Contratti Viaggio, Tribunale TO 2007

CONTRATTI DI VIAGGIO

Tour operator

La responsabilita` dell’organizzatore per il fatto del fornitore del servizio

La Corte di cassazione, Sez. III civile, con la lapidaria sentenza del 29 febbraio 2008, n. 5531 ha fugato ogni riserva circa la responsabilita` del tour operator per i danni subiti dal viaggiatore a causa dell’inadempimento imputabile al fornitore del servizio offerto nell’ambito di un pacchetto di viaggio organizzato.

La decisione offre un’applicazione chiara del disposto dell’art. 14 comma 2 d.lgs. n.111/1995, trasfuso nell’art. 93 comma 2 Cod. cons., a norma del quale «l’organizzatore o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi e` comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».

La Corte enuncia il seguente principio di diritto: «nell’ipotesi in cui il consumatore convenga in giudizio l’organizzazione e/o il venditore di un pacchetto turistico per il risarcimento del danno subito in occasione della fruizione del pacchetto stesso, il giudice non puo` respingere la domanda sul presupposto che la responsabilita` del lamentato danno debba essere ascritta al vettore del quale i convenuti si sono avvalsi, poiche´ a norma dell’art.

14 D.Lgs. n. 111/1995, l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi e` comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».
 
IL PROVVEDIMENTO

Il caso

L’attore aveva acquistato un soggiorno a Sharm El Sheik per una vacanza costosa in condizioni di ricercata ospitalita` e si lamenta di non avere potuto godere delle vacanze in seguito al verificarsi, durante il suo soggiorno, di un summit tra vari capi di Stato e di governo di Paesi arabi, con conseguente adozione di rigorose misure di sicurezza a tutela dell’incolumita` degli uomini politici.

Le questioni

Fino a quale punto si devono estendere i confini della responsabilita` dell’intermediario?

Egli ha solo l’obbligo contrattuale di acquistare per conto del cliente il contratto o si deve anche informare se le condizioni ambientali garantiscano l’effettiva realizzazione degli obbiettivi di viaggio?

La soluzione

La responsabilita` dell’organizzatore e quella del venditore devono essere tenute distinte e graduate, con riguardo alle specifiche obbligazioni di tali due soggetti. Mentre il tour operator deve organizzare il pacchetto turistico, la venditrice funge da intermediario e deve concludere per conto del cliente il contratto e risponde per la sola violazione delle obbligazioni nascenti dall’incarico.

I presupposti della responsabilità dell’intermediario di viaggio

TRIBUNALE DI TORINO, Sez. VII, 8 ottobre 2007 - Giud. Bosco - D. B. A. contro Cisalpina Tours S.p.a. ed altro Contratto di viaggio - Disservizi verificatisi durante il viaggio - Responsabilita` dell’intermediario di viaggio - Prova liberatoria (L. 27 dicembre 1977, n. 1084, art. 22; D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 93) L’intermediario di viaggi ha l’obbligo contrattuale di acquistare per conto del cliente il contratto di viaggio e risponde per la sola violazione delle obbligazioni nascenti dal mandato.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2004

A.D.B. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 36727/04 emesso dal Giudice di Torino in data 27 giugno 2004 su istanza della Cisalpina Tours spa, per l’importo di E 17.931,29 oltre interessi e spese.

Sosteneva l’attore di nulla dovere alla controparte in quanto il prezzo del pacchetto di viaggio a Sharm El Sheik non era stato previamente concordato, e comunque non era ne´ congruo ne´ dovuto.

La vacanza sua e di sua moglie, accompagnati dalle bimbe di tre e sei anni e dalla baby sitter, era stata completamente rovinata da un summit dei capi degli Stati Arabi, tenutosi nell’albergo dove essi dimoravano, con dispiegamento di forze armate e angosciose restrizioni per garantire la sicurezza dei partecipanti. La famiglia era stata trasferita in stanze diverse, e meno confortevoli rispetto a quelle prenotate e pagate; non aveva potuto usufruire liberamente dei servizi dell’albergo e della spiaggia ed infine si era vista costretta a noleggiare un jet privato per fare ritorno a casa. A causa della mancanza di informazioni e di prontezza da parte della Cisalpina nel rimediare alla situazione, la vacanza del D.B. era stata completamente rovinata, danno questo quantificato in E 10.000,00, oltre al costo sostenuto per l’affitto di volo privato (E 20.361,50).

Ritualmente costituita la Cisalpina Tours spa, sosteneva che il contratto di viaggio era stato concluso e sottoscritto a mezzo fax; affermava di non aver ricevuto alcuna informazione sul summit arabo e di essersi comunque subito adoperata per garantire una vacanza tranquilla alla famiglia D.B. Chiamava in causa la Best Tours per essere da questa manlevata di ogni somma eventualmente dovuta all’attore a titolo di risarcimento del danno.

Si costituiva in causa la Best Tours spa che eccepiva la prescrizione di ogni diritto nei suoi confronti vantato.

Con memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchia formulazione) il D.B. proponeva domanda di risarcimento del danno nei confronti della Best Tours.

La causa istruita a mezzo testi, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 22 maggio 2007, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

In via preliminare Occorre delimitare l’ambito della controversia, esaminando alcune delle domande proposte dalle parti.

Il D.B. ha proposto:

– domanda di risarcimento danni nei confronti della Cisalpina, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

– domanda di risarcimento danni nei confronti della terza chiamata Best Tours, con memoria ex art. 183 58 comma c.p.c.

