STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “GIOIA E SPERANZA ONLUS" Articolo 1: Costituzione, denominazione e sede. E’ costituita l’Associazione “GIOIA E SPERANZA” ONLUS, con sede in via Santa Caterina a Chiaia 76, Napoli. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro. L’Associazione svolge le proprie attività in osservanza a quelle previste dalla Legge 11/08/91 n° 226, dal D.L. del 04/12/1997 n°460 e dalle Leggi Regione Campania n° 9 del 08/02/93 e n° 18 del 07/08/96; ha durata illimitata fino a diversa deliberazione dell’Assemblea Straordinaria. L’Associazione opererà anche grazie all’apporto che sarà offerto a titolo personale, spontaneo, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, per fini di solidarietà sociale, dagli associati, dalla Provincia di Sicilia “Ss. Gioacchino e Anna” del Terzo Ordine Regolare di San Francesco e da ogni altro soggetto sostenitore, persona fisica o giuridica. Ai sensi della normativa in materia di ONLUS: - è obbligatorio l’uso, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione ‘organismo non lucrativo di utilità sociale’ (ONLUS).
Articolo 2: Finalità, attività e durata. L’Associazione, proponendosi di lenire le umane sofferenze e/o adoperandosi per eliminarne le cause, nel novero del campo socio-sanitario, segnatamente con sostegno all’infanzia malata, ha lo scopo di: a) operare pertanto nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria, in favore di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, o comunque esposti al rischio di perseguire disvalori; b) accogliere, ospitare e sostenere, in apposite strutture, i familiari o gli accompagnatori di pazienti, bambini e adulti, affetti da qualunque patologia, con esclusione di quelle che presentino eziologia infettiva o connesse all’igiene mentale, degenti presso le strutture sanitarie cittadine e non, e/o gli stessi pazienti quando in regime di ‘day hospital’ e autosufficienti, provenienti da località diverse dalla propria residenza, e in condizioni di disagio; l’attività si propone di includere qualunque persona e/o famiglia in condizione di disagio, prescindendo da razza, sesso, orientamento politico, culturale, religioso o quant’altro; c) promuovere e organizzare conferenze, convegni, incontri ed eventi a carattere culturale volti alla sensibilizzazione, alla conoscenza e alla partecipazione dell’opinione pubblica rispetto alle attività tutte di cui allo scopo sociale; d) relazionarsi, collaborare e interagire con altri soggetti, privati o pubblici, nazionali, internazionali o sovranazionali, per l’attuazione e la migliore realizzazione di ogni attività di cui allo scopo sociale; e) promuovere e reperire, in forma diretta e/o mediata anche attraverso soggetti terzi con i quali si interagisca, ogni genere di sostegno, accoglienza e assistenza, ovunque sia necessitata dalle persone interessate ad ogni tipo di terapia sicché si imponga la delocalizzazione del paziente con i suoi familiari o accompagnatori dalla rispettiva residenza; e bis) assecondare, quindi, ogni iniziativa e/o attività di cui al capo e) che precede – a completa discrezione degli Organi Amministrativi dell’Associazione – anche su segnalazione di altre persone fisiche o giuridiche in ordine a determinati casi di solo affiancamento alla persona patologicamente afflitta e che sia inamovibile; f) promuovere occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche avvalendosi, nel segno della condivisione, della collaborazione di eventuali soggetti terzi, raccolte pubbliche di fondi e sottoscrizioni, sia in Italia che all’estero, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai propri sostenitori. Con apposito regolamento operativo interno sarà disciplinata l’attività concernente le segnalazioni di ogni caso di assistenza diretta e/o indiretta, sicché si tenda ad ottenere la più ampia e disponibile realizzazione dello scopo sociale, anche ricorrendo a eventuali soggetti terzi; pertanto sarà contestualmente regolamentato il modo obiettivo di istruzione circa le condizioni e i requisiti degli interessati, onde effettuare anche una graduatoria che, a giudizio degli Organi Amministrativi dell’Associazione, indichi le priorità ai fini del sostegno, assistenza, accoglienza diretta e/o indiretta; inoltre la convivenza nell’ambito della stessa struttura dovrà essere considerata sempre e comunque tale da assicurare la integrità e dignità degli ospiti e, segnatamente, dei minori da tutelare in modo particolare, a scanso di ogni pregiudizio anche solo morale. L’Associazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra indicate, e quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare e tutto quant’altro necessario o utile per la loro realizzazione, anche utilizzando fondi o contributi stanziati da persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, nazionali, della UE o di altri Stati, con i quali l’Italia abbia rapporti, convenzioni, disciplinari o reciprocità. Ai sensi della normativa vigente in materia di ONLUS: - è vietato l’esercizio di attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle direttamente connesse o accessorie per natura alle attività istituzionali, in quanto integrative delle stesse, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. L’Associazione non ha finalità di lucro, è democratica, apolitica, apartitica e non si fa promotrice di propagande per fini politici. L’Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea. Ai sensi della normativa in materia di ONLUS: - è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 23/12/1996 n° 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26/03/2000, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 3: Patrimonio. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai seguenti elementi: 1) offerte e conferimenti, in danaro o in natura, da parte degli associati; 2) quote associative di cui in seguito da parte degli stessi; 3) offerte, sovvenzioni e contributi da parte dei soci, da altre persone fisiche o giuridiche, enti e amministrazioni, anche internazionali o sovranazionali; 4) proventi e/o rimborsi derivanti dall’attività di accoglienza, anche convenzionata; 5) ogni altro tipo di donazioni, liberalità, offerte, conferimenti, sovvenzioni, contributi, proventi, rimborsi e lasciti testamentari.
Articolo 4: Soci, criteri di ammissione ed esclusione e quota associativa. Sono soci dell’Associazione tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Divengono altresì soci tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’ che, previa domanda adeguatamente motivata, dimostrino di accettare espressamente e integralmente il presente statuto, di condividere le finalità, gli scopi e le attività come sopra evidenziate e, ritenuti idonei al loro perseguimento, in ragione della attestata condivisione della ragione sociale tutta dell’Associazione, vengano ammessi con apposita deliberazione del CdA. L’ammissione alla qualifica di associato non può avvenire che per atto scritto ed esclusivamente a tempo indeterminato. Tutti i soci effettuano i propri conferimenti, e svolgono la propria opera, in favore dell’Associazione, anche se nominati all’esercizio di cariche sociali, a titolo assolutamente spontaneo, personale, volontario e gratuito. Secondo lo specifico apporto o conferimento di ciascun associato, ai soli fini organizzativi interni, i soci si distinguono tra: A) soci volontari: sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, partecipano direttamente alle sue attività attraverso il versamento della quota associativa e/o con eventuali altre offerte saltuarie, nonché attraverso il conferimento di ciò di cui dispongono, anche in comodato d’uso gratuito, e/o della propria opera professionale e/o di lavoro, con prestazioni rese a titolo personale, spontaneo, volontario e gratuito per fini di solidarietà; B) soci sostenitori: sono coloro che, pur condividendo le finalità dell’Associazione, non hanno modo di partecipare direttamente alle attività associative, ma le sostengono attraverso il versamento della quota associativa e/o con eventuali altre offerte saltuarie; C) soci onorari: sono coloro che in ragione di particolari meriti acquisiti, essendosi comunque adoperati a sostegno dell’Associazione, siano riconosciuti come tali dal CdA. E’ facoltà di ciascun socio recedere dall’associazione entro il termine dell’esercizio sociale, con decorrenza dall’inizio del successivo esercizio sociale. Può essere escluso dall’Associazione il socio che venga meno agli obblighi assunti con l’accettazione del presente statuto per gravi motivi tra cui il mancato pagamento della quota associativa entro l’anno di competenza, la violazione o la lesione, in qualsiasi modo, dello spirito, dell’immagine, dei diritti, degli interessi o comunque della ragione sociale tutta dell’Associazione. L’esclusione del socio potrà avvenire a insindacabile giudizio del CdA con apposita deliberazione. Tutti i soci contribuiscono con una quota annua, fissata dal CdA entro l’inizio dell’esercizio sociale di competenza e comunque, inizialmente, non inferiore a euro 100,00 (euro cento/00). La quota associativa è intrasmissibile e mai ripetibile, dovendosi considerare di volta in volta versata a sostegno delle attività sociali e comunque a fondo perduto, senza alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Ai sensi della normativa vigente in materia di ONLUS: - l’Associazione attua una disciplina uniforme del rapporto con gli associati volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; - è espressamente previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina delle cariche sociali.
