LATTE CRUDO IN ITALIA

Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2008


Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana".

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n.833;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n.112;

Visto il decreto-legge 16 Maggio 2008, n.85, recante "disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n.244, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) 853 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di originew animale;

Visto il regolamento (CE) 854 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, recante "attuazione direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista l'intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007, pubblicata nella gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2007, n.36;

Considerato che alcune regioni e provincie autonome non hanno provveduto all'emanazione dei provvedimenti attivi nella suddetta intesa del 25 gennaio 2007
;

Considerata la segnalazione di alcuni casi di sindrome emolitico-uremica che potrebbero essere riconducibili al consumo di latte crudo;

Acquisito il parere del consiglio superiore di sanità del 9 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante "delega delle attribuzioni del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell' Amministrazione, al sottosegretario di stato on.le Francesca Martini" registrato alla corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n.27;

Ritenuto pertanto necessario introdurre disposizioni urgenti in materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano

Ordina:

Art.1
1. le macchine erogatrici di latte crudo devono riportare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibile: "prodotto da consumarsi solo dopo bollitura". Tale indicazione deve essere apposta su frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4cm.
2. la data di scadenza de latte crudo da indicarsi a cura del produttore non può superare i 3 giorni dalla data della messa a distribuzione del consumatore.
3. nel caso incui l'erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta l'indicazione di cui ai commi 1 e 2 con caratteri di almeno un cm e di colore rosso.
4. e' vietata la commercializzazione di latte crudo attraverso macchine erogatrici non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo.
5. il responsabile della macchina erogatrice deve escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto

Art. 2
1. in caso di cessione di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore è tenuto ad informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura.

Art.3
1. E' vietata la somministrazione di latte crudo nell'ambito della ristorazione collettiva comprese le mense scolastiche

Art.4
1. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le disposizioni di cui all'intesa tra il governo le regioni e le provincie autonome di trento e bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007 nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi

Art.5
1. La presente ordinanza ha validità 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, inviata alla corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

Roma                 
                                                                                                                                                                              
        PER IL MINISTRO
Il Sottosegretario on.le Francesca Martini