La domanda spiegata dall’attore contro la terza chiamata deve ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposta oltre l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (Il comma 4 dell’art. 183 c.p.c. consente all’attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande e le eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ma non attribuisce alle parti la facolta` di proporre domande nuove che potessero essere proposte gia` con la citazione o la comparsa di risposta; mentre il successivo comma 5 consente a sua volta alle parti, con le memorie depositate nel termine, non gia` di proporre domande nuove, sia pure con il limite sopra ricordato che esse siano conseguenza delle difese avversarie, ma soltanto di precisare e modificare le domande, eccezioni o conclusioni gia` proposte (...)

Pertanto non verra` esaminata la domanda proposta dall’attore nei confronti della Best Tours.

La Best Tours ha proposto:

– eccezione di prescrizione di ogni diritto vantato nei suoi confronti nascente dal contratto di viaggio oggetto di causa.

Non puo` essere condivisa spiegata dalla Best Tours nella propria comparsa conclusionale, secondo cui l’aver dedotto in comparsa di risposta che nessuna domanda era stata spiegata nei suoi confronti e l’aver chiesto il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, implicherebbe una difesa nel merito e cioe` la negazione di ogni responsabilita` nella causazione del danno asseritamene patito dal D.B.

Le difese svolte dalle parti infatti devono essere compiutamente specificate, attraverso la trattazione in fatto ed in diritto delle questioni sorte nella controversia.

Solo a fronte di uno svolgimento compiuto dalle proprie difese il Giudice potra` eventualmente interpretare le conclusioni stringate della parte e ritenere che la domanda o le eccezioni vadano estese anche alle difese desumibili dall’intera trattazione.

Nel caso che ci occupa, non pare in alcun modo possibile desumere dalla comparsa della terza chiamata, che la Best Tours abbia inteso contestare nel merito la propria responsabilita`; mentre deve concludersi che la stessa si sia limitata alla eccezione preliminare di merito della prescrizione di ogni diritto nei suoi confronti vantato.

Si ritiene pertanto di non poter accogliere le istanze istruttorie reiterate dalla terza chiamata nelle proprie conclusioni. Esse infatti erano volte ad ottenere la ammissione di prove che erano state escluse dal Giudice in considerazione del fatto che miravano a provare l’assenza di responsabilita` della Best Tours nella causazione del danno asseritamene patito dal D.B. difesa queste che la terza chiamata non aveva tempestivamente spiegato e che pertanto non poteva pretendere di provare nel corso del giudizio.

Diversamente va detto circa le prove dedotte dall’attore per confutare la eccezione di prescrizione del diritto sollevata dalla Best Tours (capo 26 memoria 184 c.p.c. e capo 1 memoria di replica dell’attore): erroneamente il Giudice aveva ritenuto non contestata la circostanza, e per questa ragione non aveva ammesso i suddetti capi di prova - come rilevato dalla terza chiamata nella propria comparsa conclusionale.

Il refuso commesso in fase istruttoria deve ritenersi tuttavia superato dalle considerazioni svolte piu` sopra: la prova dedotta dall’attore avverso la Best Tours avrebbe dovuto essere ritenuta comunque inammissibile, poiche´ inammissibile, in quanto tardiva, e` la domanda di risarcimento del danno proposta dall’attore nei confronti della terza chiamata. Sarebbe stato inutile pertanto consentire all’attore di provare, nei confronti della Best Tours, la interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno che comunque egli non avrebbe potuto conseguire, perche´ aveva tardivamente proposta la domanda in giudizio.

Il merito

a) il danno da vacanza rovinata

Non vi e` contestazione tra le parti in merito all’oggetto del contratto intercorso tra il D.B. e la Cisalpina Tours: acquisto di un pacchetto di viaggio di una settimana (dal 22 febbraio 2003 al 18 marzo 2003), per tutta la sua famiglia (madre, padre, due bimbe e baby sitter), con destinazione Sharm El Sheik, e sistemazione in una suite con piscina privata e camera doppia, entrambe con vista mare.

Le parti controvertono invece circa il prezzo dovuto per la vacanza. Il D.B. infatti ha sostenuto di non aver mai concordato con la agenzia, il prezzo richiesto di E 17.931,29.

Parte convenuta ha prodotto vari fax trasmessi dalla Cisalpina relativi a preventivi di viaggio. Il doc. 4 di parte convenuta reca la conferma del secondo preventivo fatto dalla agenzia ed e` sottoscritto da S.M., moglie dell’attore. Il doc. 5 e` un fax di conferma dell’ordine da parte della Cisalpina seguito dal contratto di viaggio per il prezzo di E 19.920,00, sottoscritto sempre dalla M. e rispedito alla Cisalpina.

Questi documenti - prodotti dopo la iniziale difesa spiegata in atto di citazione - non sono stati contestati dall’attore.

Si deve ritenere pertanto che egli avesse incaricato la moglie, di svolgere per suo nome e per suo conto la trattativa per l’acquisto del pacchetto di viaggio con la Cisalpina, concordando il prezzo della vacanza.

La somma dovuta per la vacanza ammonta quindi ad E 17.920,00 assicurazione inclusa (cfr. contratto doc. 5 di parte convenuta) e non ad E 17.931,29, come richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo. La Cisalpina non ha giustificato e motivato la maggior somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Non e` oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che nell’albergo Four Season Resort, dove erano sistemati i sig.ri D.B., si tenne un summit dei capi di governo dei Paesi Arabi, dal 27 febbraio 2003 al 2 marzo 2003 (doc. 3-4 di parte attrice).

