Agriturismo

Approvata la nuova Legge Regionale sugli Agriturismo (L.r. 80/2009) e il relativo Regolamento di attuazione (DPGR n°35/r marzo 2010).

Le modifiche principali alla legge riguardano:


  1. l’utilizzo di tabelle oggettive per il calcolo della principalità dell’attività agricola (calcolo delle ore di lavoro agricole o della PLV agricola) per determinare l’entità dell’attività agrituristica potenzialmente svolgibile dall’imprenditore agricolo, con eliminazione dei limiti numerici massimi oggi inseriti in legge. Tali limiti deriveranno dalla “consistenza” dell’azienda agricola, dal calcolo della principalità, dalle strutture presenti che possono essere utilizzate per l’attività agrituristica. Il collegamento con la sola principalità può agire da stimolo sia verso investimenti ulteriori nelle attività agrituristiche, sia nella loro diversificazione, ma anche da stimolo verso nuove attività agricole ed anche più intensive (e quindi con più ore di lavoro);
  2. viene introdotto il concetto della connessione automatica dell’attività agrituristica con l’attività agricola, allorché quest’ultima risulta prevalente rispetto all’attività agrituristica; l’obiettivo principale è rendere sempre più oggettivi i criteri che sono alla base dell’esercizio delle attività agrituristiche.
  3. viene introdotta la relazione agrituristica in forma di autodichiarazione da presentare nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole gestito da ARTEA e quindi non è più necessario il parere della Provincia. La corretta compilazione della relazione agrituristica genera il risultato on-line dell’entità delle attività agrituristiche realizzabili;
  4. viene introdotta la Denuncia Inizio Attività Agrituristica (DIA) diretta al comune tramite il Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per l’apertura di nuove strutture agrituristiche o per la modifica delle attività già in essere, in luogo dell’attuale autorizzazione. Le attività possono essere avviate dal giorno della presentazione della DIA;
  5. viene introdotto l’inserimento fra le attività agrituristiche la somministrazione pasti, alimenti e bevande anche agli ospiti non soggiornanti, sempre nei limiti della principalità dell’attività agricola e nel rispetto della normativa igienico sanitaria. Viene inserito l’obbligo dell’uso di prodotti aziendali integrati da prodotti certificati toscani e comunque da prodotti originati in Toscana. Questo consentirà di sviluppare il principio della filiera corta e di incrementare le colture e gli allevamenti destinati alla somministrazione pasti;
  6. viene introdotta la previsione di una percentuale minima di controlli da parte dei Comuni del 10% annuo del numero degli esercizi agrituristici presenti ed attivi sul territorio. Si tratta di controlli finalizzati alla verifica sul rispetto delle disposizioni generali della disciplina regionale agrituristica. Viene introdotta altresì la previsione di una percentuale minima di controlli da parte delle Province del 10% annuo del numero degli esercizi agrituristici presenti, in particolare per il rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti utilizzati nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni. Per lo svolgimento dei controlli i comuni possono stipulare convenzioni con le province o con gli enti di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), nonché con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate.
  7. preso atto della Sentenza della corte Costituzionale è stato ritenuto opportuno non procedere con una modifica all’attuale sistema di classificazione delle strutture agrituristiche. A tal proposito si ricorda che la Corte ha ritenuto legittimo che, in tema di classificazione, determinate funzioni amministrative possono essere attratte nella funzione normativa dal livello regionale a quello statale essendo in presenza di un'esigenza di esercizio unitario a livello statale A tal proposito si comunica che sono già stati avviati i primi incontri a livello Ministeriale con le Organizzazioni di categorie e con le Regioni.

(Estratto dal sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it)

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Sergio Mottola,
30/giu/2010 00:52