Articolo 5: Organi dell’Associazione. Sono organi dell’Associazione i seguenti: a) l’Assemblea Generale dei soci; b) il Presidente; c) il Vice Presidente; d) il Tesoriere; e) il Segretario; f) il Consiglio di Amministrazione; g) il Consulente medico – sanitario; Gli organi sociali durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.
Articolo 6: L’Assemblea generale dei soci. L’Assemblea generale dei soci comprende tutti coloro i quali sono associati e risultano in regola con il pagamento della quota associativa, con riferimento all’esercizio sociale precedente, per coloro i quali risultavano già associati, o con riferimento alla data di convocazione dell’Assemblea, per coloro i quali fossero ammessi nell’Associazione durante l’esercizio sociale in corso. L’Assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, convocata e presieduta dal Presidente, o nel caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. L’Assemblea generale dei soci potrà essere validamente costituita e deliberare, come per legge, in via ordinaria o straordinaria. L’Assemblea generale dei soci risulterà validamente costituita secondo le seguenti modalità: a) in prima convocazione, con l’intervento della maggioranza dei soci aventi diritto; b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea generale dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea generale dei soci, costituita in via ordinaria, delibera circa la nomina del Presidente, l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale e il programma delle attività. L’Assemblea generale dei soci, costituita in via straordinaria, delibera circa le modificazioni dello statuto e l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
Articolo 7: Il Presidente. Il Presidente viene eletto tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa dall’Assemblea generale dei soci, assume la legale rappresentanza dell’Associazione, ha potere di firma per tutti gli atti riguardanti l’Associazione e dura in carica quattro anni. Il Presidente ha i seguenti compiti: a) nomina, all’atto della sua elezione o entro dieci giorni da essa, i componenti del CdA scelti tra gli associati; b) rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti e conseguenze di legge, anche in giudizio e presso i terzi; c) sottoscrive gli atti e i provvedimenti, con facoltà di delega; d) adotta d’intesa e/o su proposta del Vice Presidente tutti i provvedimenti di competenza del CdA in caso di necessità e urgenza, sottoponendoli al CdA nella prima riunione disponibile; e) delega i componenti del CdA per l’esercizio dei compiti loro assegnati; f) nomina avvocati e procuratori per l’assistenza e la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi, compresa la PA, nelle liti attive e passive, e in qualsiasi grado e giurisdizione; g) consulta periodicamente un Consulente Ecclesiastico, per le attività spirituali dell’Associazione, e un Consulente Scientifico, per il coordinamento delle attività scientifiche dell’Associazione.
Articolo 8: Il Consiglio di Amministrazione. Il CdA è composto da cinque a sette membri nominati dal Presidente tra gli associati e dura in carica quattro anni. Sono membri di diritto del CdA oltre il Presidente, anche il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Al CdA sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione, anche straordinaria, e comunque tutti quelli necessari per la realizzazione del programma delle attività deliberato dall’Assemblea generale dei soci. Il CdA ha i seguenti compiti: a) dispone del patrimonio dell’Associazione deliberando sulle entrate e le uscite, sia ordinarie che straordinarie; b) delibera circa l’accettazione di eredità legati, donazioni, offerte e contributi; c) delibera circa i rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, nonché tutto quanto concerne le opere e i servizi prestati a titolo di volontariato, tirocinio, e qualsiasi altra forma di rapporto; d) vigila sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto, sulla corretta tenuta delle scritture contabili e delibera sul bilancio o rendiconto annuale da proporre all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci; e) delibera circa le richieste di ammissione all’Associazione, le esclusioni degli associati, le qualifiche da riconoscere agli stessi, nonché circa la quota associativa. Il CdA può creare commissioni o giunte destinate all’esercizio di specifiche attività, nonché istituire sedi secondarie o succursali in Italia e all’estero, anche con propri bilanci separati da raccordarsi all’interno del quadro del bilancio o rendiconto annuale generale dell’Associazione. Il CdA si riunisce almeno quattro volte l’anno, e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I membri assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive decadono automaticamente e vengono sostituiti dal Presidente per cooptazione.