L’istruttoria svolta, ed in particolare la testimonianza resa da S.M. e da M.M. (baby sitter) ha provato che il 26 febbraio la famiglia D.B. era stata trasferita dalle stanze vista mare, di cui una suite con piscina privata, in due stanze prive della vista mare e site altra zona dell’albergo, lontano dai servizi comuni ed a ridosso delle dune.

S.M., dipendente Cisalpina all’epoca dei fatti, ha riferito che le stanze assegnate al D.B. in occasione del Summit pur non essendo vista mare erano tuttavia piu` grandi e confortevoli di quelle prenotate.

Questa valutazione tuttavia, smentita dalla moglie dell’attore e dalla baby sitter, sembra contraddetta dal fatto oggettivo che la famiglia non disponesse piu` di una suite - che in quanto tale si presume piu` lussuosa di stanze comuni -, ne´ della piscina privata, della vista mare e della prossimita` ai servizi comuni dell’albergo; le nuove stanze inoltre erano a ridosso delle dune di sabbia. Il fatto poi che la stanza fosse stata requisita alla famiglia del D.B., evidentemente per alloggiarvi i partecipanti del summit arabo, fa ritenere verosimile che la sistemazione originaria fosse decisamente migliore e comunque considerata piu` adeguata alle alte personalita`, ospiti dell’albergo. Infine va detto che, a differenza della M. e della M., la dipendente della Cisalpina ovviamente non aveva potuto vedere di persona la nuova sistemazione dei clienti e quindi pare poco attendibile il suo giudizio in merito alla maggiore comodita` delle nuove stanze.

La M. e la M. hanno riferito inoltre di numerosi altri disagi patiti durante la vacanza, a partire dal 26 febbraio.

L’albergo era assediato da militare per garantire la sicurezza dei capi di governo; la costa era pattugliata da navi da guerra o motovedette; era possibile accedere in spiaggia ed ai servizi dell’albergo solo in determinate ore del giorno; gli ospiti erano sottoposti a controlli e limitazioni; nell’albergo vi era un clima di agitazione; la famiglia passava la maggior parte della giornata nel giardinetto davanti alle nuove stanze.

La situazione descritta dalle testi fa ritenere senz’altro credibile che i giorni trascorsi in albergo durante il summit arabo (dal 26 febbraio al 18 marzo - come si dira` in prosieguo infatti la famiglia D.B. ritardo` di un giorno il rientro a casa per prendere un jet privato -) siano stati tutt’altro che rilassanti e piacevoli. La vacanza vissuta dal D.B. e` stata chiaramente diversa e ben peggiore di quella separata al momento dell’acquisto del pacchetto, quando - pacificamente - nessuno gli aveva prospettato la eventualita` di ritrovarsi in un albergo quasi in stato di assedio. E ` senz’altro credibile la paura provata dal D.B. per se stesso e per la sua famiglia; il disagio inferto alla moglie ed alle figlie piccole che per 4 giorni non hanno goduto della vacanza progettata e desiderata con ogni lusso (si pensi alla camera con piscina privata e volo in business class); la impossibilita` di approfittare del soggiorno in Egitto per trovare il riposo e la tranquillita` che normalmente ci si aspetta da una vacanza; il rammarico per l’occasione perduta ed il tempo sprecato; il desiderio di godere dei pochi giorni a disposizione: il D.B. infatti era arrivato a Sharm dopo la sua famiglia, solo il 25 febbraio.

b) il danno asseritamene patito per aver dovuto affittare un jet privato Il D.B. ha lamentato altresı` il danno patito per essere stato costretto ad affittare un jet privato, per assicurare a se´ ed alla sua famiglia, un tranquillo rientro a casa, dove lo attendevano improrogabili impegni di lavoro. Durante il soggiorno in albergo infatti, erano stati informati della circostanza che l’aeroporto di Sharm sarebbe stato chiuso per ragioni di sicurezza e che comunque non tutti i voli erano assicurati, con probabilita` di forti ritardi. Il costo di affitto del velivolo era stato di E 20.361,50.

Tuttavia la decisione di affittare un jet privato, con esborso di una cospicua somma di denaro, sembra essere stata il frutto di una libera determinazione dell’attore, e non conseguenza necessaria ed immediata della difficile situazione creatasi a Sharm, per le considerazioni che seguono.

– l’attore ha posticipato il volo di rientro di un giorno (il 2 febbraio anziche´ il 18), cosı` prolungando il penoso soggiorno in albergo e facendo coincidere la data di rientro proprio con il termine del summit arabo;

– l’attore non ha provato ne´ per testi, ne´ documentalmente che il suo volo di rientro era stato cancellato o aveva subito notevoli ritardi, sebbene il 18 marzo egli fosse ancora a Sharm e quindi in grado di apprendere la notizia;

– l’attore ha prenotato il volo prima che la Cisalpina potesse intervenire per trovare una soluzione alternativa.

Il teste S.M. ha riferito che mentre cercava di trovare un diverso volo di rientro, sia pure con uno scalo in piu` ed un costo aggiuntivo (senz’altro inferiore al noleggio del jet), il D.B. aveva gia` provveduto da solo a prenotare l’aereo privato;

– l’attore non ha fornito alcuna prova del fatto che il 2 marzo o il giorno immediatamente successivo aveva un improrogabile impegno di lavoro che non gli

consentiva di assumere alcun rischio di mancare il rientro a casa proprio per quella data. Del resto, terminando il summit il giorno 2 febbraio, deve ritenersi, a tutto concedere che, in ogni caso dal giorno 3, la situazione di normalita` dei trasporti aerei sarebbe stata ripristinata;

– nel corso della istruttoria e` stato accertato, quale unico motivo che ha determinato il D.B. a prenotare il volo privato, il timore della moglie di dover attendere

in aeroporto, con il rischio di attentati.

