STATUTO ART. 1 Denominazione, sede e durata. E’ istituita in Italia a norma degli artt. 36 e seguenti del C.C. l’associazione culturale denominata: Omega Stargate. La sede legale dell’Associazione è in Via Florestano Pepe n. 6, Palermo; è facoltà dell’organo amministrativo dell’associazione istituire sedi secondarie, operative e commerciali. La durata è a tempo indeterminato, un suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall’assemblea dei soci nelle forme previste dal presente Statuto.
ART. 2 Scopo La Omega Stargate è un’Associazione di carattere culturale senza alcuno scopo di lucro che si costituisce per perseguire le seguenti finalità: 1) la diffusione della cultura e la promozione dell’ideale di educazione e formazione permanente; 2) la promozione e la sperimentazione della medicina “non convenzionale” intesa come insieme di tecniche terapeutiche che, agendo sull’intero organismo e stimolandone la capacità autoregolatrice, si propongono di ristabilire l’armonia fra la parte ammalata e il tutto favorendo i processi di difesa propri del corpo umano. La Omega Stargate persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio quali, a puro titolo esemplificativo: a) il proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome dell’affermazione del sapere, della maturazione della coscienza sociale e della promozione della crescita umana e civile; b) l’ampliamento della conoscenza della cultura attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; c) la promozione, la comprensione, la sperimentazione e l’apprendimento di tutte le medicine, definite dalle autorità sanitarie “non convenzionali”, quali l’Omeopatia, l’Omotossicologia, l’Omeosinergia, la Bioenergetica, la Medicina Funzionale e tutto ciò che è patrimonio della Medicina Biologica e Naturale; d) la prevenzione, la gestione e la cura, avvalendosi delle medicine “non convenzionali” in genere, di sintomi fisici e disagi emozionali in considerazione del binomio inscindibile tra anima e corpo, energia e materia, microcosmo e macrocosmo che caratterizza l’esistenza dell’uomo, visto nella sua globale individualità e sempre in relazione con l’ambiente in cui vive; e) la promozione e/o la realizzazione di corsi di aggiornamento e/o formazione per medici, anche non soci; f) la realizzazione di seminari, convegni, conferenze, stages, congressi, dibattiti, incontri, proiezioni di film e documentari culturali, mostre ed ogni altra forma di manifestazione che rientri nella promozione e nello sviluppo della cultura e della conoscenza delle medicine “non convenzionali” in genere; g) la realizzazione e la diffusione, nell’ambito in cui opera, di libri, riviste, siti internet, newsletter on-line, giornali, opuscoli, articoli, editoriali e pubblicazioni di qualsiasi genere e tipo mediante l’ausilio di qualsiasi supporto anche telematico e multimediale che ne permetta la divulgazione; h) la promozione, il raccordo, la collaborazione, l’affiliazione e la partnership con Enti, Associazioni Artistiche e culturali, Nazionali ed Internazionali, Parchi letterari, Biblioteche, Librerie, Case Editrici, Banche, Aziende, Scuole, Istituti, Licei, Facoltà Universitarie, Enti preposti all’istruzione, alla formazione, alla cultura e all’informazione, Testate Giornalistiche e tutti i diversi mezzi di comunicazione di massa al fine di perseguire i propri fini istituzionali; i) lo svolgimento di ogni altra attività connessa, ausiliaria, complementare ed affine a quella di cui ai punti precedenti compatibilmente con il fine istituzionale dell’associazione. Allo scopo di conseguire risorse per il raggiungimento delle sue finalità l’associazione potrà anche stipulare contratti di sponsorizzazione e di collocazione di spazi espositivi, divulgazioni di marchi e/o prodotti (libri, pubblicazioni, stampe, creazioni artistiche di ogni genere), esercitare attività commerciali che siano connesse ed accessorie all’attività istituzionale dell’associazione, nonché compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria utile e/o necessaria e comunque connessa. L’associazione Omega Stargate predispone e fornisce, coerentemente con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l’efficacia dell’azione dei propri aderenti ed il loro radicamento sociale e culturale. Essa potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono i medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento dei propri scopi. ART. 3 Associati Possono entrare a far parte dell’Associazione tutte le persone – sia fisiche che giuridiche - che siano interessate all’attività dell’associazione e che sottoscrivano il presente statuto, nonché quelle che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo. Tutti i soci godono degli stessi diritti. Sono istituite tre categorie di soci: - Soci “ordinari”, coloro che verseranno la quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto; - Soci “sostenitori”, coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell’associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l’attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio “sostenitore” fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci; - Soci “onorari”, coloro che per particolari meriti di carattere culturale e sociale siano ritenuti dal Consiglio Direttivo degni di essere iscritti d’ufficio e senza particolari formalità di accettazione.
ART. 4 Iscrizione I nuovi soci possono iscriversi presso la Sede dell’Associazione. E’ riservata al Consiglio Direttivo la ratifica e l’ammissione di nuovi soci o dei rinnovi.
