della relativa licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una licenza non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca la licenza a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 83 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva
6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente
Art. 89 - Reclami e vigilanza.
1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla provincia.
2. La provincia, sentito il titolare della licenza decide sul reclamo entro sessanta giorni.
3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal comune competente per territorio.
Art. 90 - Inapplicabilità.
1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.
2. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività di cui all'articolo 82 a favore dei loro alunni.
3. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 anche alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.