Si deve concludere pertanto che la decisione di affittare il jet privato non sia stata conseguenza diretta ed immediata dello svolgimento del summit arabo, ma una scelta dell’attore volontaria e non necessaria.

Sulla responsabilita` del danno da vacanza rovinata

Preliminarmente va richiamato quanto gia` motivato in premessa e cioe` la inammissibilita` della domanda tardivamente spiegata del D.B. nei confronti della Best Tours.

La domanda di risarcimento danni dell’attore e` stata validamente introdotta solo nei confronti della Cisalpina.

Conseguentemente l’indagine in merito alla responsabilita` da vacanza rovinata va limitata nei confronti della sola convenuta.

Il D.B. che aveva stipulato un contratto di viaggio con la Cisalpina Tours, venditrice del pacchetto fornito dalla Best Tours, ha lamentato:

– il difetto di informazioni fornite dalla venditrice in merito alla programmazione del summit arabo- - la inerzia della Cisalpina che non aveva fatto nulla per porre rimedio al disagio patito dal D.B. in contrasto con l’art. 17 del D.lgs 111/95

– la mancata consegna della documentazione scritta relativa alla vendita del pacchetto turistico, ex art. 6- 7-8 del D.lgs 111/95.

Il contratto oggetto di causa e` senz’altro soggetto al Codice del Consumo - in cui e` stato trasfuso il D.lgs 111/95 - avendo l’attore acquistato un pacchetto turistico con le caratteristiche previste dall’art. 84.

L’art. 93 del D.lgs 206/95 prevede che: ... in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e` stato determinato da impossibilita` della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

Il legislatore con la norma che precede, ha voluto chiarire tra l’altro che la responsabilita` dell’organizzatore del pacchetto di viaggio e del venditore vanno tenute distinte e graduate, evidentemente con riguardo alle loro specifiche competenze. Mentre il tour operator ha l’obbligo di assicurare la organizzazione del pacchetto turistico e quindi la esistenza e fornitura di servizi alberghieri e di trasporto che vengono promessi ed acquistati dal cliente; la venditrice del pacchetto e cioe` la agenzia, che funge da intermediario tra il viaggiatore ed il tour operator, ha l’obbligo contrattuale di acquistare per conto del cliente il contratto di viaggio e risponde unicamente della violazione delle obbligazioni nascenti dal mandato (ad es. errata compilazione del biglietto, mancato acquisto del pacchetto prescelto...).

Nel caso che ci occupa, il disagio lamentato dal D.B. per essersi ritrovato nell’albergo dove era stato organizzato il summit arabo, non puo` essere imputato alla intermediaria nella vendita, Cisalpina Tours, che ha compiutamente adempiuto alla sua obbligazione, acquistando presso la Best Tours il pacchetto di viaggio richiesto dal cliente, e per il prezzo convenuto.

Tanto e` vero che il D.B. nulla ha avuto da lamentare relativamente ai primi giorni del soggiorno a Sharm: la sistemazione ed i servizi evidentemente quelli da lui scelti e tutto sarebbe andato per il meglio se le condizioni della vacanza non fossero mutate in itinere perche´ nella organizzazione del pacchetto non era stato tenuto conto dello svolgimento del summit arabo.

Non pare necessario in questa sede accertare la sussistenza della responsabilita` del Tour operator, - su cui gravava l’obbligo di organizzare e assicurare i servizi alberghieri promessi e acquistati - ai sensi dell’art. 96 (che cosı` prevede: l’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilita` di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e` imputabile al consumatore o e` dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore). L’indagine sulla conoscenza o conoscibilita` da parte del tour operator del summit arabo, e cosı` l’obbligo di avvisare la venditrice ed il cliente di possibili disguidi, sarebbe infatti un accertamento funzionale all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dal D.B. contro la Best Tours, domanda che, come detto, non puo` trovare accoglimento nel presente giudizio, in quanto tardivamente proposta.

La seconda doglianza dell’attore consiste nell’accusa alla Cisalpina di non aver ovviato al disagio del cliente e quindi di aver ottemperato all’obbligazione di cui all’art. 96 comma 2 che prevede: l’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Anche questa norma, che fa riferimento sia all’organizzazione sia al venditore, va intesa nel senso che ciascuno dei due e` tenuto ad adoperarsi nei limiti delle proprie responsabilita` e competenze: il tour operator dovra` ovviare ai disagi causati dalla cattiva organizzazione del pacchetto di viaggio mentre il venditore dovra` provvedere a rimediare gli errori relativi alla vendita del pacchetto. Del resto pretendere che l’organizzatore o il venditore ovvino l’uno agli errori dell’altro non risponderebbe al principio di responsabilita`, per cui il contraente e` chiamato a rispondere solo dell’inadempimento a lui imputabile.

L’attore no poteva pretendere pertanto di ottenere dalla Cisalpina un intervento volto a rimediare i difetti di organizzazione ad essa non imputabili.

