Per chi
ha poco tempo e vuole capire quali sono i punti salienti del ddl gelmini
abbiamo preparato queasta breve sintesi. In calce al documento è
possibile trovare la legenda.
TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
• (Art. 2) Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge ogni università deve riscrivere il proprio statuto.
La redazione verrà effettuata da una commissione di 15 membri (rettore,
2 studenti, 6 designati dal CdA ma estranei al CdA, 6 designati dal SA
ma estranei al SA).
• Lo statuto dovrà attenersi ad alcune linee guida, di cui le più significative sono le seguenti:
1) Il rettore ha ogni potere non espressamente attribuito ad altri organi.
2) Il CdA, cui è attribuito l’indirizzo strategico dell’Ateneo, deve constare per almeno il 40% di membri esterni all’università.
3) Ci sarà un nucleo di valutazione
con particolare riferimento alla verifica della qualità della didattica
la cui maggioranza consterà di membri esterni all’ateneo.
4) I dipartimenti dovranno constare di almeno 45 membri (35 per realtà con corpo docente inferiore a 1000) afferenti a SSD omogenei.
• (Art. 3) Due atenei possono federarsi o fondersi anche solo quanto ad alcuni settori o strutture; in tal caso e nel caso in cui un ateneo scelga di ridurre gli insegnamenti, il ministero può disporre d’ufficio la mobilità del personale docente e amministrativo e dei ricercatori anche senza incentivi finanziari.
TITOLO II: QUALITA’ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
• (Art. 4) Il diritto allo studio
è supportato da a) premi di studio; b) buoni studio (da restituire in
parte); c) prestiti d’onore (da restituire in toto). I candidati ad (a),
(b) e (c) vengono selezionati con prove nazionali (per accedere
alle quali devono pagare) gestite da CONSAP s.p.a. Il fondo da cui
trarre (a), (b) e (c) è di origine sia pubblica che privata.
• (Art. 5) Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dall’approvazione della legge decreti legislativi che implichino:
1) meccanismi premiali per le università che, secondo criteri definiti dall’ANVUR,
otterranno migliori valutazioni con riferimento alla didattica, alla
ricerca, alle pratiche di reclutamento (premiate internazionalizzazione e
mobilità), ma anche all’organizzazione e alla sostenibilità
finanziaria. Gli incentivi saranno attribuiti come percentuale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).
2) meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario.
3) l’adozione di un piano strategico triennale volto a garantire la sostenibilità delle attività dell’ateneo e a razionalizzare la consistenza del personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo. Laddove le unità di
personale nelle singole sedi eccedano le previsioni del ministero non
verrà erogata la quota del FFO relativa ai salari eccedenti.
4) Disciplina dell’impegno di professori e ricercatori che, per il regime a tempo pieno implica 1500 ore annue, di cui 350 per didattica e servizi agli studenti.
5) Revisione del trattamento salariale di professori e ricercatori, con passaggio degli scatti di carriera da biennali a triennali (con retribuzione complessiva invariante) ed abolizione dei periodi di straordinariato (PO) e di conferma (PA). Eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale.
• (Art. 6) Il massimo numero di crediti riconoscibili dalle università ai nuovi iscritti passa da 60 a 12.
TITOLO III: RIORDINO DI PROGRESSIONE DI CARRIERA E RECLUTAMENTO
• (Art. 7) Entro 2 mesi dall’approvazione della legge si provvede alla revisione dei settori scientifico-disciplinari (SSD), con la richiesta che afferiscano almeno 50 PO per SSD.
• (Art. 8) Si istituisce un’abilitazione scientifica nazionale per PO e PA con le seguenti caratteristiche:
1) l’abilitazione dura 4 anni;
2) I concorsi sono indetti annualmente;
3) I concorsi sono per titoli e pubblicazioni;
4) La commissione
è in carica 2 anni e consta di 5 membri: 4 PO sorteggiati tra tutti i
PO di ciascun SSD che diano disponibilità (almeno 50) + 1 membro esterno
indicato dall’ANVUR e in servizio all’estero.
5) Il possesso dell’abilitazione è precondizione per coprire posti di PA e PO
6) Il possesso dell’abilitazione è titolo preferenziale per l’ottenimento di insegnamenti a contratto.
• (Art. 9) Le università possono procedere al reclutamento secondo una delle seguenti vie:
1) concorsi locali per idonei nazionali:
per posti di PO e PA una commissione di 5-7 PO appartenenti al medesimo
SSD valuta sulla base di curriculum, pubblicazioni e lezione pubblica i
candidati e propone i nominativi di quelli valutati positivamente al
dipartimento. Tra questi il dipartimento opera una proposta di chiamata
con voto a maggioranza dei PO.
– Per posti di RD entrano in commissione e votano in dipartimento anche i PA.
–
Questa procedura copre almeno 1/5 dei posti PO e PA. Almeno 1/3 dei PO e
(limitatamente ai primi 5 anni) dei PA deve essere coperto da
professori esterni all’università banditrice.
2) procedure riservate: limitatamente ai 5 anni successivi all’approvazione della legge,
un massimo di 1/3 dei posti in concorso locale possono essere riservati
per personale in servizio nell’ateneo all’approvazione della legge e
che abbia superato la relativa abilitazione nazionale.
3) Chiamata diretta per chiara fama o di docenti stranieri.
4) Chiamata diretta a PA dei RD che abbiano conseguito l’abilitazione relativa, al termine dei 6 anni di RD.
• (Art. 10) Gli assegni di ricerca sono attribuibili con bando locale su fondi privati o pubblici, oppure con bando nazionale su fondi ministeriali. Per accedere agli assegni non è richiesto il dottorato di ricerca (o la specializzazione medica). La durata dell’assegno è di 1-3 anni rinnovabile fino al massimo a 10 anni.
• (Art. 11) Le università possono stipulare liberamente contratti per insegnamento a titolo gratuito o oneroso.
I titoli di dottore di ricerca, specializzazione o abilitazione
nazionale costituiscono titoli preferenziali per l’attribuzione di tali
contratti.
• (Art. 12) Per svolgere attività di ricerca e didattica le università possono stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato (RD) di 3 anni rinnovabili una volta. Tra assegni di ricerca e RD non si possono superare i 10 anni. Il salario del RD equivale al 120-130% di un RI confermato. I RD sono reclutabili con bando locale (similmente ad Art. 9, 1, sopra) o con bando nazionale (qui il vincitore può scegliere la sede acconcia).
- Dall’entrata in vigore delle procedure per RD non avranno più luogo procedure per RI; i ricercatori attuali sono dunque da considerarsi ruolo ad esaurimento.
LEGENDA:
CdA = Consiglio di Amministrazione
PO = Professore Ordinario
PA = Professore Associato
RD = Ricercatore a tempo determinato
RI = Ricercatore a tempo indeterminato
SSD = Settori Scientifico-Disciplinari
ANVUR = Agenzia di Valutazione dell’Università e della Ricerca
SA = Senato Accademico
FFO = Fondo di Finanziamento Ordinario