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Lo statuto |
Art. 1
E' costituita l'Associazione culturale denominata "Brianza Bonsai" con sede in Casatenovo (Lecco), via Mameli 10; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2
L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, che con i terzi, nonché alle norme contenute nel presente statuto. L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli e o Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e unitari.
Art.3
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art.4
L'Associazione ,che non persegue scopo di lucro, ha lo scopo di ricerca, documentazione, informazione e diffusione nel settore della conoscenza e della pratica dell'arte bonsai e Suiseki, nei sui aspetti tecnico-scientifici, artistici, culturali, e di ogni altro tipo di arte orientale o di ogni altra forma artistica inerente la natura. A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività: promuove iniziative, in proprio o in collegamento con Enti pubblici e privati, idonee alla promozione di studi, sperimentazioni e ricerche relative al proprio settore di intervento; organizzare mostre, esposizioni, conferenze e manifestazioni di interesse artistico e culturale; istituire corsi; provvedere alla pubblicazione di ciò che riterrà funzionale al proseguimento dei fini statutari; attuare ogni iniziativa, anche commerciale, necessaria alla realizzazione degli scopi della Associazione.
Art.5
I soci saranno classificati in cinque distinte categorie: fondatori, ordinari, aggregati, onorari ed anziani. I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci ordinari sono coloro che versano la quota annuale di iscrizione e partecipano all'Assemblea e a tutte le attività del gruppo. I soci aggregati e o sostenitori versano una quota associativa semestrale che da diritto a partecipare alle attività dell'Associazione. I soci aggregati che versano la quota associativa annuale, diventano soci ordinari. I soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e sono esenti dal versamento della quota di iscrizione. I soci anziani sono i soci ordinari iscritti all'Associazione da almeno cinque anni.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzione prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Art.6
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- Ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- Delibera esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- Aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
Art.7
Organi dell'assemblea sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere, i Consiglieri, il Revisore dei conti
Art.8
L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea; hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci fondatori e i soci ordinari. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per il rinnovo delle cariche sociali, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea può essere convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria per: decisione del Consiglio Direttivo; richieste indirizzate al presidente da almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari nel loro insieme.
Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. Le Assemblee deliberano per maggioranza semplice, la metà più uno degli intervenuti. Alla Assemblea spettano i compiti: eleggere con sistema a voto palese i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti; deliberare sulle attività dell'ordine generale della associazione, sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario (scioglimento, modifica dello statuto, etc. ) sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
I soci si possono far rappresentare da altri soci con delega scritta; ogni socio può raccogliere una sola delega.
Art.9
Il Consiglio Direttivo è composto da n. 8 soci eletti dalla Assemblea ordinaria, di cui almeno 5 da scegliere tra i soci fondatori o soci anziani, resta in carica per 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di: deliberare sulle questioni riguardanti l'attuazione dei programmi approvati dalla Assemblea Generale assumendo tutte le iniziative del caso; predisporre i bilanci consuntivi e preventivi; dà parere su ogni oggetto composto al suo esame dal presidente; verifica la presenza dei requisiti dei soci.
Il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con compiti di Tesoriere e cinque Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e qualora ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Nel caso non sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 15 giorni e viene ritenuta valida la deliberazione della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero. Anche in questo caso se il voto è di parità prevale quello di chi presiede.
Art.10
Il Revisore dei conti resta in carica per due anni. Ha il compito, nelle forme e nei limiti d'uso, di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigila sull'osservanza dello statuto, risolve in prima istanza ogni controversia che possa sorgere all'interno della Associazione.
Art.11
Le entrate della Associazione sono costituite: dalle quote associative annuali dei soci ordinari, aggregati e sostenitori; da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, etc.; da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o associati.
Art.12
Il socio è legalmente e direttamente responsabile delle proprie piante, nell'eventualità che esse provochino danni a terzi e di danni provocati da terzi alle stesse piante.
Art.13
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Art.14
L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art.15
Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato in Assemblea Straordinaria, per maggioranza assoluta. In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Art.16
Nell'eventualità di insorgenza di necessità di particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, potrà essere disposto un Regolamento interno da approvarsi a cura del Consiglio Direttivo e trascritto su apposito registro dei verbali.
Art.17
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Casatenovo (Lecco), 2007