La teste S. ha riferito di aver avvisato tempestivamente la Best Tours di quanto stava accadendo al D.B. e di essersi adoperata per trovare un volo di rientro. Come detto piu` sopra, il tentativo di trovare un diverso volo di rientro e` stato reso inutile dalla decisione dell’attore di affittare un volo privato, ancor prima che l’agenzia comunicasse il risultato delle proprie ricerche e dei propri tentativi. Evidentemente il D.B. aveva preferito provvedere da solo piuttosto che attendere l’aiuto della Cisalpina. L’attore quindi non puo` dolersi a posteriori che il venditore non si sia adoperato per risolvere il suo problema.

Infine l’attore ha lamentato il difetto di trasmissione dei documenti di viaggio da parte della Cisalpina Tours.

Come detto piu` sopra, contrariamente a quanto sostenuto dal D.B., la Cisalpina aveva provveduto a trasmettere il contratto di viaggio a mezzo fax, debitamente restituito sottoscritto dalla moglie dell’attore, che evidentemente era incaricata di condurre le trattative e la conclusione dell’accordo.

In ogni caso va osservato che la eventuale carenza di uno dei requisiti di cui all’art. 7 del D.lgs 111/95, nel caso di specie, non avrebbe comportato alcun danno al D.B. I disguidi patiti dall’attore infatti non hanno trovato causa nell’eventuale difetto di trasmissione di tutte le informazioni scritte relative al contratto di viaggio, ma piuttosto, come gia` chiarito in un difetto di organizzazione del pacchetto turistico, non imputabile all’intermediario.

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In conclusione

Pur avendo accertato il fatto contestato dall’attore e cioe` che egli abbia patito senz’altro un danno da vacanza rovinata - nei limiti sopra specificati -, tuttavia, va affermato che l’unico soggetto giuridico nei cui confronti e` stata correttamente dispiegata la domanda di risarcimento del danno, e cioe` la Cisalpina Tours, non puo` essere ritenuta responsabile del danno.

Non puo` essere accolta pertanto la domanda di risarcimento proposta dall’attore.

Non essendo pronunciata in questo giudizio alcuna condanna al risarcimento del danno nei confronti della Cisalpina, non dovra` essere esaminata ovviamente la conseguente domanda di manleva, proposta da quest’ultima nei confronti della terza chiamata, Best Tours.

Sulla domanda di revoca del decreto ingiuntivo

La Cisalpina Tours ha correttamente adempiuto le obbligazioni che le competevano, offrendo al D.B. il servizio di intermediazione per l’acquisto del pacchetto turistico, secondo le regole della normale diligenza.

Essa ha diritto pertanto di percepire il prezzo di viaggio, ma nei limiti convenuti con la controparte e cioe` in E 17.920,00, oltre interessi (come chiesto con domanda monitoria), nella misura di legge dal dovuto (22 febbraio 2003 data di partenza) fino al saldo.

Va pertanto accolta la domanda di revoca del decreto ingiuntivo con cui la Cisalpina ha chiesto al D.B. il pagamento della maggior somma di E17.931,29.

Sulle spese

La revoca del decreto ingiuntivo - sia pur per una esigua differenza rispetto a quanto dovuto dall’opponente - fa ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite tra l’opponente e la Cisalpina Tours in ragione di ¼. I rimanenti vanno posti a carico dell’attore; liquidazione come da dispositivo.

Le spese di lite sostenute dalla Best Tours andrebbero poste a carico dell’attore, la cui opposizione ha giustificato la chiamata in causa del terzo; tuttavia la particolarita` della vicenda (accertamento del danno e mancata pronuncia di condanna e manleva) fa ritenere opportuna la compensazione delle spese tra l’attore e la terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 36727/04 emesso dal Giudice di Torino in data 27 giugno 2004, proposta dal D.B.A. contro Cisalpina Tours e spa, con l’intervento della terza, Best Tours spa, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, cosı` provvede:

Revoca il decreto opposto; dichiara tenuto e condanna il D.B. a pagare in favore della Cisalpina Tours E 17.920,00, oltre interessi nella misura di legge dal 22 febbraio 2003 fino al saldo; respinge la domanda attorea di risarcimento danni; compensa in ragione di ¼ le spese di lite tra il D.B. e la Cisalpina Tours; condanna l’opponente alla refusione dei rimanenti delle spese di lite sostenute dalla Cisalpina, liquidandole per l’intero in E 5.000,00 di cui E 3.000,00 per spese; E 2.000,00 per diritti; E 2.700,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.; compensa tra l’attore e la Best Tours le spese di lite.

Cosı` deciso in Torino, il giorno 8 ottobre 2007.

 

Il Commento di Chiara Tincani

Per quanto si voglia valorizzare la categoria della diligenza richiamata dall’art. 22 comma 1 della Convenzione di Bruxelles e si intenda ricostruire i doveri dell’intermediario con l’elaborazione dei comportamenti attesi dal venditore che operi in modo professionale e nel pieno interesse del cliente, in nessun modo si puo` pensare che l’intermediario debba sapere quale iniziative politiche abbiano luogo nella localita` turistica e nei giorni programmati per il viaggio.

 

Il singolare caso  esaminato dalla sentenza

Il caso esaminato dalla sentenza e` singolare e abbastanza raro, ma ha consentito delle persuasive affermazioni sull’identificazione dei confini della responsabilita` dell’intermediario di viaggio. Una famiglia italiana aveva acquistato soggiorno a Sharm El Sheik per una vacanza alquanto costosa, in condizioni di ricercata ospitalita`. Durante tale periodo di riposo, fu organizzato in Sharm El Sheik un incontro tra vari capi di Stato e di governo di Paesi arabi e cio` comporto` l’adozione di rigorose misure di sicurezza, a tutela dell’incolumita` degli uomini politici, per il paventato rischio di attentati terroristici.