ART. 5 Diritto al voto L’adesione dell’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti eventualmente adottati e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ai soci, finché saranno tali, deve essere garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, senza limitazione alcuna della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6 Qualità di socio La qualità di socio è personale, non si trasferisce per atto tra vivi ne per causa di morte. La quota di partecipazione associativa non è rivalutabile. La qualità di socio si perde: per morte; per recesso; per mancato pagamento della quota associativa; per indegnità; per atti contrari all’interesse dell’associazione. Nelle ultime due ipotesi previste, l’esclusione viene decisa ad insindacabile giudizio dal Consiglio direttivo. Si intenderà automaticamente receduto dall’Associazione il socio che non paghi la quota associativa annuale o che la corrisponda con ritardo superiore a tre mesi. I soci e i loro eredi non hanno diritto alcuno sul fondo comune e, conseguentemente, non possono pretendere dall’associazione alcunché, nei casi di cessazione della qualifica di associato. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere in restituzione i contributi versati. Ciascun socio ha diritto all’accesso ai documenti dell’Associazione, sia contabili che legali, potendo visionarli a proprie spese. Ai fini pubblicitari il bilancio o il rendiconto ed ogni delibera assembleare resterà affissa presso l’associazione per venti giorni dopo la sua approvazione.
ART. 7 Proventi I proventi dell’associazione sono costituiti: - dalle quote di iscrizione dei soci; - da contribuzioni, lasciti, e donazioni che perverranno in qualunque forma e a qualunque titolo; - da residui di gestione precedenti e da ogni altra entrata anche non prevista nel presente articolo, nonché da eventuali proventi di natura commerciale eventualmente conseguiti dall’Associazione.
ART. 8 Patrimonio Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dagli altri proventi ricevuti e investiti in beni strumentali per il funzionamento delle attività sociali. E’ inoltre costituito dai beni mobili e immobili che in seguito saranno acquistati o comunque acquisiti dall’Associazione. I beni che costituiscono il patrimonio sono descritti nella contabilità sociale ed in appositi inventari redatti secondo le leggi vigenti. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita utile dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni similari. Gli utili o avanzi di gestione dovranno, in caso di non distribuzione, essere reinvestiti nelle attività istituzionali ed in quelle connesse direttamente.
ART. 9 Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 10 Assemblea degli Associati L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile per: - approvare il bilancio preventivo, redatto dal Consiglio Direttivo accompagnato da una relazione sull’attività che l’associazione si propone di svolgere; - approvare il consuntivo annuale, redatto dal Consiglio Direttivo, che sarà accompagnato da una resoconto sull’attività svolta, nonché sullo stato economico e finanziario dell’organizzazione. L’Assemblea degli associati, con propria deliberazione è competente per: l’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori, la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione, l’approvazione o ratifica della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea è convocata per mezzo di avviso spedito per raccomandata o consegnato personalmente o comunicato via fax o via e-mail o via SMS almeno 7 giorni prima la data fissata per l’assemblea o per mezzo di affissione presso la Sede dell’Associazione ed in questo caso almeno 20 giorni prima la data fissata per l’assemblea. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l’Assemblea è chiamata a deliberare. L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata almeno il 20% dei soci. Hanno diritto ad intervenire nell’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci. Lo stesso non può rappresentare in assemblea più di cinque soci. Ogni socio ha diritto di voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. In mancanza di entrambi l’Assemblea provvede ad eleggere il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto di intervento dei soci all’Assemblea. Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale firmato dal Presidente. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.
ART. 11 Consiglio Direttivo e Presidente L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di undici. I consiglieri saranno eletti dai soci aventi diritto al voto e cioè in regola con il pagamento delle quote associative. In fase di Costituzione l’Assemblea degli associati elegge il Consiglio direttivo ed il suo Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in assenza del quale il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: - predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; - formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, ed il rendiconto economico e finanziario; - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; - stabilire l’entità degli importi delle quote associative delle varie categorie di soci. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su un apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all’uopo nominato. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, mediante avviso inviato, anche a mano con ricevuta controfirmata, a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il tempo può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta mediante telegramma o telefax. In mancanza delle formalità della comunicazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere eletto, il Consiglio Direttivo, procede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato, o in mancanza, cooptando un nuovo Consigliere. Se la maggioranza dei membri eletti del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, si dovrà procedere alla rinnovazione dell’intero Consiglio Direttivo. La nomina per cooptazione verrà ratificata dalla prima adunanza utile dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, può delegare ad alcuni dei suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione o per particolari atti o categorie di atti. La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo che può compiere tutti gli atti espressamente riservati alla competenza ed approvati dal Consiglio Direttivo. In casi di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente, se nominato, o dalla maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo che provvederà, a tal uopo, a nominare il Consigliere più anziano di età quale delegato. Il Presidente del Consiglio Direttivo: - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; - prende iniziative nell’ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi previsti dal presente Statuto; - provvede alla raccolta delle quote associative e delle iscrizioni dei soci; - può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
ART. 12 Collegi dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea degli Associati con la medesima procedura prevista per i membri del Consiglio Direttivo, anche tra persone non associate. I Revisori, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il suo Presidente.
ART. 13 Scioglimento L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni similari o ad altre organizzazioni di pubblica utilità.
ART. 14 Esercizio Sociale Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà formare il conto consuntivo annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa.
ART. 15 Disposizioni Finali Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano gli artt. 36 e seguenti C.C. e le leggi in materia.
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