Articolo 9: Il Vice Presidente. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, dura in carica quattro anni ed è membro di diritto del CdA. Egli coadiuva il Presidente nell’espletamento del proprio incarico e lo sostituisce in tutti i suoi poteri in caso di impedimento o assenza. Il Vice Presidente ha potere di firma relativamente a tutte le dichiarazioni, le certificazioni e gli attestati da prodursi anche verso la PA. E’ suo compito dare impulso e coordinare, armonizzandole, tutte le attività sociali, e nel contempo decidere e determinare in ragione dei programmi da realizzare ogni utile variazione, sentito il Presidente. Il Vice Presidente, inoltre, vigila sull’esecuzione delle delibere degli Organi sociali.
Articolo 10: Il Tesoriere. Il Tesoriere viene nominato dal Presidente tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, dura in carica quattro anni ed è membro di diritto del CdA. Egli cura e vigila la regolare amministrazione dei fondi e del patrimonio dell’Associazione, nonché la tenuta delle scritture contabili. Il Tesoriere, su delega del Presidente, provvede alla riscossione di tutte le entrate dell’Associazione, nonché al pagamento di tutte le spese, come deliberato dal CdA. Egli inoltre cura la predisposizione del bilancio o rendiconto annuale da proporre al CdA e all’Assemblea generale dei soci.
Articolo 11: Il Segretario. Il Segretario viene nominato dal Presidente tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, dura in carica quattro anni ed è membro di diritto del CdA. Egli coordina e raccorda le attività degli Organi sociali, verbalizza le riunioni e le delibere degli stessi. Articolo 12: Il Consulente medico-sanitario. Il Consulente medico-sanitario viene nominato dal Presidente tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e dura in carica quattro anni. Egli coordina e vigila le attività assistenziali e socio-sanitarie, partecipando all’elaborazione dei regolamenti operativi interni, nonché all’istruttoria e alla valutazione dei casi sottoposti all’attenzione del C.d.A. Si rende disponibile, inoltre, per ogni evenienza che richieda la sua competenza, fornendo, di volta in volta, parere consultivo nell’interesse dell’Associazione stessa e/o di quel determinato caso patologico onde orientare ed indirizzare gli interessati ai centri di specifica eccellenza socio-sanitaria.
Articolo 13: Esercizio sociale e bilancio o rendiconto annuale. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il primo esercizio sociale si concluderà comunque il prossimo 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il CdA sottopone all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci il bilancio o rendiconto annuale predisposto dal Tesoriere. Ai sensi della normativa in materia di ONLUS: - è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura; - è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Articolo 14: Conciliazione e/o arbitrato. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l’Associazione, ovvero promosse da o nei confronti degli Organi sociali, in relazione all’esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale alle attività sociali tutte, comprese quelle relative alla validità degli atti e delle delibere degli Organi sociali, saranno devolute, in prima istanza, ad un collegio arbitrale di tre probiviri: due designati ognuno da ciascuna delle parti in causa, ed il terzo dai due già così indicati. Ogni ulteriore gravame, non soddisfacendo le parti il lodo arbitrale, seguirà secondo la normativa del codice di procedura civile vigente.
Articolo 15: Rinvio. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni dettate in materia dal codice civile e alla normativa vigente in materia di associazioni e ONLUS. |