L’albergo che ospitava gli italiani fu utilizzato nell’ambito dell’incontro politico e cio` provoco` non solo restrizioni alla liberta` di movimento ed alla possibilita` di svago, ma anche un improvviso e non programmato cambiamento delle camere, poiche´ quelle originarie erano state assegnate ad alcuni diplomatici, i quali partecipavano ai colloqui. Si potrebbe discutere (e in parte lo fa la pronuncia) sulla gravita` di quest’improvvisa variazione della sistemazione alberghiera e sulle sue implicazioni nei confronti degli ospiti e delle loro possibilita` di svago.

Sebbene sia stato non gradevole, non dovrebbe essere drammatizzata l’importanza della variazione dell’alloggio, peraltro avvenuta nell’ambito di un viaggio di costo elevato e, pertanto, caratterizzato da elevate aspettative. Se mai, il divertimento puo` essere stato impedito dalle turbative indotte dalle misure di prevenzione degli attentati, con immaginabili e rilevanti restrizioni delle possibilita` di movimento e di divertimento. Del resto, per sua natura, un soggiorno marino presuppone la ricerca di tranquillita`, incompatibile sia con la forte presenza di giornalisti e di persone impegnate in intense attivita` professionali, sia, a maggiore ragione, con il clima di tensione indotto dalle iniziative di protezione dell’incolumita` degli uomini politici.

Peraltro, i problemi maggiori emersero al momento del ritorno, quando la famiglia italiana fece ricorso a un costoso volo privato per potere giungere in patria senza indugio, di fronte alla minaccia della chiusura dell’installazione aeroportuale, sempre per ragioni di sicurezza, con probabili ritardi e con difficolta` di trasporto. Tuttavia, a prescindere da altri problemi di natura probatoria, comunque messi in luce dall’accurata motivazione, la sentenza ha sottolineato che, a fronte dei paventati disagi nel traffico aereo, il turista italiano decise di affidarsi al volo privato dopo avere avvertito dei problemi l’intermediario, ma prima che questi potesse organizzare diverse e meno onerose soluzioni, nonostante l’agente si fosse dichiarato disponibile e stesse cercando di reperire una combinazione accettabile di voli di linea.

Anzi, a quanto pare di capire, la famiglia italiana non si era neppure dichiarata disponibile a prolungare di un giorno la vacanza, allegando il sussistere di urgenti impegni professionali, peraltro, non dimostrati.

Del resto, un simile differimento della partenza sarebbe stato sufficiente ad escludere i maggiori disagi, se si considera che, con il termine dell’incontro politico, anche i trasporti aerei avrebbero riacquistato condizioni di normalita`.

In questo complesso panorama di sfavorevoli circostanze, le quali hanno comunque influito sulle possibilita` di divertimento, la sentenza  si concentra sulla responsabilità dell’intermediario, poiche´, per ragioni processuali, sono risultate inammissibili le domande proposte nei confronti dell’organizzatore. Questo rende la decisione interessante, perche´ essa indaga sulla responsabilita` dell’intermediario in un caso nel quale il viaggio ha avuto un andamento sfortunato, ma nessuna domanda risarcitoria poteva essere accolta nei confronti del naturale responsabile e, cioe`, dell’organizzatore. La pronuncia da` per scontata l’applicabilita` del Codice di consumo e cioe` del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (1).

A dire il vero, dalla ricostruzione dei fatti non si evincono tutti gli elementi necessari per stabilire se operasse tale disciplina e non quella della Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia con la L. 27 dicembre 1977, n. 108 (2). Tuttavia, la questione esaminata non e` di straordinaria importanza, perche´ le persuasive conclusioni ultime della sentenza possono essere argomentate sulla base di entrambi i testi normativi.

 

La responsabilita` dell’intermediario di viaggi sulla base del Codice di consumo

Fermo il fatto che le domande proposte contro l’organizzatore (3) sono state considerate inammissibili, la sentenza ha applicato l’art. 93 D.Lgs. n. 206/2005, secondo cui l’intermediario e` tenuto al risarcimento del danno secondo la sua responsabilità, con un principio bene interpretato dalla pronuncia per cui il legislatore ha voluto chiarire «che la responsabilita` dell’organizzatore del pacchetto di viaggio e del venditore vanno tenute distinte e graduate con riguardo alle specifiche attivita`» (4). Se «il tour operator ha l’obbligo di assicurare l’organizzazione del pacchetto turistico e quindi l’esistenza e la fornitura dei servizi  alberghieri e di trasporto che vengono promessi ed acquistati (5) la venditrice del pacchetto, e, cioe`, l’agenzia, che funge da intermediario tra il viaggiatore ed il tour operator ha l’obbligo contrattuale di acquistare per conto del cliente il contratto di viaggio e risponde unicamente della violazione delle obbligazioni nascenti dal mandato (ad esempio errata compilazione del biglietto, mancato acquisto del pacchetto turistici ...)» (6).

