STATUTO DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE DI CUSANO MILANINO
SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART. 1) E’ costituita L’Associazione di volontariato, denominata “ Circolo Legambiente di Cusano Milanino”.
ART. 2) L’Associazione ha sede in Cusano Milanino – Palazzo Cusano Via Zucchi 1. La sua durata è a tempo indeterminato.
ART.3) Il Circolo opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all’ecosviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.
E’ un’associazione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, che non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti e sindacati. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4) Il Circolo:
promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente ed alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell’ambiente;
- interviene nel campo dell’educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura; favorisce l’educazione ambientale a bambini/e, ragazzi/e e insegnanti, in particolare attraverso progetti locali che s’inquadrano nelle campagne e nei progetti nazionali di Legambiente.
- è un’associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare e convenzionale;
- si batte per un nuovo ordine economico internazionale e contro la fame nel mondo.
- per aiuti concreti e per la soluzione dei problemi alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via di sviluppo;
- lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
- opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza;
- utilizza per la tutela dell’ambiente tutti gli strumenti che ritiene idonei quali ad esempio banchetti informativi, raccolta firme per petizioni e referendum, mostre fotografiche, segnalazioni, osservazioni, opposizioni, ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.
Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purchè operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.
ART. 5) Il Circolo, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dalle finalità all’art.3, si propone per l’affermazione delle stesse:
a. la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
b. svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, dibattiti, conferenze, convegni, spettacoli e ogni altra iniziativa similare attinenti alle finalità;
c. promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socioeconomico;
d. organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
e. organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
f. la promozione e l’organizzazione di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente;
SOCI
ART. 6) Possono far parte del Circolo tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità dell’Associazione, cooperano alla loro realizzazione. L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e il versamento della quota associativa annuale.Tutti soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.
I soci possono essere persone fisiche e giuridiche nonché altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Tutti i soci e le socie che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi dirigenti dell’associazione.
L’Associazione mette a disposizione la propria sede , una sera alla settimana, affinché i Soci possano riunirsi e portare avanti le attività del circolo.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
ART. 7) Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell’associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
RECESSO DEL SOCIO.
Art. 8) La qualità del socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza. Nel primo caso il Consiglio direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Nel secondo caso ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
ORGANI DEL CIRCOLO
ART. 9) Gli organi del Circolo sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
ART. 10) All’Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sul bilancio/rendiconto economico e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione;
c) approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
d) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto Associativo;
f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell’Associazione;
g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’Associazione, oppure mediante comunicazione via e-mail o fax agli associati o consegnata a mano, almeno sette giorni prima della riunione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
Ogni socio ha diritto a un voto. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.
ART. 11) L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.
Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- approva il bilancio/rendiconto economico dell’anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l’anno sociale.
- nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci,
restano a disposizione per libera consultazione dei Soci nella sede dell’Associazione.
ART. 12) L’Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario;
- per deliberare in merito a modifiche statutarie o a proposte di scioglimento dell’Associazione.
- ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.
Per modifiche statutarie occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte, nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, restano a disposizione per libera consultazione dei Soci nella sede dell’Associazione.
In prima convocazione l’Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
ART. 13) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna e resta in carica due anni.
In particolare:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazione dell’Assemblea;
- promuove ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- assume tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
- predispone il rendiconto dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;
- delibera la decadenza dei soci:
- nomina tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione;
- può nominare un Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre persone fino ad un massimo di cinque. L’assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il Consiglio direttivo si raduna almeno una volta al mese oppure, su invito del presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal socio più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dai membri del Direttivo presenti alla riunione.
I Soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo come auditori.
ART. 14) Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio direttivo.
Il presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, cura l’osservanza del presente Statuto, promovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio direttivo delibererà di assegnargli.
Nei casi di decesso, dimissioni,decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, un Consigliere delegato dallo stesso Consiglio direttivo.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 15) Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;
L’Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle entrate provenienti da convenzioni con enti locali, ai sensi dell’art.7 della legge n. 266/91;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da tutti gli altri proventi, anche proveniente da attività di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzional;
- da eventuali eredità ricevute o acquisite nell’esercizio dell’attività sociale.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
ART. 16) Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
ART. 17) Lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, come previsto dall’art.5 comma 4 della legge quadro sul volontariato n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia con particolare riferimento al codice civile, alla Legge 11 agosto 1991 n. 226, al D. Lgs.n. 460/97, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Adelio Monti Annamaria Merli
Cusano Milanino 3 Dicembre 2010