Tale impostazione e` corretta; se «l’intermediario (7), diversamente, dall’organizzatore, non produce personalmente ne´ il viaggio ne´ i singoli servizi che lo compongono» (8), solo l’identificazione dei suoi obblighi permette di stabilire se i tanti problemi affrontati dalla famiglia italiana a Sharm El Sheik possano essere dipesi anche da inadempimenti dell’intermediario stesso. Per quanto attiene all’organizzazione di un incontro politico internazionale a Sharm El Sheik in coincidenza con il soggiorno, non si vede che cosa potesse fare l’intermediario, poiche´ il problema incide per sua natura e in via esclusiva sulla sfera di controllo dell’organizzatore, salvo pensare che l’intermediario debba in qualche modo controllare tutte le scelte altrui, al punto di verificare se il periodo identificato sia il migliore o se vi siano controindicazioni.

Se si optasse per un simile soluzione, verrebbe meno qualunque differenza fra gli obblighi dell’intermediario e quelli dell’organizzatore. E anche il primo risponderebbe per intrinseci difetti qualitativi del pacchetto. Pero` , cosı` non puo` essere, se si considera che l’intermediario non assume alcun obbligo in ordine alla conformazione del viaggio ed alla combinazione dei vari fattori incidenti sulla sua articolazione, interferendo solo con la circolazione della proposta turistica. Come bene osserva la sentenza, «l’indagine sulla conoscenza o conoscibilita` da parte del tour operator del summit arabo, e cosı` l’obbligo di avvisare la venditrice del cliente di possibili disguidi, sarebbe (...) un accertamento funzionale all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta» contro l’organizzatore, ma il problema non interferisce con il diverso profilo della responsabilita` dell’intermediario. Proprio perche´ questi non aveva provveduto a conformare il pacchetto e non aveva avuto alcuna veste per stabilire la data del soggiorno e la sua idoneita` rispetto ai particolari problemi presenti in Sharm El Sheik, nessuna responsabilita` puo` essere ascritta all’intermediario stesso.

Per altro verso, il cliente italiano ha allegato che il venditore del pacchetto non avrebbe cercato di ovviare ai disagi occorsi, con conseguente pretesa violazione dell’art. 96, comma 2, D.Lgs. n. 206 del 2005. A dire il vero, per quanto attiene ai problemi verificatisi in Sharm El Sheik, per la presenza dell’incontro politico, non si vede che cosa avrebbe potuto fare l’intermediario, se si considera come i disagi arrecati siano stati provocati da decisioni della locale autorita` di polizia, interessata a prevenire possibili attacchi terroristici e, comunque, ad assicurare l’ordinato svolgimento dei colloqui. Se mai, l’intermediario ha cercato di reperire una utile combinazione di voli per il rientro in patria, nonostante i disservizi alla circolazione aerea. Con una motivazione in fatto, la quale appare ragionevole (anche se mancano gli elementi conoscitivi per una sua puntuale valutazione), il giudice ha ritenuto che l’intermediario abbia fatto tutto il possibile per tutelare l’interesse del turista.

Se mai, questi e` stato impulsivo ed ha optato per un volo privato, senza dare tempo all’intermediario di trovare diverse opportunita`, che avrebbero potuto soddisfare le ragioni del cliente. In questa logica, se l’agente non doveva avere informazioni sulla situazione politica e di polizia in Sharm El Sheik, poiche´ tali problemi rientravano nell’esclusiva sfera di controllo dell’organizzazione, l’intermediario doveva soccorrere il turista nella ricerca di un adeguato volo di rientro. Pero` , a tale secondo riguardo, in fatto, la sentenza ha ritenuto che l’intermediario stesso abbia applicato in modo legittimo l’art. 96, comma 2, D.Lgs. n 206/2005, cercando di sovvenire con solerzia ed efficienza alle necessita` del cliente. Quindi, poco importa che questi abbia preso autonome decisioni senza attendere l’esito degli sforzi dell’intermediario.

 

Il problema della responsabilita` dell’intermediario di viaggio nel diverso sistema della Convenzione

La sentenza non fornisce elementi sufficienti per stabilire se, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione il diritto comunitario e, quindi, il D.Lgs. n. 206/2005 (che ne costituisce attuazione) o la Convenzione di Bruxelles del 1970. A dire il vero, non e` di particolare rilevanza il riferimento all’uno o all’altro testo normativo, perche´, comunque, non sarebbero state difformi le conclusioni sulla posizione dell’intermediario di viaggi; e` abbastanza evidente la sua carenza di responsabilita`.

Nell’ambito della Convenzione di Bruxelles del 1970, la fattispecie sarebbe stata regolata dall’art. 22, primo comma, per il quale «l’intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, l’inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggio diligente » (9). A prescindere dall’asprezza lessicale e, quindi, dalle difficolta` sintattiche della citata disposizione, se si cerca di attribuire ad essa un qualche significato, si deve ritenere che per la norma sottolinei come la responsabilita` dell’intermediario puo` dipendere solo dall’inadempimento a sue obbligazioni, dunque contrapposte a quelle dell’organizzatore.

Da questo punto di vista la Convenzione di Bruxelles del 1970 e` in piena sintonia con il D.Lgs. n. 206/2005 (10). Del resto, questa soluzione e` obbligata, in larga parte. In sostanza, se si traccia una differenza tra la figura dell’intermediario e quella dell’organizzatore, gli obblighi di tali due imprenditori non possono essere assimilati. La citata disposizione della Convenzione di Bruxelles del 1970 richiama il problema della diligenza dell’intermediario, ma il rinvio a questa categoria consente di precisare i presupposti della responsabilita`, non di estenderla. A tale ultimo riguardo, si deve considerare l’obbligo dell’intermediario (11), il cui specifico contenuto puo` essere compreso con la valutazione del comportamento medio di un venditore rispettoso di criteri di professionalita`. Comunque, non e` il rinvio dell’art. 22, primo comma, della Convenzione di Bruxelles alla diligenza che possa estendere le obbligazioni dell’intermediario, fino a farle coincidere con quelle dell’organizzatore, a tale punto da rendere il primo controllore del secondo.

Oltre a non trovare alcuno appiglio nella Convenzione di Bruxelles, questa lettura sarebbe contraria al suo spirito, poiche´, se mai, la Convenzione vuole enunciare una chiara demarcazione fra organizzatore ed intermediario, con immediate implicazioni anche sulla selezione delle rispettive aree di responsabilita` (12). Se si condivide questa complessiva analisi degli intenti della Convenzione, essa non incrementa la sfera di responsabilita` dell’intermediario, poiche´ essa presuppone in ogni caso la violazione di obbligazioni proprie della specifica attivita`.

Per tutte le ragioni esposte, nel caso di specie non e` occorso nulla del genere. Per quanto si voglia valorizzare la categoria della diligenza richiamata dall’art. 22, primo comma, della Convenzione di Bruxelles e si intenda ricostruire i doveri dell’intermediario con l’elaborazione dei comportamenti attesi dal venditore che operi in modo professionale e nel pieno interesse del cliente, in nessun modo si puo` pensare che l’intermediario debba sapere quale iniziative politiche abbiano luogo nella localita` turistica e nei giorni programmati per il viaggio. In difetto, verrebbe meno l’idea stessa dell’intermediazione e tutti i soggetti coinvolti nella preparazione e nella vendita del viaggio risponderebbero per la sua organizzazione e, pertanto, per la sua strutturale conformazione.

In nessun modo, la Convenzione autorizza una simile interpretazione. Quindi, se anche si fosse applicato tale testo di diritto uniforme, le conclusioni ultime della sentenza sarebbero state persuasive, perche´ coerenti con un’equilibrata valutazione della fattispecie e del ruolo di tutti i soggetti coinvolti (13).

 

Note:

(1) Sul D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice di consumo), cfr. La Spina, Il nuovo codice del consumo e i pacchetti turistici, in Riv. dir. econ. trasp. amb., 2006, 23; Tassoni, Commento agli articoli da 82 a 100 d.lgs. 206/2005, in AA.VV., Codice del consumo, a cura di Cuffaro, Milano, 2006, 343; Tullio, La responsabilita` dell’organizzatore e dell’intermediario dopo il codice di consumo, in AA.VV., Attivita` alberghiera e di trasporto nel pacchetto turistico all inclusive; le forme di tutele del turista-consumatore, a cura di Busti-Santuari, Trento, 2006, 119.

(2) Sulla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile del 1970, cfr. Roppo, Commentario alla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), in Nuove leggi civ. comm., 1978, 1757; Silingardi, Morandi, La «vendita di pacchetti turistici», Torino, 1996, 110; Moscati, La disciplina uniforme dei contratti di viaggio ed il diritto privato italiano, in Legisl. econ., 1979, 350; Romanelli, Il contenuto del contratto di organizzazione di viaggio e la sua integrazione, in Dir. trasp., 1990, 42.

(3) In tema di responsabilita` dell’organizzatore di viaggi, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 111/1995, cfr. Silingardi-Riguzzi- Gragnoli, Responsabilita` degli operatori turistici, in Riv. giur. circ. trasp., 1988, 24; Stanghellini, voce Viaggio (contratto di), in Noviss. dig. it. App., VII, 1127; Romanelli, Il contenuto del contratto di organizzazione di viaggio e la sua integrazione, in Dir. trasp., 1990, 30. Sotto la vigenza del D.Lgs. n. 111/1995, cfr. Flamini, Viaggi organizzati e tutela del consumatore, Napoli, 1999, 60; Silingardi-Morandi, op. cit., 113. Con riguardo al D.Lgs. n. 206/2005, cfr. La Spina, Il nuovo codice del consumo e i pacchetti turistici, cit., 23; Tassoni, op. cit., 343; Tullio, La responsabilita` dell’organizzatore e dell’intermediario dopo il codice di consumo, cit., 119.

(4) Cosı` si esprime la sentenza in esame.

(5) Cosı` si esprime la sentenza in esame.

(6) Cosı` si esprime la sentenza in esame.

(7) Con riguardo alla responsabilita` dell’intermediario, sotto la vigenza del decreto legislativo, cfr. Ciurnelli, Il contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio, in Riv. giur. circ. trasp., 1989, 677; cfr, Morandi, I contratti di viaggio, in Moranti, Comenale Pinto, La Torre, I contratti turistici, Roma, 2004, 102.

(8) Cosı` si esprime la sentenza in esame.

(9) Cfr. Ciurnelli, Il contratto di organizzazione, cit., 515; Roppo, op. cit., 1760; Giacobbe, Diligenza e buona fede nel contratto di viaggio, in Giur. merito, 1993, 416.

(10) L’art. 93, comma 1, del Codice di consumo cosı` statuisce «in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita`, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e` stato determinato da impossibilita` della prestazione derivante da causa a loro non imputabile».

(11) Cfr. Giacobbe, op. cit., 420.

(12) Cfr. Silingardi, Morandi, op. cit., 135.

(13) Cfr. Monticelli, Il contratto di viaggio, in AA.VV., Il contratto di albergo. Il contratto di viaggio, I contratti del tempo libero, a cura di Ciurnelli-Ponticelli-Zuddas, Milano, 1994, 130.

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